Giacomo Oberto

 

Proposta di legge dal titolo:

 

« Modifiche al codice civile, alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, alla legge 6 marzo 1987, n. 74 e alla legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia accordi preventivi sulla crisi coniugale, sulla crisi dell’unione civile e sullo scioglimento della convivenza di fatto »[1].

 

[Commento]

 

* * *

 

 

Art. 129 c.c.Diritti dei coniugi in buona fede.

 

1. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

2. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l’articolo 155.

3. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo è esclusa nel caso le parti abbiano stipulato un accordo preventivo ai sensi dell’articolo 162-bis per il caso di annullamento del matrimonio. In tale caso il giudice attribuisce all’accordo efficacia di titolo esecutivo.

 

 

Art. 129-bis c.c.Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.

 

1. Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E’ tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

2. Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l’indennità prevista nel comma precedente.

3. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell’indennità.

4. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo è esclusa nel caso le parti abbiano stipulato un accordo preventivo ai sensi dell’articolo 162-bis per il caso di annullamento del matrimonio. In tale caso il giudice attribuisce all’accordo efficacia di titolo esecutivo.

 

 

Art. 156 c.c.Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

 

1. In difetto di apposito accordo preventivo sulla crisi coniugale, stipulato ai sensi dell’articolo 162-bis, il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

2. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

3. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

4. Il giudice dà atto dell’esistenza di un accordo preventivo sulla crisi coniugale, stipulato ai sensi dell’articolo 162-bis, dichiarandolo titolo esecutivo. Tale dichiarazione può essere emessa in qualunque stato e grado del processo, compresa la fase presidenziale.

5. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.

6. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

7. In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

8. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

 

 

Art. 162-bis c.c.Accordi preventivi sulla crisi coniugale.

 

1. I futuri coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, ed i coniugi, sino alla presentazione del ricorso di separazione personale, ovvero prima della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ovvero della conclusione dell’accordo di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possono stipulare, con la stessa forma prevista nell’articolo 162, convenzioni volte a disciplinare le condizioni ed i rapporti patrimoniali dipendenti dall’eventuale separazione personale, così come dall’eventuale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. I predetti accordi possono anche essere conclusi mediante scrittura privata autenticata da avvocato iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33, r.d. 27 novembre 1933, n. 1578. In tal caso l’atto deve altresì contenere, a pena di nullità dell’accordo, le distinte dichiarazioni di due avvocati iscritti all’albo speciale di cui all’art. 33, r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, con le quali si attesta che ciascuna delle due parti è stata informata sulle conseguenze degli accordi in oggetto. L’autentica così rilasciata attribuisce alle convenzioni la natura di atti idonei alla trascrizione, ai sensi dell’art. 2657. I patti comportanti modifica delle regole in tema di scioglimento di uno dei regimi patrimoniali disciplinati dagli articoli da 159 a 230-bis debbono essere stipulati comunque con il rispetto della forma prescritta dall’articolo 162 e sono soggetti alla pubblicità prevista da tale disposizione. Gli accordi in oggetto possono essere modificati o abrogati con il rispetto delle medesime forme prescritte dal presente comma e dal precedente. Le regole in materia di forma di cui al presente articolo non si applicano agli accordi conclusi in sede di separazione personale in vista del divorzio.

3. Le convenzioni riguardanti i figli minori nati o nascituri devono essere autorizzate dal tribunale ordinario in camera di consiglio. Il relativo ricorso va presentato dalle parti dinanzi al tribunale del luogo di residenza della famiglia. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Nel caso la convenzione sia stata stipulata prima della celebrazione del matrimonio o prima della nascita di figli, il ricorso può essere presentato solo una volta celebrato il matrimonio, se la coppia ha già almeno un figlio, oppure, in caso contrario, alla nascita del primo figlio; esso va successivamente ripresentato, eventualmente operate le opportune modifiche alla convenzione, dopo la nascita di ciascun altro figlio della coppia. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice rifiuta allo stato l’autorizzazione.

5. Con gli accordi in oggetto un coniuge può prevedere l’attribuzione all’altro, così come alla prole, al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, di una somma di denaro periodica, o una somma di denaro una tantum, ovvero un diritto reale su uno o più beni mobili o immobili.

6. Le parti possono anche costituire su uno o più immobili o mobili iscritti in pubblici registri un vincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 2645-ter, in favore dei coniugi stessi, o di uno solo di essi, così come dei figli, sia per la durata del rapporto matrimoniale, che dopo l’eventuale verificarsi della separazione personale, dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

7. Le parti possono predeterminare, oltre all’ammontare e all’oggetto delle eventuali prestazioni da corrispondere a seguito della separazione personale o dell’annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche le condizioni delle predette prestazioni, ivi compresa l’eventuale cessazione di quelle periodiche o, al contrario, la persistente debenza delle stesse a seguito dell’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell’uno o dell’altro dei contraenti. Esse possono anche contenere la rinunzia, totale o parziale, di una delle parti al mantenimento da parte dell’altra, così come alle prestazioni patrimoniali previste dagli articoli 129 e 129-bis o all’assegno previsto dalle disposizioni in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo il diritto dei coniugi agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti.

8. Un coniuge può anche trasferire, o impegnarsi a trasferire, all’altro coniuge o ad un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità.

9. Gli impegni ad operare il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali ai sensi dei commi quinto e ottavo del presente articolo sono assistiti, in caso di inadempimento, dal rimedio di cui all’articolo 2932.

10. Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con la convenzione.

11. In tali convenzioni, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in tema di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche disposizioni per la successione di uno o di entrambi i coniugi, salvi i diritti degli altri legittimari. Questi patti debbono essere stipulati comunque con il rispetto della forma prescritta dall’articolo 162.

12. Salvo patto contrario, le convenzioni di cui al presente articolo non sono passibili di modificazione o revisione ai sensi degli articoli 710 del codice di procedura civile e 9, legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche. Alle convenzioni di cui al presente articolo trova applicazione l’articolo 1467. Resta ferma la possibilità di attribuire alla convenzione la natura di contratto aleatorio ai sensi dell’articolo 1469.

13. Alla modificazione delle convenzioni di cui ai commi precedenti si procede con la stessa forma prevista al primo ed al secondo comma.

 

 

Art. 194 c.c.Divisione dei beni della comunione.

 

1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l’attivo e il passivo, salva diversa disposizione contenuta nella convenzione stipulata ai sensi degli articoli 162 o 162-bis. In tale ultimo caso la convenzione necessita del rispetto della forma prescritta dall’articolo 162.

2. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

 

 

Art. 210 c.c.Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.

 

1. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, o a norma dell’articolo 162-bis, in quest’ultimo caso stipulata con il rispetto della forma prescritta dall’articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’articolo 161.

3. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

3. [Terzo comma abrogato]

 

 

Art. 2647-bisTrascrizione degli accordi preventivi sulla crisi coniugale.

 

Gli accordi preventivi sulla crisi coniugale stipulati ai sensi dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell’articolo 162-bis devono essere trascritti, se hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.

Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

 

 

Art. 2653 – Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti.

 

Devono parimenti essere trascritti:

1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi.

La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;

2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.

Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;

4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.

La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;

5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili.

L’interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell’atto o della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

6) le domande giudiziali dirette all’adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell’articolo 162-bis, qualora abbiano ad oggetto l’impegno ad effettuare il trasferimento della proprietà o la costituzione di un diritto reale per effetto delle citate convenzioni. La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda.

 

 

Legge n. 898/1970

Art. 5, comma 6

 

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in difetto di apposito accordo preventivo sulla crisi coniugale, stipulato ai sensi dell’articolo 162-bis del codice civile, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Il giudice dà atto dell’esistenza di un accordo preventivo sulla crisi coniugale, stipulato ai sensi dell’articolo 162-bis del codice civile, dichiarandolo titolo esecutivo. Tale dichiarazione può essere emessa in qualunque stato e grado del processo, compresa la fase presidenziale.

 

 

Legge n. 74/1987

Art. 19

 

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 162-bis del codice civile, relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, ovvero di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché a quelli di cui agli articoli 155 e 156 del codice civile, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Gli stessi principi trovano applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle conseguenze della cessazione della convivenza di fatto, nonché agli accordi di cui all’art. 1, comma 56, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

 

Legge n. 76/2016

Art. 1

Comma 56 [sostituito dal seguente]

 

56. I contraenti possono altresì stabilire quali saranno le conseguenze patrimoniali dell’eventuale cessazione della convivenza per iniziativa comune, o anche di uno solo di essi. La relative intese sono disciplinate dall’art. 162-bis e dall’art. 2647-bis del codice civile. In relazione a tali accordi le parole « coniuge » e « coniugi » sono sostituite dalle parole « convivente di fatto » e « conviventi di fatto » ; l’espressione « celebrazione del matrimonio » è sostituita dall’espressione « inizio della convivenza di fatto » ; le espressioni « separazione personale », « crisi coniugale », « annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio » sono sostituite dall’espressione « cessazione della convivenza di fatto » ; l’espressione « regimi patrimoniali disciplinati dagli articoli da 159 a 230-bis » è sostituita dall’espressione « regimi patrimoniali prescelti dalle parti, ivi compresa l’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-ter del codice civile » ; l’espressione « rapporto matrimoniale » è sostituita dall’espressione « rapporto di convivenza di fatto ».

 

 

Legge n. 76/2016

Art. 1

Comma 42

 

42. Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Le disposizioni del presente comma sono derogabili con un contratto di convivenza stipulato ai sensi e per gli effetti dei commi 50 e seguenti.

 

 

Legge n. 76/2016

Art. 1

Comma 43

 

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Le disposizioni del presente comma sono derogabili con un contratto di convivenza stipulato ai sensi e per gli effetti dei commi 50 e seguenti.

 

 

Legge n. 76/2016

Art. 1

Comma 65

 

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma é adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle. Le disposizioni del presente comma sono derogabili con un contratto di convivenza stipulato ai sensi e per gli effetti dei commi 50 e seguenti.

 

 

[Disposizione finale del presente d.d.l.]

Le disposizioni della presente legge riferite ai coniugi ed ai futuri coniugi sono applicabili all’unione civile ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

 

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[1] Per una più agevole comprensione si è preferito presentare in questa sede un testo già coordinato, con eliminazione dell’articolato della proposta, sostituito dalla versione integrale delle disposizioni di cui si propongono modifiche. Le modifiche proposte sono evidenziate in grassetto.