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Fondo patrimoniale e trust a favore di figli minori - Richiesta di autorizzazione al trasferimento di beni immobili dal fondo patrimoniale al trust - Limiti all'alienazione ex art. 169 c.c.

 

Tribunale di Firenze provvedimento del giorno 23 ottobre 2002

 

 

Il Tribunale di Firenze, Sezione I Civile,

 

(omissis)

 

visto il ricorso ex art. 710 cod. proc. civ. e 169 cod. civ. presentato da B. e P.;

sentito il Giudice Relatore;

sentito il Pubblico Ministero il quale ha espresso in data 26 giugno 2002 parere favorevole all'accoglimento del ricorso;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza di comparizione in camera di consiglio del 16 ottobre 2002;

 

Osserva

I ricorrenti hanno esposto:

di avere contratto matrimonio, con rito concordatario, in Roma il giorno ...;

che dalla loro unione ... è nata una bambina di nome ...;

che in data 4 luglio 2001 con atto ai rogiti per Notaio Bertozzi essi coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ. per far fronte ai bisogni della famiglia, comprendendovi un appartamento per civile abitazione su due livelli fuori terra, di sette vani più servizi ed accessori, oltre resede ed annessi pertinenziali, beni tutti posti in Comune di ..., di proprietà esclusiva del coniuge B. (v. doc. 1 allegato al ricorso);

che a seguito di ricorso congiunto depositato in Cancelleria il giorno 14 febbraio 2001, in data 17 ottobre 2001 è stata ritualmente omologata la separazione consensuale di essi coniugi istanti (v. doc. 2 allegato al ricorso);

che essi coniugi hanno intenzione di procedere, non appena ciò sarà possibile secondo i tempi oltre che nei modi previsti dalla legge, alla richiesta di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;

che, in forza di quanto disposto dall'art. 171 cod. civ., tra le cause di cessazione del fondo patrimoniale è ricompresa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo il perdurare del fondo stesso fino al compimento della maggiore età dell'ultimo dei figli minori;

che è comunque ferma e comune intenzione di essi coniugi tutelare sin da ora maggiormente i figli, mantenendo la stessa destinazione e segregazione già imposta ai beni e diritti oggetto del fondo patrimoniale sopraindicato e ciò anche oltre il termine di durata previsto per il fondo stesso, se del caso persino incrementando il numero e la quantità dei beni oggetto di tale destinazione;

di ritenere essi coniugi che il più efficace strumento giuridico, idoneo per tutelare gli effetti voluti ed analoghi a quelli del fondo patrimoniale, sia l'istituto del trust, regolato dalle disposizioni della Convenzione dell'Aja del l° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 ed entrata in vigore il primo gennaio 1992;

che con atto ai rogiti del Notaio … del 15 luglio 2001 B. ha, quindi, costituito ed istituito un trust — denominato Trust B. — ricomprendendovi da subito la propria intera quota di capitale posseduta nella s.r.l. ... unipersonale, pari all'intero capitale sociale e ammontante a lire 190.000.000 (ovvero 98.126,90 Euro) ed istituendo quale trustee pro tempore il Dottor con studio in Firenze;

che in linea con quanto sopra esposto, quali beneficiari finali del trust sono stati individuati i figli del disponente B.; beneficiari del reddito sono stati indicati i suoi figli nati e nascituri, oltre al disponente stesso;

che all'interno dello stesso atto istitutivo, il disponente si è espressamente riservato la facoltà di poter successivamente trasferire e sottoporre, sempre nel suddetto trust, altri beni mobili ed immobili così come altri diritti di ogni tipo.

Hanno pertanto i ricorrenti concluso per sentir omologare la parziale modifica delle condizioni già pattuite nell'atto di separazione omologato dal Tribunale di Firenze in data 17 ottobre 2001 autorizzando il coniuge e i coniugi, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del cod. civ., a sottoporre, inserire e trasferire nel Trust B. l'appartamento per civile abitazione in Comune di ..., di proprietà piena ed esclusiva del signor B., e già compresi nel fondo patrimoniale costituito con atto ai rogiti Notaio; beni riportati al NCEU del Comune di ... con i seguenti dati: ...; ferme ed immutate restando tutte le altre condizioni già contenute nell'atto di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Firenze in data 17 ottobre 2001; con efficacia immediata del decreto, ai sensi del comma 2 dell'art. 741 cod. proc. civ., stanti l'urgenza e la necessità richieste dal caso e ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con espresso esonero da ogni eventuale responsabilità al riguardo.

Rileva

Vi è insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 710 e 711 cod. proc. civ. per poter procedere alla modifica delle condizioni della separazione consensuale, sul rilievo che la costituzione del trust di cui al ricorso esula dal contenuto tipico degli accordi in sede di separazione, relativo all'affidamento della prole, al contributo dei genitori al mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente; infatti l'art. 710 cod. proc. civ. su richiamato prevede espressamente la possibilità di modificare i provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti alla separazione.

Il ricorso deve comunque essere esaminato sotto il profilo di cui all'art. 169 cod. civ..

I beni di cui è procedimento costituiscono gli unici beni conferiti a suo tempo in fondo patrimoniale con rogito per Notaio.

L'art. 6 dell'atto di costituzione del fondo prevede (III e IV, cpv.) che "per l'alienazione dei beni costituenti il fondo, i coniugi fanno espresso riferimento all'art. 169 cod. civ." e che "è espressamente esclusa, per patto convenuto tra i coniugi contraenti alla presenza di testi, l'autorizzazione giudiziale in merito agli atti con cui vengono vincolati i beni costituenti il fondo patrimoniale".

Da quanto sopra deriva che vi è necessità che il trasferimento dei beni dal fondo al trust (che attua un vero e proprio patrimonio separato: al riguardo vd. art. 2, comma 2, lett. a) della citata Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985) sia autorizzato da questo Tribunale, essendo esclusa l'autorizzazione giudiziale per quei soli "atti con cui vengono vincolati i beni costituenti il fondo patrimoniale" ed essendo espressamente richiamata la disciplina legale dell'art. 169 cod. civ. per quanto riguarda l'alienazione dei beni (così come, del resto, è opinione dei ricorrenti, i quali, a tale scopo, hanno adito questa a.g.o.).

L'art. 169 cod. civ. richiede, a maggior ragione se vi sono figli minori (come nel caso di specie), quale presupposto dell'autorizzazione giudiziale la sussistenza di necessità o di utilità evidente.

Tralasciando la prima ipotesi (di necessità — non prospettata nel caso di specie —) l'utilità evidente richiede sempre che l'uscita di un bene dal fondo sia compensata dalla immissione nello stesso di altro bene o comunque di altra utilità economicamente valutabile (cfr. Trib. Genova, 26 gennaio 1998, in Nuova giur. civ., 1999, I, 215; App. Bari, 15 luglio 1999, in Giust. civ., 2000, I, 200; Trib. Trani, 3 maggio 1999, in Giust. civ., 2000, I, 201).

Nel caso di specie è pur vero che il trust destinatario del trasferimento ha effetti voluti ed analoghi a quelli del fondo patrimoniale (e segnatamente beneficiari finali del trust sono stati individuati i figli del disponente B.; beneficiari del reddito sono stati indicati i suoi figli nati e nascituri, oltre al disponente stesso), ma vi è parimenti da osservare come, nell'ambito della libertà negoziale propria del trust, nessun vincolo formale (e in particolare nessun onere di autorizzazione giudiziale con scopi ed effetti identici a quelli di cui all'art. 169 cod. civ.) viene posto ai trustee nell'ipotesi di eventuale futuro trasferimento dei beni conferiti nella massa da questi amministrata — vd. art. 15 dell'atto istitutivo — il che priva l'istituto di quelle garanzie che, una volta scelta l'opzione del fondo patrimoniale e non adottata la clausola derogatrice consentita dall'inciso iniziale di cui all'art. 169 cod. civ. (e in giurisprudenza ritenuta ammissibile anche nell'ipotesi di presenza di figli minori: cfr. Trib. di Verona, 30 maggio 2000, in Nuova giur. civ., 2001, I, 170), vengono apprestate dal regime autorizzativo vincolato di cui alla richiamata norma codicistica.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

P.T.M.

il Tribunale

1.dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ.;

2.rigetta il ricorso ai sensi dell'art. 169 cod. civ.

Si comunichi alle parti ed al Pubblico Ministero.

 

 

 

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