Sez. 1, Sentenza n. 19527 del 19/12/2003 (Rv. 569087)

In tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale tra coniugi, la richiesta di emissione dell'ordine a terzi, ai sensi dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., di versamento diretto a proprio favore di parte delle somme di denaro da essi dovute all'obbligato può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il c.d. principio "rebus sic stantibus", purché risulti sempre rispettato il principio del contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.