Articolo 2643   

ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE

1. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprieta` di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il
diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i
diritti del concedente e dell'enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati
nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitu` prediali, il
diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri
precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si
trasferiscono la proprieta` di beni immobili o altri diritti reali
immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di
liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo
acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico.

8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata
superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di
pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di
tre anni;

10) i contratti di societa` e di associazione con i quali si
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari, quando la durata della societa` o dell'associazione
eccede i nove anni o e` indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto
indicato dal numero precedente;

12) i contratti di anticresi;

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti
menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la
modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

 

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