* ANNOTATA *                 VEDI:RIFMC

 SEZ. U       SENT.  10954  DEL 09/12/1996                         RV.  501140

      PRES. Bile F                     REL. Rocchi A               COD.PAR.212

      PM. Morozzo Della Rocca F  (Conf.)

      RIC. Cosulich Trasporti S.r.l.

      RES. Pan American World Airways Inc.

 092092  GIURISDIZIONE  CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O

        RESIDENZA  -  Art.  3,  legge n. 218 del 1995 - Portata - Sostituzione

        del  criterio della nazionalita' con quello del domicilio - Sussisten-

        za  -  Norme  sulla  competenza  interna,  in particolare art. 18 cod.

        proc. civ. - Applicabilita' allo straniero.

 COD.PROC.CIV. ART. 2

 COD.PROC.CIV. ART. 3

 COD.PROC.CIV. ART. 4

 COD.PROC.CIV. ART. 5                                    *COST.

COD.PROC.CIV. ART. 18

 L. DEL 31/5/1995 NUM. 218 ART. 3

     In  ordine  ai  limiti  della  giurisdizione italiana nei confronti dello

 straniero,  il  criterio  speciale fissato dall'art. 3 della legge n. 218 del

 1995  -  il quale, in vigore dall'1 settembre 1995, abrogando gli artt. 2, 3,

 4  cod.  proc.  civ.,  ha generalizzato la regola che sostituisce il criterio

 della  nazionalita'  con  quello  del  domicilio, prevedendo, nell'ipotesi di

 controversie  che  non rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione di

 Bruxelles  del  27 settembre 1986, che la giurisdizione italiana sussiste an-

 che  in  base  alle regole stabilite per la competenza territoriale interna -

 consente  l'applicabilita'  allo straniero di tutte le norme sulla competenza

 interna,  con assoluta parificazione del cittadino e dello straniero. In par-

 ticolare,  il  richiamo  alle  regole della competenza per territorio implica

 l'integrale  applicazione  allo straniero dell'art. 18 cod. proc. civ., anche

 dove  prevede  che  un  soggetto puo' essere convenuto innanzi al giudice del

 luogo  dove risiede l'attore, allorquando il convenuto non abbia la residenza

 ne' il domicilio nel territorio della Repubblica.