Sentenza n. 5 del 19/01/1987

[sentenza] [massime]

Presidente: LA PERGOLA.  Relatore: CASAVOLA. 

TRIB  CATANIA  23/12/1985   Num.Reg.Ord.  860174  (Gazzetta Ufficiale num. 024 del 28/05/1986)

Oggetto:

Cod. Civ. art. 156 com. 6

 

SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - EFFETTI PATRIMONIALI - MANTENIMENTO DEL CONIUGE - OBBLIGO - INADEMPIENZA - GARANZIE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Tipo di dispositivo: illegittimità.

082 FAMIGLIA  247 PUBBLICO MINISTERO

082 FAMIGLIA  249 COMUNIONE TACITA FAMILIARE

LA GARANZIA DEL DIRITTO AL PROPRIO PERSONALE MANTENIMENTO DELLO UN CONIUGE VERSO L'ALTRO, NON PUÒ ESSERE RAGIONEVOLMENTE FATTA DIPENDERE DAL TITOLO DELLA SEPARAZIONE, CONSENSUALE O GIUDIZIALE, INTERVENUTA TRA I CONIUGI STESSI. È PERTANTO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - L'ART. 156, COMMA SESTO, COD. CIV., NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE LE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE (CONCERNENTI IL POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE IL SEQUESTRO DEI BENI DELLO OBBLIGATO E DI ORDINARE A TERZI IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DIRETTAMENTE AGLI AVENTI DIRITTO) SI APPLICHINO AI CONIUGI SEPARATI CONSENSUALMENTE. - CFR. S.N. 144/1983.

 

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