Giacomo Oberto

 

OSSERVAZIONI IN MARGINE AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2517 (C) PRESENTATO IL 14 MARZO 2002

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

«MISURE URGENTI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DIRITTO

DI FAMIGLIA E DEI MINORI»(*)

 

 

Art. 1.


 1. Sono istituite, presso i tribunali e le corti di appello, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all’articolo 2.

 

 


 2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.



 

Quali tribunali: solo alcuni o tutti? La risposta si trova all’art. 7. Mi sembra comunque opportuno che non si tratti dei soli tribunali dei capoluoghi sedi di corti d’appello, per evitare il rischio che si allontanimo troppo dai cittadini le sedi per le cause di separazione e divorzio.

 

Per definizione l’attribuzione di altre materie determina ritardi. Il problema è che la trattazione delle sole cause familiari può dissuadere molti magistrati dall’aspirare ad essere assegnati a tali sezioni. Questo aspetto è, come sempre, legato al carico di lavoro: se le istituende sezioni specializzate fossero adeguatamente composte, ben si potrebbe prevedere anche l’assegnazione di altre cause, magari in materie lato sensu «affini», tipo, ad esempio, i diritti della personalità (la sezione potrebbe così chiamarsi optimo iure «persone e famiglia»).

 

 

Art. 2.


 1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.


 2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi per oggetto:

 a) la formazione e la rettificazione degli atti di stato civile;

 b) i procedimenti di interdizione e di inabilitazione;
 c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza e di morte presunta;

 d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell’autorità giudiziaria.

 

 

Il riferimento ai «rapporti di famiglia e di minori» è molto ampio e dovrebbe servire a coprire tutte le ipotesi. Al fine di evitare equivoci sarebbe però forse opportuno introdurre alcune specificazioni. Per esempio suggerirei di specificare «in materia di rapporti personali e patrimoniali di famiglia e di minori».
Suggerirei inoltre di aggiungere espressamente la materia delle esecuzioni delle decisioni in tema di rapporti di famiglia e di minori.

Suggerirei infine di aggiungere espressamente i procedimenti relativi al mutamento di sesso (l. 164/1982), per chiarezza, anche se è forse ciò è già implicito nel comma 2 lett. a).

 


 

 

Art. 3.


 1. Nella determinazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:


 a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di giudice del tribunale per i minorenni;


 b) abbiano partecipato a corsi, incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza nella materia.

 

Il principio mi sembra condivisibile, almeno in linea di principio.

Si tratta di vedere poi se e come siffatti criteri si debbano combinare poi con quello dell’anzianità. Per questo sarebbe forse opportuno introdurre idonee specificazioni.

 

Art. 4.


 1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici.


 2. La sezione specializzata giudica in composizione collegiale, con tre magistrati togati, di cui uno con funzioni di presidente.



 

La formulazione del capoverso appare ambigua: il riferimento ai «magistrati togati» sembra far ritenere che esistano anche giudici non togati nelle sezioni in esame.

Peraltro questa conclusione è categoricamente esclusa dalla Relazione, che si esprime al riguardo nei termini seguenti:

«La previsione della composizione completamente togata dei magistrati che compongono l’organo appare rispondere alla diffusa ed avvertita necessità di recuperare interamente alla magistratura professionale il momento del giudizio, che le è istituzionalmente proprio, affidando invece alle competenze specialistiche degli attuali componenti privati compiti di collaborazione tecnica e di ausilio alla formazione degli elementi necessari al giudice per formare il proprio convincimento».

E’ opportuna l’eliminazione dei giudici non togati? A me pare di no, visto il contributo che essi hanno dato e danno presso i T.M. Si tenga poi presente che, anche da un punto di vista meramente quantitativo e di carico di lavoro, l’eliminazione dei giudici non togati comporterà un aggravio considerevole su di un organico di giudici togati già modesto rispetto alla situazione attuale.

Sono personalmente dell’avviso che si potrebbe conservare l’esperienza dei giudici non togati prevedendone la presenza nelle cause attualmente di competenza dei T.M., o quanto meno, nelle procedure di adozione ed in quelle relative ai provvedimenti sulla potestà dei genitori.

 

 


 

 

Art. 5.


 1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all’ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni di cui all’articolo 1, comma 1.


 2. Ai magistrati di cui al comma 1 può essere devoluta anche altra attività giudiziaria, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

 

 

La disposizione, ove effettivamente attuata, dovrebbe contribuire a scongiurare quella che autorevole dottrina ha definito «la morte del p.m. nelle cause civili».

Proprio per questo motivo sarebbe opportuno prevedere espressamente un’esclusione delle competenze del p.m. nelle questioni (certamente patrimoniali e, a mio sommesso avviso, anche personali) attinenti ai rapporti tra i soli coniugi, nei quali – cioè – non sia coinvolta la prole minorenne.

 

Art. 6.


 1. L’articolo 73 dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:


 "Art. 73. - (Attribuzioni generali del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero vigila sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
 2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi".



 

La novità consiste, in buona sostanza, nell’inserimento del seguente inciso: «sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori».

 

La formulazione mi pare però infelice, dal momento ch’essa può ingenerare l’idea che il p.m. possa intervenire addirittura anche nelle materie esclusivamente patrimoniali (si pensi ad una causa attinente allo scioglimento della comunione legale). Per evitare tale rischio occorrerebbe a mio avviso riformulare il testo come segue: «sul rispetto dei diritti indisponibili nelle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori».

Volendo essere coerente con la proposta di cui al commento all’articolo precedente proporrei addirittura di formulare ancora più restrittivamente (e incisivamente) il testo dell’inciso come segue:

«sul rispetto dei diritti indisponibili della prole minorenne la cui cognizione è devoluta alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori».

 


 

 

Art. 7.


 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati criteri:

 a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti di appello;

 b) istituzione delle sezioni specializzate in tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione delle sezioni distaccate, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere c) e d);

 c) equa distribuzione del carico di lavoro;

 d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell’estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell’ufficio, nonché del carico di lavoro atteso.

 2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per rideterminare l’organico dei tribunali per i minorenni, tenuto conto del residuo carico di lavoro in materia penale.
 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.
 4. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell’esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere motivato, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
 5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l’organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali, senza aumento dell’attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

 6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 5, è determinato l’organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell’attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.

 7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la procedura di cui al comma 4.

 

 

Non vi sono particolari osservazioni da fare, se non che il mancato aumento dell’organico in generale non tiene conto del fatto che il progetto intende eliminare i giudici togati nelle cause civili ora di competenza del T.M. Proprio questa eliminazione (a mio avviso inopportuna) comporterebbe inevitabilmente la necessità di un aumento dell’organico dei giudici togati.

 


 

 

Art. 8.


 1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell’articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.

 2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di:


 a) assistenza all’esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;


 b) vigilanza sull’osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori;


 c) verifiche sui rapporti familiari.


 3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.

 

 

In diversi tribunali ordinari italiani i rapporti con i servizi sociali sono già stati istituzionalizzati per mezzo del «comando» di determinati assistenti sociali presso gli uffici giudiziari.

Il rinvio all’art. 68 c.p.c. darebbe, da un lato, ufficialità ad un prassi diffusa, ma dall’altro porrebbe il problema del compenso, previsto dagli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c. Nel caso di specie ritengo infatti che gli assistenti sociali, – ricevendo, in quanto dipendenti pubblici, per le mansioni svolte già uno stipendio – non dovrebbero avere diritto ad un ulteriore compenso.

Per ciò che attiene ai compiti devoluti agli assistenti sociali si potrebbe porre il problema della nomina a c.t.u., nonché la possibilità del conferimento di deleghe per l’esperimento di incombenti istruttori quali l’escussione di testimoni e l’audizione del minore.

 

 

Art. 9.


 1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d’ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 7, commi 5 e 6.

 2. Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, un ricorso in riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all’ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.

 3. Il presidente della sezione specializzata fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti.

 

 

La disposizione prevede già l’automatico passaggio delle controversie alle istituende sezioni specializzate. Non si riesce dunque a comprendere la funzione del ricorso in riassunzione, posteriore al predetto passaggio. Il richiamo all’istituto della riassunzione, oltre tutto, costituisce fonte di possibili gravi problemi procedurali; non si capisce, per esempio, se successivamente alla comunicazione del provvedimento del presidente le parti debbano formalmente costituirsi e se, in caso di mancata costituzione, vada dichiarata la contumacia. Proporrei quindi l’eliminazione pura e semplice dei commi secondo e terzo. In seguito alla «trasmigrazione» dei fascicoli questi saranno assegnati dal presidente ai giudici e questi ultimi assumeranno i provvedimenti del caso, fissando, ove necessario, udienza.

 

 


 

 

Art. 10.


 1. L’articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:


 "Art. 706 - (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone con ricorso alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

 Ove il coniuge convenuto abbia residenza o domicilio nel circondario di un tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va proposta alla sezione specializzata istituita presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.
 La domanda di cui al primo comma deve contenere a pena di nullità:


 1) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, la data di nascita del ricorrente e del coniuge convenuto;

 2) il nome, il cognome, la data di nascita dei figli minori o maggiorenni conviventi non autosufficienti economicamente;

 3) l’oggetto della domanda;

 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;

 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova;

 6) un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all’educazione scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive;

 7) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi della mancata presentazione".

 

 

Constato che il Legislatore viene qui, ancora una volta, a chiarire che le norme del c.p.c. sul procedimento di separazione non debbono intendersi abrogate e sostituite da quelle relative al procedimento di divorzio, come invece sostenuto da una parte consistente della dottrina, sulla base del testo dell’art. 23 della legge n. 74/1987. A questa conclusione già si può pervenire, del resto, sulla base del testo della legge sulla violenza in famiglia (n. 154/2001), che richiama expressis verbis più volte gli artt. 706 ss. c.p.c.

 

Va però assolutamente chiarito se, per la separazione consensuale, sia o meno necessaria l’assistenza del difensore per la presentazione del ricorso e durante gli atti della procedura. Oggi la situazione è del tutto incerta, poiché la legge regola solo la assistenza all’udienza, che è cosa diversa dalla necessità o meno della procura ad litem ad un difensore per la redazione, sottoscrizione e presentazione del ricorso, necessità sancita in linea generale dall’art. 82 c.p.c. (rinvio sul punto al mio articolo in Famiglia e diritto, 2001, p. 366 ss.).

 

La proposta sembra, poi, dimenticare del tutto il procedimento di divorzio… Sarebbe invece più che opportuno uniformare le due procedure, sulla scorta di un precedente buon disegno di legge, che sembra oggi essere stato abbandonato: si tratta, più esattamente, della bozza in data 14 maggio 1998 del Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera da titolo «nuove norme in materia di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio») ([1]).

 

 


 

 

Art. 11.


 1. All’articolo 707 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:


 "I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente della sezione specializzata per la famiglia e per i minori, senza l’assistenza dei difensori".

 

 

Come detto sopra, questa disposizione non risolve ancora il delicato problema (su cui la prassi è divisa) circa la necessità dell’assistenza del difensore per la presentazione del ricorso per separazione consensuale (idem per il divorzio su domanda congiunta). Continuo ad essere dell’avviso che, tanto de iure condito, che de iure condendo, sia necessario il patrocinio del difensore, secondo quanto disposto in linea generale dall’art. 82 c.p.c.

Sarei invece d’accordo sulla scelta di vietare la presenza del difensore all’udienza di comparizione personale. L’esperienza dimostra che la presenza del difensore in quella sede è, in genere, d’ostacolo ad un componimento consensuale della controversia. Peccato che la Corte costituzionale (con sentenza 30 giugno 1971, n. 151) abbia dichiarato incostituzionale l’art. 707 c.p.c. «nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori». La disposizione dovrebbe essere quindi resa compatibile con tale sentenza, a meno di voler porre in essere una (consapevole!) ribellione a quel decisum, che risale ormai ad oltre trent’anni or sono.

 

 


 

 

Art. 12.


 1. L’articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:


 "Art. 708 - (Provvedimenti del presidente) - All’udienza di comparizione il presidente, verificata la regolarità del ricorso introduttivo, procede a sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

 Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

 Se il coniuge convenuto non compare, o la conciliazione non riesce, il presidente verifica la regolarità del ricorso introduttivo e della sua notificazione e, se ne rileva la nullità, ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di venti giorni. La rinnovazione sana i vizi. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento del deposito del ricorso.

 Il presidente chiede alle parti se intendono raggiungere un accordo consensuale o discutere la causa.

 Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente concede un termine per perfezionare l’accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione.

 Le parti hanno facoltà di presentarsi all’udienza con le condizioni già predisposte e con l’istanza di omologazione.

 Il presidente, anche d’ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole.

 Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a dieci giorni prima entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva.
 L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

 La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del terzo comma dell’articolo 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l’integrazione impedisce ogni decadenza.

 Il giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del decimo comma, fissa al convenuto un termine perentorio di dieci giorni per rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali dell’atto.

 Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell’articolo 177".

 

 

La disposizione non sembra sollevare particolari problemi. Le modifiche si rendono necessarie, in parte, per l’adattamento al nuovo art. 706 c.p.c. e, in parte, per recepire la prassi attualmente seguita circa la possibilità che i coniugi si presentino con le condizioni già redatte, ovvero chiedano un differimento per perfezionare gli accordi.

Trovo peraltro non molto felice l’espressione «e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione», la quale potrebbe indurre a ritenere necessaria la fissazione di un’udienza per la pronunzia del decreto di omologazione, ciò che è escluso (rectius: non è previsto) dall’art. 711 c.p.c. e che mi pare, francamente, eccessivo!

 

 


 

 

Art. 13.


 1. L’articolo 709 del codice di procedura civile è abrogato.

 

Sul punto avrei una sola osservazione di tecnica legislativa, per così dire, «formale». Per quale motivo non si potrebbe pensare di «sfruttare» l’abrogazione dell’art. 709 c.p.c. per accorpare gli artt. 709-bis e ter e farne un unico nuovo art. 709, in modo da non aggiungere tali nuovi articoli ed inserirli meglio nel corpo del c.p.c.?

 

 

Art. 14.


 1. Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:


 "Art. 709-bis - (Trattazione della causa) - Il giudice istruttore ascolta le parti e decide sull’ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l’udienza per l’audizione dei testi e per l’assunzione degli ulteriori mezzi di prova.
 Al termine dell’istruzione, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.
 In caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi; le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine, prorogabile una sola volta su istanza delle parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
 Il giudice istruttore concede altresì, su richiesta delle parti, l’integrazione delle prove in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.


 Art. 709-ter - (Udienza di discussione) - Nell’udienza di discussione il giudice istruttore fa la relazione della causa.
 Dopo la discussione, il collegio, al termine della camera di consiglio, legge in udienza il dispositivo della sentenza. La motivazione è depositata in cancelleria entro i successivi trenta giorni".

 

 

Mi chiedo se sia veramente il caso di prevedere un’udienza collegiale di discussione della causa per ogni controversia familiare!

Se si vuole conservare il principio della collegialità in queste materie mi sembra comunque opportuno restare al meccanismo descritto dal vigente c.p.c. (artt. 275 ss. c.p.c.) per le cause collegiali, per cui l’udienza è solo eventuale. La fissazione di una udienza collegiale di «spedizione» per ogni causa di separazione contenziosa e di divorzio non su domanda congiunta comporterebbe un inutile spreco di tempo e di energie. Lo stesso vale per la lettura in udienza del dispositivo.

 

Art. 15.


 1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano a trovare applicazione le norme vigenti.

 

 

Per ragioni di certezza sarebbe forse opportuno chiarire che tale «entrata in funzione» deve ritenersi compiuta ad una certa data, con l’emanazione, probabilmente di un provvedimento ministeriale. Questo dies ad quem così importante non va legato ad un dato di mero fatto, difficilmente verificabile con uniformità su tutto il territorio nazionale.

 

 


 

 

Art. 16.


 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Non sono in grado di esprimere valutazioni circa la congruità della cifra che, peraltro, appare, anche ad un profano, veramente di modesta entità (non so se sarà sufficiente per le sole spese di trasloco dei fascicoli!).

 

Art. 17.


 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Una legge di questo genere ha bisogno, a mio avviso, di una vacatio legis piuttosto lunga.

 

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(*)  Documento presentato all’Audizione di esperti esterni tenuta in data 17 giugno 2002 dalla Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema: «Pareri richiesti dal Ministro della giustizia sui disegni di legge recante ‘Modifiche alla composizione ed alle competenze del Tribunale penale per i minorenni’ e ‘Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori’, approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° marzo 2002».

([1]) Il relativo testo è disponibile al sito web seguente:

http://www.spaziominori.amalteaonline.com/archiviodoc/documenti/bozzalucidi.htm

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