(II)

Individuazione della competenza giurisdizionale sulla base della residenza abituale del minore.

Il caso Re D (Abduction: Habitual Residence) [2005] EWHC 518 (Fam)

 

Ai sensi dell’art. 8 (Competenza generale) del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti (in linea di massima, e salve le eccezioni contemplate dal Regolamento medesimo) per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

 

        Il concetto di residenza abituale del minore è tratto da svariate convenzioni internazionali ed in particolare dalla Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la cui finalità è di proteggere i minori dagli effetti nocivi della sottrazione e del loro trattenimento oltre frontiera, prevedendo una procedura che permetta il loro ritorno tempestivo grazie alla cooperazione tra le autorità centrali (la Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri; in particolare l’Italia l’ha ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64).

 

        Sul punto va segnalato il caso risolto dalla Family Division della High Court of Justice con sentenza del 4 febbraio 2005 (Re D (Abduction: Habitual Residence) [2005] EWHC 518 (Fam)), i cui estremi rilevanti ai fini della decisione si possono riassumere nei termini seguenti.

·        Padre: cittadino statunitense; madre con doppia cittadinanza (US e italiana).

·        Si incontrano nel settembre 1997.

·        La madre fa la modella e gira il mondo; il padre vive in California e si occupa di intermediazione immobiliare.

·        La relazione inizia nel giugno 1998, ma conosce momenti alterni.

·        Fino al marzo 2000 le parti vivono assieme tra Barcellona, la Francia meridionale, il Sud Africa, lo Zimbabwe, Austria e Los Angeles.

·        L’uomo viene arrestato per truffa nel marzo 2000 e, durante la durata del processo, non può lasciare la California.

·        Nel maggio 2000 la donna se ne va a vivere a Roma e affitta un appartamento, ma se ne torna in California alla fine di giugno 2000.

·        Le parti si riconciliano ma nel novembre 2000 la donna torna a Roma e quindi di nuovo a in California tra il marzo e il giugno 2001. Quindi per 12 mesi non vi sono contatti tra le parti, ma nel giugno 2002 la donna torna in California e riprende la relazione con l’uomo e diviene incinta.

·        Nell’ottobre 2002 le parti decidono di andare a vivere a New York e la donna fa inviare lì parecchi suoi effetti personali. Stanno assieme nell’appartamento di N.Y. finchè la donna, nel gennaio del 2003 va a Roma dove partorisce la figlia A.

·        La madre resta quindi a Roma per circa tre mesi e, ad aprile 2003, torna a N.Y. con la figlia e vi rimane fino a settembre 2003 (dunque per circa 6 mesi), quando il padre ingiunge alla madre di lasciare la casa.

·        La madre e la bambina passano dunque 6 mesi con il padre negli USA sino a che il padre caccia la madre e lei se ne torna in Italia con la figlia (settembre 2003).

·        Il padre propone allora domanda al tribunale di Roma ai sensi della Convenzione dell’Aja nell’autunno 2003 per ottenere l’ordine di ritorno della minore A, ma il tribunale rigetta la domanda nel marzo 2004 “by reason of an issue about paternity”, cioè per una non meglio precisata questione concernente la paternità (si tratta, in effetti di filiazione naturale ed è probabile che al tribunale non constasse che la paternità fosse stata riconosciuta o dichiarata).

·        Dal settembre 2003 al giugno 2004 la madre resta con la figlia in Italia (circa 10 mesi).

·        In particolare nel febbraio 2004 la madre si era stabilita nel suo attuale appartamento di Roma, dove rimase fino al giugno 2004, quando si recò con la figlia A in California per un mese. Fece quindi ritorno a Roma. Si recò quindi ancora una volta negli USA nell’agosto 2004, rimanendovi fino al novembre 2004 (da agosto 2004 a novembre 2004: circa 4 mesi).

·        L’8 aprile 2004 la madre manda una e-mail al padre in cui dice: “Bring A for a visit but that is it, a visit!”.

·        Il soggiorno della madre con A negli USA dura dall’agosto 2004 fino a novembre del 2004 (resta quindi circa 4 mesi negli USA); nel frattempo la madre ha ancora il tempo di concepire un altro figlio con il padre di A, ma la gravidanza termine con un aborto il 3 novembre 2004. Il 14 novembre 2004 la madre lascia definitivamente gli USA con A e fa ritorno nel suo appartamento di Roma.

·        Successivamente la madre si trasferisce a Londra (o, più esattamente, si viene a trovare temporaneamente a Londra) e il padre chiede alla corte inglese l’ordine di rientro in California della minore sulla base della Convenzione dell’Aja.

·        Da quanto risulta dalla sentenza, emerge che il padre aveva pagato un investigatore privato, che si era spacciato con la madre come un agente di modelle. Costui aveva convinto la madre a venire a Londra per consentire al padre di proporre domanda ai sensi della Convenzione dell’Aja di fronte ad un tribunale inglese.

·        Il padre sostiene che sicuramente, quanto meno dal settembre 2004 (al novembre 2004) e, probabilmente, addirittura dal ritorno della madre in California nel giugno 2003 e fino al novembre 2004, la figlia doveva ritenersi habitually resident in California

        Ecco la tormentata cronologia della storia, secondo le parole del Giudice Bracewell:

 

[4] The chronology which I find established on the facts is that the father is a US citizen and the mother has dual US and Italian citizenship. The parties met in September 1997. The mother was a model leading a peripatetic life, and the father was a property developer in the USA. Their relationship started in June 1998 but has been marked by volatile arguments, reconciliations and separations; one of the incidents resulting in the mother requiring hospital treatment for facial injuries. The parties spent time in Barcelona, South of France, South Africa, Zimbabwe, Austria and then in Los Angeles. In August 1999 they rented an apartment in Marina del Rey in California, but the mother took a modelling contract in Korea for 3 months, thereafter returning to the father.

[5] The father was arrested, tried and convicted of fraud in March 2000 and was sentenced to 2 years’ imprisonment. He has not served that sentence because he is still pursuing appeals. The outcome has not yet been determined but in the meantime he is not permitted to leave the jurisdiction of California, and he may of course still have to serve the sentence.

[6] In May 2000 the mother left to live in Rome and rented a flat, but returned to live with the father in California at the end of June 2000. It was during this time that the mother sustained her facial injuries. The surgeon’s report is exhibited. The mother and father entered into an agreement, after which there was a reconciliation until November 2000 when the mother returned to her apartment in Rome. Between March 2001 and June 2001 the mother returned to California but she went back to Rome in June 2001 as a tour guide. For some 12 months there was no contact between the parties, but the mother went to California for some facial surgery in June 2002, resumed her relationship with the father and became pregnant with A. In October 2002 the mother shipped out to New York from Italy a considerable quantity of household and personal belongings which are itemised in the bundle. This was at a time when the parties were engaged and were discussing where on the American continent they might set up home. By December they were living in  a flat in New York and the mother was 6 months’ pregnant with A. It is common ground that the mother, in January 2003, when 7½ months’ pregnant, went to Rome where A was born. The mother and child stayed in Rome, and eventually the mother and A went back to Los Angeles where the father was living. They were there between April 2003 and September 2003 when the father told the mother to leave his home.

[7] The mother and A returned to Rome, which gave rise to the father’s application under the Hague Convention to the Italian court in autumn 2003 for the return of A to the jurisdiction of California. The matter was determined by the Italian court in March 2004 when the father’s application was dismissed by reason of an issue about paternity. By February 2004 the mother and A had moved to her current apartment in Rome, where she stayed until June 2004 when she went to California with A for one month. She then returned to Rome. The mother and A made a further trip to the USA in August 2004, staying until November of that year. There is a significant email from the mother dated 8 April 2004 to the father referring to her plan to visit, ‘Bring A for a visit but that is it, a visit!’. The mother’s stay with A in the USA was extended beyond the month from August 2004 and during that period the mother became pregnant again by the father but had a miscarriage on 3 November 2004. Thereafter the mother left the jurisdiction with A and returned to Rome on 14 November 2004. On 9 November the father had taken out a summons applying for custody of A. There is within the papers proof of service on the mother of the summons which was backed by mutual prohibition against child abduction pending a hearing scheduled for 22 February 2005.

 

Ed ecco come viene deciso il caso.

 

·        Il giudice cerca, in primo luogo, di accertare la realtà dei fatti e se, sulla base di essi, possa riconoscersi l’esistenza di una connection with this jurisdiction (cioè, con la competenza giurisdizionale della corte inglese):

 

·        Egli si chiede in primo luogo come abbia fatto il padre a sapere che la madre si trovava con la bambina a Londra

«[8] The mother has no connection with this jurisdiction and so the question arises why she came here from Italy and how did the father know that she was here when there had been no communication between them. Counsel for the father concedes that the court is entitled to conclude, as I do, that father was informed by the private detective he engaged who masqueraded under different names and identities and who entrapped the mother into coming to London. I am satisfied that the father knew of this, was instrumental in occasioning this and his motive was to gain access to a fresh jurisdiction, having once failed in the Italian courts».

 

·        Passa quindi ad esaminare l’ «argomento forte» del padre, fondato sul fatto che la madre non avrebbe più una casa in Italia:

·        Egli espone quindi la tesi del padre:

«The father has contended that the mother no longer has any home in Italy».

·        Formula successivamente i rilievi in base ai quali la tesi del ricorrente non appare credibile:

«However, I find that is not the truth, as demonstrated by the evidence of P, the landlady. I find that, through the detective posing falsely as an agent for the mother, the father hoped to engineer the surrender of the tenancy from the landlady but she did not fall for the pretence, and the father’s scheme was foiled. I find that the father, on any dispute, does not have credibility in this case. Not only is he a convicted fraudster but the behaviour of the private detective as the father’s agent demonstrates his willingness to manipulate the evidence to suit his purpose, as demonstrated by the evidence of AC, a friend, and P and by the mother herself».

·        Non occorre dimenticare che, nella stessa motivazione, il giudice aveva rilevato che

«It was common ground that the mother was present in this jurisdiction only because the father had lured her to London by engaging a private detective to pose as a modelling agent».

·        Il giudice prende quindi in considerazione (per smentirlo) un altro argomento addotto dal padre, circa il fatto che la madre, nell’estate del 2004, aveva visto diversi appartamenti in California:

«I do not accept that the mother was viewing houses in which to live in California in the summer of 2004 as alleged by the father and his witnesses. It would have been contrary to her declared intentions of a holiday; the information supplied by her to A’s school and to her relatives and friends; and would have made no sense when the father was under threat of imprisonment and the mother had no funds of her own. The mother may well have seen properties but only in the context of the father being a property developer by trade».

 

·        Il giudice procede quindi ad argomentare la tesi che ritiene preferibile, cioè quella secondo cui si può dire che A, al momento della abduction dalla California, era in realtà  abitualmente residente a Roma e dunque non può dirsi vi sia stata abduction dalla sua abituale residenza.

·        Egli afferma innanzi tutto che nel novembre 2004 (data della rimozione della figlia dalla California) la madre e la figlia erano state abitualmente residenti in Italia sicuramente per tutto il 2004

·        «when the mother removed A from California to Italy in November 2004 she and the child were habitually resident in Italy and had been for some period of time and certainly throughout 2004».

·        Le ragioni di tale conclusione vengono così esposte:

·        I reach this conclusion for the following reasons: (1) the lack of credibility of the father and the preference for the evidence filed on behalf of the mother; (2) the mother retained her apartment in Rome and she has throughout continued to pay rent to the landlady; (3) A was enrolled in pre-school day care in Rome on a state-funded place; (4) the visits to California in June 2004 and August 2004 were on return tickets to Rome and the email of 8 April 2004 is explicit about the trip being a visit only; (5) on 19 October 2004 the mother wrote by email to the nursery requesting that A’s place be kept available for when she returned at the end of October; (6) the mother had, and has, state social security documents for herself and A relevant to residence in Italy which are currently valid; (7) on 1 March 2004 the mother had delivered goods out of store in Rome to her flat at Via di Sante Doro; (8) when in California in the summer of 2004 she asked a friend, AC, to check her mail from Italy and to water her plants in her flat; (9) in his application for custody in November 2004 the father stated that the mother ‘does not have strong ties with California’».

 

·        Il giudice conclude quindi che «the mother had a settled residence in Italy throughout 2004 in an address which was her home. I, therefore, find that A was habitually resident in Italy at the relevant time, and the application under the Hague Convention fails».    

 

E’ da sottolineare, ancora una volta, che il concetto di habitual residence si trova alla base anche del regolamento in vigore: cfr. il già citato art. 8 (Competenza generale) del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. Ne consegue che, nel caso appena esposto, sarà sufficiente ipotizzare una nazionalità europea del padre (es.: inglese, anziché statunitense) e la decisione ben potrà essere presa come precedente per il regolamento UE in vigore. Si tenga altresì presente che la circostanza che si tratti di filiazione naturale non muta i termini del problema, atteso che il vigente regolamento (a differenza di quello abrogato del 2000) contempla ipotesi di conflitti sulla potestà (responsabilità parentale) a prescindere dall’esistenza del matrimonio tra i genitori.

 

Per ricerche approfondite di giurisprudenza sul concetto di residenza abituale nella convenzione dell’Aja si potrà fare rinvio alla banca dati online INCADAT della Conferenza dell’Aja, disponibile al seguente sito web:

http://212.206.44.26/index.cfm?fuseaction=stdtext.showMenutext&id=9&p=h&lng=2

Per le ricerche sarà sufficiente cliccare nella banda di sinistra su «Recherche de jurisprudence» e scegliere nella prima riga l’espressione «Résidence habituelle (art. 3)». I risultati possono poi essere assortiti per paese, anno ecc.

Per un’analisi sul tema si può anche rinviare all’articolo seguente:

Janys M. SCOTT, Resolving The Problems Of Jurisdiction In Family Law – Brussels II And Points West, disponibile all’indirizzo web:

http://www.murraystable.com/article/6/resolving-the-problems-of-jurisdiction.

 

Il concetto di residenza abituale del minore ha formato oggetto di decisioni anche da parte della nostra giurisprudenza di legittimità

 

Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 02/02/2005 (Rv. 582619)

Presidente: Losavio G.  Estensore: Magno GVA.  Relatore: Magno GVA.  P.M. Cafiero D. (Conf.)
Proc. Rep. Trib. Minori Catanzaro (Baldini) contro Crocco ed altri (Calabretta ed altri)

(Cassa e decide nel merito, Trib. Minorenni Catanzaro, 28 Maggio 2004

082336 FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI - Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Nozione - Accertamento della situazione di fatto - Criteri - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, e ai fini del procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L’Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l’affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" (art.43, primo comma, c.c.), nè con quella, di carattere formale, di residenza scelta d’accordo tra i coniugi (art.144, c.c.), ma corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione. Il relativo accertamento, che è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato, prescinde dalla considerazione dell’eventuale diritto soggettivo del genitore di pretendere - anche ragionevolmente, ma in un distinto procedimento - una diversa collocazione del figlio, e prescinde altresì dai progetti di vita, eventualmente concordi, degli adulti.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980,  Legge 15/01/1994 num. 64,  Cod. Civ. art. 43 Cod. Civ. art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 15145 del 2003 Rv. 567380, N. 19544 del 2003 Rv. 569096


Edita

 

Sez. 1, Sentenza n. 15145 del 10/10/2003 (Rv. 567381)

Presidente: Saggio A.  Estensore: Magno GVA.  P.M. Russo R. (Conf.)
Guerra (Ruo) contro Martins Neves Sancho (Non cost.)

(Rigetta, Trib. Minorenni Campobasso, 21 gennaio 2003).

082336 FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI - Illecita sottrazione internazionale di minorenne - Rimedi ripristinatori - Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Nozione - Rilevanza dei rapporti con il genitore responsabile della sottrazione - Esclusione.

In tema di procedimento monitorio previsto dalla Convenzione dell’Aja, ratificata dalla legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l’affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" ex art. 43, primo comma, cod. civ., in quanto per essa deve intendersi il luogo in cui il minorenne, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua vita quotidiana, non rilevando, ai fini di tale identificazione, la profondità e significatività del rapporto con il genitore che si sia reso responsabile della sottrazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1991 num. 176 art. 3,  Legge 27/05/1991 num. 176 art. 27,  Legge 27/05/1991 num. 176 art. 34,  Legge 15/01/1994 num. 64 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 9501 del 1998 Rv. 519462


 

Edita

 

Sez. 1, Sentenza n. 13167 del 16/07/2004 (Rv. 576102)

Presidente: De Musis R.  Estensore: Magno GVA.  P.M. Cafiero D. (Conf.)
Marrazzo (Dosi) contro Meyer (Sinisi)

(Rigetta, Trib. Minorenni Roma, 18 dicembre 2003).

082336 FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI - Illecita sottrazione internazionale - Presupposto - Residenza abituale all’estero - Nozione - Fattispecie.

In tema di convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minorenni, la nozione di <residenza abituale>, immediatamente precedente il trasferimento illecito, va intesa come il luogo (del tutto indipendente da quello di prevalente localizzazione della vita matrimoniale) in cui il minorenne, per qualsiasi motivo e, normalmente, grazie ad una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione (Fattispecie relativa a permanenza per oltre due anni all’estero del minore, ricondotto dal padre in Italia, ritenuti dal giudice del merito sufficienti per il crearsi di quelle abitudini e di quei legami scolastici e amicali costituenti <residenza abituale>, ai sensi della Convenzione).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980,  Legge 15/01/1994 num. 64

Massime precedenti Vedi: N. 19544 del 2003 Rv. 569096


Annotata

Sez. 1, Sentenza n. 19544 del 19/12/2003 (Rv. 569096)

Presidente: Delli Priscoli M.  Estensore: Magno GVA.  P.M. Martone A. (Conf.)
Nascè (Basco) contro Scandella (Passanti)

(Rigetta, Trib. Minorenni Bologna, 19 dicembre 2002).

082336 FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI - Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione de l’Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Nozione - Accertamento della situazione di fatto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, il procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L’Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l’affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" (art. 43, primo comma, c.c.), ne’ con quella, di carattere formale, di residenza scelta d’accordo tra i coniugi (art. 144, c.c.), in quanto corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980,  Legge 15/01/1994 num. 64,  Cod. Civ. art. 43 Cod. Civ. art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 9501 del 1998 Rv. 519462

Sez. 0, Sentenza n. 0 del 10/11/1992

TRIBUNALE PER I MINORENNI di ROMA

Presidente: De Angelis L.  Estensore: De Angelis L. 
Gorini contro Bottoni

037096 Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Filiazione - Affidamento prole minore - Giudice competente - Competenza territoriale - Domicilio e residenza del minore - Stabilità della residenza (Rilevanza decisiva, ai fini della competenza territoriale, della) - Stabilità della residenza (Criteri per la determinazione della) - Stabilità della residenza (Convenzioni internazionali che si richiamano alla) - Cambiamento unilaterale della residenza abituale del minore - Illiceità - Unità della famiglia (Rilevanza anche costituzionale della).*

 

A partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 sono venuti in essere nell’ordinamento giuridico la residenza o il domicilio autonomi del minorenne, localizzati nella dimora abituale del nucleo familiare (nel caso di genitori non separati) o nella dimora abituale del genitore col quale il minore convive (nel caso di genitori divisi). Per dimora (o residenza) abituale del minore deve intendersi la sua dimora stabile, non precaria o contingente, ovvero prevalente nel corso dell’anno: più precisamente il luogo dove il minore custodisce i suoi più radicati legami affettivi ed i principali e reali interessi (scuola, amicizie, congiunti significativi, riferimenti spaziali e temporali costitutivi delle sue esperienze basilari). Il genitore in quanto tale non ha sempre e comunque il potere assoluto ed insindacabile di rescindere i legami del figlio minore con i luoghi e le persone della sua abituale (o stabile) residenza. L’allontanamento unilaterale del genitore col figlio minore dalla casa familiare è consentito solo dopo che vi sia stato l’affidamento - se occorre in via di urgenza - da parte della A.G. del luogo della residenza stabile del minore interessato. In mancanza di ciò il genitore in fuga non può non essere ritenuto responsabile di una condotta che costituisce un uso non corretto della potestà genitoriale ed un attentato alla unità familiare la cui importanza sociale e giuridica richiede invece iniziative ponderate e controllate. La stabilità o abitualità della residenza del minore è fondamentale ai fini della competenza giurisdizionale territoriale tanto che è costantemente richiamata dalle convenzioni internazionali che si occupano dei minori ed in particolare della loro sottrazione da parte di uno dei due genitori: Conv. sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989); Conv. sulla protezione dei minori (L’Aja 5 ottobre 1961); Conv. sulla sottrazione internaz. dei minori (L’Aja 25 ottobre 1980); Conv. Europea in materia di affidamento dei minori (Lussemburgo 20 maggio 1980). (DOCUMENTO UDA Tribunale per minorenni Roma).*

 

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