Giacomo Oberto

UN CONTRAT DE MARIAGE INEDITO
DEL PERIODO NAPOLEONICO

Presentazione

Navigando per Internet mi sono imbattuto nell'offerta di vendita di un documento inedito: il contrat de mariage concluso tra Pierre François Mareschal e Claude Marie Garnier a Levier (nel dipartimento francese del Doubs, a pochi km da Pontarlier) in data 11 ottobre 1810. Non ho saputo resistere alla tentazione ed ho acquistato il manoscritto - ad assai caro prezzo - presso il venditore, una libreria antiquaria situata in Svizzera, inviando a quest'ultima una e-mail. Risparmio ai lettori il racconto delle vicende del successivo sdoganamento dell'atto in questione, con conseguenti reiterate peregrinazioni dello scrivente presso gli uffici doganali e postali di Torino, nonchè in quelli della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Piemonte (Ufficio - chissà mai perchè? - "Esportazione"): una storia che meriterebbe una ponderosa pubblicazione a parte.

Tanta fatica doveva dunque valere almeno una pubblicazione, anche se - a dire il vero - mi sarei atteso qualcosa di più dal "prezioso" papiro. Ho così deciso di rendere di pubblico dominio il contenuto del contratto, arricchendolo di qualche osservazione introduttiva. Ho trascritto il testo così com'è, con tutti i suoi errori d'ortografia (molti dei quali dovuti, del resto, all'incerta grafia dell'epoca) e di sintassi. Le parole di più difficile lettura sono evidenziate in rosso e seguite da una nota numerata. Non essendo certo un esperto grafologo, sarò grato a chiunque vorrà contribuire alla decrittazione dei termini dubbi ed alla correzione di assai probabili errori d'interpretazione. All'uopo provvedo alla pubblicazione delle immagini di tutte le facciate di cui si compone il manoscritto in versione originale. In nota ho pure riportato le immagini delle parole di più diffile lettura, al fine di agevolare l'opera di qualche volenteroso Sherlock Holmes.
 
 


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Breve elenco e sommaria disamina di alcune delle questioni toccate dal documento

 

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NOTE

(1) "... ont promis se prendre pour mari et femme" (cfr. la prima facciata del documento). Sul rilievo della promessa di matrimonio nel sistema del Code Napoléon cfr. per tutti OBERTO, La promessa di matrimonio tra passato e presente, Padova, 1996, p. 26 ss., 87, 187 ss.

(2) Per una panoramica al riguardo cfr. OBERTO, La promessa di matrimonio tra passato e presente, cit., p. 81 ss.

(3) "... ont promis se prendre pour mari et femme, de se jurer fidélité et attachement en conformité des Lois, a première requisition de l'une d'elles, a peine de tous dépenses, dommages et interets respectifs" (cfr. la prima facciata del documento).

(4) Sul tema cfr. sempre per tutti OBERTO, La promessa di matrimonio tra passato e presente, cit., p. 96 ss. Si noti che la tesi dell'invalidità della penale apposta ad una promessa di matrimonio, espressamente recepita da numerose delle moderne legislazioni (cfr. § 1297 II BGB; § 45 ABGB; art. 91, secondo comma, codice civile svizzero; art. 42 codice civile spagnolo; art. 79 c.c. italiano), è fatta propria in Francia, pure in difetto di apposita disposizione, dalla dottrina e dalla giurisprudenza sin dall'inizio del secolo scorso: cfr. la decisione della Cour de cassation emessa il 21 dicembre 1814, di cui riferisce TOULLIER, Il diritto civile francese, Ediz. italiana, III, Palermo, 1853, p. 416 (la sentenza si fondava sulla considerazione della nullità dell'impegno di celebrare le nozze, per contrarietà al principio della libertà matrimoniale); cfr. inoltre la pronunzia emessa a chambres réunies il 7 maggio 1836 (in S., 1836, I, p. 574), che annullò una penale dissimulata sotto le vesti di un mutuo concesso da uno dei fidanzati all'altro (un altro celebre arrêt al riguardo è quello recante la data 30 maggio 1838, in S., 1838, I, p. 494; cfr. inoltre le decisioni  riportate da CARBONNIER, Droit civil, 2, La famille, Paris, 1991, p. 48).

(5) Così infatti sembra potersi rendere in termini moderni il concetto di "attachement" (v. la prima facciata).

(6) Sul tema cfr. per tutti OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, p. 211 ss.

(7) Non è possibile, in questa sede, effettuare un richiamo, neppure per sommi capi, alla dottrina e alla giurisprudenza in tema di lesione del credito da parte del terzo, che appaiono veramente sterminate. Basti per tutti il rinvio allo studio di GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contratto e impresa, 1985, p. 1 ss.

(8) Cfr. RESCIGNO, voce Obbligazioni (nozioni), in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p. 140 s.; GIORGIANNI, L'obbligazione (la parte generale delle obbligazioni), I, Catania, 1945,  p. 29 ss.; sull'argomento cfr. anche BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1990, p. 82.

(9) Contra Cass., 19 giugno 1975, n. 2468, in  Mass. Foro it., 1975, c. 591, secondo cui la violazione da parte di un coniuge dell'obbligo di fedeltà può anche costituire, in concorso di particolari circostanze, fonte di danno patrimoniale per l'altro coniuge, per effettto del discredito derivantegli.  Nel solco di tale pronunzia si colloca anche la più recente Trib. Roma, 17 settembre 1988, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, p. 559 ss., che supera i dubbi sull'applicabilità dell'art. 1218 c.c. affermando che l'illecito civile "abbraccia tutte le violazioni ai doveri imposti dalle norme civili" e che per la sussistenza di una responsabilità da inadempimento il requisito della patrimonialità va riferito "non all'obbligo violato, ma al danno". Francamente, risulta assai difficile comprendere come si possa interpretare in tal modo l'art. 1174 c.c. Una volta che si sia riferito al danno il requisito della patrimonialità si corre il rischio di doverne concludere che tutti i rapporti immaginabili sono caratterizzati da tale elemento, posto che non vi è dovere, per quanto "morale", la cui violazione non possa produrre conseguenze d'ordine patrimoniale: si pensi, per esempio, all'ipotesi codificata dall'art. 81 c.c. (per uno  stringente e brillante esame critico della pronunzia si fa rinvio a  CENDON, Non desiderare la donna d'altri, in Contratto e impresa, 1990, p. 607 ss.).

(10) In senso contrario v. le osservazioni di DE CUPIS, La tutela esterna degli interessi familiari, in Riv. dir. comm., 1971, I, p. 237 s. (cfr. inoltre ID., I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1982, p. 229, nota 65), secondo cui l'obbligo, gravante sul terzo, di non concorrere alla violazione dei doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza, seppure non sanzionabile penalmente, continua a esistere pur dopo l'abrogazione del delitto d'adulterio, dal momento che la rilevanza, anche a livello costituzionale, dei "diritti della famiglia" ne assicurerebbe una tutela esterna di intensità tale da renderne "ingiusta" una violazione anche se compiuta da uno qualsiasi degli altri consociati. Ne conseguirebbe una concorrente responsabilità (ex artt. 2043 e 2055 c.c.) di costoro nell'illecito commesso da un coniuge ai danni dell'altro.  L'opinione, confortata da una giurisprudenza risalente all'epoca in cui l'adulterio era ancora sanzionato penalmente (v. Trib. Parma, 4 febbraio 1948, in Giur. it., 1948, I, 2, c. 475; in dottrina cfr. MASE' DARI, Danni da adulterio e da separazione personale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, p. 688 ss.), è stata di recente ripresa da Trib. Roma, 17 settembre 1988, cit., che ha ricondotto la fattispecie in esame all'istituto, di creazione dottrinale, dell'induzione all'inadempimento (su cui v. per tutti ZICCARDI, L'induzione all'inadempimento, Milano, 1975), dimenticando però che di inadempimento (per lo meno in senso tecnico) si può discorrere solo con riguardo alle obbligazioni, cioè a quei doveri (relativi) caratterizzati dal requisito della patrimonialità.

(11) Sul regime della communauté légale nel Code Napoléon cfr., tra i commenti pubblicati nel corso del XIX secolo, MASSE', Le nouveau parfait notaire ou la science des notaires de feu C.-J. de Ferrière, I, Paris, 1807, p. 377 ss. (cui si fa rinvio anche per una cospicua ed interessante serie di formulari di contrats de mariage, sottoposti e non alla communauté légale; l'opera, già disponibile all'epoca in cui il documento in commento venne redatto, non sembra essere nota al notaio Cagnou, che pare seguire modelli più risalenti: si veda, per esempio, l'inserimento della promessa di matrimonio e la stipulazione dell'obbligo risarcitorio cui si è fatto sopra riferimento, per non dire della mancata menzione di anche una sola delle norme del nuovo Code); RODIERE et PONT, Traité du contrat de mariage, I, Paris, 1847, p. 179 ss.; TROPLONG, Del contratto di matrimonio e de' diritti rispettivi de' conjugi, Ed. it., Napoli, 1850, p. 5 ss.; MARCADE', Explication du Code Napoléon, V, Paris, 1859, p. 420 ss.; GUILLOUARD, Traité du contrat de mariage, I, Paris, 1885, p. 317 ss., II, Paris, 1886, p. 3 ss.; III, Paris, 1887, p. 3 ss.

(12) Cfr. la seconda facciata del documento ("... communauté d'acquets, soit en meubles, soit en immeubles et que leurs dettes personnelles seront payées séparemment, et en  cas de dissolution de communauté après le prélèvement par chacun des futurs époux de ses apports les profits de  la communauté se composeront des acquets provenus tant de leurs  industries communes que des économies faites sur les fruits et  revenus des biens de l'un et de  l'autre").

(13) "... le prélèvement par chacun des futurs époux de ses apports" (cfr. la seconda facciata del documento).

(14) Cfr. per tutti OBERTO, I contratti della crisi coniugale, Milano, 1999, p. 88 ss.

(15) Cfr. la seconda facciata del documento.

(16) Cfr. per tutti LE BRUN, Traité de la communauté entre mari et femme, Paris, 1709, p. 65 ss.; DUPLESSIS, Traités sur la coutume de Paris, Paris, 1754, p. 359 ss.; FERRIERE, Nouveau commentaire sur la coutume de la prévoté et vicomté de Paris, II, Paris, 1770, p. 6; POTHIER,Traité de la communauté, in Traités sur différentes matières de droit civil, appliquées à l'usage du barreau et de jurisprudence françoise, III, Paris - Orléans, 1781, p. 624 ss.

(17) "... promet de délivrer àla future épouse, pour la veille de ses futures nôces et en avancement d'hoirie pour lui aider a supporter les charges du mariage..." (cfr. la terza facciata del documento).

(18) In questo senso v. GUILLOUARD, Traité du contrat de mariage, I, cit., p. 410 s.

(19) "... avec la liberté àla future épouse ou a ses héritiers au cas que répétition de trousseau ait lieu, soit par dissolution de mariage, soit autrement, de pouvoir le faire en nature ou laditte somme et (à?) leur choix" (cfr. la terza facciata del documento).

(20) Cfr. la terza e la quarta facciata del documento.

(21) "... irrévocable et quand même elle  renonceroit àla communauté" (cfr. la quarta facciata del documento); sulla storia della controdote e, più in generale, degli apporti del marito, cfr. OBERTO, La promessa di matrimonio tra passato e presente, cit., p. 110 ss.

(22) "Veut encore le futur époux par une suite de la même amitié qu'il porte àla future épouse, que celle ci jouisse d'une habitation en cas  elle lui survive personnelle et jardin selon son état et condition en cas elle lui survive et pendant sa vie naturelle, ou qu'il lui soit  payé par les héritiers de lui ledit futur époux annuellement une  somme de trente francs, ce qui sera au choix dela future épouse" (cfr. la quinta facciata del documento).

(23) "Toutes échutes collatérales, donations et autres demeurant réservées a celle des parties a qui elles arriveront" (cfr. la quinta facciata del documento).
 
 

 

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