Giacomo Oberto

 

IL «PROGRAMMA STRASBURGO»

DEL TRIBUNALE DI TORINO

 E LE DIRETTIVE DEL GROUPE DE PILOTAGE «SATURN» DELLA CEPEJ:

BREVE RAFFRONTO (*)

 

[ENGLISH]

 

SOMMARIO: 1. Breve descrizione del «Programma Strasburgo» e del «Decalogo» per la trattazione delle cause civili del Tribunale di Torino. – 2. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: il problema della gestione attiva dei processi. – 3. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: come adattare la gestione dei tempi della giustizia ad obiettivi generali e speciali. – 4. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: il problema degli accordi sulla tempistica del processo con le parti e con gli avvocati. – 5. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: il problema della cooperazione con (e del controllo di) altri attori del processo (consulenti, testimoni, ecc.). – 6. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: il problema della repressione degli abusi processuali. – 7.  La motivazione delle sentenze.

 

1. Breve descrizione del «Programma Strasburgo» e del «Decalogo» per la trattazione delle cause civili del Tribunale di Torino.

 

Il «Programma Strasburgo» è il primo esperimento in Italia di case management, mirante  ad ottenere una significativa riduzione dell’arretrato giudiziario e l’accelerazione del trattamento delle cause civili. L’iniziativa è stata posta in opera a partire dall’anno 2001 sulla base di un’idea dell’allora Presidente del Tribunale di Torino, Mario Barbuto (attualmente Presidente della locale Corte d’Appello) ed è continuata durante questi ultimi dieci anni, sotto la direzione dapprima dello stesso Presidente Barbuto e, quindi, dalla fine del 2009, del nuovo Presidente, Luciano Panzani.

Il programma ha avuto inizio con l’effettuazione, in primo luogo, di un censimento di tutto l’arretrato delle cause civili. Il Presidente ha quindi proceduto ad emanare una circolare contenente una serie di raccomandazioni e consigli per i giudici (il cosiddetto «Decalogo»), nell’ottica di perseguire una riduzione della durata dei processi.

Partendo, dunque, dall’idea per cui le procedure di durata ultratriennale si sarebbero dovute considerare come in violazione del canone del délai raisonnable di cui all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la Presidenza del Tribunale di Torino ha attivato dal 2001 un periodico censimento – rinnovato ogni sei mesi – di tutti i processi civili pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario. A seguito di questa indagine, tutti i processi sono stati classificati secondo il periodo di durata (cause pendenti per più di un anno, per più di due anni, per più di tre anni, e così via).

Secondo quel primo censimento, le cause ordinarie pendenti per un periodo superiore ai tre anni in tutte le sezioni civili della sede centrale del Tribunale di Torino ammontavano a 2.354 alla data del 30 aprile 2001 (52 di queste risalivano ad una data anteriore al 1990). Allo stesso tempo il Presidente annunciò la distribuzione di un serie di prescrizioni e consigli (il c.d. «Decalogo») per lo smaltimento rapido e mirato delle cause «vecchie». A partire da tale periodo i fascicoli delle cause ultratriennali sono stati contraddistinti da una speciale serie di contrassegni sulle relative copertine, al fine di permettere ai giudici di reperirli agevolmente.

Al fine di dare un’idea circa il successo dell’iniziativa sarà sufficiente citare i risultati dell’ultima sua edizione (la diciassettesima di questo genere), sulla base del rapporto, predisposto dal Presidente nel quadro del «Programma Strasburgo» nel corso del mese di dicembre del 2010. Secondo quest’ultima indagine, su 22.268 cause pendenti dinanzi alla sede centrale del Tribunale di Torino, 21.418 erano pendenti da meno di tre anni (15.325 da un anno, 4.264 da due anni, 1.829 da tre anni), mentre soltanto 850 da più di tre anni.

Il c.d. «Decalogo», in forma di circolare contenente svariate raccomandazioni indirizzate a tutti i giudici civili (per esempio la proibizione di rinvii delle udienze se non per motivi specificamente giustificati o consentiti dalla legge) sarà descritto più dettagliatamente infra. Il relativo scopo è quello di provare a stabilire una pratica uniforme in tutte le sezioni civili del Tribunale, senza infrangere, per altro verso, il principio dell’autonomia e dell’indipendenza di ogni singolo giudice. Questo documento inoltre è stato trasmesso al locale Consiglio dell’Ordine, da un lato, per ottenere l’approvazione di un organo istituzionale sicuramente interessato al buon funzionamento della giustizia civile, ma dall’altro anche allo scopo di scongiurare che le parti dei procedimenti coinvolti potessero ritenere che il nuovo corso seguito dai giudici nella trattazione delle controversie fosse diretto contro di loro, ovvero lo potessero intendere come un’iniziativa inattesa ed episodica di alcuni giudici soltanto.

Vale la pena di rimarcare che il «Decalogo», anche se concepito alcuni anni prima delle «Direttive per la gestione dei tempi della giustizia» approvate dal Groupe de Pilotage «SATURN» della CEPEJ del Consiglio d’Europa, tratta in molte sue parti questioni che sono affrontate proprio da tale ultimo documento (ci si riferisce in particolare alla «Parte V – Direttive per i giudici»). Inoltre, lo stesso «spirito» del «Decalogo», così come molte delle soluzioni dallo stesso proposte, sembra porsi in piena armonia con gli obiettivi, gli scopi ed i metodi delle «Direttive per la gestione dei tempi della giustizia» approvate dal Groupe de Pilotage «SATURN», al punto da consentire di definire il testo torinese come una sorta di «Direttive della CEPEJ» ante litteram. Il risultato costituisce del resto l’effetto dell’attività di raccordo sviluppata dallo scrivente quale membro del citato Groupe de Pilotage, nella redazione delle «Direttive per la gestione dei tempi della giustizia».

Come già illustrato in un precedente rapporto, per quanto attiene alla prevedibilità della durata delle procedure, l’iniziativa del Presidente di disporre una periodica distribuzione dei dati statistici generali e di altri elementi sulla durata dei processi, sezione per sezione, può rivelarsi di grande aiuto. Anche la diffusione di risultanze statistiche che segnalino il tasso di «produttività» di ogni singolo giudice promuove una sorta di effetto emulativo che contribuisce a evitare gli accumuli di arretrato, nella misura che si è dovuta registrare in passato.

È vero che, secondo quanto stabilito al punto B. 3. delle «Direttive SATURN», la «gestione della durata delle procedure giudiziarie, se non è determinata dal comportamento degli utenti stessi, dovrebbe essere effettuata in modo imparziale ed obiettivo, evitando significative disparità nella trattazione di casi similari». Il problema è che, quanto meno in Italia, un ruolo significativo nella gestione degli affari civili è svolto dagli avvocati. Di conseguenza è importante coinvolgere i consigli dell’Ordine nel processo di riduzione della durata dei tempi giudiziari.

Effettivamente può accadere che controversie molto simili abbiano durate assai differenti, semplicemente perché gli avvocati hanno cercato di utilizzare in alcuni casi delle tattiche e dei «trucchi» procedurali che possono provocare perdite di tempo. Naturalmente spetta anche al giudice essere vigilante e scoraggiare tali malvezzi. Per esempio, può accadere che rinvii vengano richiesti dagli avvocati, i quali assicurano che stanno per definire la lite e che hanno bisogno di tempo per raggiungere un’intesa. Qui spetta al giudice non essere troppo «generoso» e controllare molto attentamente la serietà di questa prospettata intesa, così come l’onestà e la veridicità delle intenzioni degli avvocati e delle parti che sono coinvolte nel caso.

Ciò chiarito, presenterò qui alcune tabelle comparative, riportando nella colonna di sinistra alcune delle previsioni del «Decalogo» di Torino (o almeno il loro significato, o un breve riassunto delle stesse) e, nella colonna di destra, gli articoli ed i paragrafi corrispondenti delle «Direttive SATURN». I capitoli di questo rapporto saranno organizzati seguendo i vari articoli della «Parte V – Direttive per i giudici» delle «Direttive SATURN». Dopo ogni disposizione inserirò i miei commenti. Voglio precisare che la versione del «Decalogo» qui presa in esame è l’ultima disponibile, approvata dal Presidente con la sua circolare del 30 dicembre 2008, N. 9. Il relativo titolo è «Prescrizioni e consigli per la trattazione delle cause civili»; il documento si compone attualmente  di venti distinti articoli. Nel maggio 2011 esso è stato esteso con circolare del Presidente della Corte d’Appello di Torino a tutti i Tribunali del Distretto.

 

 

2. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: il problema della gestione attiva dei processi.

 

«Decalogo»

del Tribunale di Torino

«Direttive SATURN per la gestione dei tempi della giustizia –

Parte V. Direttive per i giudici»

Art. 4)

Il giudice farà un uso costante dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c. (“Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”), tenendo conto di quanto prescrive l’art. 127 c.p.c. (“L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”).

All’udienza di prima comparizione delle parti il giudice si adopererà, di regola, per convincere i difensori a non presentare richiesta di concessione dei termini (ciò che rallenta il corso regolare della procedura: sfortunatamente gli avvocati non rinunziano pressoché mai  a tale diritto, accordato loro dall’art. 183 c.p.c.).

Il giudice eviterà le lunghe verbalizzazioni attinenti alle “motivazioni” delle richieste, che dovranno svolgersi solo oralmente. Nella fase di precisazione delle conclusioni il giudice dovrà scoraggiare la frase “si precisa come in atti”, pretendendo che il difensore indichi e mostri l’atto richiamato e le conclusioni ancora attuali (se sparse in più atti, si pretenderà la indicazione della data e della pagina degli atti richiamati).

Di regola, le udienze saranno scaglionate nel corso della mattinata ad ore diverse, dalle

ore 9 alle ore 13.

 

Art. 16)

Il giudice userà con rigore il potere ex art. 210 c.p.c., pretendendo l’osservanza dell’art. 94 disp. att. c.p.c. (specifica indicazione del documento o della cosa da esibire e, eventualmente, l’offerta della prova che la parte o il terzo ne sia in possesso).

Se l’esibizione riguarda la parte costituita, prima di provvedere il giudice interpellerà il difensore interessato circa la possibilità di una esibizione spontanea e la ragione del rifiuto.

Nella relativa ordinanza il giudice applicherà con rigore le prescrizioni dell’art. 210, comma secondo c.p.c. adottando formule chiare e scadenze precise (per esempio: “ordina l’esibizione dei seguenti documenti, denominati …, mediante deposito in cancelleria degli originali entro il …, con possibilità per la controparte di estrarne copia entro i 15 giorni successivi; con restituzione all’interessato entro il …; dispone che la cancelleria certifichi tutti gli

adempimenti”).

In caso di richiesta generica (per es: “esibizione dei libri contabili di controparte”), il giudice pretenderà l’indicazione precisa dei tipi di documenti richiesti e degli anni di riferimento (per esempio: “registro delle fatture ex art 23 DPR 633/72, relativo all’anno …, …, …”).

Nel caso di libri e scritture contabili, il giudice farà uso dell’art. 212 c.p.c.

 

Art. 20)

“personalizzazione” del rapporto contenzioso fra privati, il potere discrezionale di disporre la comparizione personale delle parti (pretendendo una giustificazione in caso di assenza), sia per il tentativo di conciliazione ex art. 117 c.p.c., sia per la verbalizzazione sintetica delle rispettive proposte transattive (con la seguente tecnica, per i casi più semplici: “L’attore dichiara: definirei la causa se mi venisse pagata subito la somma di 1000, a spese compensate”. “Il convenuto dichiara: definirei la causa se mi si consentisse di pagare la somma di 300, a spese compensate”; e così di seguito, per la somma rispettivamente di 800 e 400) e, eventualmente, del loro rifiuto o della loro accettazione con riserva.

Al di fuori delle cause relative a diritti disponibili fra privati, il giudice eviterà

l’utilizzazione generalizzata del potere ex art. 117 c.p.c.; l’ utilizzerà con prudenza nelle cause in cui siano coinvolti gli enti pubblici.

 

Altre disposizioni rilevanti in questo campo sono quelle degli artt. 10 e 11 (v. infra, §. 6).

A. Gestione attiva dei processi

1. Il giudice dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per gestire attivamente i processi.

 

 

Fuor di dubbio appare che «Il giudice debba essere dotato di poteri sufficienti per gestire attivamente i processi». Tuttavia, le prescrizioni e i consigli diramati dal Presidente del Tribunale di Torino hanno svolto un importante ruolo d’aiuto ai giudici per consentire loro di «trovare la forza» di assumere un ruolo attivo nella gestione del processo, malgrado l’attuale impressionante livello di aggressività degli avvocati italiani. Naturalmente ciò deve accadere sempre nell’ambito del contesto delle regole processuali, che in Italia, purtroppo, non lasciano certo ampi margini ai poteri discrezionali del giudice.

In questa situazione vi è da precisare ulteriormente che il giudice ha ben limitati, per non dire inesistenti, poteri per determinare una «partenza rapida» del processo, considerando le regole del codice di procedura civile italiano. In effetti, secondo quanto stabilito dall’art. 163-bis, tra il giorno in cui l’atto di citazione è stato notificato al convenuto ed il giorno della prima udienza debbono trascorrere almeno novanta giorni  (nel caso l’atto di citazione sia notificato all’estero il termine è addirittura di centocinquanta giorni). Se si pensa poi al fatto che, alla prima udienza, le parti hanno il diritto di ottenere un altro termine complessivo di almeno ottanta giorni per l’ «aggiustamento» delle loro domande e la deduzione delle prove (ed è sufficiente che una di esse avanzi tale richiesta, perché il giudice debba concedere ad esse tale rinvio), appare evidente che, dopo che la notifica della citazione è avvenuta in un certo giorno (un giorno che, tra l’altro, segna concretamente e proceduralmente l’inizio e l’inizio ufficiali della causa), nell’ipotesi «più rapida» il giudice potrà praticamente cominciare ad occuparsi della causa non prima di sei mesi dall’inizio della stessa. Ciò significa che il giudice può cominciare a svolgere un ruolo attivo solo dopo che (almeno!) una buona metà del primo dei due (o tre, secondo il nostro «Programma Strasburgo») anni di délai raisonnable è già inesorabilmente trascorsa.

 

 

3. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: come adattare la gestione dei tempi della giustizia ad obiettivi generali e speciali.

 

«Decalogo»

del Tribunale di Torino

«Direttive SATURN per la gestione dei tempi della giustizia –

Parte V. Direttive per i giudici»

Art. 1)

Tutti i processi pendenti da oltre tre anni davanti alle Sezioni civili della sede principale e delle 4 Sezioni distaccate dovranno essere contraddistinti da un apposito

“bollino” (o copertina) avente colore diverso per i seguenti scaglioni:

a) cause di durata superiore ai sei anni;

b) cause iscritte a ruolo tra sei anni e due anni e mezzo;

c) cause iscritte a ruolo negli ultimi due anni e mezzo.

A cura della cancelleria e con l’aiuto del giudice istruttore o del Presidente di sezione sarà operata la revisione sistematica delle annotazioni di copertina, aggiornando il nome e il numero delle parti processuali, il nome e cognome dei rispettivi difensori, le date delle udienze. Le copertine logore o con annotazioni incomprensibili dovranno essere sostituite conservando all’interno quelle originali.

La trattazione di tali cause dovrà essere privilegiata rispetto alle altre, eventualmente con fissazione di udienze appositamente riservate.

 

Art. 2)

Dovrà essere assicurata la definizione delle cause di cui al punto precedente secondo il seguente programma:

- per le cause del gruppo a) del punto 1), entro sei mesi;

- per le cause del gruppo b), c) del punto 1) entro un anno.

Tutte le altre cause dovranno essere definite entro il triennio successivo.

A. Gestione attiva del contenzioso

(…)

2. In conformità con le regole generali, il giudice dovrebbe avere il potere di fissare termini appropriati e di adattare il suo potere di gestione del contenzioso agli obiettivi generali e specifici, così come alle particolarità di ogni caso concreto.

 

 

Per quanto attiene a questo punto, va sottolineato di nuovo che le regole dettate dal dirigente dell’ufficio giudiziario dovrebbero, come nel caso di Torino, stabilire le priorità di trattazione tra le cause, come ad esempio: ridurre la durata massima a non più di tre anni; dare priorità alle cause che si protraggono oltre quel termine o che si avvicinano pericolosamente ad esso, ecc. Se è innegabile che le «Direttive SATURN» sono riferite a disposizioni imposte dal giudice alle parti (piuttosto che dal dirigente dell’ufficio ai giudici), è altrettanto vero che il codice di procedura civile italiano lascia poco spazio alla discrezionalità del magistrato. Va ancora sottolineato che, per esempio, i rinvii in base all’art. 183 c.p.c. non possono essere evitati, se almeno una delle parti li richiede, persino nei casi in cui è assolutamente chiaro che sono inutili e che gli avvocati ne hanno solo bisogno per «aggiungere» tali voci (così come gli atti che gli stessi redigono per ciascuno di tali rinvii) sulla loro nota spese al termine della procedura. Tuttavia, le regole fissate dal presidente del tribunale circa i rinvii nell’ambito di un documento quale il «Programma Strasburgo» possono anche aiutare il giudice a provare a convincere le parti ad evitare richieste inutili, così tentando di «adattare il passo» alle necessità di un processo più rapido.

 

 

4. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: il problema degli accordi sulla tempistica del processo con le parti e con gli avvocati.

 

«Decalogo»

del Tribunale di Torino

«Direttive SATURN per la gestione dei tempi della giustizia –

Parte V. Direttive per i giudici»

Art. 6)

Il rinvio dovrà essere concesso in limiti molto contenuti (pur senza adottare la vetusta disposizione dell’art. 81 disp. att. c.p.c. relativa ai 15 giorni, di difficile applicazione nell’attuale contesto storico); di regola, non dovrà superare il limite dei 40/50 giorni.

Il giudice deve assicurare per ciascuna causa una media “tendenziale” di sei/otto

udienze all’anno [per le cause del gruppo a), b), c), del punto 1) una udienza al mese].

B. Accordi sulla tempistica del processo con le parti e gli avvocati

1. Nella gestione della tempistica del processo si dovrà prestare la debita attenzione agli interessi degli utenti. Costoro hanno il diritto di essere coinvolti sin dall’inizio nella predeterminazione delle fasi del processo.

2. Ove possibile, il giudice dovrebbe tentare di raggiungere un accordo con tutte le parti del processo in merito al calendario della procedura. All’uopo egli dovrebbe essere anche adeguatamente assistito dal personale giudiziario, così come da strumenti informatici. 

3. Gli scostamenti dal calendario così concordato dovrebbero essere di minima entità e limitati a casi motivati. In linea di principio, l’estensione dei termini prefissati dovrebbe essere possibile soltanto con l’accordo di tutte le parti, ovvero allorquando ciò è richiesto dagli interessi della giustizia.

 

La questione degli accordi sulla gestione dei tempi del processo con parti ed avvocati è ora affrontata a livello generale da un articolo speciale del nostro codice di rito (81-bis disp. att. c.p.c.).  In effetti, una recente riforma (l. 18 giugno 2009, n. 69) ha imposto la necessità, per ogni giudice, all’inizio della fase istruttoria, di predisporre un calendario del processo, in cui il giudice, sentiti gli  avvocati, «prevede» e «predice» quando ciascuno degli incombenti procedurali avrà luogo. Inoltre, secondo le direttive emanate dal presidente, ogni giudice deve provare a aiutare le parti a trovare una soluzione transattiva della lite. Durante tali udienze il giudice prospetta ai contendenti i vantaggi legati ad una possibile transazione, facendo anche presente quale potrebbe essere l’iter procedurale da seguire in quel caso (naturalmente nessun suggerimento può essere dato sul merito della controversia, ma il giudice può senz’altro dire, per esempio, che, nel caso il processo dovesse proseguire, egli dovrebbe nominare un consulente tecnico per rispondere a questo o a quel quesito tecnico, ecc.).

Alcuni mesi fa, quando per la prima volta abbiamo provato concretamente ad applicare le disposizioni sul calendario del processo, abbiamo scoperto che tale attività non era così agevole, come sarebbe potuto apparire a tutta prima. È quasi impossibile prevedere con uno o due anni d’anticipo quale sarà l’iter del processo e fissare un giorno determinato per lo svolgimento di ogni possibile evento procedurale. Di conseguenza ho suggerito una soluzione, concretamente adottata poi da molti colleghi, consistente nella fissazione non già di giorni predeterminati, bensì di scadenze predeterminate, come per esempio: a) termine per l’esperimento delle udienze per l’escussione dei testi: non oltre il …; b) termine per l’esperimento di una c.t.u. (nel caso tale incombente si rivelasse  necessario): non oltre il …; c) termine per l’udienza di precisazione delle conclusioni: non oltre il ….

Per ciò che attiene al punto n. 2 delle «Direttive SATURN», ovviamente concordo in toto con il principio per cui il giudice dovrebbe anche essere assistito da idoneo personale giudiziario e dagli strumenti informatici. Purtroppo nel mio tribunale (così come in quasi qualsiasi ufficio giudiziario d’Italia) soltanto la seconda parte di quella frase è vera. Il personale è assolutamente insufficiente e troppo spesso l’informatica giudiziaria è utilizzata come un modo per costringere i giudici a svolgere (oltre alle loro funzioni ordinarie) le mansioni di cancellieri e segretari.

Vorrei aggiungere su questo punto che in questi mesi ultimi, grazie all’iniziativa del presidente del nostro tribunale, Luciano Panzani, sta per essere firmata una convenzione con la locale Facoltà di giurisprudenza. Secondo questo accordo un determinato numero, selezionato e qualificato, di studenti di legge e di giovani laureati in giurisprudenza saranno ammessi come stagisti nel nostro tribunale per periodi di alcuni mesi. Approfitteremo di questa iniziativa formativa, in primo luogo, per addestrare giovani meglio preparati ad affrontare il difficile concorso per l’ingresso in magistratura (naturalmente, a condizione che lo desiderino; altrimenti si indirizzeranno verso la professione legale, comunque con un grado di consapevolezza assai più elevato circa il funzionamento della «macchina della giustizia» e dei bisogni reali di una sistema più rapido ed efficiente). D’altro canto, queste persone forniranno un aiuto al lavoro giornaliero dei giudici e degli addetti alle cancellerie, aiutando i giudici nella stesura dei verbali d’udienza, ad effettuare attività di ricerca giuridica, a riordinare i documenti, gli atti e le richieste (si tratta, molto spesso, di centinaia di pagine!) all’interno dei fascicoli, a individuare particolari questioni e difficoltà che dovessero profilarsi nelle singole controversie, ad avvalersi degli strumenti dell’informatica giuridica e dell’informatica giudiziaria per la gestione delle procedure, a controllare che gli ordini dati dal giudice al personale di cancelleria siano correttamente attuati, che gli avvocati e/o le parti e/o i consulenti siano effettivamente avvisati della loro convocazione per una determinata udienza, ecc.

 

 

5. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: il problema della cooperazione con (e del controllo di) altri attori del processo (consulenti, testimoni, ecc.).

 

«Decalogo»

del Tribunale di Torino

«Direttive SATURN per la gestione dei tempi della giustizia –

Parte V. Direttive per i giudici»

Art. 14)

Il giudice farà un controllo sistematico di tutte le consulenze tecniche d’ufficio in corso il cui termine risulti già scaduto.

A tal fine: a) inviterà il CTU, anche con provvedimento fuori udienza, a depositare la

relazione scritta entro 40/50 giorni, ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà nel

redigerla, a restituire i fascicoli di parte entro brevissimo tempo; b) provvederà a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare il caso alla Presidenza.

Il giudice eviterà il più possibile la concessione al CTU della proroga del termine per il deposito della relazione (salvo casi eccezionali); pretenderà in ogni caso che la richiesta sia motivata in modo specifico e comunicherà al CTU fin dall’inizio tale prassi restrittiva.

In ogni caso il giudice segnalerà alla Presidenza i nomi del CTU che abbiano depositato l’elaborato scritto con un ritardo superiore a 30 giorni.

Il giudice dovrà prevenire le richieste dei difensori di rinvio “per esame perizia”, fissando l’udienza di trattazione in epoca successiva alla data prevista per il deposito della relazione, consentendo ai difensori il deposito intermedio di memorie critiche.

Il giudice eviterà, per quanto possibile, i “supplementi di perizia”, privilegiando la comparizione personale del CTU in contraddittorio con i consulenti di parte.

In sede di formulazione del quesito il giudice inserirà in modo esplicito il seguente incarico: “Il CTU dovrà dare conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui; allegherà alla relazione il verbale di tutte le operazioni effettuate”.

Il giudice inviterà il CTU ad esperire il tentativo per una soluzione concordata delle questioni di natura tecnica.

Nella scelta dei consulenti d’ufficio il giudice prediligerà quelli che hanno mostrato una più spiccata capacità di persuasione delle parti ad addivenire al superamento delle divergenze sulle questioni tecniche.

Il giudice avrà cura, di regola, di formulare il quesito in anticipo rispetto all’udienza di giuramento, preoccupandosi di apportarvi successive modifiche, su richiesta delle parti o dello stesso consulente d’ufficio; egli potrà anche assegnare alle parti, prima dell’udienza di conferimento, termini intermedi perché le stesse depositino memorie contenenti proposte di quesito.

Il giudice si preoccuperà di prendere contatti con il CTU in anticipo (anche tramite cancelleria) per assicurarsi della sua presenza all’udienza, della sua disponibilità ad accettare l’incarico e dell’assenza delle condizioni indicate dall’art. 51 c.p.c. (cause di astensione obbligatoria o facoltativa o di ricusazione).

C. Cooperazione con (e controllo di) altri attori del processo (consulenti, testimoni, ecc.)

1. Tutti coloro che partecipano al processo  hanno il dovere di collaborare con l’ufficio giudiziario per il conseguimento dei risultati ed il rispetto dei termini prestabiliti.

2. Nel corso della procedura il giudice ha il diritto di controllare che i termini stabiliti siano rispettati da parte di tutti gli attori del processo, con particolare riguardo a quei soggetti invitati o officiati dal tribunale, quali testimoni o consulenti.

3. Rimedi adeguati ed efficaci debbono essere messi a disposizione nei confronti di quegli attori del processo che non prestano adeguatamente la loro cooperazione per il conseguimento dei risultati ed il rispetto dei termini prestabiliti. Tali rimedi possono includere la riduzione degli onorari, la radiazione dall’albo dei consulenti, sanzioni pecuniarie o d’altro genere.

 

 

Le direttive diramate dal Presidente del Tribunale di Torino dedicano molta attenzione alla necessità per i giudici di monitorare il rispetto dei termini da parte dei consulenti. Accade assai spesso che i consulenti, a volte perché ricevono troppi incarichi (senza essere abituati ai carichi ed agli orari di lavoro dei giudici…), tendono a richiedere il rinvio della scadenza originariamente fissata dal giudice per il deposito della consulenza. I giudici dovrebbero vegliare a che tali rinvii siano concessi soltanto ove rigorosamente necessari (per esempio, perché le parti stanno trattando, sotto il controllo e con l’assistenza del consulente, per addivenire ad una conciliazione della causa). Per ciò che attiene ai testimoni ed alle parti, i giudici dovrebbero avere a loro disposizione poteri assai più efficaci per obbligare tali soggetti a presentarsi all’udienza. Peraltro, ancora una volta, spetta al legislatore cambiare le vigenti disposizioni normative.

In effetti, un modesto miglioramento è stato determinato da una riforma recente, secondo cui il consulente nominato dal giudice, prima del deposito della sua relazione, deve consegnare quest’ultima alle parti, che, entro un termine prestabilito, debbono fargli pervenire i loro rilievi. Infine il consulente deve presentare al giudice la sua relazione, insieme alle osservazioni delle parti ed alle sue osservazioni conclusive sui rilievi mossi dalle parti. Secondo questa procedura, agli avvocati non sarà più consentito chiedere ulteriori rinvii per disamina della consulenza. Non si renderà più necessaria la fissazione di una ulteriore udienza, a meno che il giudice stimi che uno o più punti della relazione peritale debbano essere più compiutamente illustrati. Ne consegue che, una volta che la relazione di perizia e le relative osservazioni sono state incluse nel fascicolo d’ufficio, il giudice è messo in condizione di pronunciare la sentenza.

 

 

6. Alcune regole del «Decalogo» poste a raffronto con le «Direttive SATURN  per la  gestione dei tempi della giustizia»: il problema della repressione degli abusi processuali.

 

«Decalogo»

del Tribunale di Torino

«Direttive SATURN per la gestione dei tempi della giustizia –

Parte V. Direttive per i giudici»

Art. 4)

V. supra, § 2.

 

Art. 5)

Non sono consentiti i rinvii “a vuoto”.

Ogni richiesta di rinvio deve essere motivata da parte del richiedente. La motivazione

dovrà essere brevemente verbalizzata dal giudice e accompagnata dalla “presa di

posizione” del difensore avversario, nominativamente indicato (ad esempio: “L’Avv. X si oppone”, “ … aderisce”, “ … nulla osserva”, “ … si rimette”).

Una verbalizzazione analitica dovrà essere fatta per la richiesta di “rinvio per prosecuzione prova testi” (e formule simili). Il giudice inserirà nel verbale gli estremi della intimazione del teste non comparso e le ragioni dell’assenza, anche ai fini delle eventuali sanzioni

(si eviterà però di sanzionare il teste che in precedenza sia già comparso e non sia stato

escusso).

 

Art.  8)

La richiesta di rinvio “per trattative in corso” deve essere corredata dalla specificazione su “ragioni e stato” delle trattative stesse.

Se accolta, la richiesta comporterà la fissazione di una udienza a breve scadenza

riservata alla comparizione personale delle parti, al fine di verificare l’esito (o lo stato) delle trattative.

 

Art. 10)

Il giudice raccomanderà ai difensori l’osservanza rigorosa dell’art. 244 c.p.c.: a) deduzione della prova mediante capitoli separati (possibilmente brevi, concisi e numerati), con esclusione di espressioni valutative e giudizi;

b) indicazione contestuale dei nominativi dei testi informati sui singoli fatti;

c) possibilità di redigere (o integrare) la lista dei testi entro un termine successivo intermedio, comunque sempre nel rispetto delle preclusioni ex art. 183 c.p.c.

Il giudice utilizzerà il potere di riduzione delle liste sovrabbondanti ai sensi dell’art. 245, comma 1, c.p.c.

In caso di prove delegate, il giudice vigilerà sulla osservanza del termine di adempimento; curerà che nelle more si svolgano davanti a lui altre attività istruttorie (esame di testi residenti in sede, interrogatorio formale, informazioni alla P.A.).

Nel caso di prove testimoniali richieste per la conferma di fatture, parcelle, scontrini, relazioni, rapporti di pubblici ufficiali, preventivi, certificati, il giudice, prima di

provvedere all’ammissione, inviterà la controparte a prendere posizione esplicita sulla questione della “autenticità” o “provenienza” del documento, evitando la prova testimoniale in caso di non contestazione delle suddette caratteristiche (utilizzando la formula: “l’Avv. X non contesta la provenienza e l’autenticità del documento”); se già ammesse, il giudice inviterà le parti a rinunciarvi.

 

Art. 11)

Prima dell’ammissione della “prova per interpello” il giudice chiederà ai difensori

interessati se la ritengano veramente indispensabile o utile ai fini della soluzione della controversia.

Nell’espletamento dell’interrogatorio formale il giudice farà presente alle parti che tale mezzo di prova mira essenzialmente a provocare la confessione su fatti sfavorevoli al soggetto interrogato; eviterà la verbalizzazione di circostanze superflue (per esempio di quelle favorevoli al soggetto interrogato, se negate o contestate dalla controparte).

Le risposte ai singoli capitoli, tutti numerati, devono contenere esplicitamente l’espressione: “la circostanza è vera” (oppure “… non è vera”). Deve essere evitata la verbalizzazione di risposte articolate in cui la parte interrogata, dopo la frase “la circostanza non è vera” tenti di spiegare tesi o argomentazioni già emergenti

dagli scritti del difensore.

D. Repressione degli abusi processuali

1. Ogni tentativo volontario o consapevole di determinare un ritardo nella procedura dovrebbe essere scoraggiato.

2. Sanzioni processuali dovrebbero essere apprestate per chi causi ritardi e tenga comportamenti ostruzionistici. Tali sanzioni dovrebbero essere applicate alle parti o ai loro rappresentanti.

3. L’eventuale compimento di gravi abusi in danno del processo da parte di un appartenente ad una professione legale, così come la causazione di ritardi rilevanti nello svolgimento della procedura dovrebbero essere denunciati all’organizzazione professionale d’appartenenza per l’applicazione delle sanzioni del caso. 

 

Venendo all’interrogatorio formale delle parti, va detto che la legge italiana non estende alle parti lo statuto del testimone. Ciò significa che queste hanno il diritto di non dire la verità. L’interrogatorio formale delle parti potrebbe teoricamente rivelarsi utile nell’unico caso in cui costoro ammettessero fatti contrari al loro interesse, ciò che non accade, in realtà, quasi mai. Queste regole risalenti avevano un senso nei periodi in cui i cittadini, generalmente incolti ed analfabeti, portati di fronte ad un giudice, potevano essere facilmente indotti ad ammettere la verità. Al giorno d’oggi (considerando particolarmente l’infimo livello di rispetto nei confronti della magistratura, determinatosi in conseguenza di anni ed anni di attacchi e denigrazioni in danno del potere giudiziario) nessuno prova più imbarazzato a mentire di fronte ad un giudice, specialmente allorquando i suoi interessi personali sono in gioco.

Ciò spiega perché io sono solito chiamare questo istituto processuale «la prova più inutile al mondo». Purtroppo, l’interesse degli avvocati è oggi quello di imbottire i fascicoli  con ogni sorta possibile di atti, di documenti, di domande e di attività processuali, perché (come ho già spiegato) per ciascuna di tali «voci» è possibile ottenere la liquidazione di diritti ed onorari.

Ciò spiega perché una riforma seria della procedura civile italiana richiederebbe inevitabilmente un radicale cambiamento nel modo in cui le spese legali sono calcolate. Da molto tempo ormai sostengo la necessità di un sistema in cui (come in quello tedesco, per esempio) le spettanze degli avvocati non sono collegate al numero di atti che scrivono, né al numero di udienze cui essi assistono. Questo sarebbe un notevole passo in avanti, che, però, ancora una volta, non può essere compiuto dai giudici. I critici di questa mia proposta (avvocati, naturalmente) l’hanno fraintesa, leggendovi il tentativo di ridurre l’ammontare delle loro competenze. Tutto al contrario, sono personalmente convinto che le spese legali dovrebbero essere di gran lunga più ingenti rispetto a quelle odierne. Il problema non è «quanto» gli avvocati vengono pagati, ma «a che fine» e «per quale tipo d’attività» guadagnano quel che guadagnano. Così, se gli avvocati lavorassero in modo competente ed efficace, con il risultato finale di portare davanti al giudice soltanto i casi che meritano tale sorte, essi dovrebbero ricevere per la loro attività assai di più di quanto oggi essi ricevono.

Come già più volte detto, anche in questo campo si dovrebbero invocare per il giudice poteri assai più ampi, dovendo sul punto intervenire i competenti legislatori. Posso testimoniare personalmente che la grande maggioranza delle cause pendenti di fronte a me ben potrebbe essere agevolmente risolta senza necessità di  adire il tribunale, sol che le parti possedessero un livello di disponibilità (e di buon senso) lievemente superiore ed i relativi avvocati un livello di preparazione più elevato. La questione viene così a toccare il delicato profilo della formazione di tutti gli attori del processo e, in primo luogo, degli avvocati. Un avvocato ben formato può capire quanto rischioso o inutile possa essere portare una causa (o una difesa) infondata di fronte al tribunale. Una volta che il processo è cominciato, diventa molto difficile per il giudice convincere le parti a trovare una soluzione amichevole, perché esse già hanno effettuato delle spese e gli avvocati sanno che più a lungo il procedimento durerà, maggiori saranno i loro guadagni.

I giudici, da parte loro, dovrebbero prestare maggiore attenzione alla necessità di trovare il modo di «punire» comportamenti scorretti delle parti e degli avvocati. Attualmente le nostre regole procedurali conferiscono ai giudici taluni poteri in questo senso. In primo luogo l’art. 117 c.p.c. consente al giudice di considerare il comportamento delle parti nella determinazione finale della controversia. Vorrei portare un esempio al riguardo. Accade talora che una parte (o il suo avvocato) non cooperi con il consulente nominato dal giudice, rifiutandosi di fornire le informazioni che il consulente ha richiesto; oppure può capitare che la parte o l’avvocato invitino il consulente a fissare una o più date per l’ispezione di una costruzione, o di una macchina, ecc., omettendo poi di presenziare a tali incombenti. In queste circostanze il giudice può considerare tali fatti, unitamente ad altri elementi, al fine di decidere la causa contro la parte che non ha cooperato.

Una nuova versione dell’articolo 96 c.p.c. prevede ora che, anche in assenza di una richiesta specifica sul punto, il giudice possa d’ufficio condannare la parte soccombente a pagare una somma di denaro (da determinarsi da parte del giudice) all’altra parte, quando le domande o le difese risultano manifestamente infondate. I giudici più anziani sono legati alle prassi assai più «condiscendenti» e lassiste del passato, ma ho molta fiducia nelle nuove generazioni di magistrati, assai più pronti ad applicare sanzioni contro parti ed avvocati sleali. Ancora una volta, la presenza di specifiche direttive del capo dell’ufficio giudiziario su questo tema potrebbero rivelarsi utile a persuadere i giudici più anziani della necessità di tenere in debito conto il comportamento di parti ed avvocati, allorquando la causa arriva a decisione.

In proposito andrà tenuto presente che l’estensione del Programma Strasburgo operata nel 2011 dal Presidente della Corte d’Appello di Torino a tutti i Tribunali del Distretto del Piemonte prevede proprio che il Giudice liquidi le spese di lite, in linea di massima, nella misura richiesta dalla parte vittoriosa, applicando la nuova formulazione dell’art. 96 cit. ogni qualvolta la lite appaia a suo giudizio temeraria, anche a prescindere dalla prova del pregiudizio subito dalla parte vittoriosa, atteso che l’abuso del processo va contrastato, in quanto causa di danno indiretto all’erario per l’allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi, oltre che un danno diretto per il litigante per il ritardo nell’accertamento della verità.

 

 

7.  La motivazione delle sentenze.

 

«Decalogo»

del Tribunale di Torino

«Direttive SATURN per la gestione dei tempi della giustizia –

Parte V. Direttive per i giudici»

Art. 3)

La sentenza andrà stilata in forma concisa, come prescritto dal codice di rito (art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.), senza prendere in considerazione questioni irrilevanti al fine del decidere.

Il giudice terrà a mente il principio che la sentenza è essenzialmente una decisione e non uno sfoggio di erudizione.

Il giudice farà il possibile, nel corso della trattazione, per convincere i legali a contenere al massimo la lunghezza dei relativi scritti difensivi, concentrandosi sui soli temi pertinenti.

Nelle cause contumaciali o di agevole soluzione il giudice adotterà la tecnica della decisione ex art. 281-sexies c.p.c.

Negli altri casi il deposito della sentenza (in originale, completa di intestazione e conclusioni) deve avvenire nei termini di legge; la sua comunicazione nei 5 giorni successivi dal deposito del documento cartaceo da parte del giudice (art. 133, comma

2, c.p.c.), Nei casi (da ritenersi eccezionali) di deposito della minuta ex art. 119 disp. att. c.p.c. le operazioni successive non dovranno protrarsi oltre i 30 giorni successivi, riservati per

due terzi alla “scritturazione” (a cura della cancelleria) e per un terzo alla “collazione” e alla firma (a cura del giudice). Per “minuta” si intende anche la sentenza priva di epigrafe o di conclusioni.

Per le operazioni di scritturazione delle “conclusioni” la cancelleria potrà farà uso dei floppy-disk e dei CD-ROM (se forniti da difensori), ovvero di scanner.

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La tradizione legale italiana conosce un sistema di motivazione delle sentenze che appare più adatto allo stile di ponderosi e complessi «trattati». Il vantaggio di questo sistema è che gli avvocati possono trovare nella motivazione risposte ai problemi ed alle questioni legali (il più delle volte, irrilevanti) che essi hanno sollevato durante il processo, così come motivi e ragioni per presentare appello. Lo svantaggio è che giudici, «intimiditi» dalla necessità di spiegare in lungo e in largo le ragioni delle loro decisioni, possono essere tentati di differire il momento del giudizio, così sperando di persuadere le parti ad abbandonare la causa e trovare una soluzione transattiva, ciò che, purtroppo, assai raramente accade.

Ne deriva che uno dei «colli di bottiglia»  della giustizia civile italiana è il tempo che intercorre tra il momento in cui una causa è stata completamente istruita con l’esperimento dell’attività istruttoria ed il momento in cui viene emanata la decisione. Ciò prova che una delle possibili cause dei ritardi della giustizia è costituita proprio dalla complessità dell’attività di motivazione delle sentenze.

Fortunatamente una riforma recente, che ha interessato le due disposizioni del codice di rito relative alla motivazione della sentenza civile (artt. 132, cpv., n. 4, c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.), obbliga oggi i giudici ad essere più concisi di un tempo. Ma il peso di una tradizione secolare è ancora molto forte. Di conseguenza una raccomandazione come quella contenuta nel citato art. 3) del  «Decalogo» torinese appare più che benvenuta.

Anche un’attività di formazione sul modo di redigere le sentenze potrebbe produrre qualche effetto positivo. Un ricorso incrementato alla citazione dei precedenti giurisprudenziali, disponibili in versione elettronica, potrebbe inoltre rivelarsi di una qualche utilità, nella riproduzione dei passaggi rilevanti di precedenti motivazioni, che il giudice potrebbe considerare riferibili al caso in esame. Gli avvocati potrebbero essere invitati a fornire una versione elettronica dei loro atti, di modo che i passaggi relativi e rilevanti delle loro osservazioni potrebbero essere utilizzati per la motivazione del giudice, quando costui ritenga che ciò possa essere utile. Lo stesso vale per il verbale delle udienze in cui si sono raccolti elementi di prova (deposizioni dei testimoni, considerazioni dei consulenti, ecc.).

In questo contesto, una menzione andrebbe anche fatta del tentativo di conseguire una sorta di  «standardizzazione» dei generi più comuni di ordinanze e decreti istruttori, interinali e cautelari. Su questo tema un il gruppo di lavoro opera nel mio ufficio giudiziario e si è impegnato a riferire in merito durante l’assemblea generale degli Osservatori sul processo civile, che avrà luogo a Torino il 28 maggio 2011. Vorrei solo aggiungere che una «uniformizzazione» ed una «standardizzazione» (quanto meno) di alcuni tipi di provvedimenti, anche se di minor rilievo, combacia con l’esempio che ci viene dalla legislazione europea. Ed in effetti, tutta una serie di atti e provvedimenti in campi quali l’assunzione della prova all’estero, l’ingiunzione europea di pagamento, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, ecc., sono (ed anzi non possono che essere!) emessi utilizzando i formulari allegati ai vari regolamenti UE, disponibili in Internet.

Una menzione di questo genere potrebbe pure essere inserita nelle  «Direttive SATURN», le quali non sembrano contenere disposizioni di questo genere.

 

Giacomo Oberto

Giudice del Tribunale di Torino

Componente del Groupe de Pilotage «SATURN», costituito presso la Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice del Consiglio d’Europa

 

Febbraio 2011

 

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SOMMARIO



(*) Versione italiana del testo predisposto in lingua inglese per la Nona Riunione (Strasburgo, 19-20 maggio 2011) del Groupe de Pilotage «SATURN» costituito presso la Commission Européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) del Consiglio d’Europa (per informazioni al riguardo cfr. la pagina web seguente: http://giacomooberto.com/cepej_per_sito.htm).