CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 13

Definizione del termine "decisione"

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "decisione" qualsiasi decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di uno Stato membro, nonché qualsiasi decisione relativa alla potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti matrimoniali, a prescindere dal termine, ad esempio decreto, sentenza od ordinanza, con cui essa sia denominata.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno degli Stati membri nonché gli accordi conclusi dinanzi ad un giudice in corso di giudizio ed esecutivi nello Stato membro d'origine sono riconosciuti ed eseguiti secondo le modalità stabilite per le decisioni di cui al paragrafo 1.

Sezione 1

Riconoscimento

Articolo 14

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di questo Stato.

3. Ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo.

Articolo 15

Motivi di diniego del riconoscimento

1. La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) se la decisione è in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se la decisione è in contrasto con una decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

2. La decisione relativa alla potestà dei genitori resa in occasione di un procedimento in materia matrimoniale di cui all'articolo 13 non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) se, salvo in caso d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;

c) quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale e un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che egli ha accettato inequivocabilmente la decisione;

d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria potestà di genitore, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;

e) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa nello Stato membro richiesto;

f) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 16

Accordo con Stati terzi

Un tribunale di uno Stato membro può, in base ad un accordo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, non riconoscere una decisione adottata in un altro Stato membro quando, nel caso di cui all'articolo 8, la decisione ha potuto essere basata solo su criteri di competenza diversi da quelli di cui gli articoli da 2 a 7.

Articolo 17

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 2 a 8.

Articolo 18

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Articolo 19

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 20

Sospensione del procedimento

1. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

2. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.

Sezione 2

Esecuzione

Articolo 21

Decisioni esecutive

1. Le decisioni relative all'esercizio della potestà dei genitori su un figlio di entrambi i coniugi, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

2. Tuttavia nel Regno Unito la decisione è eseguita in Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata.

Articolo 22

Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del figlio cui l'istanza si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

3. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la competenza territoriale è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

Articolo 23

Procedimento di esecuzione

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.

2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alle liti.

3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 32 e 33.

Articolo 24

Decisione del giudice

1. Il giudice adito decide senza indugio. In questa fase del procedimento, la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni.

2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 15, 16 e 17.

3. In nessun caso la decisione può essere riesaminata nel merito.

Articolo 25

Notificazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

Articolo 26

Opposizione alla decisione di esecuzione

1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2. L'opposizione è proposta davanti al giudice di cui all'allegato II.

3. L'opposizione è proposta secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 27

Giudice dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'allegato III.

Articolo 28

Sospensione del procedimento

1. Il giudice dinanzi al quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 27 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro di origine è considerato impugnazione ordinaria ai fini del paragrafo 1.

Articolo 29

Esecuzione parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.

2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.

Articolo 30

Assistenza giudiziaria

L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha usufruito in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 22 a 25, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro richiesto.

Articolo 31

Cauzione o deposito

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:

a) per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o

b) per la sua qualità di straniero oppure qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda dal difetto di "domicile" in uno di tali Stati membri.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 32

Documenti

1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità;

b) un certificato di cui all'articolo 33.

2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:

a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace, e

b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

Articolo 33

Altri documenti

L'ufficio giudiziario competente o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata pronunciata una decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato IV (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato V (decisioni in materia di potestà dei genitori).

Articolo 34

Mancata produzione di documenti

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un temine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 35

Legalizzazione o formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 32, 33 e nell'articolo 34, paragrafo 2, né per l'eventuale procura alle liti.

 

1