Articolo 148   



CONCORSO NEGLI ONERI

1. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo
precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro
capacita` di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non
hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali,
in ordine di prossimita`, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i
mezzi necessari affinche` possano adempiere i loro doveri nei
confronti dei figli.

2. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza
di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, puo` ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.

3. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore,
costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore,
possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla
notifica.

4. L'opposizione e` regolata dalle norme relative all'opposizione al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

5. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le
forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento.

 

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