Scomponendo il testo nelle sue parti più rilevanti potrà osservarsi quanto segue:

 

 

 

 

PREMESSA:

Qui si pongono alcune considerazioni tendenti a «giustificare» la creazione di un trust interno. Da notare il richiamo alla meritevolezza degli interessi, che riecheggia l’art. 1322 c.c. Si dichiara inoltre sin dall’inizio l’intenzione di sottrarre quel certo bene alle proprie vicende personali e successorie, con buona pace del principio (inderogabile) del divieto dei patti successori…

Si preannuncia inoltre che il diritto cui si farà riferimento è quello inglese e ciò al dichiarato intento di dar luogo ad un trust autodichiarato, nel quale settlor e trustee convivono nel medesimo soggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DEL TRUST:

 

ART. 1 FINALITA’:

per soddisfare, si dice, le esigenze abitative della figlia del settlor, ma anche per trasferirle un immobile in piena proprietà. Notare che tanto il diritto di abitazione in sede di crisi coniugale che i trasferimenti di proprietà in tale sede sono pacificamente ammissibili (il primo è previsto da una precisa norma di legge, i secondi da una giurisprudenza costante!).

ART. 2 OGGETTO DEL TRUST E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Da notare che ai sensi della lettera B. il richiamo ad «ogni altro bene o diritto che il Disponente vincoli in trust» potrebbe anche essere ritenuto in contrasto con il principio (d’ordine pubblico) che vieta di porre ad oggetto di negozi giuridici entità indeterminate ed indeterminabili.

ART. 3: LEGGE REGOLATRICE E RICHIAMO ALLA LEGGE INGLESE:

Da notare il richiamo cumulativo anche alla legge italiana, legge che non conosce il trust, con conseguente problema di rapporti con gli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione!

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4: GIURISDIZIONE E COMPETENZA

 

 

Si determina la giurisdizione italiana e si sceglie il foro di Milano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 5: DURATA:

Dies a quo: omologazione delle condizioni della separazione (cfr. art. 158 c.c.).

Dies ad quem: la disposizione non è chiara: la mancanza dei nomi non rende comprensibile il senso della disposizione. Appare ragionevole pensare che si riferisca al compimento di 30 anni da parte della figlia, ma non si capisce allora la lett. ii. (qui si potrebbe riferire al compimento dei trent’anni da parte della moglie).

ART. 6: SUCCESSIONE NELL’UFFICIO DEL TRUSTEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7: SPETTANZA DEI BENI

Si tratta della disposizione che suscita maggiori perplessità sotto il profilo del divieto dei patti successori (e/o della nullità per frode alla legge, potendosi ravvisare una violazione indiretta del divieto dei patti successori), avuto particolare riguardo al disposto del n. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8: POTERI DEL TRUSTEE

La descrizione appare conforme a quanto disposto dall’art. 2 della Convenzione.

 

 

 

 

ART. 9: AMMINISTRAZIONE

 

Da notare che la clausola sub B appare estremamente pericolosa: sembra rimettere alla moglie la decisione di lasciare quella casa, di andare ad abitare a Buckingham Palace ed il marito sembra essere obbligato a tenerle bordone…

 

 

 

 

ART. 10: SEGREGAZIONE

Le clausole appaiono conformi alle previsioni della Convenzione in materia di segregazione e di pubblicità.

La clausola sub B rappresenta, ovviamente, una superfetazione, poiché, se si parte dall’idea che il trust interno è ammesso, deve naturalmente concedersene anche l’accertamento!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 11: CONCILIAZIONE

La clausola prevede una sorta di tentativo obbligatorio préalable di conciliazione. La norma va considerata alla stregua di una sorta di clausola compromissoria per arbitrato irrituale: il previo esperimento del tentativo stragiudiziale di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell’eventuale successiva azione giudiziale.

 

 

 

 

 

 

1