Giacomo Oberto

 

 

CIVIL LAW E COMMON LAW A CONFRONTO

NELL’OTTICA DEL GIUDICE CIVILE (*)

 

«[rispetto alla legge] Anche il giudice lavora sull’astratto, ossia combina spettri mentali,

quando conclude che sia stato commesso un delitto o stipulato un contratto e simili,

ma i suoi fantasmi distano meno dalle cose».

 

(Franco Cordero, Riti e sapienza del diritto, VII, 31.8)

 

 

Sommario: 1. Ruolo, poteri e legittimazione del giudice nei due sistemi. – 2. Sull’impossibilità di trasporre nei sistemi continentali il metodo di reclutamento dei giudici dei Paesi di common law. – 3. Il rapporto tra giudice e processo civile nei due sistemi. In particolare il processo inglese. – 4. Il rapporto tra giudice e processo civile nei due sistemi. In particolare il processo statunitense e quello australiano. – 5. Funzione giudiziale e funzione notarile nei due sistemi. Generalità. – 6. Segue. Il contenzioso relativo ai trasferimenti immobiliari. – 7. Segue. Il contenzioso familiare. – 8. Segue. La funzione «antiprocessuale» del notaio latino nell’odierna «stagione della negozialità» dei rapporti familiari. 9. Segue. Il diritto societario. – 10. Conclusioni.

 

 

 

1. Ruolo, poteri e legittimazione del giudice nei due sistemi.

 

Vorrei iniziare questo mio intervento sui rapporti tra common law e civil law nell’ottica del giudice civile italiano rammentando un episodio occorsomi diversi anni fa. Invitato a Londra a tenere un intervento sul tema dell’etica giudiziaria nell’ambito di un seminario organizzato dal Lord Chancellor’s Department e dall’Institut des Hautes Etudes sur la Justice di Parigi ritenni opportuno riferire in quella sede di un’esperienza vissuta nell’ambito della formation initiale impartita dalla Scuola Nazionale della Magistratura francese a Bordeaux ai giovani colleghi. Spiegai che a costoro veniva insegnato il difficile mestiere di magistrato anche tramite la simulazione di alcuni casi fittizi, in cui venivano chiamati, a turno, a svolgere il ruolo di giudice, parti ed avvocati. Ma la cosa più interessante, notai, era che, al termine di ognuno di quei jeux de rôle, si apriva tra i giovani auditeurs de justice una discussione sul comportamento tenuto da quel «giudice». Dissi che si trattava di un buon esempio, poiché i giudici dovevano, sin dall’inizio della loro carriera, abituarsi all’idea di essere a loro volta giudicati.

Terminato il seminario, un alto magistrato inglese presente all’incontro, prendendomi bonariamente a braccetto, mi disse di non aver condiviso quella mia affermazione, poiché «when we sit as judges, only God is above us». Quella frase mi cadde addosso come un fulmine, fornendomi in un attimo la percezione della distanza abissale che separa i giudici che siedono sulle opposte sponde del canale della Manica. Ancora oggi, pur lavorando da vent’anni per l’Unione Internazionale dei Magistrati, cioè un organismo che si occupa istituzionalmente di porre in contatto tra di loro giudici di tutto il mondo, mi chiedo sovente se possa essere effettivamente di qualche utilità continuare il dialogo con colleghi che troppo spesso mi danno l’impressione di provenire da un altro pianeta.

Il fatto è che – malgrado la sostanziale identità della funzione di giudicare – la figura del giudice nei sistemi di common law è qualcosa di ontologicamente diverso da quella del magistrato, così come lo intendiamo noi, a cominciare dal nome: il termine judge, invero, non è riferibile al concetto di pubblico ministero, compreso invece nell’espressione italiana «magistrato» o in quella francese magistrat. Ne segue che quest’ultima locuzione non può essere resa in inglese con il termine judge, dovendosi sempre aggiungere la precisazione «or prosecutor». L’uso del termine magistrate o magistrate judge – si suole dire – è invece da evitarsi, perché indica in inglese quella vastissima schiera di giudici non professionali, sovente non particolarmente qualificati (o per nulla qualificati) sul piano tecnico, su cui grava, in realtà, gran parte del lavoro giudiziario e con i quali noi magistrati professionali di civil law potremmo forse, invece, utilmente confrontarci. Tanto per fare un esempio, il sito web ufficiale del governo degli Stati uniti non esita ad ammettere che le Trial courts of limited jurisdiction, costituite da giudici non professionali e che sovente «are not required to have any formal legal training» sono quelle che in realtà «handle the bulk of litigation in the United States each year and constitute about 90 percent of all courts». La situazione non è sostanzialmente diversa in Gran Bretagna e negli altri Paesi di common law. A ciò s’aggiunga che  judges e justices sono assistiti da schiere di law clerks e segretari semplicemente impensabili da parte di chi, come il giudice italiano, non può fare i conti se non con la propria disperata solitudine.

Le differenze divengono poi ancora più evidenti quando si pensa al modo di reclutamento, alla carriera e, soprattutto, ai poteri che competono ai giudici nei sistemi di common law. Nell’Europa continentale il magistrato è solitamente reclutato quando è ancora molto giovane, poco dopo il compimento degli studi universitari e comunque (almeno di regola) senza che neppure abbia iniziato la carriera forense o che vi si sia potuto affermare. Essenziale è dunque (specie oggi) il tema della formazione iniziale e continua, volta a trasmettere al giovane magistrato quelle conoscenze teoriche e pratiche che gli studi universitari non sono stati in grado di fornirgli. Negli ordinamenti di matrice anglosassone, al contrario, la nomina a giudice costituisce il coronamento di una carriera maturata attraverso l’esercizio per lunghi anni della professione di avvocato.

Ma la differenza non è certo tutta qui. Il sistema di selezione nei Paesi europei continentali è fondamentalmente basato su di un concorso pubblico, aperto a tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, sulla base di prove d’esame scritte e orali il cui svolgimento è predeterminato rigidamente. La valutazione, poi, deve seguire criteri obiettivi e ben precisi, dei quali è interprete ed applicatrice una commissione, la quale a sua volta è solitamente espressione (per lo meno nella sua componente maggioritaria) della magistratura stessa, tramite una selezione dei suoi componenti effettuata direttamente o indirettamente dall’organo di autogoverno del potere giudiziario e quindi con maggiori garanzie d’indipendenza dal potere politico.

Di sicuro, altrettanto non può dirsi per la selezione dei giudici di common law, rimessa vuoi nelle mani dell’elettorato, vuoi del legislativo, vuoi (e più spesso ancora) del potere esecutivo. In ogni caso, l’immagine di «terzietà» che il giudice dovrebbe trasmettere appare sovente, specie negli U.S.A., appannata dal «vizio d’origine» legato alla nomina politica. Basti pensare alle polemiche esplose dopo le decisioni di alcune corti americane (e della stessa Corte Suprema) a seguito della competizione per la Casa Bianca del 2000. «But whose side is he on?» si chiedeva poche settimane fa Newsweek commentando la notizia della chiamata, da parte del presidente Bush, di John Roberts alla Corte Suprema: una domanda che in un sistema veramente ispirato ai canoni della séparation des pouvoirs nessuno dovrebbe mai porsi per un giudice, che per definizione non dovrebbe stare, in linea di principio, dalla parte di nessuno. Si noti, per incidens, che persino il già citato sito web ufficiale del governo degli Stati uniti non esita ad ammettere candidamente che il sistema elettivo dei giudici statali nuoce notevolmente alla loro immagine, rilevando come, anche nei casi in cui si cerchi di presentare un candidato come nonpartisan, finisce che «the political parties endorse individual judicial candidates and contribute to their campaigns so that the candidates acquire identification with one political party or another».

Il che naturalmente non significa che l’idea dell’indipendenza del potere giudiziario sia estranea alla cultura d’oltre Oceano. Basti pensare al fatto che già la dichiarazione d’indipendenza del 1776 appare chiaramente ispirata ai principi enunciati da Montesquieu, rimproverando al sovrano britannico di avere «obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary powers», oltre che di avere «made Judges dependent on his Will alone, for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries». E’ nota poi l’influenza esercitata, alla fine del XVIII secolo, da James Madison, un altro strenuo assertore della teoria della separation of powers, il quale, a differenza di Montesquieu, riconosce che il vero problema, nelle relazioni tra i tre poteri, consiste nella naturale tendenza che ciascuno di essi ha ad invadere le sfere di competenza altrui. Madison ha anche il merito di avere compreso e lucidamente espresso che una semplice demarcazione sulla carta («a mere demarkation on parchment») dei limiti costituzionali dei tre poteri dello Stato «is not a sufficient guard against those encroachments which lead to a tyrannical concentration of all the powers of government in the same hands». Ma il sistema statunitense (come del resto gli altri sistemi di common law) non ha saputo poi elaborare strutture organizzative del potere giudiziario in grado di evolversi in veri e propri organismi d’autogoverno della magistratura. Le ragioni sono le più varie e sono strettamente legate a vari fattori, tra cui il modo di reclutamento e forse anche l’età dei candidati e la loro estrazione sociale e professionale. Sta di fatto che quelle strutture «consigliari» germogliate nell’esperienza continentale europea (occidentale) su di un tronco fondamentalmente riconducibile alla struttura burocratica napoleonica, hanno saputo trasformarsi da semplici strumenti consultivi in veri e propri organi d’autogoverno del potere giudiziario, in grado d’assicurare un livello tendenzialmente piuttosto elevato d’indipendenza, sia esterna che interna, dei giudici e talora anche dei pubblici ministeri.

        Meno influenzata, di fatto, da criteri politici rispetto a quanto accade negli Stati Uniti, la scelta dei giudici in Gran Bretagna è comunque effettuata dal Secretary of State for Constitutional Affairs and Lord Chancellor e dal relativo Department for Constitutional Affairs (cioè dal Ministero della giustizia), in maniera sostanzialmente discrezionale, sulla base di criteri che per lungo tempo sono rimasti avvolti da una nebbia più fitta di quella del Tamigi. La situazione non risulta mutata neppure dopo la creazione di Assessment Centres per l’avvio delle procedure di selezione e di una Commission for Judicial Appointments – composta di nove membri, nessuno dei quali (come orgogliosamente proclamato nel relativo sito Internet) è mai stato avvocato o giudice – il cui compito è quello di vagliare (non si capisce bene come) la correttezza delle procedure di selezione e decidere su eventuali contestazioni. Non si potrebbero attendere sconvolgimenti – a mio sommesso avviso – neppure  dall’eventuale introduzione di quella independent Judicial Appointments Commission (JAC), attualmente allo studio del Governo britannico, il cui compito sarebbe quello di «recommend candidates to the Secretary of State for Constitutional Affairs for appointment as judges».

        Un luogo comune piuttosto diffuso (e che, sciaguratamente, sta prendendo piede anche presso di noi) vuole che l’elezione diretta dei giudici o la loro nomina da parte del legislativo o dell’esecutivo sia il sistema in astratto preferibile, in quanto in grado di fornire il più alto grado di legittimazione possibile. Ebbene, proprio i dati ufficiali squadernati ed illustrati dal già ricordato sito ufficiale del governo statunitense sembrano convincere dell’esatto contrario. Nonostante qualche rara eccezione, i giudici federali (che al momento della nomina hanno un’età media di 49 anni) provengono esclusivamente dalle middle and upper-middle classes, «come i capitani d’industria e degli affari» s’affretta a precisare la pagina web, da cui si apprende anche che, sino alla presidenza di Jimmy Carter (1977-81), meno del 2% dei district judges erano donne. Le minoranze razziali, ammette poi lo stesso sito ufficiale, «also have been underrepresented on the trial bench, not only in absolute numbers but also in comparison with figures for the overall population». Per ciò che attiene poi alle simpatie politiche, circa il 90% dei district judges sono dello stesso partito politico del presidente che li ha nominati ed il 60% di essi può vantare (se così si può dire per un giudice) un passato di attivo impegno in un partito politico. E la musica non cambia di molto se si considera il livello degli state judges, dove, verso la metà degli anni Novanta, solo il 14% del totale (ivi compresi i magistrates) erano donne e solo il 6% erano «either African American, Hispanic, or Asian American» (il che, detto per inciso, non fa molto onore ad un Paese che vuole presentarsi come un melting pot di etnie e di culture diverse).

 

 

2. Sull’impossibilità di trasporre nei sistemi continentali il metodo di reclutamento dei giudici dei Paesi di common law.

 

        E’ mia ferma convinzione che questo procedimento di selezione, fondato in buona sostanza sulla «chiamata diretta» da parte dell’esecutivo, non possa funzionare se non in un sistema basato, come quello britannico, su un secolare e radicato rispetto per la funzione, il ruolo e l’indipendenza dei giudici. Un sistema nel quale – come si tende sin troppo spesso a dimenticare dalle nostre parti – al giudice è attribuita una posizione giuridica, morale, sociale, lavorativa ed economica così elevata da porlo al riparo dagli appetiti dei politici e dagli attacchi non solamente alla sua indipendenza, ma anche solo alla sua serenità. Un sistema, poi, nel quale al giudice sono attribuiti poteri di un’estensione semplicemente inimmaginabile nell’Europa continentale. Si pensi alla funzione creatrice del diritto che gli ordinamenti anglosassoni attribuiscono alla giurisprudenza, tramite il riconoscimento (a determinate condizioni) del carattere vincolante del precedente giudiziario, al punto che, alla fine del XIX secolo, Oliver Wendell Holmes (in seguito criticato, e giustamente, nella prospettiva «continentale», da Hans Kelsen) si spingeva a definire il diritto – né più e né meno – come «the prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious», mentre, mezzo secolo dopo, William Seagle considerava i giudici americani «virtually the dictators of the state». E qui il cultore del diritto di famiglia non potrà certo astenersi dal menzionare, a titolo di mero esempio, l’impatto dirompente di rimedi di case-law come il constructive trust, nell’applicazione fattane a partire dalle decisioni di Lord Denning agli acquisti operati in costanza di rapporto coniugale o di convivenza more uxorio, o ancora l’effetto prodotto da certi leading cases negli Stati Uniti (primo tra tutti: Marvin v. Marvin della Corte Suprema della California) sulla possibilità di ammettere l’esistenza di implied cohabitation contracts.

        E se è vero che negli ultimi decenni lo statute law (o Parliament-made law) ha guadagnato notevole terreno sul  judge-made law, va constatato che il Legislatore nei sistemi di matrice anglosassone, anche nei settori in cui decide di intervenire, lascia sempre e comunque al giudice amplissimi spazi di discrezionalità. Basti citare il continuo ricorso a concetti quali l’equity e la reasonableness e ad aggettivi quali equitable, reasonable, fair, ecc., sparsi a piene mani nei più disparati acts d’oltre Manica. Si pensi, tanto per citare un esempio, che in materie dove, tradizionalmente, il giudice di civil law è costretto ad usare il classico «bilancino», come i rapporti patrimoniali tra coniugi, i parlamenti dei Paesi di common law (proprio recependo la regola giurisprudenziale cui si faceva cenno poco sopra) hanno emanato regole che consentono alle corti di (continuare a) «re-allocate the property rights of the parties» secondo criteri di fairness, spingendosi addirittura a concedere al giudice il potere di modificare accordi raggiunti tra le parti stesse, secondo ciò che  «può apparire giusto avuto riguardo a tutte le circostanze».

        E non ho ancora menzionato la vera arma a difesa (più esattamente: autodifesa) dell’indipendenza del giudice di common law: intendo riferirmi a quello strumento formidabile che va sotto il nome di contempt of court. Per effetto di questo principio (secondo quanto illustrato da un famoso dizionario di termini giuridici online) ogni «disobedience to, or disregard of, a court order or any misconduct in the presence of a court», così come ogni «action that interferes with a judge’s ability to administer justice or that insults the dignity of the court» è punibile con sanzioni pecuniarie e/o detentive. Ciò, per di più, sulla base di una pronuncia emessa dallo stesso giudice che si sente minacciato.

        Ma torniamo all’osservazione sull’impossibilità di un trapianto nell’Europa continentale di un sistema di selezione dei giudici del genere di quello conosciuto dai sistemi di common law. Qui posso aggiungere che, nella mia attività di consulente del Consiglio d’Europa per la riforma delle legislazioni dei Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale, mi sono imbattuto più volte nei veri e propri disastri causati dalla più o meno meccanica, sciagurata, trasposizione del principio della nomina «politica» dei giudici a realtà nelle quali il principio della separazione dei poteri non era mai stato conosciuto. Il risultato concreto è che nelle Costituzioni di quasi tutti i Paesi ex comunisti, approvate sotto l’influsso della potentissima American Bar Association (tramite una propria emanazione locale, chiamata C.E.E.L.I – Central European and Eurasian Law Initiative, capillarmente presente in tutti quegli Stati), se da un lato troviamo sbandierato (a parole) il principio dell’indipendenza della magistratura, dall’altro scopriamo che la selezione dei giudici viene sistematicamente lasciata nelle mani del potere politico. Per converso, gli organi impropriamente chiamati di «autogoverno della magistratura» (consigli di giustizia, consigli dei giudici, consigli dei tribunali, ecc.), vengono concepiti come veri e propri «comitati di presidenza», costituiti da pochissimi alti magistrati, di nomina per lo più (direttamente o indirettamente) politica; ad essi, per giunta, sono attribuite funzioni, a tutto concedere, meramente consultive, laddove ogni decisione veramente rilevante per la «vita» del magistrato è sostanzialmente legata al bon plaisir dell’esecutivo.

        Questo punto viene a toccare quello, delicatissimo, dei veri organi di autogoverno del potere giudiziario, cioè dei consigli superiori della magistratura, formati (come del resto prescritto a livello internazionale dai documenti in materia di indipendenza della magistratura emanati dal Consiglio d’Europa) in prevalenza da giudici (e/o pubblici ministeri, laddove questi fanno parte, come in Italia o in Francia, dell’ordine giudiziario), democraticamente eletti senza distinzioni di sorta da tutti gli appartenenti al corpo giudiziario e dotati di competenze non meramente consultive, ma decisorie, che si estendono dal reclutamento alla formazione, alla carriera, alle promozioni ed ai provvedimenti disciplinari. Si tratta di argomenti che in questa sede non possono essere affrontati, se non per rimarcare che siffatti organi non esistono (per lo meno in queste forme, o in forme anche lontanamente comparabili) nei sistemi di common law, non già perché questi ultimi siano migliori (o peggiori) dei nostri, ma semplicemente perché lì non ve ne è bisogno, atteso che quei giudici hanno gli strumenti per difendere la propria indipendenza da soli.

 

 

3. Il rapporto tra giudice e processo civile nei due sistemi. In particolare il processo inglese.

 

Quanto sin qui esposto può forse aiutarci a comprendere le profonde divergenze esistenti tra civil e common law anche nel campo del processo civile. In nessun altro settore, forse, come in questo, il giudice continentale (e italiano, in particolare) appare alla stregua di un mero garante del rispetto delle regole del gioco. Regole che il giudice non contribuisce certo a creare, bensì piuttosto a subire e a vedere di giorno in giorno più complesse ed involute, prodotte a getto continuo da un Parlamento costretto, quasi quotidianamente, con schizofrenico affanno, a disfare la tela di Penelope sotto la pressione di questa o quella consorteria. Certo, non mancano anche qui margini d’interpretazione, specie di fronte alla vertiginosa caduta dello stile del nostro drafting legislativo e di quella che un tempo era la buona tecnica normativa. Ma, ancora una volta, ogni paragone con i poteri dei giudici di common law manifesta contrasti sconcertanti.

E si badi che non è sempre stato così. Se vi è un processo nel quale – come lucidamente messo in luce da Michele Taruffo – il tradizionale modello adversarial vedeva un giudice nel ruolo di mero «arbitro passivo», disinformato e disinteressato, oltre che neutrale, il cui compito era esclusivamente quello di garantire la correttezza dello scontro tra le parti, questo processo era proprio quello disciplinato dalla common law. La situazione è peraltro notevolmente mutata nel corso degli ultimi anni ed è culminata, oltre Manica, con l’adozione, nel 1999, delle Civil Procedure Rules 1998 – CPR, che costituiscono il testo fondamentale relativo alla disciplina del rito civile in Inghilterra (e nel Galles). Una lettura anche superficiale di questo vero e proprio codice di procedura civile consente di rendersi conto dell’impressionante armamentario di cui i giudici di quel Paese dispongono per imporre un andamento spedito ai procedimenti civili.

Innanzi tutto, per ciò che attiene in generale al potere di direzione dello svolgimento del processo (case management), la Part 3 delle CPR, consacrata ai court’s case management powers, attribuisce al giudice il potere, per esempio, di allungare o abbreviare i termini di legge (cfr. la rule 3.1(2)(a)), se non disposto espressamente in senso contrario dalle CPR. E’ prevista inoltre la possibilità di dar luogo ad una sorta di processo incidentale preliminare (cfr. la rule 3.1(2)(i)). In pratica, il potere di ridurre i termini processuali viene usato al fine di ottenere l’accelerazione di una procedura, per esempio quando le parti manifestano tale interesse, o se appare evidente che non vi è la necessità di esperire incombenti di carattere istruttorio. Il potere del giudice di introdurre un preliminary trial (o pre-trial), di cui i giudici fanno ampio uso, può invece servire al fine di concentrare l’attenzione delle parti su questioni preliminari, la cui soluzione può risolvere il giudizio; si tratta di una procedura essenzialmente scritta, il cui scopo è però anche quello di spingere le parti a un early settlement. Scopo, a quanto pare, centrato, se è vero che, come rileva Taruffo, appena il 2-3% delle cause sopravvive alla fase preliminare, anche se è mia personale convinzione che il vero fattore accelerativo delle procedure britanniche sia dato dal livello spaventosamente elevato delle spese processuali (su si dirà qualcosa tra breve). Alla ratio qui posta in luce (semplificazione ed accelerazione delle procedure prevista in linea generale in relazione allo stesso rito che noi definiremmo come contenzioso ordinario) va ricondotta anche la predisposizione di veri e propri «percorsi differenziati» per i diversi tipi di cause: si suole qui parlare di assignment of cases to different «tracks», più o meno complessi a seconda del valore e della complessità della lite.

Veramente sconcertante agli occhi continentali appare la rule 3.4 delle CPR, secondo cui il giudice inglese può disporre, puramente e semplicemente, la cancellazione d’una o più domande giudiziali o eccezioni quando esse gli appaiano sfornite di «ragionevole fondamento», oppure se gli sembrino costituire un abuso processuale, ovvero se anche solo possano «ostruire il regolare svolgimento della procedura, o se la parte non ha rispettato un ordine o un’istruzione impartiti dal giudice». Non è il caso di spendere qui troppe parole per commentare il valore acceleratorio di una siffatta disposizione, che, ove applicata agli italici bizantinismi, potrebbe contribuire, tra l’altro, a combattere quel lamentevole fenomeno (che ho battezzato «anatocismo delle cause») in base al quale, nel nostro Paese, un numero sempre crescente di procedimenti, magari definiti con sentenze passate in giudicato, finisce con il dar luogo a nuovi procedimenti, successivamente destinati a generarne altri, in una spirale irrefrenabile e alla quale il buonsenso delle parti e dei difensori sembra incapace di porre un qualsiasi rimedio che non sia quello dell’ennesima definizione in sede contenziosa.

Una speciale disciplina delle proposte di definizione transattiva, poi, stimola i contendenti a risolvere in via amichevole il contenzioso, atteso che l’effettuazione di un’offerta secondo le formalità previste determina una serie di conseguenze in relazione alle spese di lite, nel caso di sua mancata accettazione. Così, la parte che, pur vittoriosa (in tutto o in parte), non ha accettato un’offerta che sarebbe stata per lei più vantaggiosa rispetto alla soluzione finale della controversia, non solo non ha il diritto al rimborso delle spese in danno della controparte, ma deve anche pagare le spese di lite della parte avversa, a partire da 21 giorni dopo che l’offerta è stata fatta (cfr. la rule 36.20). Se invece l’attore offre di accettare una somma inferiore rispetto a quella iniziale e tale richiesta è rifiutata dal convenuto, e se successivamente l’attore ottiene una somma superiore a quella oggetto della sua proposta transattiva, l’attore non solo recupera le spese di lite in danno del convenuto, ma può vedersi riconosciuta dal giudice anche una somma maggiore (con il riconoscimento di interessi in misura fissata dal giudice, entro il tetto del 10% rispetto al tasso ufficiale di sconto: cfr. la rule 36.21).

Alcuni speciali protocolli d’azione ante causam (pre-action protocols) sono poi previsti dalle CPR per svariati tipi di azioni (come per esempio per controversie in materia d’appalto, di diffamazione, lesioni personali, responsabilità medica, ecc.). Scopo di questi protocolli è quello di sortire un effetto acceleratorio e deflattivo, perché obbligano le parti a rendere note le proprie prove prima ancora dell’inizio della causa, ciò che spinge, di solito, ad una definizione amichevole, prima che i costi della lite abbiano iniziato a crescere. Speciali regole sono poi dettate per il giudizio in contumacia (default judgment, o judgement in default of defence), dalla Part 12 delle CPR. La relativa procedura varia a seconda dell’oggetto del giudizio e del tipo di provvedimento richiesto. Così, se l’azione riguarda il pagamento di una somma di denaro (cfr. la rule 12.4 (1)), l’attore non ha che da presentare una richiesta di condanna al giudice, che deciderà senza fissare alcuna udienza. Negli altri casi è invece necessario procedere fissando un’udienza.

Il giudizio sommario (Summary judgment), disciplinato dalla Part 24 delle CPR, viene solitamente usato dalle parti che intendono evitare il rito ordinario ed è esperibile in quasi tutti i tipi di controversie, con una serie di eccezioni specificate dalla rule 24.3 (in particolare alcune controversie in tema di locazione). I presupposti per l’applicazione di siffatta procedura sono descritti, ancora una volta, con una (quanto meno per l’osservatore continentale) sconcertante semplicità. Così, il giudice può seguire tale rito, praticamente a sua discrezione, il che appare particolarmente utile laddove esistano questioni dirimenti in fatto o, soprattutto, in diritto. Va rilevato in proposito che l’attore ha in questo tipo di procedimenti un onere di allegazione assai limitato, nel senso che tutto ciò che deve fare è identificare il petitum e dichiarare di ritenere che, avuto riguardo al profilo probatorio, il convenuto non ha alcuna prospettiva concreta di proporre una successful defence. L’esistenza della possibilità che il giudizio sommario sia chiesto eventualmente anche dal convenuto contro l’attore dimostra che siffatta richiesta può essere formulata anche in corso di causa, sebbene ciò avvenga solitamente all’inizio della procedura. Così, per esempio, la parte interessata potrà rivolgere istanza al giudice, illustrandone le ragioni ed allegando i documenti giustificativi (ad esempio, la dichiarazione scritta di un teste). Di regola la richiesta di summary judgment è accolta allorquando il caso non presenta particolari difficoltà in diritto o in fatto: in tal caso viene fissata un’udienza per la discussione (mai per l’escussione di testi od altre prove orali) e il caso viene deciso. Sarà interessante notare inoltre che la corte può decidere il passaggio al giudizio sommario anche ex officio. Molte controversie vengono definite in tal modo. Sovente capita che con questa procedura si decida la sola questione relativa all’an, lasciando alla prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie l’eventuale definizione del quantum (ciò si verifica in particolare nei casi di lesioni personali o di questioni commerciali complicate). Si nota, al riguardo, che la procedura può essere qui definita come semplificata, perché viene evitata non solo l’istruttoria orale (e la relativa cross examination), bensì anche la procedura, solitamente piuttosto complessa, di «discovery of documents».

In buona sostanza, e per dirla con le parole di Adrian Zuckerman, «the modern trend of Anglo-American systems is to adopt judicial control of lititgation as the principal instrument for accomodating rule enformcement with the objective of doing justice on the merits». Alla luce di quanto sopra, non stupisce che, come mi diceva non molto fa un collega inglese, il processo made in Britain possa qualificarsi come «quick and effective». Il vero problema sta altrove e risiede negli elevatissimi costi di lite. Da una ricerca pubblicata nel 2002 è emerso che, mentre l’Italia si trova al terzo posto in Europa (dopo il Portogallo e la Finlandia) nella classifica dei Paesi a minor costo, la Gran Bretagna detiene il non invidiabile primato di Paese nel quale il costo dei processi è il più elevato in Europa. Si pensi, per fare un esempio, che in Italia il costo per affrontare un processo è inferiore rispetto alla media europea del 46% per le dispute di valore di 50.000 euro e del 61%  se il valore è di 200.000 euro. In media i costi di un processo inglese sono otto volte più elevati di quello italiano. Come messo in luce da Sergio Chiarloni, l’enorme costo della difesa tecnica nei Paesi di common law è anche legato al fatto che le tariffe professionali degli avvocati non sono stabilite per legge, come nella maggior parte dei Paesi di diritto continentale, ma sono invece lasciate al «libero» gioco del mercato e tradizionalmente stabilite su base oraria. La conseguenza, sempre secondo Chiarloni, è che l’accesso alla giustizia britannica è stato garantito «ai poveri in grado di accedere ai finanziamenti del legal aid e ai ricchi in grado di pagarselo direttamente, con esclusione di quel ceto medio che, fin dai tempi di Aristotele e della sua Politica sappiamo costituire il nerbo della società».

 

 

4. Il rapporto tra giudice e processo civile nei due sistemi. In particolare il processo statunitense e quello australiano.

 

A differenza della Gran Bretagna – e nonostante i costi elevatissimi delle procedure – gli Stati Uniti sembrano, invece, presentare problemi seri di court congestion, dovuta all’incremento della litigiosità in settori come la responsabilità civile (soprattutto la medical malpractice), la responsabilità del produttore (e, quindi, la tutela del consumatore) e la protezione dell’ambiente. La via che si è cercato di percorrere è stata quella della diffusione di forme alternative di soluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution – A.D.R.), culminata, nel 1990, con l’entrata in vigore del Civil Justice Reform Act, basata sull’imposizione alle corti di sei principi di case management (gestione del contenzioso), radicati nella bifronte «filosofia» di un più incisivo intervento del giudice, da un lato, e del ricorso  obbligatorio a procedure di A.D.R., dall’altro, con la finalità precipua di ridurre la durata e i costi della giustizia, nonché il carico del lavoro giudiziario.

I principali modelli-base di A.D.R. americane sono i seguenti:

·         La conciliazione (Mediation). Si tratta di una procedura delle controversie nella quale un terzo neutrale, privo di qualsiasi potere decisionale, assiste i litiganti nel tentativo di trovare una soluzione negoziata accettabile da entrambe. Il conciliatore, quindi, diversamente dal giudice e dall’arbitro, si limita ad aiutare le parti a concordare una soluzione che le stesse desiderano, senza prendere alcuna decisione vincolante per le medesime. La dottrina ha elaborato principalmente due tipi diversi di conciliazione, maggiormente diffusi nella prassi: il primo, denominato «facilitativo», nella quale l’obiettivo principale del conciliatore è quello di agevolare la trattativa diretta tra le parti, in modo che esse stesse stabiliscano i termini dell’accordo; il secondo, denominato «valutativo», ove il conciliatore svolge un ruolo più attivo, giungendo a proporre alle parti una o più formule di possibile accordo, esprimendo raccomandazioni, quindi con una più penetrante valutazione del merito della controversia.

·         Valutazione preliminare (Early neutral evaluation). Qui un terzo neutrale esamina i fatti oggetto della lite, ascolta le parti ed i rispettivi legali ed infine fornisce una sua valutazione o previsione su un possibile andamento e conclusione della controversia se questa venisse portata in tribunale o di fronte ad un collegio arbitrale. La valutazione preliminare di un terzo neutrale sulla lite può agevolare il raggiungimento di un accordo in quanto consente alle parti di farsi un’idea più chiara in merito alla forza dei rispettivi argomenti e quindi di verificare, ex ante, gli esiti della causa. La pronuncia del valutatore non è mai vincolante, e pertanto non è soggetta ad appello. Tali pronunce però, hanno particolare significato in ipotesi di controversie aventi carattere eminentemente tecnico, ove il valutatore, specialista del settore, può inquadrare in una fattispecie, anziché un’altra, la materia del contendere, fornendo appunto elementi di valutazione sull’esito della lite.

·         Miniprocesso (Mini-trial). Si tratta di una procedura che coniuga gli aspetti negoziali della conciliazione (la mancanza di cogenza della pronuncia, che non è mai vincolante per le parti), con quelli formalmente contenziosi, tipici del processo civile e dell’arbitrato. Si tratta, in sostanza di una simulazione di un processo, sulla scorta del procedimento innanzi esposto, in quanto anche in questa ipotesi, si ottiene una valutazione preliminare. Nella fattispecie, infatti, viene nominata una «giuria», composta in eguale numero da persone designate dalle parti contendenti, e di norma presieduta da un terzo neutrale. Le parti, assistite regolarmente da avvocati, espongono le loro ragioni, e la «giuria» rende una «decisione», che ha solo lo scopo di dare ai contendenti il senso di quello che una vera corte statuirebbe se una causa del genere venisse realmente iniziata. Sulla base di questa simulazione processuale le parti sono di norma incentivate a riprendere il negoziato per risolvere bonariamente la lite.

·         Comitato permanente per la risoluzione delle controversie (Dispute settlement board). In genere, questa procedura trova applicazione durante l’esecuzione di grandi opere civili, ove quindi una contestazione, anche di modesta entità, potrebbe portare a conseguenze assai gravi, come la sospensione dei lavori. Ormai nei paesi anglosassoni è consuetudine diffusa quella di affidare ad un comitato permanente la gestione del contratto e la risoluzione di eventuali controversie. Tale comitato svolge, al contempo, una funzione di controllo dell’esecuzione dell’accordo, in quanto si riunisce periodicamente, anche in mancanza di contestazioni specifiche, svolgendo quindi anche una funzione preventiva delle eventuali liti, dirimendo ab origine i motivi di conflittualità.

·         Ombudsman. Si tratta di un organo di «autoregolamentazione», tipicamente istituito dai rappresentanti di una data categoria; è un modello di provenienza svedese, particolarmente operante in materia di rapporti contrattuali di assicurazione, di controversie inerenti i contratti bancari, di controversie tra gli agenti immobiliari ed i propri clienti. Esso opera su ricorso dei clienti delle aziende appartenenti alla categoria in questione.

·         Conciliazione-arbitrato (med-arb). E’ una procedura bi-fasica in cui il conciliatore, se fallisce il tentativo di conciliazione tra le parti, assume il ruolo di arbitro, emettendo una decisione vincolante. Si tratta di un procedimento particolarmente efficace in quanto le parti contendenti conferiscono un incarico, sapendo che comunque otterranno la definizione della lite o su un presupposto maggiormente conciliativo o, in subordine, contraddittorio e vincolante.

·         Arbitrato con banda di oscillazione predefinita (High-low Arbitration). In questa forma di arbitrato le parti fissano una banda di oscillazione (risarcimento minimo e massimo), entro la quale il quantum stabilito dal lodo dovrà essere contenuto. Se la valutazione arbitrale sarà più bassa del minimo, il convenuto pagherà solo il minimo pattuito e se essa sarà superiore al massimo l’attore pretenderà solo il massimo previsto dalla banda di oscillazione. Nel caso il lodo si collochi tra i due estremi il convenuto pagherà la somma determinata dall’arbitro. I limiti minimo e massimo possono anche non essere comunicati all’arbitro.

·         Arbitrato con scelta di una sola delle richieste (Baseball Arbitration). Nato nel mondo delle controversie salariali dei giocatori di baseball, questo tipo di arbitrato si caratterizza per il fatto che può essere esperito solo in quei casi in cui vi è lite sul quantum e non sull’an. L’arbitro, in effetti, non ha il potere di fissare una somma, ma è costretto a scegliere la richiesta che egli stima più ragionevole tra le due avanzate dalle parti stesse. In questo modo le parti sono spinte ad effettuare richieste ed offerte «moderate», per il timore che l’arbitro scelga quella della controparte.

Da notare poi che, in data 30 ottobre 1998, una apposita legge sulla risoluzione alternativa delle controversie è stata varata dal Parlamento americano. Essa definisce come A.D.R. «ogni procedimento o procedura cui partecipa un terzo neutrale, diverso dal giudice competente, per agevolare la risoluzione delle controversia, attraverso strumenti quali la valutazione neutrale, la conciliazione, il mini-trial, e l’arbitrato secondo quanto previsto da questa legge».

Vanno poi tenuti presenti gli altri cinque punti qualificanti del Civil Justice Reform Act, così enumerati:

·         Una gestione differenziata del contenzioso (Differential management of cases),

·         Un maggior controllo da parte del giudice dei vari stadi in cui si articolano le fasi preliminari al processo (Early and ongoing judicial control of pretrial processes),

·         Un controllo particolarmente incisivo dei casi più complessi (Special monitoring and judicial control of complex cases),

·         Un procedimento di deduzione e presentazione delle prove reso meno costoso per effetto della cooperazione tra le parti e del volontario scambio di informazioni (Cost-effective discovery through cooperation and voluntary exchanges of information),

·         Un maggior impegno da parte dei legali, diretto a risolvere le questioni attinenti all’istruzione probatoria prima di presentare le domande al giudice (Good-faith efforts to resolve discovery disputes before filing motions).

Peraltro, come notato da Vittorio Denti, le aspettative circa l’impatto delle procedure alternative sul carico di lavoro delle Corti federali non hanno trovato il conforto dell’esperienza pratica, tanto che la fiducia nel loro impiego si è molto attenuata. La stessa conclusione, tuttavia, non vale per le alternative fondate sulla iniziativa privata, come quelle che concernono la responsabilità del medico, che dà luogo ad un numero rilevante di controversie. Presso taluni grandi ospedali sono stati istituiti appositi uffici per la soluzione delle liti con i pazienti, previamente informati sia dei loro diritti che delle possibili incidenze negative delle terapie. Secondo dati abbastanza recenti, circa la metà delle controversie relative alla medical malpractice viene risolta per questa via. Conseguenza rilevante di tale fenomeno è però stata – sempre secondo Denti – «la discriminazione, sul piano sociale, nelle concrete possibilità di accesso alle corti, a danno dei soggetti privi dei mezzi economici necessari per sopportare il costo, anche in termini di durata, della giustizia». Insomma, ad oltre mezzo secolo di distanza, sembrano forse ancora valide le considerazioni di William Seagle, secondo cui «The great paradox of Western legal systems is that despite the fact that there are too many lawyers, there are not enough of them to defend the poor and the oppressed».

La ponderosa analisi dei risultati della riforma statunitense del 1990 compiuta ad alcuni anni di distanza dal prestigioso istituto di ricerca sulla giustizia civile della RAND Corporation (RAND Institute for Civil Justice) mostra che il programma pilota introdotto dalla citata normativa non ha portato ad alcun sostanziale miglioramento rispetto al passato. Anzi, essa prova che alcune delle raccomandazioni del programma (ad esempio l’early active judicial management, cioè un coinvolgimento più attivo del giudice, anziché dei soli legali, sin dall’inizio della controversia) hanno incrementato i tempi di lavoro degli avvocati, così facendo lievitare i costi del contenzioso. Puntualmente i dati statistici dimostrano che ad essere più soddisfatti del «nuovo rito» sono (in una percentuale peraltro trascurabile) gli avvocati, mentre i clienti hanno dichiarato di preferire e di ritenere comunque più fair le vecchie procedure.

Anche in Australia il problema della lentezza dei procedimenti civili è stato affrontato partendo dalla constatazione per cui la crisi del sistema era legata all’eccessivo spazio lasciato ai poteri delle parti in causa. Così, a seguito di svariate riforme introdotte negli anni Novanta dello scorso secolo, si è attribuito al giudice un ruolo molto più attivo nel contesto dei suoi poteri di case management, consentendogli di creare, in buona sostanza, egli stesso le regole destinate a reggere le singole procedure svolte sotto la sua direzione. Anche questa soluzione si è però dimostrata ininfluente sulla riduzione dei costi del processo. In particolare, l’incremento della pratica di rivolgersi a mediatori privati ha contribuito ad elevare i costi della giustizia. Peraltro, al termine di una lite, il giudice può emettere cost orders, con i quali obbliga i legali delle parti a pagare di tasca loro quelle spese determinate dalla loro condotta processuale ostruzionistica o semplicemente legate ad attività processuali inutili: una pratica che, ove introdotta in Italia, fornirebbe un notevole contributo alla soluzione del problema dei ritardi della giustizia.

 

 

5. Funzione giudiziale e funzione notarile nei due sistemi. Generalità.

 

        Una sintesi espositiva dei rapporti tra common law e civil law nell’ottica del giudice civile italiano non può prescindere dalla considerazione della funzione notarile. Prospettiva, questa, imposta non solo e non tanto dalla cornice in cui queste riflessioni sono svolte, quanto dal ruolo fondamentale che la figura del notaio ha storicamente svolto e continua a svolgere negli ordinamenti continentali. E’ sin troppo ovvio che, per parlare del rapporto tra funzione giudiziale e funzione notarile nella diversa prospettiva dei due sistemi qui a confronto, occorre tenere presenti le profonde differenze esistenti tra l’istituto del notariato latino e la figura del notary public.

Come messo in luce da Gianmaria Ajani, la tradizionale oralità del processo civile di common law (che, però, come si è detto in precedenza, ha ora lasciato il campo a svariate forme di procedura scritta) e l’idea che la prova si formi essenzialmente nel processo di fronte al giudice, senza bisogno di alcun tipo di mediazione, hanno storicamente impedito la nascita del concetto di atti forniti di fede privilegiata, predisposti da soggetti le cui dichiarazioni sono destinate a rimanere ferme sin tanto che non sia dimostrato che è stato compiuto un falso. Tutto al contrario, nei Paesi di civil law, accanto all’avvocato, si incontra una figura di pubblico ufficiale, dotato di preparazione giuridica, il cui compito precipuo è quello di predisporre atti dotati di fede privilegiata a livello probatorio e di compiere attività certificativa. Il notaio italiano, come i suoi colleghi del notariato latino, il notaire francese ed il Notar tedesco, fornisce altresì consulenza giuridica a coloro che a lui si rivolgono, affinché i negozi giuridici che questi ultimi si accingono a porre in essere siano conclusi in modo certo e consapevole.

Nei sistemi di common law la professione legale per eccellenza è invece rimasta quella di avvocato. Se esiste scissione funzionale all’interno di essa, come succede in Inghilterra tra solicitors e barristers, essa non corrisponde alla distinzione tra avvocati e notai. Sono l’attorney statunitense ed il solicitor inglese i professionisti in grado di assistere, in sede contenziosa, ma anche al di fuori e prima di essa, i clienti che si rivolgono a loro per un parere giuridico. Tali soggetti, tuttavia, non hanno la capacità di conferire autenticità agli atti compiuti innanzi a loro o per conto dei loro clienti. Questa funzione è propria del notary public, che però svolge funzioni esclusivamente certificative, senza fornire alcun tipo di consulenza giuridica e non deve necessariamente possedere una preparazione giuridica. In buona sostanza, egli si limita ad accertare l’identità di chi sottoscrive gli atti che gli sono sottoposti per autentica e la appartenenza della firma alla persona che deve apporla. Per le altre attività riconducibili alle mansioni del notaio latino è richiesta una preparazione giuridica assai più approfondita di quella richiesta al notary public. Per queste è competente, in linea generale, l’avvocato. Quella del notary public è una funzione che in senso lato si può definire amministrativa, tant’è vero che si trovano, comunemente, notaries impiegati come lavoratori subordinati.

Tanto il notaio di civil law quanto quello di common law si caratterizzano dunque per la loro attività certificativa. Esiste tuttavia una differenza fondamentale tra l’attività dell’uno e quella dell’altro, e tale differenza consiste nel valore probatorio che l’ordinamento interno attribuisce all’atto ricevuto dal notaio. All’atto pubblico gli ordinamenti appartenenti al notariato latino attribuiscono pubblica fede, e cioè la maggiore forza probatoria possibile, una presunzione di verità della provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto. Dal punto di vista del contenuto del documento, la presunzione di verità si estende alle operazioni eseguite dal notaio od in sua presenza ed alle dichiarazioni a lui fatte. Tale presunzione può essere vinta, a seconda degli ordinamenti, soltanto con una apposita domanda (querela di falso), la quale può essere introdotta in via principale ed autonoma, od in via incidentale. La rispondenza a verità del contenuto delle dichiarazioni fatte dalle parti al notaio, al contrario, non richiede tale procedimento. In alcuni casi, all’atto è riconosciuta efficacia esecutiva.

Ora, è proprio a tale singolare forza probatoria che si deve il rilievo della funzione notarile nei sistemi continentali, al punto che il notaio è divenuto un imprescindibile esperto in alcuni settori-chiave del traffico giuridico: si pensi ai trasferimenti immobiliari, ai rapporti patrimoniali tra coniugi, al diritto successorio, al diritto societario. A ciò ha indubbiamente contribuito anche una «politica» estremamente rigorosa nella selezione degli appartenenti alla classe notarile, che ha saputo preservare un livello di professionalità estremamente elevato nei vari sistemi di notariato latino.

Nei Paesi di common law il documento munito del sigillo notarile non possiede la medesima forza probatoria dell’atto rogato da notaio latino. Negli Stati Uniti si presume l’autenticità del certificato e del sigillo notarile, ma tale presunzione può essere vinta senza necessità di introdurre un’apposita azione di falso, presentando una «clear and convincing evidence». In Inghilterra un certificato notarile non è di per sé accettato dal giudice come prova. Il giudice potrà chiamare il notaio a testimoniare in giudizio su ciò che è avvenuto in sua presenza. Ciò in quanto la prova documentale, nei sistemi di common law, non ha la forza che le è riconosciuta negli ordinamenti di derivazione franco-tedesca. In Inghilterra e negli Stati Uniti la prova per testimoni (parol, o witness, od oral evidence) è la prova fondamentale. E’ regola generale che il teste, nel giudizio civile, venga esaminato oralmente. La hearsay rule, caratteristica del common law, ai sensi della quale non è ammessa in giudizio la prova di fatti di cui il testimone non ha conoscenza diretta, permette al giudice di non ammettere la prova documentale. Il diritto angloamericano guarda con sospetto alla testimonianza in giudizio relativa a fatti od affermazioni fatte al di fuori del giudizio da altri che non sia il testimone stesso. La valutazione di tali affermazioni, infatti, non riposa soltanto sulla credibilità del testimone, ma anche su quella di altri, che possono restare sconosciuti alla Corte ed alla giuria. La convinzione della veridicità di tali affermazioni e la prova di essa è assai debole e può essere esclusa.

A questa abissale diversità di funzioni fa da singolare contraltare una certa similitudine terminologica, che purtroppo è stata più volte causa di confusioni. Così, ad esempio, è capitato che molti immigrati ispanofoni negli U.S.A., trovandosi di fronte ad notary public, credessero di avere a che fare con un Notario Público di tipo «latino». Molti notaries ne hanno approfittato per imbastire vere e proprie truffe ai danni dei propri clienti, di fronte ai quali si erano spacciati come equivalenti dei notai di civil law, con il risultato che stati come la California, il Texas e l’Illinois hanno promulgato delle leggi con cui si fa divieto ai notaries public di presentarsi come Notario Público.

Ma non basta ancora. Il notaio di civil law ha una posizione di terzietà rispetto alle parti. E’ tenuto a controllare la legalità e la validità dell’atto che gli si chiede di ricevere, ad accertare la volontà delle parti ed a darle la corretta forma giuridica. Controlla l’identità delle parti, le informa del significato giuridico del negozio che si accingono a stipulare, le consiglia sugli aspetti tributari di esso. L’accuratezza con la quale il notaio attende a tale funzione è assicurata dal suo assoggettamento, in caso di violazione, a responsabilità civile ed a sanzioni disciplinari. Sotto questo profilo, dunque, il notaio latino è equiparabile all’avvocato dei sistemi di common law e come questi, deve possedere una preparazione giuridica accurata, accertata attraverso selezioni rigorose. Peraltro, come si diceva, a differenza di questi ultimi, il notaio dei sistemi continentali è tenuto ad una posizione di equidistanza rispetto ai contraenti e di imparzialità (che non si può certo richiedere agli avvocati), volta anche, in un certo senso, a mediare tra i confliggenti interessi in gioco e a rimediare allo squilibrio tra le parti, sempre più accentuato nella contrattazione moderna, anche al fine di prevenire possibili conflittualità, svolgendo quella che è stata efficacemente definita dal Carnelutti come funzione «antiprocessuale».

        Per questa ragione molto significativa appare la tendenza che sembra profilarsi nei paesi di common law (ed in particolare negli Stati Uniti) all’avvicinamento al notariato di tipo latino. Lo Stato della Florida nel 1997 ha infatti varato una legge sul Civil Law Notary al fine di dare adeguata risposta alla generale insoddisfazione da parte delle società americane per la inadeguatezza delle documentazioni americane – in particolare sotto il profilo delle certificazioni – che veniva eccepita quando se ne rendeva necessario l’uso in Paesi di civil law. Nel 2001, anche lo Stato dell’Alabama ha approvato una sua «Legge Notarile», simile a quella della Florida, ed analogo progetto di legge è attualmente pendente nel Parlamento dello Stato dell’Illinois.

 

 

6. Segue. Il contenzioso relativo ai trasferimenti immobiliari.

 

        L’ottica del giudice consente di valutare in termini estremamente positivi l’intervento, nel traffico immobiliare degli ordinamenti di civil law, di un soggetto altamente qualificato come il notaio. Il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di altri diritti reali sono divenuti ormai di una complessità tale nel nostro Paese da non poter prescindere dall’opera di un professionista esperto di tale settore. Per giustificare tale affermazione occorre porre mente al fatto che il nostro ordinamento – contrariamente a quanto si suole ritenere – consente, di regola, che il trasferimento immobiliare avvenga anche per semplice scrittura privata, assegnando all’atto pubblico notarile (o alla scrittura privata autenticata da notaio o verificata giudizialmente) la sola funzione di condizionare la trascrizione sui pubblici registri immobiliari. Ora, la trascrizione possiede di regola un’efficacia non già costitutiva, bensì solo dichiarativa, consentendo pertanto a chi per primo la effettua (purché, di norma, sulla base di un valido ed efficace titolo riconducibile al titolare) di prevalere anche su chi eventualmente possa vantare un titolo anteriore, ma non trascritto. Già questo fenomeno rende chiaro come la presenza del notaio sia, nei fatti, imposta dal sistema pubblicitario, così come concretamente congegnato.

A complicare la situazione viene poi la figura del contratto preliminare, cioè dell’impegno a trasferire il diritto reale mercé un atto da stipularsi in un secondo momento (contratto definitivo). Dunque, contratto immediatamente traslativo e contratto preliminare sono ipotesi teoricamente ben distinte, ma chi svolge la professione di giudice civile sa benissimo quali enormi difficoltà si incontrino nella pratica, quando siffatti documenti sono stilati da soggetti non forniti di adeguata preparazione giuridica. Con l’ulteriore aggravante dell’usuale impiego – comunque improprio – della medesima espressione «compromesso» per indicare talvolta l’una e talvolta l’altra delle due situazioni. La giurisprudenza, si sa, impone – sulla scorta delle regole di interpretazione dei contratti contenute nel codice civile – di accertare la reale volontà delle parti, al di là delle espressioni usate e dunque di vedere se esse volevano operare un trasferimento immediato, ovvero consegnare tale effetto ad un momento e ad un atto successivi. In realtà, nelle poche righe «tirate giù» dalle parti stesse, magari assistite da un sedicente «esperto», s’affastellano sovente espressioni ambigue ed assolutamente contraddittorie («promette di vendere… e vende», «promette di acquistare… e acquista») e il più delle volte il contenuto del documento fa letteralmente «a pugni» con il titolo e le premesse del medesimo.

Ma non basta ancora. Un mutamento di titolarità nel campo immobiliare non deve rispondere solo ad una estesa e complessa serie di requisiti di validità e completezza sul piano che nel linguaggio giuridico si definisce «della fattispecie» (si pensi, ad es., alla certezza sull’individuazione delle parti e sulla loro capacità, sulla determinazione del prezzo, sull’identificazione dei beni trasferiti, sul tipo di diritti da trasferire, sul momento del trasferimento dei diritti coinvolti, ecc.). Esso deve infatti «fare i conti» con una ricchissima sequenza di possibili «ricadute» sul piano degli effetti, avuto riguardo, ad esempio:

·         ai rapporti familiari (si pensi a es. all’incidenza con i regimi patrimoniali della famiglia, tanto dell’alienante che dell’acquirente),

·         a quelli successori (si pensi ad es. ai diritti che la legge riserva ai legittimari contro le donazioni vuoi dirette vuoi indirette poste in essere in vita dal de cuius),

·         a quelli con i creditori (che possono a determinate condizioni esperire l’azione revocatoria contro atti che essi ritengano pregiudizievoli),

·         a quelli con possibili terzi che vantino diritti incompatibili (essenziale sul punto è il controllo della legittimazione del dante causa e dell’inesistenza di diritti o oneri di terzi, attuato mediante le c.d. visure ipotecarie e catastali),

·         a quelli con altri soggetti titolari di vari altri tipi di aspettative o diritti nascenti proprio da quel trasferimento (si pensi ad es. ai titolari di diritti di prelazione legale o convenzionale sul bene trasferito),

·         ai profili urbanistici (con possibili ricadute addirittura sulla validità dell’atto),

·         ai profili fiscali, ecc.

In definitiva, può veramente dirsi che il notaio latino rappresenti oggi il miglior garante che si possa immaginare della sicurezza dei traffici immobiliari. Prova ne è il fatto che, come rimarcato dai comparatisti, nei sistemi di common law non si può riscontrare un identico grado di sicurezza, anche in considerazione dell’esistenza (e sovente dell’assenza) di sistemi di pubblicità immobiliare stratificatisi nel corso del tempo. Si pensi alla distinzione tra registered e unregistered property in Inghilterra: nel secondo caso la proprietà non è garantita dallo Stato e può essere provata solo con la copia del contratto unita ad una ricerca effettuata dall’avvocato dell’acquirente per i precedenti quindici anni. Anche il più estasiato ammiratore della precisione del sistema d’oltre Manica rimarrà per lo meno deluso nel leggere, nei siti web ufficiali dedicati alla proprietà immobiliare, che «With unregistered property, disputes over title are not uncommon» (con tutto ciò che l’espressione «not uncommon», secondo il classico understatement britannico, può indurre a ritenere…). Lo stesso vale in relazione alle conseguenze del progressivo abbandono del sistema di registrazione fondiaria «Torrence» negli U.S.A., con il risultato che, in quel Paese, oggi, il sistema più comune per evitare i rischi connessi all’acquisto da soggetti privi di titolo, o al trasferimento di beni soggetti a pesi od oneri pregiudizievoli, è quello di assicurare il titolo stesso. Qui bisogna però tenere ben presente che l’assicurazione del titolo consente, al più, un ristoro in termini risarcitori, cioè solo per equivalente; essa non potrà quindi mai fornire certezza sul piano proprietario al compratore, il quale non vedrà così eliminato il rischio di perdere quanto acquistato, magari al prezzo di grandi sacrifici.

Ancora una volta, dal raffronto emerge la funzione «antiprocessuale» del notaio nei sistemi di civil law. Non sembra pertanto esagerato affermare, alla luce di quanto si è venuto sin qui illustrando, che un ipotetico (e certo non auspicabile) passaggio dell’ordinamento italiano dal sistema del notariato latino a quello dei notaries public del common law determinerebbe una vera e propria esplosione del contenzioso giudiziario in materia immobiliare.

 

 

7. Segue. Il contenzioso familiare.

 

Un’immediata verifica operativa di quanto appena detto può aversi ponendo mente alla vicenda dei trasferimenti immobiliari tra coniugi in crisi, di cui mi sono specificamente occupato alcuni anni fa per un lavoro monografico. Come ho cercato di dimostrare in quella sede, proprio l’inesistenza nell’ordinamento italiano di una regola che imponga la presenza del notaio perché si operi l’effetto traslativo della proprietà (o di altro diritto reale) induce a ritenere che nel contesto della redazione delle condizioni di una separazione consensuale (o anche soltanto di fatto), ovvero di un divorzio su domanda congiunta, i coniugi, magari assistiti dai rispettivi legali, possano regolare le rispettive pretese mediante il trasferimento dall’uno all’altro di beni, mobili o immobili. Inoltre, poiché l’art. 2699 c.c. non stabilisce che atto pubblico sia unicamente quello rogato da notaio, ma prevede che tale documento possa essere stilato anche da qualsiasi altro pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, asserivo che il verbale di separazione consensuale, così come quello di divorzio su domanda congiunta, in quanto atti pubblici redatti dal cancelliere sotto la direzione del giudice, erano titoli idonei alla trascrizione, senza alcun intervento del notaio. Avvertivo peraltro che tale posizione – successivamente accolta, in pieno, da diverse decisioni della Cassazione – pur se corretta sul piano teorico, avrebbe potuto essere ciò nondimeno foriera, sul piano pratico, di svariati inconvenienti e rischi.

        In effetti è successo che molti di questi «trasferimenti-fai-da-te» siano stati successivamente impugnati per mancato rispetto delle prescrizioni formali disposte dalla disciplina urbanistica. Talora è anche capitato che il coniuge A, destinatario del trasferimento dell’alloggio X da parte del coniuge B, non si sia curato di operare la trascrizione a proprio favore del verbale di separazione consensuale contenente tale effetto, e che B abbia successivamente rivenduto lo stesso bene a terzi, che, avendo operato la trascrizione, hanno privato A della proprietà del bene. Da una situazione di questo genere è nata, ad esempio, una causa dinanzi al tribunale di Torino, in cui A ha convenuto in giudizio il proprio avvocato, «accusato» di non aver operato la trascrizione; il tribunale ha però respinto la domanda, rilevando che sull’avvocato (a differenza che sul notaio) non grava alcun obbligo di procedere all’esecuzione delle formalità pubblicitarie. La conclusione appare indiscutibilmente corretta. Resta però da dire che, tra i doveri di diligenza del buon professionista legale (secondo i criteri in linea generale dettati dall’art. 1176, secondo comma, c.c.), rientra quanto meno un obbligo (integrativo e strumentale) di informazione sugli aspetti connessi all’attività prestata. E tra tali informative non può non farsi rientrare anche quella volta a  rendere noto al cliente che il trasferimento così operato, anche se effettuato davanti al presidente del tribunale, deve essere a sua volta trascritto, perché possa  «resistere» di fronte a diritti vantati da eventuali aventi causa o creditori del dante causa, che operino in epoca successiva la trascrizione o l’iscrizione dei propri titoli. Mi sembra poi che l’avvocato debba anche informare il cliente del fatto che l’intervento di un notaio può fornire la massima tranquillità circa il rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina edilizia, così come sull’effettuazione dei necessari controlli circa la legittimazione del dante causa e sull’assenza di diritti di terzi già eventualmente gravanti sul bene.

        In conclusione sul punto, lungi dall’ipotizzare una sorta di «conflitto di competenza» tra avvocatura (o magistratura) e notariato, appare opportuno supporre l’esistenza di un dovere del legale di mettere in guardia il proprio cliente dai rischi connessi a questi «trasferimenti-fai-da-te», espressamente invitandolo a rivolgersi ad un notaio. Dal punto di vista pratico, poi, la soluzione operativa più felice consiste nella stipula in sede di verbale giudiziale di un mero impegno sul piano obbligatorio ad effettuare un successivo trasferimento con atto notarile, trasferimento che gode – tra l’altro – degli stessi benefici fiscali concessi ad ogni atto della procedura di separazione o divorzio. Per il resto, mi preme cogliere l’occasione per ribadire che proprio chi ha trascorso lunghi anni alle prese con la trattazione, l’istruzione e la decisione di innumerevoli controversie in materia immobiliare, è in grado, meglio di chiunque altro, di comprendere come la funzione notarile in questo settore sia oggi divenuta di fatto imprescindibile, al punto da indurre a chiedersi se non sia per caso giunto il momento di adeguare la realtà normativa a questa constatazione. A ben vedere, i tempi paiono più che maturi per rimettere in via assolutamente esclusiva nelle mani della classe notarile il monopolio della funzione traslativa della proprietà, elevando l’atto pubblico notarile al rango di elemento richiesto ad substantiam in relazione agli atti ex art. 1350, n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 c.c.

        Tornando alla materia del contenzioso familiare, ben possono ipotizzarsi forme di collaborazione del notaio alla redazione dell’accordo di separazione, secondo quanto ritenuto possibile da tempo in giurisprudenza, la quale ha ammesso la possibilità che le parti consacrino le condizioni della separazione in atto notarile, richiamando quest’ultimo nel verbale d’udienza presidenziale. In effetti, nulla vieta che le parti predispon­gano un accordo già tra loro concretato che regoli tutti gli aspetti del nuovo regime co­niugale: potranno, quindi, aversi quanto meno tre ipotesi: 1) un ricorso (o due distinti ri­corsi) al presidente del tribunale col generico accordo dei coniugi di vivere separati: in tal caso, nel verbale di cui all’art. 711 c.p.c. si statuiranno le condizioni; 2) un ricorso (o due) contenente le dettagliate condizioni che si sottopongono al tribunale e sulle quali i coniugi sono già d’accordo: in tal caso, il verbale si riporterà al contenuto del ricorso, e, infine; 3) un ricorso (o due) che rinvii – per le specifiche condizioni – a un atto in prece­denza concluso tra le parti e che venga, poi, a costituire allegato al più volte detto verbale giudiziale: questo atto, contenente la volontà dei coniugi in relazione alle singole modalità della separazione, potrà essere da loro sotto­scritto (scrittura privata) ma ben potrà essere un atto notarile (atto pubblico) nel quale il notaio si sia limitato a raccogliere le dichia­razioni delle parti da sottoporre al presidente, prima, ed al tribunale, poi, per l’omologa.

        Sulla base di queste riflessioni appare chiaro come anche in questo campo il nostro sistema, lungi dal doversi ispirare all’esperienza dei notaries public, necessiti di un intervento ancora più incisivo della figura del notaio latino nel contenzioso familiare. Basti pensare che siffatte questioni potrebbero essere gestite, in alternativa, solo da avvocati, e dunque da soggetti ben poco «terzi» rispetto alle parti, con possibili gravi incidenze e ricadute sul piano dello squilibrio tra le parti, a tutto svantaggio di quelle meno fornite di mezzi economici. Nella realtà odierna del nostro Paese verrebbe poi ad aggiungersi un’ulteriore, gravissima, questione, legata al  livello medio di professionalità e preparazione della nostra classe forense: ma questo è (come noto) un tema che meriterebbe una trattazione a sé e che non voglio affrontare in questa sede.

 

 

8. Segue. La funzione «antiprocessuale» del notaio latino nell’odierna «stagione della negozialità» dei rapporti familiari.

 

        Nell’ambito della già evidenziata funzione «antiprocessuale» del notaio nei sistemi di civil law non potrà omettersi il riferimento al fondamentale ruolo che un esperto del genere può svolgere in seno a questa vera e propria «stagione della negozialità» che ormai da tempo si è aperta un po’ ovunque in Europa (e persino nel nostro Paese) per la famiglia, tanto legittima che di fatto. Come ho avuto modo di notare nelle monografie consacrate ai regimi patrimoniali della convivenza more uxorio e ai contratti della crisi coniugale, fenomeni quali l’introduzione del principio della parità tra coniugi, l’emancipazione femminile, il mutamento dei costumi, l’esplosione del contenzioso coniugale, l’emergere di nuove famiglie, le riforme legislative fiorite in tutta Europa nel campo giusfamiliare a partire dagli anni Settanta dello scorso secolo, hanno determinato una massiccia irruzione della figura del contratto nel campo dei rapporti familiari. Non è un caso che i primi ad occuparsi seriamente dei contratti di convivenza, già oltre trent’anni fa, siano stati i notai belgi, olandesi e tedeschi, dando il via ad un dibattito che è infine sfociato nella predisposizione di apposite normative nei sistemi dell’Europa centro-settentrionale (successivamente «dilagate», come noto, in tutto il resto del continente, ad eccezione, beninteso, del nostro Belpaese) per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali delle coppie di fatto etero- ed omosessuali. E non è neppure un caso che sia stata proprio l’Unione Internazionale del Notariato Latino a sollecitare l’Unione Internazionale dei Magistrati ad occuparsi, già nel 1985, di questo stesso tema.

        Anche per le famiglie italiane, come dicevo, si è aperta ormai da alcuni anni una vera e propria «stagione della negozialità», favorita da quello che in altra sede ho chiamato il «passaggio dalla concezione istituzionale alla concezione costituzionale», vale a dire dalla «regola del capo» a quella dell’uguaglianza e della pari dignità tra i coniugi. Un’evoluzione che, sebbene non ancora pienamente avvertita dal nostro tardigrado Legislatore, ha caratterizzato il diritto vivente di questi ultimissimi decenni, spianando la via ad una nozione di negozio giuridico familiare cui è possibile applicare (in difetto di speciali deroghe normative) la disciplina generale dettata dal codice per il contratto, secondo l’autorevole insegnamento di Francesco Santoro-Passarelli. Un «punto fermo», questo, che può ormai dirsi pienamente recepito anche dalla giurisprudenza, la quale, ancora una volta, ha staccato di varie lunghezze il Parlamento.

I nostri giudici riconoscono, per esempio, da tempo il carattere negoziale dell’accordo di separazione personale, di quello di divorzio su domanda congiunta, nonché di quelle particolari intese di carattere patrimoniale concluse in sede, in occasione, o anche solo in vista della separazione personale, della separazione di fatto, del divorzio o dell’annullamento del matrimonio, che ho qualificato come «contratti della crisi coniugale». Lo stesso vale per gli accordi costituenti il «contenuto eventuale» dell’accordo di separazione consensuale, laddove nemmeno la dottrina sembra ormai più dubitare della natura non solo negoziale, bensì addirittura contrattuale di questi atti, allorquando gli stessi (come per lo più accade) abbiano ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale. Anche qui l’art. 1322 c.c., consacrante il principio della libertà contrattuale, ha ricevuto concreta applicazione in un’innumerevole serie di casi che hanno portato il «diritto vivente» a determinare, in nome del principio dell’autonomia privata (sovente espressamente menzionato nelle motivazioni delle decisioni), una vera e propria dilatazione dell’usuale contenuto dell’accordo di separazione, ben al di là di quegli angusti limiti in cui alcuni autori lo avrebbero voluto inquadrare. Si è così deciso, per esempio, in relazione ad una complessa pattuizione transattiva di tutti i rapporti nati dal vincolo coniugale, che l’accordo dei coniugi sottoposto all’omologazione del tribunale ben può contenere rapporti patrimoniali anche «non immediatamente riferibili, né collegati in relazione causale al regime di separazione o ai diritti ed agli obblighi derivanti dal matrimonio». L’affermazione della negozialità tra coniugi (in crisi e non) è giunta al punto che non destano neppure più stupore, nell’osservatore della giurisprudenza di legittimità, affermazioni del genere di quella secondo cui «i rapporti patrimoniali tra i coniugi sepa­rati hanno rilevanza solo per le parti, non essendovi coinvolto alcun pubblico interesse, per cui essi sono pienamente disponibi­li e rientrano nella loro autono­mia privata».

In un crescendo che conosce ormai ben poche battute d’arresto si sono così fondati i rapporti personali e contributivi dei coniugi sulla regola dell’accordo, si è consolidata la tesi della natura contrattuale delle convenzioni matrimoniali, si è ammessa una rimarcabile sfera di autonomia con riguardo ai regimi patrimoniali, si è concessa la più ampia libertà negoziale nei momenti salienti che caratterizzano il fenomeno della crisi coniugale, mentre, sul versante della famiglia di fatto, si è venuta affermando la validità dei contratti di convivenza e, più in generale, di tutte le intese patrimoniali in seno al rapporto more uxorio, purché rispettose dei canoni previsti per il contratto in generale. Ciò, del resto, conformemente a un’evoluzione che sta caratterizzando le legislazioni di ogni parte d’Europa, se è vero come è vero che proprio nella direzione della negozialità e non certo in quella dell’imposizione di effetti giuridici conseguenti alla sola sussistenza del ménage de fait, si muovono le soluzioni normative che di recente, in vari Paesi del nostro continente, si sono prefissate di affrontare e risolvere i problemi giuridici posti dalle convivenze omo- ed eterosessuali.

Volgendo nuovamente lo sguardo alla situazione italiana, possiamo infine aggiungere che, quale coronamento della descritta evoluzione, è stata addirittura espressamente riconosciuta, da parte del nostro stesso Legislatore, l’esistenza della categoria dei «contratti disciplinati dal diritto di famiglia» (cfr. l’art. 11, d. legis. 9 aprile 2003, n. 70 «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»), a conferma della praticabilità di un accostamento – quello, per l’appunto, tra contratto e famiglia – che ancora sino a non molto tempo fa poteva apparire ardito.

In questo contesto il ruolo che il notaio può svolgere per la prevenzione di liti future è essenziale. In un recente lavoro monografico sul regime di separazione dei beni tra coniugi ho rilevato il progressivo abbandono, da parte delle coppie italiane, del regime legale di comunione dei beni. Più che mai, dunque, in questo momento di profonda sfiducia verso la regolamentazione ex lege (giustamente avvertita come troppo complessa e «soffocante») del regime patrimoniale familiare, l’intervento di un professionista qualificato quale il notaio in sede di stipula delle convenzioni matrimoniali consente di modellare l’assetto dei rapporti patrimoniali dei coniugi secondo i desideri delle parti, tenendo conto delle esigenze e delle disponibilità del nuovo nucleo familiare. Ciò del resto è avvenuto per secoli e l’analisi storica lo comprova.

Le sfide del futuro attengono alla preventiva regolamentazione delle conseguenze di un’eventuale crisi coniugale. E se è vero che il pensiero corre subito ai prenuptial agreements in contemplation of divorce dell’esperienza americana e ai contratti prematrimoniali dei miliardari e delle stelle dello spettacolo, è altrettanto vero che tale pratica non solo (come ho cercato di dimostrare in altra sede) risale addirittura al diritto romano, ma è ben presente da sempre in svariate realtà del nostro continente, tra cui ad esempio, quella tedesca, in cui, ancora una volta, la classe notarile ha giocato un ruolo determinante.

Nuovi orizzonti sembrano poi dischiudersi anche in relazione al trust, altro istituto anglosassone che ha fatto prepotentemente ingresso, in mezzo a mille polemiche, nella realtà del nostro «diritto vivente». E se la possibilità di dar vita in Italia ad un trust c.d. «interno» (cioè tra cittadini italiani e su beni situati in Italia) appare – almeno a mio sommesso avviso – assai discutibile allo stato attuale, non v’è dubbio che sarà proprio e solo il notaio il soggetto in grado di gestire, nella pratica e nella vita quotidiana, il delicatissimo passaggio dell’Italia da sistema no-trust a sistema trust il giorno in cui il Legislatore (recependo il «grido di dolore» che da ogni parte del nostro Paese si leva) vorrà finalmente degnarsi di riconoscere l’esistenza di questo problema, ovvero ancora in cui la Cassazione (Dio non voglia!) dovesse venirci a dire che la Convenzione dell’Aja non è una convenzione di diritto internazionale privato, bensì di diritto materiale uniforme. En toile de fond resta la questione, gravissima ed irrisolta, del divieto dei patti successori, che il ceto notarile sta responsabilmente ed attentamente studiando da anni, proponendo soluzioni de iure condendo miranti a conciliare esigenze di libera circolazione dei beni con la tutela dei patrimoni familiari e la salvaguardia delle aspettative dei legittimari.

 

 

9. Segue. Il diritto societario.

 

        Un ruolo di primaria importanza è poi svolto dal notaio latino, in particolare in Italia (oltre che in Germania), per ciò che attiene alla costituzione e alla vita delle società commerciali. Questo era, anzi, sino all’entrata in vigore della l. n. 340/2000, uno dei settori in cui si operava una sorta di vera e propria «interazione» tra giudice e notaio. Il notaio redigeva gli atti sociali più rilevanti (atti costitutivi di società e relative modifiche, emissioni di obbligazioni, delibere modificative dello statuto assunte dagli amministratori) e ne chiedeva l’omologazione al tribunale, che doveva verificare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di validità dell’atto. Il tribunale, in caso di dubbio, poteva convocare il notaio e poi prendeva la decisione nell’ambito di un procedimento camerale, tendenzialmente disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c.

        La riforma del 2000 ha eliminato questa procedura, affidando interamente ai notai il compito di verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge nelle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate e prevedendo sanzioni disciplinari in caso tali condizioni dovessero risultare «manifestamente inesistenti». La scelta legislativa è stata ribadita dalla riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6/2003. Sono note, per lo meno agli addetti ai lavori, le dispute sulla sopravvivenza di una sorta di «giudizio di omologazione», rimesso al notaio, anziché al tribunale (ora legittimato ad intervenire in ipotesi assolutamente marginali). Dispute che si pongono quale conseguenza di un infelice e scoordinato dettato normativo, che sembra aver differenziato, tra l’altro, il momento costitutivo da quello modificativo (basta confrontare tra di loro i testi degli artt. 2330 e 2436 c.c.) e che secondo un’opinione minoritaria, avrebbe addirittura decretato la fine di ogni forma di controllo di legittimità sugli atti sociali.

In buona sostanza può però concludersi – lasciando da parte aspetti che in questa sede potrebbero suonare come semplici technicalities – che le recenti riforme societarie costituiscono un vero e proprio «atto di fede» del Legislatore nelle capacità e nella correttezza professionale del notaio. Come incisivamente osservato da Gianfranco Campobasso, l’efficace attuazione della riforma del diritto societario, in punto omologazione, dipenderà proprio dalle regole che la classe notarile saprà e vorrà darsi e, ancor di più, dal rispetto che delle stesse farà il singolo notaio. Legislativamente, l’intervento di tale figura appare vieppiù opportuno di fronte alla scelta operata dal Legislatore della riforma societaria, di attribuire maggiore rilievo a quegli statuti sociali che proprio il procedimento di omologazione sottopone a vaglio. E il controllo di legalità risulta particolarmente difficile stante la grande varietà di possibilità e di modelli, magari di ispirazione straniera.

Non bisogna infine dimenticare che, sullo sfondo di questa riforma (che tanti sfracelli sta già producendo sul versante dell’organizzazione del lavoro giudiziario, con la predisposizione di un «rito societario» inutilmente complesso, articolantesi in una serie snervante di ripetitivi minuetti processuali e di inutili rimpalli tra relatore e collegio), rimane la filosofia che l’ha ispirata, ricalcata su di una deregulation che, negli Stati Uniti, ha già prodotto frutti perversi chiamati Enron o Worldcom e che, alla luce degli scandali societari di casa nostra (peraltro maturati in epoca ancora precedente alla riforma nostrana), non sembra davvero promettere nulla di buono. 

 

 

10. Conclusioni.

 

        Questa forzatamente sommaria analisi di alcuni degli aspetti salienti del raffronto tra civil law e common law compiuta da un civil law judge (nel duplice significato di «giudice civile» e di giudice di un sistema di civil law) ha evidenziato come non molti siano gli elementi agevolmente trasferibili da una realtà all’altra. Certo, è innegabile che – secondo quanto rimarcato da svariati ed autorevoli studiosi – anche da noi il giudice assolve ad una funzione in qualche modo creatrice del diritto. E lo stesso vale per la dottrina ed la tradizione giuridica, che si pongono sovente alla base di sentenze e di leggi, ma che, a loro volta, come rilevava Roscoe Pound, vengono utilizzate proprio per criticare quelle stesse decisioni e quelle stesse normative.

Forse, spingendosi ancora più in là si potrà osservare che, a ben vedere, anche negli ordinamenti continentali può ritenersi valida la constatazione di Benjamin Cardozo secondo cui, alla fin fine, l’ordinamento giuridico consiste in nient’altro che «principles of order revealing themselves in uniformities of antecedents and consequents»; quando le situazioni di uniformità, continuava il grande giudice e giurista americano, «sono sufficientemente costanti da diventare prevedibili con ragionevole certezza, diciamo che quella è la legge». Rimane il fatto che tra i due sistemi esistono divari notevolissimi sul piano degli strumenti e dei modi concreti attraverso i quali la «legge» (da qualunque fonte essa provenga) tenta di trasformarsi in «giustizia».

        In questa schematica riflessione ho cercato di dimostrare come i punti di maggior distanza vadano registrati nel profilo, per così dire, ordinamentale dell’ «essere giudice», e, su di un piano più generale, dell’ «essere giurista», teorico o pratico, in tutti i suoi risvolti, per le ragioni storiche, sociali e culturali che ho tentato (e per tante altre che non ho avuto il tempo) di indicare. In questa prospettiva ricadono naturalmente anche le considerazioni sulla non trasponibilità del sistema del «notariato» di common law nel sistema continentale e sui più rigidi limiti che da questa parte dell’Atlantico e della Manica devono caratterizzare i poteri del giudice nella sua opera di interpretazione-creazione del diritto.

Posizioni più ravvicinate possono riscontrarsi invece nel campo del rito civile, in relazione al quale utili indicazioni e suggerimenti potrebbero – a mio sommesso avviso – venire da quella chiara propulsione verso un maggior «interventismo» del giudice che, come si è illustrato, sta caratterizzando la più recente fase evolutiva delle procedure di common law. Una propulsione che, se riceve adeguata conferma dalle riforme continentali attuate ormai diversi anni or sono in Francia e più recentemente in Spagna, si scontra invece duramente con il clima italico, caratterizzato, da un lato, da una crescente diffidenza nei riguardi dei poteri del giudice e, dall’altro, da una montante influenza del ceto forense, o per lo meno di quei suoi settori che, al di là delle declamazioni verbali, concretamente spingono per una moltiplicazione ad infinitum delle regole che ingessano il processo civile, nonché per una smodata proliferazione di riti alternativi, procedure, sub-procedure e voies de recours.

        Ma è forse sul qui più volte citato piano del diritto civile sostanziale dei rapporti patrimoniali nella famiglia, vuoi legittima, vuoi di fatto, che lo spunto (e… le spinte) dei sistemi di common law verso una maggior liberalizzazione tramite l’esaltazione dell’autonomia privata possono e debbono trovare accoglimento. Ciò, soprattutto, per dare più adeguata risposta ai problemi concreti di una società anche da noi in perenne movimento. Già in altra occasione ho avuto modo di sottolineare come l’evoluzione che, nel breve volgere di pochi anni, ha portato i giudici americani ad ammettere la validità degli accordi prematrimoniali in contemplation of divorce – evoluzione essenzialmente basata sull’introduzione del principio del no fault divorce – ben possa servire d’esempio ad un sistema nel quale pure il tradizionale principio della colpa nella crisi coniugale ha subito un drastico ridimensionamento. E qui ho ripetuto che la preventiva pattuizione delle condizioni della separazione e del divorzio non può in alcun modo essere presentata come una «novità» nei sistemi di civil law, rispondendo a regole già proprie del diritto romano e costantemente presenti in molte realtà normative del nostro continente. Ma proprio l’esaltazione della libertà contrattuale, questa «stagione della negozialità», cui facevo riferimento sopra, potrà trovare più adeguata realizzazione, fugando altresì i dubbi che da più parti si sono levati su possibili rischi che correrebbero le parti contrattualmente più deboli, grazie all’aiuto e al coinvolgimento di una figura «terza» e dotata di adeguata preparazione professionale, quale quella del notaio latino, che da noi ben potrebbe incarnare quell’independent legal advice cui molte corti e molti acts di common law subordinano la validità dei prenuptial agreements.

Entro questi limiti e con queste precisazioni, dunque, anche nell’ottica del giudice può e deve tenersi conto di alcune delle evoluzioni in atto nei sistemi di common law, le quali ci potranno fornire utili spunti di riflessione per far sì che s’adempia compiutamente quell’auspicio di Roscoe Pound, sicuramente valido sotto tutti i soli, secondo cui «The law must be stable and yet it must not stand still».

 

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(*) Testo della relazione presentata al forum sul tema: «Civil law – Common law. Sviluppo economico e certezza giuridica nel confronto tra sistemi diversi», svoltosi a Pesaro il 18 settembre 2005 nell’ambito del XLI Congresso Nazionale del Notariato.

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