LE
CONVENZIONI MATRIMONIALI: LINEAMENTI DELLA PARTE GENERALE
Any
intelligent woman who reads the marriage contract and then goes into it,
deserves all the consequences.
(Isadora DUNCAN, My Life, cap. 19)
SOMMARIO: 1. Le convenzioni matrimoniali:
definizione e natura. Convenzione matrimoniale e contratto. - 2.
Convenzioni matrimoniali, contratto di matrimonio e regimi patrimoniali. - 3. Convenzioni matrimoniali e matrimonio. - 4.
Convenzioni matrimoniali e autonomia negoziale. I limiti espressamente imposti
dalla legge: diritti e doveri inderogabili nella fase “fisiologica” del
rapporto coniugale. - 5. Continua: diritti e doveri
inderogabili nella fase “patologica” del rapporto coniugale. Sul carattere
disponibile del contributo al mantenimento del coniuge separato e dell’assegno
di divorzio. - 6. Convenzioni matrimoniali e autonomia
negoziale. I limiti espressamente imposti dalla legge: riferimento generico a
leggi o agli usi. - 7. Convenzioni matrimoniali e
autonomia negoziale. I limiti espressamente imposti dalla legge: divieto di
costituzione di dote. - 8. Convenzioni matrimoniali e
autonomia negoziale. I regimi patrimoniali atipici. - 9. I
soggetti delle convenzioni matrimoniali e la loro capacità: capacità del
minore. - 10. I soggetti delle convenzioni e la loro
capacità: capacità dell’inabilitato e dell’inabilitando; la posizione dell’interdetto
(giudiziale e legale) e dell’interdicendo. - 11. L’accordo
nelle convenzioni matrimoniali: le regole in tema di simulazione. - 12. La forma delle convenzioni matrimoniali. Il requisito
dell’atto pubblico notarile. La scelta del regime di separazione. - 13. Il mutamento del regime patrimoniale. La modifica
introdotta dalla l. 10 aprile 1981, n. 142 (e il relativo regime transitorio).
- 14. La modifica delle convenzioni matrimoniali. - 15. La pubblicità delle convenzioni matrimoniali e dei
regimi patrimoniali della famiglia. Generalità. - 16. La
pubblicità del regime legale e del suo scioglimento. - 17. La pubblicità dei
regimi convenzionali. - 18. L'art. 34-bis
disp. att. c.c. Trascrizione, annotazione e stato soggettivo del terzo.
1. Le convenzioni matrimoniali: definizione e natura.
Convenzione matrimoniale e contratto.
Invano si ricercherebbe nel
codice una definizione del concetto di “convenzione matrimoniale”, assente non
solo nella legislazione vigente, bensì anche in quelle che l’hanno preceduta
(cfr. artt. 159 ss. c.c. 1942; 1378 ss., 1384 c.c. 1865; 1508 ss., 1515 c.c.
alb.). Una precisa indicazione al riguardo è stata però fornita con l’introduzione,
ad opera della riforma del 1975, dell’attuale versione dell’art. 159 c.c.,
secondo cui “Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di
diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162, è costituito dalla
comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo”. Dunque, la
convenzione matrimoniale viene qui indirettamente definita come la fonte di
regimi patrimoniali diversi da quello legale, rimanendo superata l’impostazione
- per così dire, più “largheggiante” - consentita dalla formulazione precedente
della disposizione testè citata (“I rapporti patrimoniali tra coniugi sono
regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge”), che consentiva alla
dottrina di qualificare alla stregua di convenzione matrimoniale ogni accordo
contenuto in un contratto di matrimonio, in connessione diretta con la relativa
situazione patrimoniale, e non altrimenti disciplinato dalla legge[1]. Un primo spunto in ordine alla definizione del
concetto in esame è quindi fornito dallo stretto legame che oggi collega il
concetto di convenzione matrimoniale a quello di regime patrimoniale della
famiglia. Su questo specifico aspetto si avrà modo di ritornare tra breve.
Prima sarà però opportuno soffermarsi brevemente su di un altro tema, cioè a
dire sui rapporti tra convenzione matrimoniale e contratto.
La nozione di convenzione,
invero, richiama immediatamente quella di accordo e questa, vertendosi in
materia di rapporti giuridici patrimoniali, quella di contratto (art. 1321
c.c.). Il dibattito dottrinale sulla natura contrattuale delle convenzioni matrimoniali
vede senz’altro prevalere la tesi affermativa[2], pur non facendo difetto, nelle posizioni degli
autori, svariate nuances. Così il
richiamo - anche sul piano terminologico - al concetto di convenzione, anziché
a quello di contratto consentirebbe, secondo taluno, di ravvisare, quale
categoria di riferimento, quella di negozi idonei a incidere su valori che
“certamente trascendono le dimensioni dell'individuo”, pur collocandosi
comunque nel più ampio ambito contrattuale. La conseguenza sarebbe dunque data
dal fatto che a tali figure si applicherebbero “regole speciali, deroganti alle
corrispondenti norme generali, e solo in via sussidiaria a queste ultime”[3]. Sotto un altro profilo, si è sottolineata la
differenza che, rispetto alla figura contrattuale, sarebbe data dal carattere
“programmatico” tipico della convenzione[4]. Qualcuno, poi, ha è ritenuto dover riscontrare un
elemento di diversità rispetto alla fattispecie descritta dall’art. 1321 c.c.
in considerazione del particolare oggetto dell’intesa che, nelle convenzioni
matrimoniali, sarebbe dato non già da “un rapporto giuridico patrimoniale”,
bensì “dalla complessa situazione giuridica, che compete normativamente ai
coniugi nel campo delle relazioni patrimoniali con i terzi”[5], quasi che la complessità di una data situazione e le
sue ricadute nei confronti dei terzi potessero in qualche modo compromettere il
carattere intimamente giuridico (oltre che patrimoniale) degli svariati
rapporti che la compongono.
All’esaltazione del
carattere contrattuale delle convenzioni matrimoniali aveva del resto già
contribuito[6], prima ancora del riformatore del 1975, la Corte
costituzionale che, in un suo intervento risalente al 1970[7], aveva dichiarato in contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost. l'art. 164, primo comma, c.c. per la parte in cui - in deroga alle regole
comuni in materia di simulazione - non consentiva la prova della simulazione ai
terzi, in tal modo stigmatizzando, nella maniera più evidente, “la disparità di
trattamento istituita tra i contratti in genere e le convenzioni matrimoniali
in specie” e consentendo all’interprete di ritenere che “anche in futuro le
regole specifiche, destinate alle convenzioni patrimoniali tra coniugi, e
divergenti dalle regole comuni sui contratti, potranno subire più o meno
penetranti sindacati di costituzionalità”[8].
La dottrina sottolinea
comunque il carattere personalissimo del negozio, attesa la sua stretta
correlazione con il matrimonio, ciò che dovrebbe impedirne la conclusione a
mezzo di rappresentante[9], consentendo, quale unica forma di sostituzione
personale, quella del nuncius[10]. Il carattere personale sembra del resto confermato
dall’art. 165 c.c., che concede al minore la capacità di concludere tutte le
relative convenzioni matrimoniali nelle forme di assistenza (e non già di
rappresentanza) ivi previste. La disposizione può dunque considerarsi
espressione del principio generale secondo cui non è ammessa la stipulazione di
negozi di diritto familiare a contenuto patrimoniale senza la partecipazione
diretta dei soggetti che devono risentirne gli effetti[11]. Per il resto non sembrano sussistere ostacoli alla
tendenziale applicazione delle disposizioni codicistiche della parte generale
del contratto: dalla causa, alla condizione[12], agli elementi accidentali, all’interpretazione, alle
cause di nullità e di annullabilità[13].
2. Convenzioni matrimoniali, contratto di matrimonio e
regimi patrimoniali.
Si è visto, nel §
precedente, che un altro elemento caratterizzante la nozione attuale di
convenzione matrimoniale è costituito dall’intimo legame con un regime
patrimoniale della famiglia. D’altro canto, il legislatore continua ad
impiegare, ancorché non nell’art. 159 c.c., l’espressione “contratto di
matrimonio” (cfr. artt. 166, 774, primo comma, c.c., 48, l. not.). La dottrina,
già prima della riforma del 1975, si era divisa sull’interpretazione di tale
concetto. Così, mentre da un lato si rilevava la sostanziale identità dello
stesso con quello di “convenzione matrimoniale”, impiegato dal legislatore solo
per ragioni di “estetica linguistica”[14], dall’altro si ravvisava nel contratto di matrimonio
la “designazione collettiva delle convenzioni matrimoniali”[15]. Oggi sembra pacifica l’idea secondo cui il contratto
di matrimonio è lo strumento formale, il documento negoziale che contiene le
pattuizioni fatte in occasione o in previsione di un determinato matrimonio,
ivi comprese le convenzioni matrimoniali, intese a loro volta come atti diretti
a regolare il regime patrimoniale della famiglia, oltre ad altre eventuali
stipulazioni contestualmente contratte[16], concezione che del resto sembra corrispondere a
quella in voga già sotto l’Ancien Régime, come attestato da Pothier, che
definiva il contrat de mariage come l’acte qui contient les conventions de
mariage[17].
Si è già anticipato che,
prima della riforma del 1975, per convenzioni matrimoniali si potevano
intendere non solo quegli atti che avevano lo scopo di costituire regimi
patrimoniali in deroga rispetto a quello (allora) legale della separazione (o
ad integrazione di quest’ultimo: si pensi alla dote), ma anche tutti quegli
atti che in qualche modo potevano contribuire ad agevolare gli sposi nella
costituzione della nuova famiglia: dalla donazione obnuziale a contratti di
società, locazione, mandato, ecc.[18]. L’odierna formulazione dell’art. 159 c.c. non lascia
più spazio a siffatta interpretazione, costringendo l’interprete a concludere
che “convenzione matrimoniale” è oggi solo quell’atto che si pone quale fonte
di un regime diverso da quello legale[19].
Ma lo stretto legame esistente tra le figure
della convenzione matrimoniale, da un lato, e dei regimi patrimoniali
“eccezionali”, dall’altro, non va esente da contraddizioni e perplessità. Se
infatti è innegabile che la separazione dei beni trovi la sua origine in una
apposita convenzione, va constatato che l’art. 228, primo comma, l. 19 maggio
1975, n. 151, ha consentito - in via transitoria - la nascita di tale regime in
forza non già di una convenzione, bensì di un atto unilaterale. Discorso per
certi versi analogo va compiuto in relazione al fondo patrimoniale, che può
costituirsi anche per testamento e rappresenta anche per altre ragioni un
regime, per così dire, anomalo, non riguardando categorie generali ed astratte
di beni, bensì beni determinati e potendo il medesimo coesistere tanto con il
regime comunitario che con quello separatista. D’altro canto (e per converso),
si discute sul carattere autonomo del regime costituito in forza di convenzione
di comunione ex art. 210 ss. c.c.,
che secondo alcuni sarebbe una semplice variante del regime di comunione legale[20]. Per concludere questa rapida carrellata delle
ipotesi in contrasto con l’affermazione di fondo che lega la convenzione ai
regimi patrimoniali “eccezionali”, andrà osservato come lo stesso regime legale
possa trovare applicazione anche in forza di convenzione, allorquando una
coppia decida di abbandonare il regime di separazione anteriormente prescelto.
Peraltro, con le
precisazioni e le limitazioni testè apportate e in considerazione dell’interpretazione
restrittiva del concetto di convenzione matrimoniale sopora indicata, è oggi
certa la risposta negativa circa la riconducibilità a tale categoria delle
donazioni obnuziali, così come di tutti quegli atti che, sebbene obnuziali,
cioè compiuti in comtemplazione causale di un determinato matrimonio (come
potrebbero essere mandati o contratti sociali), non abbiano per oggetto la
scelta di un regime patrimoniale della famiglia[21], ma si riferiscano a specifici beni o rapporti [22]. Lo stesso deve valere oggi per quegli atti con cui i
coniugi decidono di immettere nella - o di estromettere dalla - comunione
legale singoli beni determinati[23], cui va pertanto negata la natura di convenzione
matrimoniale.
La giurisprudenza di
legittimità, dal canto suo, ha delimitato i confini della convenzione
matrimoniale escludendo da tale novero quegli accordi, dall’efficacia tanto
reale che obbligatoria, conclusi in occasione di separazione consensuale,
negozi configurati come contratti atipici, meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento
giuridico, ex art. 1322 c.c., non in
contrasto con l’ordine pubblico e caratterizzati da una causa loro propria, ben
distinta da quella propria delle convenzioni matrimoniali, le quali postulano
“il normale svolgimento della
convivenza coniugale” ed hanno
“riferimento ad una generalità di beni
anche di futura acquisizione” e non l'esigenza
di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi
separati[24]. In altra occasione la Cassazione ha pure precisato
che “L'accordo intercorso, prima della riforma del diritto di famiglia del
1975, tra coniugi in regime di separazione dei beni, con il quale questi si
obbligavano a versare in un unico conto corrente i proventi delle rispettive
attività professionali, costituendo esercizio della privata autonomia, é
soggetto alle norme ordinarie e non costituisce convenzione matrimoniale da
stipularsi con atto pubblico a pena di nullità, con la conseguenza che tale
accordo può essere provato anche a mezzo di testimoni”[25].
3. Convenzioni matrimoniali e matrimonio.
Le convenzioni matrimoniali
poggiano sull’evidente presupposizione della celebrazione delle nozze e/o della
persistenza del vincolo matrimoniale. Per quanto attiene al primo profilo
(rapporti tra convenzioni matrimoniali e matrimonio inteso come negozio
giuridico) andrà detto che le convenzioni possono stipularsi sia prima che dopo
la celebrazione delle nozze. Per quanto attiene alle prime (convenzioni
prenuziali o ante nuptias), esse
presuppongono pur sempre la contemplazione di un matrimonio determinato, nel
senso che debbono essere note, al momento della loro conclusione, le persone
dei nubendi: è nulla quindi la convenzione in vista del futuro ed eventuale
matrimonio di un infante[26]. Contestabile sembra invece l’affermazione secondo
cui la stipula di una convenzione matrimoniale presupporrebbe sempre l’intervenuto
scambio della promessa di matrimonio[27]. Se infatti l’analisi storica dimostra che un tempo
la menzione dell’intervenuto scambio della reciproca promessa di matrimonio
compariva immancabilmente, a mo’ di preambolo, nei contratti di matrimonio
(scritte nuziali, capitoli matrimoniali, costituzioni dotali[28]), oggi può forse dirsi, rovesciando l’impostazione
precedente, che l’interprete è autorizzato a desumere l’esistenza di una
situazione rilevante ex artt. 79 ss.
c.c. sulla base del fatto che i contraenti si siano rivolti al notaio per la
stipula di una convenzione matrimoniale, manifestando così nella maniera più
inequivocabile l’esistenza di un reciproco impegno di contrarre le nozze.
Ciò vale, probabilmente,
anche in assenza di clausole che a tale promessa facciano esplicito richiamo
(del genere: “... avendo le parti di comune accordo deciso di contrarre
matrimonio...”). La conclusione dovrebbe, ovviamente, mutare qualora i
contraenti facessero ricorso ad espressioni tali da indurre a ritenere che essi
non hanno ancora inteso assumere un impegno al riguardo (neppure ai limitati
effetti disciplinati dalle norme in tema di promessa di matrimonio), ma che
hanno semplicemente voluto - con una sorta di “contratto normativo”, se ci si
passa l’espressione - disciplinare il regime patrimoniale di una loro futura
eventuale unione coniugale.
L’efficacia della
convenzione prenuziale è naturalmente subordinata alla celebrazione delle nozze
(arg. ex art. 785 c.c.), che ne viene
così a costituire una condicio iuris[29], ma alla quale non può applicarsi il disposto dell’art.
1359 c.c., allorquando uno dei nubendi, senza giusto motivo, rifiuti di
ottemperare alla promessa di matrimonio, per il riconoscimento che si deve alla
libertà matrimoniale[30]. La dottrina ammette pure l’apponibilità di
condizioni sospensive e di termini iniziali, anche in considerazione della
regola generale, adottata dalla riforma del 1975, della mutabilità delle
convenzioni[31]. Sembra però evidente la necessità di accertare, caso
per caso, che la prefissione di un termine o di una condizione non venga a
porsi in contrasto con principi inderogabili: così non sarebbe possibile la
previsione di un termine iniziale o di una condizione sospensiva tali da
rendere una convenzione prenuziale efficace prima della celebrazione del
matrimonio. Secondo parte della dottrina andrebbe comunque esclusa la
apponibilità di un termine finale e di una condizione risolutiva, in quanto si
violerebbe in tal modo la regola della tassatività delle cause di scioglimento
delle convenzioni [32]. Ma, tale presunta tassatività - indiscutibile nel
campo del regime legale, in relazione all’art. 191 c.c.[33] - rimane ancora tutta da dimostrare con riguardo ai
regimi convenzionali, specie di fronte alla regola della atipicità che, come si
è visto, governa la materia in esame. D’altro canto, altro è norma tassativa
(con ciò volendosi esprimere un vincolo per l’interprete), altro è norma
inderogabile (con ciò volendosi esprimere un vincolo alla libertà negoziale dei
paciscenti).
Prima della riforma del 1975
si riteneva che la validità delle convenzioni fosse collegata strettamente a
quella del matrimonio, e si invocava al riguardo l’argomento tratto dall’art.
785 c.c.[34]. Oggi esiste però una regolamentazione speciale nel
campo dei regimi patrimoniali della famiglia: gli artt. 191 c.c., in relazione
alla comunione legale e 171 c.c., con riguardo al fondo patrimoniale,
stabiliscono infatti che l’annullamento del matrimonio determina la cessazione
del regime, con efficacia ex nunc[35]. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale provoca la
perdita d’efficacia delle convenzioni [36], ad eccezione di quanto stabilito per il fondo
patrimoniale dall’art. 171 c.c., in presenza di figli minori. Per quanto
attiene alla separazione personale, invece, andrà distinto tra fondo
patrimoniale (di cui tale evento non determina lo scioglimento: arg. ex art.
171 c.c.) e comunione convenzionale, cui andrà applicata la regola posta dall’art.
191 c.c.[37].
Il codice prevede, agli
artt. 160, 161, 162 terzo comma e 166-bis
una serie di limiti imposti in linea generale all’autonomia dei privati nella
determinazione delle pattuizioni destinate a comporre le convenzioni
matrimoniali. A tali ostacoli vanno ancora aggiunti quelli stabiliti in
relazione a ciascuno dei tipi di convenzione: il caso più evidente è quello
contemplato dall’art. 210, terzocomma, c.c., in cui il legislatore menziona
espressamente il carattere inderogabile di determinate disposizioni in materia
di comunione legale.
Il primo dei limiti testè
menzionati è dunque fissato dall’art. 160 c.c., secondo cui “Gli sposi non
possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto
del matrimonio”. Nel tentativo di attribuire un contenuto concreto alla
disposizione, la dottrina ha innanzitutto osservato come i diritti e i doveri
cui la norma fa riferimento non possano essere quelli di carattere personale.
Già dalla natura contrattuale delle convenzioni matrimoniali, invero, discende
che in esse non è consentito disporre di rapporti diversi da quelli
patrimoniali[38]. Nell’ambito di questi ultimi, si è poi fatto
richiamo, in modo particolare, ai doveri di contribuzione ex art. 143, terzo comma, c.c.[39] e di mantenimento dei figli, ex artt. 147, 148 c.c.[40].
Secondo alcuni autori l’art.
160 c.c. varrebbe anche ad escludere la derogabilità della presunzione di
comunione (ordinaria) dei beni sancita dall’art. 219 c.c. cpv.[41], ma sembra lecito dubitare del fatto che la
disposizione possa trovare applicazione nel campo dei regimi patrimoniali della
famiglia: il concetto “diritti e doveri che nascono dal matrimonio” è scolpito
nella rubrica del capo IV, come ben distinto da quello (capo VI) in cui viene
disciplinato il regime patrimoniale della famiglia. Del resto - come si è
incisivamente rilevato[42] - l'articolo in commento non può intendersi alla
stregua di un’interdizione dei patti non previsti dalle leggi: il legislatore,
quando intende mettere all'indice questo o quello specifico regime
patrimoniale, questa o quella clausola, ha cura di dirlo. Così vieta
espressamente la costituzione della dote (nuovo art. 166-bis); così vieta espressamente le convenzioni contenenti generici
rinvii ad usi o leggi (art. 161 c.c.); così fissa espressamente limiti alle
modifiche del regime legale (art. 210 c.c.).
L’osservazione vale a
confutare pure un’altra opinione, secondo cui la disposizione servirebbe a
colpire di nullità assoluta tutti quegli accordi e quei patti con i quali le
parti mirassero ad introdurre, surrettiziamente, modifiche alle norme che
impongono limiti inderogabili all’autonomia privata nell’assetto del regime
patrimoniale della famiglia[43]. Qui, del resto, delle due l’una: o il patto è in
violazione diretta di una norma inderogabile, ed allora è nullo già in base a
quanto disposto dall’art. 1418 c.c.; oppure perviene al risultato vietato dalla
legge mediante un procedimento lecito: ed allora l'intesa è nulla perché in
frode alla legge. In altri termini la norma in commento non pone un ulteriore
divieto alla stipula di clausole già per altro verso vietate (se così fosse, la
disposizione sarebbe, tra l’altro, inutile), ma fissa la regola secondo cui
quei diritti e doveri nascenti dal matrimonio, che costituiscono il c.d.
“regime primario della famiglia” (artt. 143, terzo comma, 147 e 148 c.c.), non
sono oggetto di negoziazione.
L’art. 160 viene assai
sovente utilizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza al fine di affermare
il carattere indisponibile del diritto al mantenimento dovuto al coniuge
separato, così come dell’assegno di divorzio. Ciò si spiega in quanto l’obbligo
di corrispondere il mantenimento nei limiti dell'art. 156 c.c. é
prevalentemente inteso come prosecuzione del dovere di contribuzione di cui
all'art. 143 c.c.[44]: appare quindi naturale che si tenda ad attribuirvi
le stesse caratteristiche di quest’ultimo, con conseguente richiamo “obbligato”
all’art. 160 c.c.[45].
Anzi, sempre con riguardo
alla disposizione che qui si commenta, va notata la propensione a fornirne un’interpretazione
talmente lata da arrivare a consacrare l'irrinunziabilità non solo del
mantenimento in fase di separazione, bensì addirittura dell’assegno ex art. 5 l. div. Così, per esempio, si
legge in giurisprudenza che “non avrebbe senso attribuire agli sposi diritti
inderogabili, come sancito nell'art. 160 e, al tempo stesso, consentire loro
che, durante il matrimonio o addirittura ancora prima di celebrarlo, essi siano
liberi di determinare convenzionalmente contra
legem le condizioni (anche soltanto patrimoniali) di un loro eventuale
divorzio, perché in tal modo (...) modificherebbero il tipo del matrimonio
stesso”, tipo che si caratterizzerebbe “non soltanto per il regime che attua
tra i coniugi, ma anche per il modo con il quale si scioglie”[46]. La dottrina, dal canto suo, sembra ricavare dall’art.
160 c.c. una sorta di incapacità temporanea per i coniugi, finché tali, a
stipulare intese in ordine all’assegno di divorzio, ancorché destinate ad
operare per il periodo successivo allo scioglimento del vincolo[47], per non parlare poi di chi, prospettando addirittura
un’estensione analogica dell’art. cit.[48], finisce con l’avvilupparsi in una vera e propria contradictio in adiecto, postulando una
“similitudine di casi” tra la materia degli effetti del matrimonio e quella
degli effetti del suo ... venir meno!
A chi scrive sembra invece
che lo studio dell’art. 160 c.c. non possa prescindere dalla considerazione del
contesto storico in cui lo stesso è nato, né dalla sua collocazione
“topografica” all’interno del sistema delle norme in materia di rapporti
familiari. Ora, la storia dell’art. 160 c.c. insegna che tale norma è erede
dell’art. 1379 c.c. 1865 (“Gli sposi non possono derogare né ai diritti che
appartengono al capo della famiglia, né a quelli che vengono dalle legge
attribuiti all’uno o all’altro coniuge, né alle disposizioni proibitive
contenute in questo codice”), a sua volta mutuata da quell’art. 1388 code Napoléon che non poche discussioni
aveva sollevato in sede di lavori preparatori. Proprio in tale fase, di fronte
all’obiezione dello stesso Primo Console, secondo cui non sarebbe sembrato
opportuno porre limiti eccessivi alla libertà negoziale delle parti in sede di contrat de mariage venne risposto[49] che lo scopo della norma era unicamente quello di
“défendre toute stipulation qui rendrait la femme chef de la société
conjugale”, privando il marito (“celui à qui la nature a donné le plus de
moyens pour la bien gouverner”) del diritto - spettantegli “par la nature même
des choses” - di essere di tale unione
“le maître et chef”.
L’argomento storico sembra
dunque sconsigliare la riferibilità della norma in esame alla fase patologica
del rapporto coniugale: anche una volta sostituita la “regola del capo” con
quella della parità, l’attenzione del legislatore continua ad essere rivolta,
nell’art. 160 c.c., alla fase di normale svolgimento della vita coniugale, ciò
che appare confermato - e si viene così alla seconda argomentazione - anche
dalla collocazione della norma in oggetto, dettata all’interno di un insieme di
disposizioni (quelle in materia di
regime patrimoniale della famiglia) miranti a disciplinare gli effetti d’ordine
economico dell’unione coniugale nella sua fase fisiologica.
Né d’altro canto sembra
possibile seguire la Cassazione nel suo ragionamento tendente ad estendere al
“tipo legale di matrimonio” (come tale comprensivo anche delle disposizioni
attinenti alla fase patologica) la copertura offerta dall’art. 160 c.c. sulla
base della considerazione secondo cui non avrebbe senso prevedere l’intangibilità
dei diritti e dei doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio e poi
consentirne una deroga in sede di divorzio. Invero, la condizione (personale,
sociale, ma anche giuridica) non solo degli ex coniugi, ma anche dei coniugi
separati è a tal punto diversa da quella dei coniugi in fase di “normale”
svolgimento del rapporto da giustificare (ma forse sarebbe più corretto dire:
da pretendere) un trattamento differenziato.
Già il fatto che la semplice
proposizione della domanda di separazione (così come di annullamento, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili) giustifichi (cfr. art.
146 cpv. c.c.) la violazione del dovere
di coabitazione dovrebbe dimostrare che, per dirla quasi come uno slogan, la crisi coniugale “ha le sue
leggi”. Così, tanto per portare un altro esempio, non sembra potersi dubitare
del fatto che, persino in una materia tanto “sensibile” quale quella delle
disposizioni relative al contributo al mantenimento della prole, l’accordo che
il giudice deve tenere in conto ed eventualmente confermare ex art. 155, settimo comma, c.c. possa
anche divergere dai criteri di proporzionalità fissati dall’art. 148 c.c.,
qualora esso corrisponda, in concreto, all’interesse del minore.
D’altro canto persino in
materia di contributo al mantenimento in sede di separazione vi è chi osserva
come da tempo, pur dopo aver affermato il principio dell’irrinunciabilità del
relativo diritto, dottrina e giurisprudenza abbiano cercato altre vie per
attribuire efficacia agli accordi delle parti[50]. Così, in una serie di occasioni, divenute con il
passare del tempo sempre più frequenti, la giurisprudenza è ricorsa all’artificio
secondo cui la rinunzia avrebbe valore di “riconoscimento di non aver diritto
al mantenimento”: tale riconoscimento, sebbene non impegnativo per il futuro,
sarebbe comunque dotato di efficacia vincolante fino a quando non mutino le
condizioni esistenti al tempo del rilascio della dichiarazione[51].
Il successo che questo
espediente ha rinvenuto nella prassi degli accordi di separazione, che hanno
visto un vero e proprio fiorire di clausole del tipo “le parti si riconoscono
economicamente autosufficienti” e similari, dovrebbe indurre a meditare i partigiani
dell’assoluta indisponibilità, posto che - come si è esattamente osservato -
attribuire efficacia al riconoscimento dell’inesistenza dei presupposti di un
diritto implica pur sempre (art. 2733 c.c.) la
piena disponibilità di quest'ultimo[52]. Le conclusioni testé illustrate ricevono del resto
conferma dal raffronto con la disciplina in materia di alimenti, ove il
carattere indisponibile viene - a differenza che nei casi del contributo al
mantenimento del coniuge separato e
dell'art. 5 l. div. - a chiare lettere affermato dal legislatore (cfr.
art. 447 c.c.).
Stabilisce l’art. 161 c.c.
che “Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti
patrimoniali siano in tutto od in parte regolati da leggi alle quali non sono
sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei
patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti”. La ratio della norma va ricercata
storicamente nel fatto che il legislatore francese del 1804 temeva che i
cittadini optassero in massa per quei regimi del diritto consuetudinario da cui
essi erano stati, in vaste zone del paese, sino ad allora governati[53]. La disposizione conserva peraltro una sua utilità,
consistente nel fatto di evitare tre inconvenienti: innanzitutto, quello che i
paciscenti si sottraggano al rigoroso formalismo dell’art. 162 adottando per relationem norme e regole di cui il
notaio non potrebbe dar loro lettura. Secondariamente, viene risparmiata al
giudice una troppo penosa ricerca sul diritto straniero o, peggio, sugli usi.
Infine, si evita ai terzi di veder frustrato il mecanismo della pubblicità
mediante rinvii ad indici che in ipotesi potrebbero essere difficilmente
reperibili, o disagevoli da tradurre e da interpretare[54]. Sotto il primo profilo, dunque, la ratio è identica a quella delle norme
che impongono, per determinati negozi, l’obbligatorietà della forma pubblica ad substantiam, e cioè l’esigenza di
garantire al massimo la certezza e la legalità della volontà espressa dalle
parti[55].
Ma se questa è la premessa,
ciò significa che l’espressione “non sono sottoposti” va intesa come: “non sono
entrambi sottoposti”. Potrebbe
infatti darsi l’ipotesi che il richiamo sia fatto ad un regime (per esempio,
alla Zugewinngemeinschaft ai sensi
dei §§ 1363 ss. BGB) proprio di un
paese di cui uno solo dei coniugi è cittadino, in base al primo comma dell’art.
30, l. 31 maggio 1995, n. 218. E’ pertanto chiaro che, se l’intenzione del
legislatore è quella di garantire la certezza della volontà espressa dalle
parti (cioè da entrambe le parti),
anche in tale caso non sarà sufficiente una semplice relatio al regime straniero o consuetudinario, ma andrà enunciato
in modo concreto nella convenzione il contenuto dei patti con i quali i coniugi
intendono regolare i loro rapporti.
Il divieto della relatio concerne solo il richiamo a
norme straniere o consuetidinarie. Restano pertanto ammissibili altri tipi di
rinvio, per esempio a convenzioni in precedenza stipulate tra le parti. L’ostacolo
posto dall’art. 161 c.c. è di natura puramente formale, nel senso che nulla
impedisce che le parti si limitino a tradurre dalla lingua straniera la
regolamentazione di un certo istituto e ad inserirla tale e quale nelle loro
pattuizioni. Proprio per questo motivo si è rilevato come la disposizione
finisca con il fornire un argomento alla tesi della libera stipulabilità di
convenzioni atipiche, osservandosi in proposito che "La norma (...) non
stabilisce quali regimi si possono o non si possono adotttare, ma presupppone
che gli sposi siano liberi di adottare regimi patrimoniali diversi da quello
legale tipico con i soli limiti sanciti dalla disciplina della comunione
convenzionale ed afferenti alla inderogabilità delle norme relative all'amministrazione
e all'eguaglianza di quote per i beni oggetto della comunione legale, e quindi
anche di uniformare il regime liberamente prescelto ad un modello disegnato da
un ordinamento straniero o da una consuetudine, anch'essa eventualmente
straniera"[56].
La dottrina concorda nell’affermare
che l’art. 166-bis c.c. (“E’ nulla
ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote”) pone un
ulteriore limite all’autonomia negoziale dei coniugi in sede di pattuizione
delle convenzioni matrimoniali[57]: trattasi, più in particolare, di limite diretto ad
impedire, attraverso il collegamento con gli artt. 1344 e 1418 c.c., che l’effetto
proprio della dote venga realizzato attraverso un contratto in frode alle legge[58].
Il principale problema
interpretativo é quello di identificare il significato attuale del termine
“dote”, atteso che esso, nel sistema previgente alla riforma del 1975, era
collegato ad un dato formale (l’art. 177 c.c. presupponeva infatti un apporto
effettuato dalla moglie o da altri per essa “espressamente a questo titolo”)
che oggi non esiste più [59]. In proposito si è affermato che, se si intende
attribuire un senso compiuto all’art. 166-bis
c.c., occorre individuare la dote nella figura di un diritto il cui scopo sta
nel potere o nella potestà di comando o nel privilegio di un coniuge[60].
A tale impostazione si è obiettato che, se la ratio fosse quella indicata, il motivo
della proibizione legislativa si sarebbe potuto agevolmente superare
attribuendo l’amministrazione dei beni dotali ad entrambi i coniugi, come in
effetti si è fatto con il fondo patrimoniale[61]. Si è pertanto proposto di identificare il concetto
di dote con quello di apporto cui si attribuisca il valore di corrispettivo,
“di indennizzo per aver preso in moglie l’altra metà”[62]. Ma a questo rilievo potrebbe ulteriormente
obiettarsi che, per evitare sospetti di illegittimità costituzionale, bisogna
innanzitutto pensare che il divieto si riferisca ad apporti non solo
provenienti dalla moglie, bensì anche dal marito[63] e che comunque non appare possibile procedere all’individuazione
di criteri in grado di permettere l’accertamento, nel caso concreto, dell’intenzione
delle parti di prevedere un siffatto “indennizzo per aver preso in moglie l’altra
metà”.
Nemmeno le altre soluzioni
prospettate appaiono esenti da critiche. Così non può certo ritenersi
costituire dote ogni convenzione volta ad apportare o vincolare beni della
moglie ad sustinenda onera matrimonii,
atteso che l’art. 167 c.c. prevede espressamente che ciascun coniuge possa
destinare beni determinati “a far fronte ai bisogni della famiglia”[64]. Né si può pensare che l’elemento essenziale della
dote risieda nell’obbligo della restituzione dei beni all’atto dello
scioglimento del matrimonio[65]: invero, a parte che, nel previgente sistema, tale
principio poteva subire tutta una serie di eccezioni[66], rimane il fatto che l’idea di un “apporto” la cui
durata sia commisurata a quella di svolgimento del rapporto coniugale non
sembra poi così aliena al nostro sistema, come dimostrato dal fatto che il
vincolo derivante dal fondo patrimoniale cessa (almeno tendenzialmente: cfr. art.
171 c.c.) all’atto dello scioglimento del matrimonio. Né, infine, può
affermarsi che il divieto ex art.
166-bis varrebbe ad interdire ogni
convenzione tendente ad un accrescimento temporaneo del patrimonio di un
coniuge “in corrispettivo della liberazione, in tutto o in parte, del coniuge
conferente, dall'obbligo di contribuzione ai pesi del matrimonio”: da un lato,
infatti, i coniugi ben possono adempiere al dovere di contribuzione proprio
“ponendo a disposizione della famiglia determinati beni”[67]; dall’altro, ogni eventuale accordo diretto a
derogare alla fondamentale regola posta dall’art. 143 c.c. è nullo perché già
vietato dall’art. 161, senza che si renda con ciò necessario “scomodare” l’art.
166-bis.
In definitiva, non rimane
che ribadire la correttezza dell’impostazione prevalente, che ritiene vietata,
per effetto della norma in commento, la stipulazione di convenzioni che
attribuiscano ad un coniuge ‑ indipendentemente dal fatto che sia il
marito o la moglie ‑ una posizione di supremazia rispetto all'altro,
conferendogli il potere di amministrare e gestire beni nei confronti dei quali
egli non vanti (o non vanti esclusivamente) alcun diritto reale. La
conclusione, anziché essere smentita dalla figura del fondo patrimoniale, ne
riceve conferma: il legislatore, nel momento in cui ha deciso di abrogare la
dote per ragioni essenzialmente storico-ideologiche, si è visto costretto a far
confluire nel solo istituto del fondo patrimoniale quello che si è felicemente
definito come il “momento contributivo”[68]. Peraltro, in considerazione del principio della
libera stipulabilità di convenzioni atipiche[69], era necessario impedire che la “messa a
disposizione” di beni ad onera matrimonii
ferenda potesse avvenire per mezzo di accordi diversi da quelli
disciplinati dagli artt. 167 ss. c.c. e che mirassero a ricreare pattiziamente
quegli stessi poteri di disposizione, gestione ed amministrazione su beni
comuni (magari in comunione ordinaria, visto che per la comunione legale e per
quella convenzionale provvede già l’art. 210, terzo comma, c.c.) o di proprietà
esclusiva dell’altro coniuge, che erano previsti dagli artt. 184 ss. c.c. nella
formulazione precedente alla riforma del 1975.
8. Convenzioni matrimoniali e autonomia negoziale. I
regimi patrimoniali atipici.
Sempre nell’ambito delle
tematiche poste dall’autonomia negoziale delle parti nella stipula delle
convenzioni matrimoniali un interrogativo di grande rilievo concerne l’esistenza
o meno di un numerus clausus di
convenzioni e, conseguentemente, di regimi matrimoniali. Al riguardo si era già
pronunziata variamente la dottrina in epoca anteriore alla riforma del 1975[70]; la giurisprudenza, dal canto suo, si era allineata
alla teoria dell’atipicità dei regimi patrimoniali[71]. La dottrina successiva alla riforma ha, in
prevalenza, posto in luce come il riformatore avesse respinto un emendamento
dal seguente tenore letterale: “ogni convenzione matrimoniale diversa da quelle
espressamente previste dal presente capo è nulla”[72]. Benché non siano mancate isolate voci nel senso
della tipicità[73], è evidente che lo stesso art. 159 c.c., pur ponendo
quello stretto rapporto di cui s’è detto tra convenzioni e regimi, non
stabilisce in alcun modo che le convenzioni debbano essere solo quelle regolate
dalla legge. La possibilità di liberamente conformare il contenuto di queste
ultime discende inoltre dal fondamentale principio scolpito nell’art. 1322
c.c., applicabile, come s’è visto, anche alla materia in esame. Ed anzi,
proprio il fatto che il legislatore sia intervenuto, nel campo delle
convenzioni, dichiarando di volta in volta nullo questo o quel patto[74], consente di desumere a contrariis la regola della generale libertà, quanto al contenuto,
delle medesime[75].
Accanto alle convenzioni
nominate (fondo patrimoniale, comunione convenzionale, separazione dei beni) ne
andranno pertanto ammesse di atipiche, disciplinate dagli accordi tra le parti[76], con il rispetto dei limiti posti dalle norme
inderogabili e in particolare di quelli fissati dagli artt. 160, 161, 162,
terzo comma, 166-bis, 210, terzo
comma, c.c[77]. La scelta di fondo sembra peraltro ridursi all’alternativa
tra comunione e separazione; e poiché è difficile ipotizzare una qualche
modifica del regime di separazione che non ne alteri irrimediabilmente i
connotati, è solo sul regime comunitario che si può esercitare la libertà di
scelta dei coniugi[78].
9. I soggetti
delle convenzioni matrimoniali e la loro capacità: capacità del minore.
Le convenzioni matrimoniali
costituivano anticamente, più che accordi tra i futuri coniugi, veri e propri
“trattati” tra due famiglie, in cui i rispettivi capi fissavano accordi di
alleanza, destinati a governare per lunghissimi periodi e per intere generazioni
le sorti dei relativi patrimoni[79]. Nella concezione moderna, invece, le convenzioni
matrimoniali sono essenzialmente atti che intervengono tra i coniugi (o futuri
coniugi)[80], con l’unica eccezione costituita dal fondo
patrimoniale, sempre a condizione, beninteso, che si voglia ascrivere tale
figura al novero delle convenzioni matrimoniali, ciò che è da taluno contestato[81], potendo esso essere costituito da uno solo dei
coniugi o addirittura da un terzo, anche per tstamento e rispetto al quale una
manifestazioe di volontà da parte dei coniugi è richiesta soltanto per l’accettazione
(art. 167 c.c.).
Il codice dedica ai profili
della capacità dei soggetti due distinti articoli. Il primo di essi (art. 165
c.c.) si occupa della posizione del minore, prevedendo che “Il minore ammesso a
contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le
relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai
genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale
nominato a norma dell'art. 90”. La norma riflette l'antico brocardo: “Habilis
ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia”. Il minore ammesso a contrarre
matrimonio, ancorché non emancipato, manifesta qui personalmente la propria
volontà, con l'assistenza (e non già a mezzo della rappresentanza) dei genitori
esercenti la potestà, ovvero del tutore o del curatore speciale[82], senza necessità di autorizzazione giudiziale[83]. La regola vale anche per la scelta del regime di
separazione compiuta nell’atto di matrimonio[84], posto che tale scelta altro non è se non una
convenzione matrimoniale[85].
Si argomenta altresì a contrariis dalla disposizione citata
l’impossibilità per il minore non autorizzato ex art. 84 c.c. di stipulare convenzioni matrimoniali, neppure con
l’osservanza delle forme abilitative disposte dalla legge per il compimento
degli atti di straordinaria amministrazione: sussisterebbe, in altri termini,
al riguardo una vera e propria inidoneità assoluta del minore a divenire
titolare dei rapporti giuridici in questione[86]. Del resto trattasi di atti personalissimi, che, di
conseguenza, non potrebbero essere compiuti né dal genitore, né dal tutore[87].
Prima della riforma del 1975
l’art. 165 si riferiva alle "stipulazioni e donazioni che possono farsi
nel relativo contratto" (scil.:
di matrimonio). La dottrina si è allora chiesta se l'eliminazione del
riferimento alle donazioni abbia comportato una modifica di tipo sostanziale al
contenuto della norma, con conseguente impossibilità per il minore ammesso a
contrarre il matrimonio di effettuare siffatte liberalità. Occorre peraltro
tenere presente che il successivo art. 166 consente all’inabilitato la
conclusione di donazioni “nel contratto di matrimonio”, mentre l’art. 774 c.c.
continua a consentire espressamente al minore e all’inabilitato la stipula di
donazioni “nel loro contratto di matrimonio, a norma degli articoli 165 e 166”.
Una prima opinione, muovendo
dal rilevo che le donazioni tra coniugi, comprese quelle obnuziali, non
possono essere assimilate alle convenzioni matrimoniali (cui fa ora riferimento
l’art. 165) ritiene che la modifica apportata alla norma in commento abbia
carattere sostanziale ed esclude, per conseguenza, che il minore, diversamente
dall'inabilitato, possa compiere nel suo contratto di matrimonio liberalità[88], al di fuori di quelle “contenute” in una convenzione
matrimoniale[89].
In senso contrario si
osserva che l’art. 774 c.c. non è stato abrogato[90] e che lo stesso art. 165, nella parte in cui richiama
“tutte le relative convenzioni”, ben si presta ad un’interpretazione estensiva,
idonea ad abbracciare anche le eventuali donazioni inserite nel contratto di
matrimonio[91], a condizione che si tratti di donazioni collegate
alle future nozze e che il contratto di matrimonio abbia quale suo contenuto
principale la previsione del regime patrimoniale, cioè a dire una convenzione
matrimoniale[92]. Ne consegue pertanto l’impossibilità per il minore
di stipulare donazioni obnuziali con atto distinto e separato rispetto a quello
contenente le convenzioni matrimoniali, operando in tal caso il divieto posto
per i minori dalla prima parte dell’art. 774 c.c. e per i loro legali
rappresentanti dall’art. 777 c.c.[93].
Dopo la celebrazione delle
nozze il minore si trova ad essere di diritto emancipato (art. 390 c.c.).
Questa situazione gli consente di stipulare direttamente e personalmente
convenzioni matrimoniali, sia pure con l’assistenza del curatore. Peraltro, nel
caso di specie, si tratterà per lo più di un curatore speciale nominato ai
sensi dell’art. 394, quarto comma, c.c., trovandosi il coniuge - curatore
ordinario ex art. 392 c.c. - in
evidente conflitto d’interessi. Non è
però richiesta alcuna autorizzazione giudiziale, avendo il minore, già per
effetto dell’ammissione al matrimonio, acquisito la speciale capacità di
stipulare convenzioni matrimoniali[94]. Del resto, non vi è dubbio che se qui si richiedesse
l’autorizzazione si darebbe luogo ad una disparità di trattamento del tutto
ingiustificata rispetto alla situazione del minore che non abbia ancora
contratto matrimonio[95].
Stabilisce l’art. 166 c.c.
che “Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto
di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso
giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già
nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un
curatore speciale”. La norma si occupa dunque tanto della situazione dell’inabilitato,
che di quella del soggetto contro cui sia stata proposta domanda di
inabilitazione.
In relazione all’inabilitato,
se si vuole attribuire un significato alla disposizione (che, altrimenti,
potrebbe risultare meramente ripetitiva di quanto già previsto in linea
generale dalla normativa in materia di semi-incapaci), occorre concordare con
quella dottrina che ritiene non necessaria l’autorizzazione giudiziale[96], conclusione che del resto può ricavarsi anche dal
raffronto con il principio desumibile per il minore dall’art. 165 c.c. Per
quanto riguarda la stipula di convenzioni successivamente alla celebrazione
delle nozze, è evidente che, nell’ipotesi in cui curatore dell’inabilitato sia
il coniuge, il giudice istruttore o, in difetto, il presidente del tribunale,
provvederà alla nomina di un curatore speciale; in caso di rifiuto del consenso
l’inabilitato potrà ricorrere per la nomina di un curatore speciale ai sensi
dell’art. 395 c.c., come previsto per l’emancipato[97].
Per quanto attiene alla
posizione del convenuto nel giudizio di inabilitazione la norma in commento
“anticipa”, per così dire, la situazione di semi incapacità alla fase
precedente all’eventuale nomina di curatore provvisorio, derogando a quanto
disposto dall’art. 427 cpv. c.c., ovviamente sotto la condizione implicita che
segua effettivamente la pronunzia di inabilitazione[98].
Per quanto concerne invece
l’interdetto per infermità mentale si ritiene che il silenzio della legge al
riguardo denoti una conferma da parte del legislatore del principio secondo
cui, in relazione ai negozi di carattere personale, non è ammessa alcuna forma
di sostituzione, né in vista di un futuro matrimonio, da celebrarsi dopo la
revoca dell’interdizione, né dopo le nozze, per passare da uno all’altro regime
patrimoniale[99]. La soluzione può darsi per sicura in relazione al
caso di stipula che si vorrebbe compiere ante
nuptias. Perplessità sono invece state espresse per il caso di convenzioni
da stipularsi in costanza di matrimonio[100], specie avuto riguardo al fatto che la sentenza di
interdizione legittima a domandare la separazione giudiziale dei beni (art. 193
c.c.): non si comprende pertanto per quale motivo dovrebbe pervenirsi a tale
risultato unicamente per via contenziosa[101].
Per quanto attiene poi all’interdicendo,
relativamente alla fase di pendenza del giudizio anteriormente alla eventuale
nomina di un tutore provvisorio, si discute se sia analogicamente applicabile
la regola dettata dalla norma in commento[102]. In senso negativo sembra comunque valere il rilievo
che le disposizioni in tema di incapacità di agire hanno natura eccezionale[103].
Dubbi sussistono altresì in
relazione alla posizione dell’interdetto legale. Secondo una prima serie di
autori tale soggetto, potendo liberamente contrarre matrimonio, sarebbe ammesso
alla stipula di convenzioni matrimoniali, che dovrebbero però essere per lui
concluse dal suo legale rappresentante[104]. D’altro canto, negare a questo soggetto la
possibilità di contrarre convenzioni matrimoniali significherebbe applicargli
un effetto sanzionatorio che non può desumersi da alcuna norma precettiva[105], mentre la situazione contraria appare sicuramente
più consona al clima che ha ispirato l’eliminazione della sanzione della
perdita della capacità di testare per il condannato all’ergastolo (art. 119, l.
24 novembre 1981, n. 689)[106]. Peraltro, proprio in considerazione del carattere
personale dell’atto e sulla base del presupposto fondamentale e imprescindibile
della capacità dell’interdetto legale a contrarre matrimonio egli può stipulare
convenzioni matrimoniali senza dover ricorrere ad alcuna forma di
rappresentanza o di assistenza[107].
11. L’accordo nelle convenzioni matrimoniali: le
regole in tema di simulazione.
Come si è già anticipato, il
c.c. 1942 escludeva la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali
(“Non è ammessa alcuna prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali,
anche se risulta da controdichiarazioni scritte. Queste possono avere effetto
limitatamente a coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la
presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel
contratto di matrimonio”), ma la Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre
1970, n. 188 dichiarò illegittimo il primo comma dell’art. 164 c.c. nella parte
in cui non consentiva la prova della simulazione ai terzi, in maniera analoga a
quanto stabilito dall’art. 1417 c.c. in materia contrattuale.
Il miglior partito, per il
riformatore del 1975, sarebbe con ogni probabilità stato quello di eliminare in toto la disposizione speciale in tema
di simulazione delle convenzioni matrimoniali, lasciando pertanto vigere la
regola generale di cui all’art. 1417 c.c.[108]. La formulazione attuale dell’art. 164[109], se da un lato risolve ogni dubbio (peraltro non più
ammesso dopo la citata sentenza) circa la legittimazione dei terzi a far valere
la nullità per simulazione delle convenzioni matrimoniali, solleva d’altro
canto un grave problema in ordine ai mezzi con i quali ai terzi è consentito
fornire tale prova. Il secondo comma, infatti, potrebbe essere inteso come l’espressione
dell’intenzione del legislatore di consentire la prova della simulazione solo a
mezzo di “controdichiarazioni scritte”, per lo meno nel caso in cui il processo
vertesse tra un terzo ed un partecipe della convenzione[110]. La conclusione viene peraltro scartata dalla
dottrina, che sottolinea come i terzi - intendendosi per tali sia i creditori
che gli aventi causa a titolo particolare - possano dimostrare la simulazione
con ogni mezzo, ivi compresa la prova per testi o presunzioni, esattamente come
disposto dall’art. 1417 c.c. in materia contrattuale[111].
La disposizione di cui al
capoverso dispiega dunque effetto nei soli rapporti tra le parti, nel senso che
la controdichiarazione scritta (la cui esistenza i terzi potrebbero provare con
ogni mezzo) avrà valore tra di esse unicamente se fatta con la presenza ed il
simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parte delle convenzioni
matrimoniali. La disposizione si giustifica in base alla constatazione della
prevalente rilevanza degli interessi del gruppo familiare rispetto a quelli
individuali dei singoli contraenti [112].
La legge parla di controdichiarazioni scritte,
senza richiedere la forma dell’atto pubblico. Rimane dunque il problema di
sapere se attribuire rilevanza (sempre e solo, beninteso, tra le parti) alle
controdichiarazioni per scrittura privata all’esclusivo fine di disapplicare le
convenzioni simulate, ovvero anche applicare le nuove e diverse convezioni che
eventualmente risultassero dissimulate, con il rischio di attribuire valore di
convenzioni a stipulazioni non contratte per atto pubblico[113].
E’ dubbio, infine, se all’ipotesi
della domanda di accertamento della simulazione proposta da una delle parti si
applichi la deroga alla limitazione dei mezzi di prova sancita dalla norma
generale in materia di contratti (art. 1417 c.c.) per il caso di simulazione
illecita. La dottrina sembra propendere per la negativa, facendo prevalere la
disposizione speciale del capoverso dell’articolo in commento, anche in
considerazione della già citata rispondenza dell’art. 164 “ad un interesse
sovraordinato rispetto agli interessi individuali dei contraenti”[114].
Nel
campo delle convenzioni matrimoniali il formalismo assume oggi un valore
attenuato rispetto al passato. Una volta ammesse, infatti, le donazioni tra
coniugi[115], ne segue che, potendosi realizzare la liberalità
anche a mezzo di donazione indiretta, cioè con negozio informale, i coniugi
possono di fatto incidere informalmente sui propri rapporti[116].
La
forma richiesta per la validità delle convenzioni matrimoniali è quella dell’atto
pubblico notarile. Al riguardo, se è vero che il primo comma dell’art. 162 c.c.
(“Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto
pena di nullità”) si limita a parlare di “atto pubblico” (a differenza dell’art.
1382 c.c. 1865, il quale stabiliva che “i contratti matrimoniali devono essere
stipulati per atto pubblico avanti notaio”), non sussistono dubbi sul fatto
che, quanto meno di regola, tale atto non possa essere ricevuto da un pubblico
ufficiale qualsiasi, ma debba necessariamente essere rogato da notaio. La
conclusione si ricava innanzitutto dal quarto comma dell’art. 162 cit. (“Le
convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine
dell'atto di matrimonio non risultano annotati ... il notaio rogante ...”),
nonché dall’art. 34-bis disp. att.
c.c.[117].
Un
ulteriore argomento può essere ricavato dall’art. 48 della l. notarile (l. 16
febbraio 1913, n. 89), che menziona espressamente “i contratti di matrimonio”
tra quegli atti tra vivi rogati da notaio in relazione ai quali le parti non
hanno facoltà di rinunziare all’assistenza dei testimoni. Ora, che il
“contratto di matrimonio” sia ricollegabile alle convenzioni matrimoniali non
sembra possa essere revocato in dubbio, atteso lo spunto in proposito fornito
dall’art. 166 c.c.[118]. L’applicabilità dell’art. 48 cit. alle convenzioni
matrimoniali è stata affermata in giurisprudenza dalla Corte d’appello di
Napoli[119] e negata invece dal Tribunale di Pesaro[120], sulla base dell’assunto secondo cui le odierne
convenzioni matrimoniali non potrebbero contenere alcuna attribuzione
patrimoniale a titolo gratuito o di liberalità e non sarebbero vincolate ad
alcuna prescrizione di forma. Entrambe le affermazioni su cui si fonda quest’ultima
pronuncia sono criticabili: la seconda sembra infatti trascurare il contenuto
del primo comma dell’art. 162 c.c., mentre la prima è contraddetta, per
esempio, dall’ipotesi della convenzione costitutiva di comunione convenzionale
estesa ai beni di cui ciascuno dei coniugi era titolare al momento della
celebrazione delle nozze, o comunque a quello della stipula della convenzione[121].
Dal
principio secondo cui l’atto pubblico richiesto dall’art. 162 c.c. è solo
quello notarile discende la nullità, per esempio, di un atto ricevuto dall’ufficiale
di stato civile con il quale i coniugi convengano di assoggettare a comunione, ex art. 228 cpv. l. 19 maggio 1975, n.
151, i beni acquistati anteriormente all’entrata in vigore della l. 19 maggio
1975, n. 151[122]. Altra conseguenza è data dal fatto che non rientra
tra le competenze del cancelliere, ex
art. 57 c.p.c. il potere di rogare, in sede di comparizione personale dei
coniugi dinanzi al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 711 c.p.c., una
convenzione di separazione dei beni[123].
La
regola dell’atto pubblico notarile soffre sicuramente almeno un’eccezione,
costituita dalla “scelta del regime di separazione” che, ai sensi del capoverso
dell’art. 162 c.c., “può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del
matrimonio”. La disposizione ha dato luogo a qualche problema interpretativo in
relazione all’ipotesi del matrimonio concordatario; in particolare ci si è
chiesti se per “atto di celebrazione del matrimonio” potesse intendersi anche
quello compiuto dinanzi al ministro del culto cattolico celebrante. La
giurisprudenza di merito ha risposto in senso positivo[124]. Ogni dubbio è stato peraltro fugato dall’art. 8,
comma primo, l. 25 marzo 1985, n. 121[125], secondo cui nell’atto di matrimonio (canonico)
“potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la
legge civile”, tra le quali rientra sicuramente anche la dichiarazione di
scelta per il regime di separazione ai sensi dell’art. 162 cpv. c.c.
Per
quanto attiene invece al matrimonio civile la dichiarazione di scelta del
regime di separazione dei beni dovrà essere effettuata immediatamente dopo la
celebrazione delle nozze in sede di redazione dell’atto di cui all’art. 107
cpv. c.c., con conseguente irrilevanza della dichiarazione resa in precedenza,
prima o durante la cerimonia, se non confermata in sede di compilazione dell’atto
[126].
Sempre
per rimanere in tema di forma degli atti costitutivi dei regimi patrimoniali
della famiglia potranno ancora segnalarsi due distinte ipotesi che, da un certo
punto di vista, potrebbero anche costituire altrettante eccezioni alla regola
dell’atto notarile. La prima è quella che concerne l’atto “ricevuto da notaio o
da ufficiale dello stato civile” con il quale, in relazione alle famiglie già
costituite alla data di entrata in vigore della riforma del 1975, ciascuno dei
coniugi, ai sensi del primo comma dell’art. 228, l. 19 maggio 1975, n. 151,
avrebbe potuto, entro il 20 settembre 1975[127], escludere l’applicazione del regime legale. Si noti,
al riguardo, che la Cassazione, con pronunzia 7 maggio 1987, n. 4235[128], ha stabilito che tale volontà contraria all’instaurazione
del regime comunitario può ritenersi “espressa dalla proposizione, sulla base
di (...) pregressa separazione di fatto, della domanda di divorzio, atteso che
questa, ancorché non espressamente considerata dal citato art. 228, presenta
requisiti di forma e di sostanza idonei ad evidenziare inequivocamente una
scelta contraria a quel regime di comunione” (il requisito del ricevimento
dell’atto da parte dell’ufficiale di stato civile sarebbe qui soddisfatto dalla
circostanza che la domanda di divorzio va comunque comunicata a tale
funzionario dalla cancelleria del tribunale, per l’effettuazione della
prescritta pubblicità).
In
secondo luogo, occorrerà tenere conto del fatto che, ai sensi dell’art. 167
c.c., il fondo patrimoniale può essere costituito anche per testamento.
Peraltro andrà subito ricordato che, in entrambe le fattispecie testé citate,
non ci si trova di fronte a convenzioni matrimoniali, bensì a negozi giuridici
unilaterali (eccezionalmente) idonei a porre in essere regimi patrimoniali tra
coniugi. In conclusione potrà pertanto dirsi che la regola della necessaria
documentazione con atto notarile soffre un’unica eccezione (quella, appunto,
consacrata dal capoverso dell’art. 162 c.c.) ove riferita alle “convenzioni
matrimoniali”, mentre, se riferita, più genericamente, al novero degli atti
idonei a porre in essere un regime patrimoniale tra coniugi, essa viene
derogata anche nelle due ipotesi di cui si è detto da ultimo.
Il
terzo comma dell’art. 162 c.c. segna il definitivo superamento della regola
dell’immutabilità dei regimi matrimoniali (cfr. artt. 1384 c.c. 1865; 162 cpv.
c.c. 1942), principio a sua volta strettamente collegato al divieto di
donazioni tra coniugi e, con questo, funzionalmente ordinata a quella
trasmissione “in linea verticale” dei patrimoni cui facevano anticamente da
contorno anche gli istituti del fedecommesso e del maggiorascato, nonchè l’esclusione
del coniuge dal novero degli eredi[129]. Con le innovazioni introdotte dalla legislazione
rivoluzionaria e dal codice Napoleone (in particolare: divieto dei patti
successori, abolizione dei fedecommessi e dei maggiorascati) cominciò a venir
meno anche la ratio giustificatrice
degli altri istituti finalizzati ad evitare una “frammentazione in linea
orizzontale” dei patrimoni. Peraltro la regola dell’immodificabilità delle
convenzioni ha resistito più a lungo, forse perchè essa continuò ad essere
vista da molti anche come il riflesso “del carattere di stabilità che deve
avere, pur nella sfera patrimoniale, la società coniugale”, riverberandosi su
di essa “quella nota tutta propria del matrimonio, che è data dalla perpetuità
e dalla indissolubilità del vincolo”[130]. Caduta, dunque, la regola dell’indissolubilità del
vincolo non aveva più ragione alcuna di sussistere quella dell’immutabilità
delle convenzioni.
Oggi
rimane, quale unico limite, il richiamo all’inderogabilità dell’art. 194 c.c.,
nella parte in cui prevede la divisione in parti uguali dei beni già in
comunione legale. Secondo la dottrina trattasi di richiamo di oscuro
significato, che si spiega soltanto in considerazione del fatto che nel testo
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1972, l’art.
194 c.c. era molto più ricco, e prevedeva soluzioni differenziate a seconda
della misura con cui l’uno e l’altro coniuge avessero contribuito alla
creazione del patrimonio comune [131].
Prima
della modifica apportata con l. 10 aprile 1981, n. 142, la disposizione in
esame stabiliva che “Le convenzioni possono essere formulate in ogni tempo,
ferme restando le disposizioni dell’articolo 194. Dopo la celebrazione del
matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice”.
Dopo alcune iniziali incertezze l’opinione dominante, quanto meno in
giurisprudenza, si era assestata sulla tesi che riteneva necessaria l’autorizzazione
soltanto nel caso di passaggio da un regime convenzionale a quello legale, non
essendovi, nella situazione opposta, alcuna convenzione da modificare[132].
Se
dunque il nuovo testo dell’art. 162 terzo comma c.c. risolve il problema di cui
sopra una serie di interrogativi si pone, sotto il profilo del diritto
transitorio, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, l. 10 aprile 1981, n.
142, secondo cui “L’autorizzazione del giudice è prevista soltanto per il
mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali
stipulate per atto pubblico prima dell’entrata in vigore della presente legge”.
Al riguardo v’è da chiedersi innanzitutto se l’autorizzazione sia richiesta nel
caso di modifica del regime di separazione instauratosi a seguito della scelta
operata nel vigore del regime transitorio ai sensi dell’art. 228 comma primo,
l. 19 maggio 1975, n. 151, posto che qui non ci si trova di fronte, come s’è
detto, ad una convenzione, bensì ad un negozio giuridico unilaterale. La
dottrina sembra peraltro propensa a richiedere l’autorizzazione anche in questo
caso, sulla base del rilievo secondo cui tale atto avrebbe comunque la forma
della convenzione matrimoniale e ne determinerebbe in ogni caso gli effetti[133].
Convenzione
è invece sicuramente la scelta del regime di separazione risultante dalla
dichiarazione effettuata dai coniugi nell’atto di matrimonio ai sensi del
capoverso dell’art. 162 c.c., con conseguente necessità di autorizzazione per
il passaggio al regime legale (sempre, ovviamente, a condizione che la
celebrazione risalga ad epoca ricompresa
tra l’entrata in vigore della riforma del 1975 e quella della disposizione
transitoria della legge del 1981). Così pure non dovrebbero sussistere dubbi
sulla necessità dell’autorizzazione in relazione alla modifica di un regime
comunitario instauratosi non già ex lege,
bensì in forza di convenzione stipulata prima dell’entrata in vigore della
legge del 1981, come per esempio nel caso in cui i coniugi si fossero avvalsi
della facoltà loro concessa dal capoverso del citato articolo 228 di
assoggettare alla comunione i beni da ciascuno di essi acquistati prima dell’entrata
in vigore della riforma del 1975[134].
Per
quanto attiene al procedimento da seguire in merito all’autorizzazione non vi è
dubbio che esso abbia natura di volontaria giurisdizione e debba conformarsi
alle regole del rito camerale ex
artt. 737 ss. c.p.c. (cfr. art. 38, terzo comma, disp. att. c.c.). Il ricorso
potrà essere presentato dai coniugi personalmente se si accede alla tesi
secondo cui le procedure camerali di volontaria giurisdizione non costituiscono
“giudizio” ai sensi dell’art. 82 c.p.c.[135]. Lo ius
postulandi del notaio incaricato di rogare la convenzione andrà
riconosciuto in base all’art. 1, l. not., posto che qui è innegabile l’esistenza
di un collegamento immediato e diretto tra il provvedimento richiesto e l’atto
che il notaio dovrà ricevere[136].
In
punto competenza per materia il provvedimento andrà richiesto al tribunale
ordinario, ex art. 38 cpv. disp. att.
c.c. Nessuna disposizione specifica regola invece la competenza per territorio;
essa potrà però essere individuata mediante applicazione analogica dell’art. 41
disp. att. c.c. con riguardo al luogo in cui è stabilita la residenza familiare
o, se questa manchi, in quello di domicilio di uno dei coniugi[137]. La soluzione pare del resto confermata dall’art. 4,
primo comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall’art. 8, l. 6
marzo 1987, n. 74, che, con riguardo al caso della domanda congiunta, consente
la proposizione di quest’ultima “al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell’uno o dell’altro coniuge”. La competenza per territorio è
inderogabile ex art. 28 c.p.c.[138]. La partecipazione del p.m. al procedimento è
prevista come necessaria dal già citato terzo comma dell’art. 38 disp. att.
c.c. Il tribunale provvede con decreto (art. 737 c.p.c.), soggetto a reclamo ex artt. 739 s. c.p.c., a revoca ai
sensi dell’art. 742 c.p.c., nonché - secondo quanto sostenuto in dottrina e in
giurisprudenza in generale in merito ai provvedimenti camerali - a querela nullitatis[139].
Passando
all’esame dell’aspetto dei criteri di cui il giudice deve servirsi per valutare
la fondatezza o meno dell’istanza occorre constatare che sull’argomento regna
la più assoluta incertezza, di fronte al silenzio della norma in commento. Con
riguardo alla situazione preesistente alla modifica del 1981 alcune voci
dottrinali e giurisprudenziali si erano spinte ad invocare un controllo, da
parte del giudice, del merito dell’accordo, con conseguente rigetto dell’istanza
nell’ipotesi in cui la parte richiedente non avesse fornito la prova che il
divisato mutamento del regime patrimoniale della famiglia sarebbe stato
vantaggioso per il coniuge economicamente più debole[140].
Ma
una siffatta compressione dell’autonomia negoziale non sembra giustificarsi,
specie di fronte all’assoluta mancanza di indicazioni da parte del legislatore;
per quanto attiene poi agli argomenti incentrati sulla tutela del “coniuge
debole” non andrà dimenticato che le convenzioni matrimoniali, in quanto
contratti, non paiono sottrarsi alla regola per cui le eventuali compressioni
alla libera esplicazione della volontà di uno dei contraenti vanno sanzionate
in base ai comuni rimedi attinenti al profilo del c.d. sinallagma genetico
(annullamento per errore, dolo, violenza). Preferibile appare dunque la tesi
seguita dalla dottrina minoritaria[141] e dalla prevalente giurisprudenza[142], secondo cui l'autorizzazione in oggetto non può
essere negata, se non allorquando la convenzione risulti contraria a
disposizioni inderogabili di legge (e, in particolare, agli artt. 160, 161,
162, terzo comma, 166-bis e 210
c.c.).
Per
quanto attiene, infine, agli effetti di una convenzione che, benché stipulata
con il rispetto della forma prescritta, non sia autorizzata ai sensi della
disposizione transitoria in discorso, non sembra qui potersi applicare la
regola generale vigente nel campo dell’attività negoziale degli incapaci, che
vuole annullabile tale atto (cfr. artt. 322, 377, 427 s.). L’azione d’annullamento
è sempre concessa a tutela di una parte del contratto (art. 1441 c.c.), mentre
qui entrambi i coniugi sono in difetto e la legge non indica chi sia
legittimato ad agire[143]. Secondo parte della dottrina ci si troverebbe
piuttosto di fronte ad una pseudo-autorizzazione, avente in realtà natura di
omologazione, con conseguente inefficacia dell’atto concluso in sua assenza[144]. In alternativa sarebbe peraltro ipotizzabile la
nullità della convenzione per violazione di norma imperativa[145].
14. La modifica delle convenzioni matrimoniali.
La modifica delle
convenzioni matrimoniali va tenuta distinta dal mutamento di regime: quest’ultimo
fenomeno designa il passaggio di una certa coppia da un tipo di regime ad un
altro e conserva un limitato rilievo in relazione a quanto disposto in via
transitoria dalla l. 10 aprile 1981, n. 142[146]. Tale risultato - il mutamento, cioè, di regime - può
essere l’effetto della stipula ex novo
di una convenzione, mai intercorsa tra le parti, sottoposte al regime legale,
ovvero essere prodotto dall’abrogazione o dalla radicale modifica di una
convenzione matrimoniale. D’altro canto, possono darsi modifiche di convenzioni
le quali non determinano in alcun modo il mutamento del regime previgente: si
pensi ad una convenzione di comunione ex
art. 210 c.c. il cui contenuto venga variato durante il rapporto coniugale[147].
In relazione, dunque, alla
modifica delle convenzioni, stabilisce l’art. 163 c.c. che dette modifiche “non
hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le
persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi”.
Nella sua versione anteriore alla riforma del 1975 l’art. cit. prevedeva come
necessari anche la presenza e il simultaneo consenso di tutti i
partecipanti: l’eliminazione di tali requisiti induce a ritenere che tale
consenso possa essere espresso anche separatamente, in tempi diversi[148]. Un’altra differenza rispetto al regime previgente è
costituita dal fatto che l’art. 163 c.c. 1942 non faceva riferimento all’ipotesi
del decesso di uno dei partecipanti; la soluzione oggi prevista dalla legge era
però già stata indicata dalla dottrina[149]. Si è peraltro rimarcato che la norma si riferisce al
caso della morte di uno dei partecipanti diversi dai coniugi, atteso che, di
regola, il decesso di uno di questi ultimi determina lo scioglimento del regime
convenzionale (con l’eccezione del fondo patrimoniale in presenza di figli
minori: cfr. art. 171 c.c.).
Il capoverso dell’art. 163
c.c. stabilisce che “Se uno dei coniugi muore dopo avere consentito con atto
pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le
altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione
del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno
partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi”. In
proposito si è osservato che non appare facile stabilire quale sia stata la ratio del legislatore nel prevedere una
siffatta eventualità[150]. Si è altresì osservato che la disposizione deroga al
principio generale inespresso (arg. ex
artt. 1329 e 1330 c.c.) secondo cui la proposta perde efficacia con la morte
dell’autore [151].
Quanto al contenuto dell’accordo,
esso soffre di alcuni limiti obiettivi costituiti dal fatto che il regime posto
in essere dalla convenzione con la morte di uno dei coniugi viene, di regola, a
cessare: così si potranno ipotizzare modifiche destinate ad operare
retroattivamente (si pensi all’inclusione in comunione convenzionale di un bene
che originariamente non ne faceva parte), od ancora alle eventuali modifiche di
un fondo patrimoniale in presenza di figli minori[152].
L’omologazione dovrebbe
servire a tutelare gli interessi degli eredi del coniuge defunto, vincolati
dalla sua proposta[153]; conseguentemente si afferma il carattere contenzioso
del relativo procedimento e la necessaria partecipazione al medesimo degli
eredi del coniuge defunto, che potrebbero essere i maggiormente interessati ad
eventualmente contrastare la progettata modifica[154]. Di contro, invece, la dottrina prevalente richiama
il procedimento camerale ex artt. 737
ss. c.p.c.[155]. In effetti, anche a volere procedere dal presupposto
secondo cui il giudice dovrebbe qui tutelare la posizione degli eredi,
occorrerebbe pur sempre riconoscere che, non venendo in gioco un contrasto su
diritti (né, tanto meno, su status),
bensì mere valutazioni di interessi rimesse alla discrezionale valutazione del
tribunale, sarebbe più logico inquadrare il procedimento tra quelli di
volontaria giurisdizione. Ma il legislatore fornisce un elemento ulteriore,
espressamente qualificando la procedura come di “omologazione”, concetto che
notoriamente (si pensi alla materia societaria e a quella della separazione
consensuale) induce a pensare ad un controllo preventivo di mera legalità sul
contenuto di un accordo negoziale. Il tribunale dovrà pertanto vegliare a che
le parti non violino alcune delle disposizioni inderogabili fissate dal
legislatore, sia in relazione alla disciplina generale dei contratti, che con
riguardo a quella specifica delle convenzioni matrimoniali (artt. 160, 161,
162, comma terzo, 166-bis c.c.).
Le modifiche convenute e la
sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta
annotazione in margine all'atto del matrimonio. L'annotazione deve inoltre
essere fatta al margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove
questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 ss. c.c. (cfr. art. 163, commi
terzo e quarto, c.c.).
Passando
all’illustrazione (per lo meno per sommi capi) dei complessi problemi posti
dalla pubblicità delle convenzioni matrimoniali non potrà farsi a meno di
rilevare come tale aspetto debba necessariamente inserirsi nell’ambito di una
ricerca più ampia, che tenga conto di tutti i profili normativi che entrano in
gioco allorquando ci si volge a considerare i profili pubblicitari dell’assetto
patrimoniale della famiglia coniugale.
Con
la riforma del 1975 il legislatore ha consapevolmente rinunziato a sottoporre
ad apposita segnalazione il nuovo regime legale, disciplinando invece una
pubblicità delle relative eccezioni, vale a dire dei regimi convenzionali. Il
risultato è pertanto costituito da un sistema di pubblicità "in negativo",
in forza del quale la comunione legale, in relazione ad una determinata coppia,
deve essere ritenuta esistente, e come tale opponibile ex lege, ogni qualvolta non risulti pubblicizzata una convenzione in
deroga[156].
La
riforma del 1975 ha teso a conferire al regime legale il massimo di elasticità
e di capacità espansiva, ciò che ha portato non solo a svincolare l'opponibilità del regime legale dal rispetto
di una qualche forma di pubblicità "in positivo", ma anche a porre l'accento
sull'aspetto sostanziale dell'appartenenza, al di là ed indipendentemente da
quelli che sono gli aspetti formali dell' "intestazione". La
conseguenza -prevista a chiare lettere dall'art. 177 lett. a), c.c.- è che ora anche quegli acquisti operati
durante la vigenza del regime comunitario da uno solo dei coniugi, il quale
eventualmente ne risulti sui registri immobiliari come unico intestatario,
fruttano, in realtà, alla comunione: si tratta
del fenomeno noto sotto il nome di "acquisto automatico"[157]. Per effetto di questi due principi della pubblicità
"in negativo" e dell' "acquisto automatico", dunque, tutti
terzi, creditori o aventi causa, possono vedersi oggi opposto un regime di
comunione anche su di un bene di cui il dante causa o il debitore risulti
formalmente unico titolare .
Le
modalità attraverso le quali la suddetta pubblicità "in negativo"
trova concretamente attuazione sono due: l'una (prevista dagli artt. 162 quarto
comma, 163, terzo e quarto comma, e 34-bis
disp. att. c.c.), a margine dell'atto di matrimonio, e l'altra sui pubblici
registri immobiliari e mobiliari, ai sensi degli artt. 2647, 2685 e 2915 c.c.
Il principale problema è dunque costituito dal coordinamento tra questi
sistemi, in relazione al quale la dottrina prevalente si è attestata sulla tesi
secondo cui la formalità prescritta dall'art. 2647 c.c. sarebbe degradata al
rango di mera pubblicità-notizia, argomentando dalla abrogazione, ad opera
della legge del 1975, del quarto comma dell'art. cit., in cui veniva
specificamente indicato quale effetto primario della trascrizione l'opponibilità
ai terzi delle convenzioni matrimoniali. Il ruolo di pubblicità dichiarativa
sarebbe invece stato assunto dalla annotazione, dal momento che tale effetto
viene enunciato dall'art. 162, quarto comma, c.c.[158]. Queste conclusioni sono state fatte proprie dalla
giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che a più riprese ha
sostenuto la necessità dell'annotazione e l'insufficienza della trascrizione
al fine di opporre ai terzi, aventi causa o creditori, la sussistenza di una
particolare convenzione matrimoniale[159].
La
tesi dominante non si sottrae però ad una serie di critiche. In particolare,
appare veramente assurdo negare l'opponibilità del vincolo derivante dal fondo
patrimoniale, così come quella della proprietà esclusiva di un certo bene, solo
per il fatto che le relative convenzioni (rispettivamente, costitutiva del
fondo patrimoniale o del regime di separazione dei beni) non sono state
annotate a margine dell'atto di
matrimonio, pur se trascritte. E' evidente in tal caso, infatti, che i terzi
sono comunque stati posti nella condizione di accertarsi dell'esistenza di
quelle situazioni per essi pregiudizievoli in base ad una semplice indagine sui
registri immobiliari, la quale precede normalmente la conclusione di un atto di
acquisto o il compimento di una procedura esecutiva; sotto il profilo tecnico,
poi, non ci si stancherà di ricordare che il sistema dell'annotazione presenta
notevoli carenze strutturali tali da impedirne il concreto funzionamento ad un
minimo livello di affidabilità[160].
Del
resto, anche l'affermazione per cui l'abrogazione del quarto comma dell'art.
2647 c.c. impedirebbe oggi alla trascrizione delle convenzioni matrimoniali di
fungere da condizione di opponibilità delle medesime è criticabile: tale
effetto ben può infatti essere ricavato dal complesso del sistema pubblicitario
in cui la norma in esame si inserisce[161].
D’altro
canto, non difettano certo gli elementi testuali per concludere che l'intenzione
del legislatore della riforma era quella
di conservare alla trascrizione la sua tipica efficacia di pubblicità
dichiarativa. In particolare, l'art. 2685 c.c., richiamando in materia di beni
mobili soggetti a registrazione "gli effetti stabiliti per i beni immobili" della trascrizione ex art. 2647 c.c., presuppone appunto
che questa trascrizione un qualche effetto giuridico lo produca e che quindi
non si tratti di mera pubblicità notizia;
d’altro canto, l'art. 2915 c.c. continua ad imporre la trascrizione dei
vincoli di indisponibilità sugli immobili ai fini della loro opponibilità ai
creditori chirografari.
Una
volta abbracciata la tesi dell'efficacia dichiarativa della trascrizione delle
convenzioni matrimoniali rimane però intatto il problema del coordinamento con
l'istituto dell'annotazione, cui il legislatore ha inteso espressamente
riconoscere la natura di condizione di opponibilità nei confronti dei terzi.
Per questo, chi scrive ha cercato in altra sede di proporre una soluzione
alternativa, poggiante su di un'interpretazione
di tipo teleologico delle norme introdotte dalla riforma del diritto di
famiglia, per effetto della quale le due forme di pubblicità potrebbero
ritenersi alternativamente necessarie e vicendevolmente integrantisi. In altri
termini, sarebbe sufficiente l'effettuazione di una sola di esse al fine di
rendere le relative eccezioni al sistema legale opponibili ai terzi aventi
causa o creditori[162].
Per
concludere sul punto andrà ancora aggiunto che, secondo una tesi espressa di
recente, l’annotazione ex art. 162
c.c. svolgerebbe addirittura la funzione di pubblicità costitutiva, anche in
relazione agli effetti inter partes[163]. Peraltro, ed anzi proprio in quanto formalità
costitutiva degli effetti della fattispecie convenzionale, l’annotazione non
esaurirebbe l’aspetto pubblicitario delle convenzioni, che andrebbero pure
trascritte per poter essere opposte ai terzi titolari di diritti in base ad
atti soggetti a trascrizione o iscrizione nei pubblici registri immobiliari e
mobiliari. La conclusione, oltre ad essere intimamente contraddittoria (come si
può pretendere che la convenzione vada trascritta per l’opponibilità ai terzi,
se l’asserita natura costitutiva dell’annotazione viene giustificata proprio
sulla base del carattere necessariamente erga
omnes dell’atto?), si pone in netto contrasto con il tenore letterale della
disposizione citata, che si limita a configurare l’annotazione come condizione
di opponibilità delle convenzioni ai
terzi.
Né
d’altro canto il carattere costitutivo della formalità prevista dall’art. 162
c.c. può ritenersi necessariamente conseguente al fatto che l’assetto di
interessi divisato dalle parti con la convenzione sarebbe costituito da uno
“schema o un modello organizzativo dell’attività di produzione giuridica (...)
con rilievo reale metaindividuale (...) destinato a produrre una nuova
situazione giuridica effettuale con rilievo reale per la generalità dei terzi”[164]. La petizione di principio è qui evidente: tutti i
negozi su diritti reali sono, per loro natura, destinati a produrre “una nuova
situazione giuridica effettuale”, cioè la traslazione del diritto medesimo,
“con rilievo reale per la generalità dei terzi”, posto che il diritto reale è
tale, per definizione, erga omnes. Ma
questo non esclude che il legislatore venga a limitare tale conseguenza
escludendo, per esempio, dalla sfera dei soggetti cui il diritto può essere
opposto quei particolari terzi che vantino diritti in base ad atti trascritti o
iscritti anteriormente alla trascrizione del negozio traslativo. Ben può dunque
il legislatore, nell’ipotesi particolare delle convenzioni matrimoniali,
circoscrivere ulteriormente, limitandola ai soli coniugi, la sfera degli
effetti delle convenzioni non pubblicizzate.
E
neppure incide in proposito il carattere, per così dire, meramente
programmatico delle convenzioni matrimoniali. Come si è cercato di dimostrare
in altra sede[165], nessun dubbio può sussistere sulla validità di un
contratto con il quale due persone non unite da vincolo coniugale prevedano l’instaurazione
di un regime pattizio tendente a realizzare una situazione di comunione
ordinaria in ordine ai futuri acquisti dell’una o dell’altra; ora, tale
negozio, pur essendo diretto a porre in essere uno “schema o un modello
organizzativo” valido per il futuro e per una serie indeterminata di negozi,
non potrebbe certo dispiegare i suoi
effetti che sul piano dei rapporti inter
partes: il che dimostra ancora una volta come sia ingiustificato il
tentativo di argomentare il (supposto) carattere necessariamente erga omnes di un certo negozio sulla
base della considerazione dell’oggetto e della struttura del negozio stesso. In
altre parole: nessun atto possiede a
priori natura erga omnes, ma è il
legislatore ed il legislatore solo che, nella sua discrezionalità, può
stabilire quale atto tale natura debba
avere, con conseguente (espressa) affermazione del carattere costitutivo della
relativa pubblicità (cfr. per es. art. 2808 cpv. c.c.).
16. La
pubblicità del regime legale e del suo scioglimento.
Uno
dei problemi maggiormente discussi nell'ambito della materia in esame -
ancorchè non direttamente legato al tema delle convenzioni matrimoniali - è
quello dell'individuazione del modo in cui la trascrizione vada attuata
allorquando l'atto di acquisto di un
bene immobile o mobile registrato sia compiuto, in costanza di regime di
comunione, da uno solo dei coniugi. La tesi prevalente nella prassi delle
conservatorie, avallata da una risoluzione del Ministero di grazia e giustizia[166], è quella della trascrizione a favore del solo
coniuge intervenuto all'atto, a meno che in quest'ultimo non si dica espressamente che l'acquisto avviene
a favore di entrambi i coniugi in regime di comunione, pur essendo comparso uno
solo di loro.
In
senso contrario si è autorevolmente obiettato che la formalità a favore del
solo coniuge acquirente violerebbe il principio della continuità delle
trascrizioni imposta dall'art. 2650 c.c.[167]. Si è però osservato, tanto in dottrina che in
giurisprudenza, che il coniuge il quale non è stato parte del negozio non ha
legittimamente alcun titolo per la trascrizione: il suo titolo sull'acquisto
deriva dal trasferimento "automatico" per effetto di legge[168] ed il rilievo assume maggior peso laddove si ponga
mente alla circostanza che il nostro ordinamento non prevede di norma quale
oggetto (immediato) della trascrizione un effetto giuridico, bensì singoli
atti, e che i soggetti a favore dei quali la trascrizione deve trovare
attuazione sono solo le parti dell'atto stesso (cfr. artt. 2658-2659 c.c.). A
diverse conclusioni non appare possibile pervenire nemmeno dopo l'entrata in
vigore della legge 27 febbraio 1985 n.
52 che, novellando il testo dell'art. 2659 c.c., ha imposto l'indicazione sulla
nota di trascrizione del "regime patrimoniale delle parti, se coniugate,
secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato
dell'ufficiale di stato civile".
Appare infatti assai difficile desumere da una norma che si limita a
disciplinare le modalità di redazione della nota di trascrizione la
conseguenza dell'introduzione di un sistema di pubblicità in positivo del
regime legale[169].
La
pubblicità della natura personale dei beni acquistati ex art. 179, lett. c), d), e) ed f), c.c. non può essere attuata se
non tramite la trascrizione a mente del disposto dell'art. 2647, primo comma,
c.c., il che giunge a puntuale conferma della tesi (illustrata al § precedente)
della perdurante efficacia dichiarativa di tale sistema pubblicitario anche in
relazione alla trascrizione delle convenzioni in deroga al regime legale[170].
Altro
problema pubblicitario posto dal regime legale è dato dall'acquisto di un bene
immobile (o mobile registrato) in regime di comunione da parte di uno solo dei
coniugi, con immediata destinazione del medesimo a far parte del complesso dei
beni aziendali dell'impresa costituita dal solo coniuge acquirente dopo la
celebrazione del matrimonio e da esso solo gestita. La fattispecie appare
riconducibile al disposto dell'art. 178 c.c., con la conseguenza che il bene
dovrebbe essere ritenuto facente parte della cosiddetta comunione de residuo e, come tale, andrebbe
considerato personale sino al momento dello scioglimento. Ma tale situazione di
"personalità" del cespite dovrebbe essere portata in qualche modo a
conoscenza dei terzi, posto che costoro, sulla base dell'esame
"incrociato" dei registri immobiliari e matrimoniali, sono invece
indotti a ritenere che lo stesso ricada sotto il regime comunitario (la
comunione de residuo non è infatti
soggetta ad alcuna forma di pubblicità). Il coniuge imprenditore ha dal canto
suo tutto l'interesse ad opporre ai terzi il carattere personale del bene,
soprattutto al fine di evitare la necessità dell'intervento dell'altro coniuge
per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione ex art. 180 c.c.
La
soluzione indicata da una parte della dottrina, consistente nell'applicazione dell'art. 179, secondo
comma, c.c., con conseguente necessità dell'intervento dell'altro coniuge all'atto
di acquisto[171], è stata respinta dalla Corte di cassazione, che ha
invece abbracciato la tesi dell'obiettiva rilevanza, erga omnes, dell'effettiva destinazione del bene a far parte dell'azienda
gestita da uno solo dei coniugi, indipendentemente dal compimento di qualsiasi
formalità di tipo pubblicitario[172].
Lo
scioglimento del regime comunitario determina, come noto, la cessazione del
fenomeno dell' "acquisto automatico", motivo per cui opporre ai terzi
(in questo caso si tratta essenzialmente dei creditori) una causa di
scioglimento del regime di comunione legale significa in buona sostanza opporre
ad essi la natura personale dei beni acquistati da ciascuno dei coniugi in
epoca successiva al verificarsi di tale causa di scioglimento. La cessazione
del regime di comunione legale può essere effetto di svariate situazioni,
contemplate all'art. 191 c.c., due sole delle quali sono riconducibili ad una
convenzione, soggetta come tale alla pubblicità ex art. 162, quarto comma, c.c.: vale a dire la stipula di una
convenzione di separazione e lo scioglimento della comunione dell'azienda di
cui all'art. 177 lett. d). Vi è poi una serie di cause di scioglimento soggette
a pubblicità sull'atto di matrimonio in base a disposizioni speciali, mentre
per altre due l'annotazione non è prevista da alcuna norma: si tratta della
separazione personale dei coniugi e della pronunzia di fallimento.
In
relazione alla pubblicità dei provvedimenti che dispongono la separazione
personale dei coniugi (sentenza pronunziata al termine di un procedimento di
separazione contenziosa, o decreto di omologa di una separazione consensuale)
si è acceso un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Al riguardo le
soluzioni suggerite sono grosso modo riconducibili a tre filoni.
In
primo luogo vi è stato chi ha ritenuto
necessaria la stipula tra i coniugi separati di apposita convenzione di
separazione, da annotarsi a margine dell'atto di matrimonio ex art. 162 c.c.[173]; ma il suggerimento va respinto: in forza dell'art.
191 c.c. lo scioglimento della comunione e l'instaurazione del regime di
separazione conseguono infatti automaticamente alla separazione personale dei
coniugi[174]. Si è allora proposta un'estensione analogica degli
artt. 162 o 193, quinto comma, c.c. al caso di specie, con conseguente
ammissibilità della richiesta di annotazione del provvedimento di separazione
da parte dei coniugi stessi all'ufficiale di stato civile[175]. La tesi si scontra però con il principio, sancito
dall'art. 133 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e ribadito dall'art. 453 c.c., della
tassatività delle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio. La terza
soluzione, che ha avuto un certo seguito in giurisprudenza, prende lo spunto
dal fatto che la normativa testé cennata fa comunque salve le annotazioni
"ordinate dall'autorità giudiziaria", per inferirne la
configurabilità di un provvedimento con cui il tribunale ordini all'ufficiale
di stato civile l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto
di matrimonio[176].
Neppure
per la sentenza di fallimento è prevista
alcuna forma di pubblicità a margine dell'atto di matrimonio. Pertanto parte
della dottrina ha proposto l'adozione della stessa soluzione suggerita per la
separazione personale, propugnando un'interpretazione estensiva degli artt. 162
e 193 u.c., c.c.[177]. Si noti però che la sentenza di fallimento è di per
sé dotata di efficacia erga omnes, anche in difetto di
trascrizione (cfr. art. 45, L. Fall.); di conseguenza il problema della
pubblicità della presente causa di scioglimento del regime legale è assorbito
dal rilievo per cui l'effettuazione di una qualsiasi forma di pubblicità al
riguardo non potrebbe mai assurgere al rango di condizione di opponibilità
verso i terzi, che sono per legge tenuti a conoscere tale situazione, con tutti
gli effetti che la medesima comporta
L'art. 193 u.c., c.c. prevede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della pronunzia di separazione giudiziale dei beni. Peraltro, il quarto comma dello stesso articolo dispone la retroattività degli effetti della suddetta sentenza al momento della proposizione della domanda, senza prevedere alcuna forma di pubblicità della domanda stessa. Pertanto qualche autore ha proposto un'estensione in via analogica della disposizione dell'ultimo comma anche alla domanda giudiziale, al fine di garantire un'adeguata tutela al coniuge che intenda opporre ai terzi la retroattività degli effetti della domanda proposta[178]. Ad avviso di altri, invece, dovrebbe trovare applicazione al caso di specie l'art. 2653, n. 4 c.c.[179], norma che deve però ritenersi implicitamente abrogata per incompatibilità con il nuovo sistema introdotto dall'art. 193 c.c., che non richiede ai terzi la trascrizione di alcun atto [180].
Sino
a questo punto si è trattato delle questioni
concernenti l'opponibilità nei confronti dei terzi della cessazione del
regime legale in ordine agli acquisti operati successivamente al verificarsi di
una causa di scioglimento. Per quanto concerne invece i beni già acquistati in
costanza di regime legale va subito premesso che gli autori paiono orientati
nel senso di riconoscere la trasformazione -a seguito del verificarsi di una
causa di scioglimento- della comunione
legale in comunione ordinaria[181], negando altresì ogni "ultrattività" al
disposto dell'art. 184 c.c. per gli atti di disposizione compiuti sui beni comuni dopo lo scioglimento (mentre
per quelli compiuti anteriormente si rammenta che l'art. 184 cpv. c.c. pone
quale termine ultimo per il promovimento dell'azione di annullamento quello di
un anno dallo scioglimento).
Il
problema, per i beni acquistati sino alla data di cessazione del regime, è
dunque quello di opporre ai terzi la natura comune dei medesimi, qualora essa
fosse effetto di un acquisto automatico non pubblicizzato a suo tempo. Al
riguardo si è negato che la situazione di comproprietà continui ad essere
opponibile ex lege ai terzi in forza
del meccanismo della pubblicità "negativa" implicita nella mancata
annotazione di convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio,
tornando a rivivere, con lo scioglimento della comunione, il normale sistema di
pubblicità, che comporterebbe la necessità della trascrizione dell'atto
determinante la contitolarità di quei certi beni. Tale pubblicità potrebbe
essere realizzata mediante il ricorso ad una tempestiva divisione, da
trascriversi ai sensi dell'art. 2646 c.c., ovvero alla proposizione di un
giudizio inteso all'accertamento del carattere comune del bene, con atto di
citazione da trascriversi ex art.
2653, n. 1, c.c.[182].
17. La
pubblicità dei regimi convenzionali.
Venendo
ora ad esaminare l’aspetto della pubblicità delle convenzioni matrimoniali,
andrà subito osservato come, con riguardo alla convenzione costitutiva del
regime di separazione dei beni, la Suprema Corte abbia già avuto modo di
affermare la tesi della esclusiva rilevanza del sistema di annotazione ex art. 162 c.c., affrontando un
problema di opponibilità ai terzi creditori "comuni" della qualità
personale di un bene acquistato da un solo coniuge in regime di separazione. In
tale occasione essa ha infatti stabilito che unica forma di pubblicità
necessaria (e sufficiente) al fine di opporre ai terzi la vigenza di un regime
convenzionale è l'annotazione della convenzione a margine dell'atto di
matrimonio, respingendo così la tesi di quei creditori che pretendevano
argomentare l'inopponibilità ad essi della qualità personale dei beni
sottoposti a pignoramento dal fatto che tale qualità non risultava da alcuna
trascrizione sui pubblici registri immobiliari[183].
Peraltro
anche l’art. 2647, primo comma, c.c., si occupa della pubblicità (questa volta,
nella forma della trascrizione) delle "convenzioni che escludono (...)
beni (...) dalla comunione tra i coniugi". L'opinione prevalente al
riguardo sembra orientata ad escludere che la convenzione di separazione dei
beni possa essere ricondotta alla disposizione in esame, che concernerebbe
soltanto quelle convenzioni dirette a sottrarre al regime legale, di volta in volta,
singoli beni, ovvero determinate categorie di beni, già di proprietà comune dei
coniugi, o ancora da acquistare [184]. In senso contrario può dirsi che, così opinando, la
convenzione di separazione potrebbe
rientrare soltanto nel più ampio concetto di "atti di scioglimento della
comunione", di cui al cit. art. 2647, primo comma: essa dunque andrebbe trascritta solo ove stipulata
posteriormente ad un periodo di vigenza tra i coniugi del regime legale (cioè
nel solo caso in cui la stipula di tale convenzione determina anche lo scioglimento
del regime di comunione legale), mentre non sarebbe soggetta ad alcuna forma di
trascrizione ove fosse stata conclusa anteriormente o contemporaneamente alla
celebrazione del matrimonio (poiché evidentemente in questo caso non vi sarebbe
alcunché da sciogliere), con conseguente ingiustificata disparità di
trattamento di due situazioni in tutto e
per tutto identiche. Potrà pertanto suggerirsi di considerare ricompresa sotto
la dizione "convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla
comunione tra i coniugi" anche la convenzione di separazione stipulata
anteriormente o alla celebrazione delle nozze, ovvero ancora la
"scelta" di cui all'art. 162 cpv. c.c.[185].
A
gravi difficoltà interpretative dà luogo il fatto che la convenzione
costitutiva del regime di comunione convenzionale non sia stata menzionata
dall'art. 2647 c.c. Il problema si pone soprattutto con riferimento a quei beni
che, pur non rientrando nella previsione di cui all'art. 177 c.c., vengono
inseriti nella comunione per volontà delle parti, in quanto, per quelli che
farebbero comunque parte della comunione legale, si può sicuramente parlare di
opponibilità ex lege. In proposito va
affermata la necessità di un'estensione analogica dell'art. 2647 c.c., dal
quale sembra potersi ricavare il principio generale per cui qualsiasi
situazione che costituisca un'eccezione al sistema legale deve essere
trascritta[186].
La
pubblicità del vincolo derivante dal fondo patrimoniale è quella che con
maggior evidenza sottolinea la potenziale "concorrenzialità" tra il
sistema della annotazione e quello della trascrizione, per cui si fa rinvio a
quanto esposto supra al § 15. Per
quanto attiene più strettamente alla trascrizione, è evidente che, tranne che
nei casi in cui i coniugi costituiscano in fondo patrimoniale beni già comuni o
in cui il conferente si riservi la proprietà dei beni medesimi, l'atto con il
quale si costituisce un fondo patrimoniale contiene in realtà due diverse
disposizioni aventi ad oggetto, rispettivamente, il trasferimento di proprietà
e la sottoposizione a vincolo. La prima delle due disposizioni dovrà essere
sottoposta a pubblicità ex art. 2643
c.c. contro il titolare dei beni ed a favore di entrambi i coniugi, mentre la
seconda dovrà formare oggetto di apposita trascrizione ex art. 2647 c.c. "a carico", cioè -in questo caso-
contro gli intestatari degli immobili stessi, trattandosi di segnalare il
vincolo gravante sulla proprietà acquistata dai coniugi[187].
18. L'art.
34-bis disp. att. c.c. Trascrizione,
annotazione e stato soggettivo del terzo.
L’art.
34-bis disp. att. c.c. impone al
notaio rogante l'obbligo di richiedere l'annotazione della convenzione entro
trenta giorni dalla data del matrimonio. Ora, se da un lato non pare dubbio che
tale termine debba essere riferito alla data di stipula della convenzione
quando questa sia successiva al matrimonio, dall'altro riesce difficile
ritenere il notaio costretto ad indagare se e quando i suoi clienti si siano
uniti in matrimonio nel caso in cui il rogito abbia preceduto la celebrazione.
In proposito sembra sussistere concordia d'opinioni sul fatto che la diligenza
richiesta al notaio non debba spingersi al
punto di tenere sotto costante controllo i registri dello stato civile
del comune o dei comuni di residenza delle parti (nonché i registri anagrafici,
per il caso che costoro mutino nel frattempo la propria residenza) in attesa
che vi venga iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. Di conseguenza si
ritiene che il dies a quo per il
computo del termine in oggetto decorra dalla data dell'intervenuta conoscenza
da parte del notaio del giorno di celebrazione delle nozze[188].
Risulta
infine di un certo interesse la questione concernente i rapporti tra il sistema
pubblicitario dei regimi patrimoniali dei coniugi e lo stato soggettivo di
buona o di mala fede del terzo. Al riguardo, si tratta di vedere se l'effettiva
conoscenza in capo al terzo dell'esistenza di una convenzione matrimoniale non
risultante da trascrizione, né da annotazione, renda la particolare situazione
dei beni ugualmente opponibile al terzo, posto che, secondo qualche autorevole
parere, il sistema pubblicitario delle convenzioni matrimoniali potrebbe
tutelare soltanto i terzi di buona fede[189]. Ma la funzione del sistema dichiarativo è quella di
spingere i soggetti a sottoporre a pubblicità tutti gli atti che per legge
debbono sottostare a tale formalità: ora, la sanzione dell'inopponibilità, con
cui il legislatore cerca di assicurare la realizzazione di tale intento,
perderebbe gran parte della sua forza se si ammettesse la persona tenuta ad
effettuare una forma di pubblicità dichiarativa di un certo atto a fornire la
prova che il terzo, pure in difetto di ogni formalità, era al corrente dell'esistenza
dell'atto medesimo. Appare quindi più coerente con la ratio illustrata affermare che anche il sistema di pubblicità
descritto dall'art. 162 c.c. prescinde del tutto dallo stato di buona o di mala
fede dei terzi[190].
Una
conferma di tale conclusione viene ora anche dall’art. 30, terzo comma, l. 31
maggio 1995, n. 218, a mente del quale il regime dei rapporti patrimoniali tra
coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne
abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Peraltro,
relativamente ai diritti reali su beni immobili[191] l’opponibilità è “limitata ai casi in cui siano state
rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i
beni si trovano”, a prescindere, dunque, dallo stato soggettivo del terzo.
[1]BUSNELLI, voce
"Convenzione matrimoniale", in Enc. dir., X, Milano, 1962, 514; cfr. inoltre TEDESCHI, Il regime patrimoniale della famiglia,
Torino, 1950, 469 ss.
[2]Cfr., tra gli altri, MESSINEO, voce “Convenzione (dir. priv.)”, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 512, secondo cui l’uso del termine
convenzione è qui improprio; SANTOSUOSSO, Il
regime patrimoniale della famiglia, in Commentario
del codice civile a cura di magistrati e docenti, Torino, 1983, 55;
CATTANEO, Corso di diritto civile.
Effetti del matrimonio, regime patrimoniale, separazione e divorzio,
Milano, 1988, 52.
[3]MOSCARINI, Convenzioni
matrimoniali in genere, in La
comunione legale, a cura di C.M. Bianca, II, Milano, 1989, 1004 ss., 1007.
[4]RUSSO, L’autonomia
privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, in Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi
sul nuovo diritto di famiglia, Milano, 1983, 155 s.; BOCCHINI, Rapporto coniugale e circolazione dei beni,
Napoli, 1989, 182, 185. Anche GABRIELLI, Acquisto
in proprietà esclusiva di beni immobili e mobili registrati da parte di persona
coniugata, in Vita not., 1984,
658 rileva che le convenzioni sono negozi regolatori in astratto del regime
patrimoniale e non già dispositivi, in concreto, di singoli beni determinati.
[5]DE PAOLA, Il
diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano, 1995, 44 s.
[6]Come rilevato da SACCO, Regime patrimoniale e convenzioni, nel Commentario alla riforma del diritto di famiglia a cura di Carraro,
Oppo e Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, 316 s.
[7]Corte cost., 16 dicembre 1970, n. 188 in Giur. it., 1971, I, 1, c. 801.
[8]Così SACCO, op.
loc. ultt. citt.
[9]SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1978, 276; MAZZOCCA, I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel
nuovo diritto di famiglia, Milano, 1977, 37.
[10]SANTARCANGELO, La
volontaria giurisdizione nell’attività negoziale, IV, Milano, 1989, 29; DE
PAOLA, op. cit., 34 s.
[11]GRASSO, Il
regime patrimoniale delle famiglia in generale, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, III, Torino, 1982,
384; JANNUZZI, Manuale della volontaria
giurisdizione, Milano, 1990, 281; CANNIZZO, Le convenzioni matrimoniali e gli incapaci, in Vita not., 1993, 1007.
[12]Su cui v. però infra,
§ 3.
[13]In questo senso v. DE PAOLA, op. cit., 45, che giunge però a tale conclusione non in forza di
applicazione diretta delle regole codicistiche, ma invocando l’analogia; sullo
specifico aspetto dell’applicabilità degli artt. 1339 e 1419 c.c. cfr. DONISI, Convenzioni modificative del regime della
comunione legale tra coniugi e nullità parziale, in Rass. dir. civ., 1992, p. 515 ss.
[14]TRABUCCHI A., Convenzioni
matrimoniali e donazione obnuziale, in Giur.
it., 1953, I, 2, 615 ss.
[15]TEDESCHI, op.
cit., 469.
[16]Cfr. BUSNELLI, op.
cit., 512 s.; D’ANTONIO, Convenzioni
matrimoniali, donazioni e capacità del minore nel disposto dell’art. 165 c.c.,
in Riv. dir. civ., 1989, 658, nota 2;
DE PAOLA, op. cit., 48.
[17]POTHIER, Traité du Contrat de Mariage, in Traités sur différentes matières de droit
civil, appliquées à l'usage du barreau et de jurisprudence françoise, Paris
- Orléans, 1781, p. 145 s.
[18]Così DE PAOLA, op.
cit., 29 s.
[19]GRASSO, op. cit.,
378; SANTOSUOSSO, op. cit., 55 ss.;
SPINELLI e PARENTE, Le convenzioni
matrimoniali, in I rapporti
patrimoniali della famiglia - Saggi dai corsi di lezioni di diritto civile
tenute dai proff. Spinelli e Panza, Bari, 1987, 43 ss.; BOCCHINI, op. cit., 185; GALLETTA, I regolamenti patrimoniali tra coniugi,
Napoli, 1990, 7; DE PAOLA, op. cit.,
29 ss.
[20]Sul punto si fa rinvio per tutti a CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia,
II, Le convenzioni matrimoniali. Famiglia
e impresa, in Trattato di diritto
civile e commerciale, già diretto da Cicu e Messineo e continuato da
Mengoni, Milano, 1984, 73 ss.; LO SARDO, La
comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. not., 1992, 1300 ss.
[21]Intendendosi per tale la fissazione, in linea generale
ed astratta, di una serie di regole concernenti intere tipologie di rapporti
giuridici da porre in essere da parte dell’uno o dell’altro dei coniugi in
relazione, di norma, a categorie di beni (rectius:
diritti su beni) non determinati nella loro individualità, con la limitazione
data da alcune ipotesi in cui il regime investe beni determinati (si pensi al
fondo patrimoniale, o all’inserimento in comunione convenzionale di beni
personali già acquistati ex art. 179, lett. a) oppure b) ), laddove il concetto
di regime viene ad indicare soltanto la sottoposizione ad una serie di vincoli
alla libera disponibilità e di regole di amministrazione.
[22]Sul problema della natura di convenzioni matrimoniali
delle donazioni obnuziali cfr. TEDESCHI, op.
cit., 469 ss., il quale concludeva in senso positivo argomentando dall’art.
165 c.c. “che parla(va) di tutte le stipulazioni e donazioni fatte nel
contratto di matrimonio per applicarvi regole relative alle convenzioni
matrimoniali”; contra, BUSNELLI, op. cit., 514 e nota 6; sul punto v.
anche TRABUCCHI, Convenzioni matrimoniali
e donazione obnuziale, cit., 616; per la natura di convenzioni matrimoniali
delle donazioni obnuziali cfr. anche Cass. 18 marzo 1929, in Foro it., 1929, I, 725; Cass. 29
febbraio 1928, ibid. 1928, I, 757;
Cass. 25 luglio 1927, in Giur. it.,
1927, I, 1, 1162; nel senso indicato nel testo cfr. invece RUSSO, op. cit., 191; CORSI, op. cit., II, cit., 5 s.; DE PAOLA, op. loc. ultt. citt.
[23]Sull’argomento cfr. FINOCCHIARO A. e M., Diritto di famiglia, I, Milano, 1984,
1153; GABRIELLI, Scioglimento parziale
della comunione legale fra coniugi. Esclusione dalla comunione di singoli beni
e rifiuto preventivo del coacquisto, in Riv.
dir. civ., 1988, 347; ROPPO, voce
“Convenzioni matrimoniali”, in Enc
giur. Treccani, 1988, 2.
[24]Cass., 11 maggio 1984, n. 2887; Cass., 11 novembre
1992, n. 12110, in Giur. it., 1993,
I, 1, 303, con nota di MORACE PINELLI; sull’argomento cfr. OBERTO, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in
occasione di separazione e divorzio, in Fam.
dir., 1995, 157 ss.
[25]Cass., 18 agosto 1993, n. 8758.
[26]App. Catania, 16 aprile 1981, Dir. fam. pers., 1981, 1056.
[27]In questo senso cfr. invece App. Catania, 16 aprile
1981, cit.; in dottrina sembra orientato in tale senso anche FINOCCHIARO F., Del matrimonio, artt. 79-83, nel Commentario del codice civile a cura di
Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, 147.
[28]Cfr., con riferimento alla prassi notarile nell’Italia
preunitaria, i documenti riportati in appendice da UNGARI, Il diritto di famiglia in Italia dalle Costituzioni
"giacobine" al Codice civile del 1942, Bologna, 1970, Appendici,
211 ss., 217, 277, 281, 309, 311.
[29]BUSNELLI, op.
cit., 516.
[30]DE PAOLA, op.
cit., 185 s.
[31]V. per tutti DE PAOLA, op. cit., 187 ss.; dubbi sono invece espressi da CORSI, op. cit., II, cit., 23.
[32]DE PAOLA, op.
loc. ultt. citt.
[33] Cfr. per tutti OBERTO, Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare, in
Riv. dir. civ., 1988, 224.
[34]TEDESCHI, op.
cit., 471 s.
[35]RUSSO, op. cit.,
217 s.; CORSI, op. cit., II, cit., 21
s.
[36]CORSI, op. loc.
ultt. citt.
[37]così CORSI, op.
cit., II, cit., 22 s.
[38]Cfr. art. 1321 c.c.: sul punto v. SACCO, Del regime patrimoniale della famiglia,
nel Commentario al diritto italiano della
famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, III, Padova, 1992, 16 ss.; cfr.
inoltre PACIA DEPINGUENTE, Autonomia dei
coniugi e mutamento del regime legale, in Riv. dir. civ., 1980, II, 573; SANTOSUOSSO, op. cit., 44; MOSCARINI, op.
cit., 1010 ss.; FUSARO, Il regime
patrimoniale della famiglia, Padova, 1990, 21 ss.
[39]CATTANEO, op.
cit., 58; DE PAOLA, op. cit., 51.
[40]SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
16 ss.; MAIORCA S., voce “Regime
patrimoniale della famiglia (Disposizioni generali)”, in Noviss. Dig. it., App., VII, Torino,
1986, 463; DE PAOLA, op. cit., 52.
[41]FINOCCHIARO A. e M., op. cit., 723; MAIORCA S., voce
“Separazione dei beni tra coniugi”, in Noviss.
dig. it., Appendice, VII, Torino, 1987, 116.
[42]SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
17.
[43]DE PAOLA, op.
cit., 53.
[44]Cfr. per tutti SCARDULLA, La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, Milano,
1977, 279 ss.; CORSI, Il regime
patrimoniale della famiglia, I, I
rapporti patrimoniali tra coniugi in generale. La comunione legale, Milano,
1979, 32.
[45]Cfr. per tutti CAFERRA, Famiglia e assistenza, Bologna - Roma, 1984, 50; BARBIERA, I diritti patrimoniali dei separati e dei
divorziati, Bologna - Roma, 1994, 62 ss.; Cass. 13 aprile 1960, n. 860, in Giust. civ., 1960, 1371; per la
giurisprudenza più recente cfr. Cass., 22 aprile 1982, n. 2481; Cass., 24
febbraio 1993, n. 2270, in Giust. civ.,
1994, I, 213, con nota di SALA, Accordi
di separazione non omologati: un importante riconoscimento dell'autonomia
negoziale dei coniugi; Cass., 22 gennaio 1994, n. 657, in Arch. civ., 1994, 683; in Dir. fam. pers., 1994, 554, con nota di
DORIA, Autonomia dei coniugi in occasione
della separazione consensuale ed efficacia degli accordi non omologati; in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 710,
con nota di FERRARI M., Ancora in tema di
accordi fuori dal verbale di separazione; in Giur. it., 1994, I, 1, 1476.
[46]Cass., 11 giugno 1981, n. 3777, in Giur. it., 1981, I, 1, 1553, con nota di
TRABUCCHI A., Assegno di divorzio:
attribuzione giudiziale e disponibilità degli interessati; in Foro it., 1982, I, 1, 184, con nota di
DI PAOLA; in Giust. civ., 1982, I,
724.
[47]TRABUCCHI A., Assegno
di divorzio: attribuzione giudiziale e disponibilità degli interessati,
cit., 1556.
[48]DALMOTTO, Indisponibilità
sostanziale e disponibilità processuale dell’assegno di divorzio, in Giur. it., 1993, I, 1, 345.
[49]V. il resoconto della relativa seduta del Consiglio di
Stato in JOUANNEAU e SOLON, Discussions
du code civil dans le Conseil d’Etat, II, Paris, 1805, 357.
[50]MAJELLO Se,
durante la separazione legale, il coniuge affidatario possa validamente
rinunciare all’assegno per il mantenimento della prole e come tale rinunzia
possa conciliarsi con l’obbligo dell’altro coniuge di contribuire al
mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, in AA. VV., Questioni di diritto patrimoniale della
famiglia discusse da vari giuristi e dedicate ad A. Trabucchi, Padova,
1989, 521.
[51]Cass., 13 aprile 1960, n. 860, in Giust. civ., 1960, I, 1371; Cass., 26 ottobre 1968, n. 3564.
[52]MAJELLO, op.
cit., 522.
[53]Cfr. SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
20.
[54]SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
20.
[55]DE PAOLA, op.
cit., 55 s.
[56]MOSCARINI, op.
cit., 1017; analoghe considerazioni erano già state espresse in precedenza
da SACCO, Regime patrimoniale e
convenzioni, nel Commentario alla
riforma del diritto di famiglia a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, cit.,
324.
[57]V. per tutti DE PAOLA, op. cit., 58.
[58]MAZZOCCA, op.
cit., 26; DE PAOLA, op. loc. ultt.
citt.
[59]SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
42.
[60]SACCO, Regime
patrimoniale e convenzioni, nel Commentario
alla riforma del diritto di famiglia a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi,
cit., 342 ID., Del regime patrimoniale
della famiglia, nel Commentario al
diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
42; GRASSO, op. cit., 378; MOSCARINI,
op. cit., 1014; MORELLI M.R., Autonomia negoziale e limiti legali nel
regime patrimoniale della famiglia, in Fam.
dir., 1994, 107.
[61]CORSI, op. cit.,
I, cit., 15.
[62]CORSI, op. loc.
ultt. citt.
[63]SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
42; MORELLI M.R., op. cit., 107.
[64]Sul punto v. MORELLI M.R., op. cit., 107.
[65]Così invece SANTOSUOSSO, op. cit., 113 s.
[66]Su cui v. TEDESCHI, op. cit., 655 s.
[67]Cfr. CORSI, op.
cit., I, cit., 26.
[68]Cfr. CORSI, op.
cit., I, cit., 47 s.
[69]V. infra, §
8.
[70]Per i richiami v. MORELLI M.R., op. cit., 105 s.
[71]Cass., 16 settembre 1969, n. 3111, in Foro it., 1970, I, 900; Cass., 9 agosto
1973, n. 2309.
[72]Cfr. FINOCCHIARO A. e M., op. cit., 196 s.; MORELLI M.R., op.
loc. ultt. citt.
[73]TAMBURRINO, Lineamenti
del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, 1978, 210 s.; PINO, Il diritto di famiglia, Padova, 1984, 99
s.
[74]Si pensi per esempio al divieto ex art. 166-bis c.c., su
cui v. supra, § 7.
[75]RESCIGNO P., Manuale
del diritto privato italiano, Napoli, 1975, 274.
[76]BUSNELLI, op.
cit., 515; SANTOSUOSSO, op. cit.,
12, 18; CORSI, op. cit., II, cit., 8
ss.; GABRIELLI, Scioglimento parziale
della comunione legale fra coniugi, cit., 349.
[77]Sui limiti all’autonomia privata nelle convenzioni
matrimoniali v. anche MAIORCA S., voce
“Regime patrimoniale della famiglia (Disposizioni generali)”, cit., 469 ss.
[78]RUSSO, op. cit.,
166; CORSI, op. cit., II, cit., 9;
per quanto concerne l’autonomia privata nella convenzione costitutiva del
regime di comunione convenzionale (con particolare riguardo ai limiti fissati
dall’art. 210 c.c.) cfr. LO SARDO, op.
cit., 1229 ss.
[79]Sullo scarso (o nullo) rilievo della volontà della
donna, durante il periodo anteriore alle moderne codificazioni, nella
conclusione tanto della promessa che del contratto di matrimonio basterà
ricordare quanto osservava BRANDILEONE, Saggi
sulla celebrazione del matrimonio in Italia, Milano, 1906, p. 360, nota 1,
secondo cui la tradizione delle formule notarili, a partire da Rolandino,
prevedeva non già l’intervento della donna come soggetto della promessa, bensì
quello dell’uomo che esercitava la potestà su di lei. Soggiungeva l’Autore di
avere esaminato diversi formulari sino all’inizio del secolo XVIII, scoprendo
che tutti, per regola, non prevedevano l’intervento della donna nella promessa
di matrimonio. Assai esplicitamente in questo senso v., ancora nel 1838, AA.
VV., Manuale forense, ossia confronto fra
il codice albertino il diritto romano e la legislazione anteriore, I,
Novara, 1838, p. 520: “gli sponsali e le nozze non sono contratti che puramente
si facciano tra due individui, ma sono in certo qual modo convenzioni che hanno
luogo tra due o più famiglie, che ne vincolano i membri fra di loro (...) e che
il più delle volte influiscono grandemente sopra gli interessi di più
individui, di più famiglie e talvolta su quelli ancora di un’intera popolazione”;
parole, queste, che a loro volta facevano eco ad uno dei primissimi commenti al
code Napoléon (JOUANNEAU e SOLON, op. cit., III, Paris, 1808, p. 433), in
cui leggevasi, a commento dell’art. 1397, che “Les contrats de mariage ne sont
pas seulement des conventions entre des particuliers; ce sont des traités
publics. La société entière y est intéressée. Un seul contrat de mariage fait
la loi de plusieurs familles, et non seulement pur le tems présent, mais encore
pour le tems à venir, et pendant ds siècles”.
[80]RUSSO, op. cit.,
190; CORSI, op. cit., II, cit., 11.
[81]Sul punto v. per tutti CORSI, op. cit., II, cit. 12, che parla di pseudo-convenzione.
[82]SACCO, Regime
patrimoniale e convenzioni, nel Commentario
alla riforma del diritto di famiglia a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi,
cit., 341; FINOCCHIARO A. e M., op. cit.,
783.
[83]CORSI, op. cit.,
II, cit., 13.
[84]Così SANTOSUOSSO, op.
cit., 107.
[85]Cfr. infra,
§ 12.
[86]CANNIZZO, op.
cit., 1008.
[87]DE RUBERTIS, Le
convenzioni matrimoniali nel nuovo diritto di famiglia, in Dir. fam. pers., 1976, 1294; SACCO, Regime patrimoniale e convenzioni, nel Commentario alla riforma del diritto di
famiglia a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, cit., 341; GRASSO, op. cit., 384; MOSCARINI op. cit., 1008; DE PAOLA, op. cit., 81.
[88]DE RUBERTIS, Le
convenzioni matrimoniali in generale, in Vita not., 1975, 943 ss.
[89]Così CORSI, op.loc.
ultt. citt., il quale cita al riguardo, come esempi di liberalità
possibili, la costituzione di un fondo patrimoniale o il conferimento di un
bene personale in comunione convenzionale.
[90]SANTOSUOSSO, op.
loc. ultt. citt.; FINOCCHIARO A. e M., op.
cit., 785; MAIORCA S., voce “Regime
patrimoniale della famiglia (Disposizioni generali)”, cit., 484 ss.;
SANTARCANGELO, op. cit., 51;
JANNUZZI, op. cit., 282; CANNIZZO, op. cit., 1014.
[91]D’ANTONIO, Convenzioni
matrimoniali, donazioni e capacità del minore nel disposto dell’art. 165 c.c.,
in Riv. dir. civ., 1989, 657 ss.
[92]D’ANTONIO, op.
cit., 659.
[93]DE PAOLA, op.
cit., 93.
[94]DE PAOLA, op.
cit., 86.
[95]Così CANNIZZO, op.
cit., 1008.
[96]BUSNELLI, voce
"Convenzione matrimoniale", in Enc. dir., X, Milano, 1962, 525.
[97]DE PAOLA, op.
cit., 87 s.
[98]GABRIELLI, Infermità
mentale e rapporti patrimoniali familiari, in Riv. dir. civ., 1986, I, 532.
[99]GRASSO, op.
cit., 385, SANTOSUOSSO, op. cit.,
109; FINOCCHIARO A. e M., op. cit., 786;
ROPPO, op. cit., 4; JANNUZZI, op. cit., 286; CANNIZZO, op. cit., 1009.
[100]Cfr. CORSI, op.
cit.,II, cit., 15.
[101]GABRIELLI, Infermità
mentale e rapporti patrimoniali familiari, cit., 529.
[102]Sull’argomento cfr. GABRIELLI, Infermità mentale e rapporti patrimoniali familiari, cit., 531 e, in relazione alle donazioni,
TORRENTE, La donazione, in Trattato di diritto civile e commerciale,
diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1956, 322.
[103]CANNIZZO, op.
cit., 1010 s.
[104]SANTOSUOSSO, op.
loc. ultt. citt.; CORSI op. cit.,
II, cit., 15; FINOCCHIARO A. e M., op.
cit., 787.
[105]CANNIZZO, op.
cit., 1011.
[106]Cfr. SANTOSUOSSO, op.
loc. ultt. citt.; CORSI, op. loc.
ultt. citt.
[107]CANNIZZO, op.
loc. ultt. citt.; secondo DE PAOLA, op.
cit., 96 s. sarebbe preclusa la stipula di convenzioni dispositive - vale a
dire di quelle che incidono su di un regime mediante apporto o esclusione di
determinati beni - mentre sarebbe ammessa quella di convenzioni programmatiche,
che non rientrerebbero nel disposto dell’art. 32 c.p. e che al pari degli altri
atti di natura personale e familiare l’interdetto legale potrebbe stipulare di
persona.
[108]SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
39; MOSCARINI, op. cit., 1026.
[109]“E’ consentita ai terzi la prova della
simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto
nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la
presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni matrimoniali”.
[110]Sulla questione v., tra gli altri, PEREGO, I terzi e la simulazione delle convenzioni
matrimoniali, in Giur. it., 1981,
IV, 11 s.; CORSI, op. cit., II, cit.,
54.
[111]CORSI, op. cit.,
II, cit., 54 ss.; GRASSO, op. cit., 388;
DE PAOLA, op. cit., 203 ss.;
posizione più articolata, ma sostanzialmente coincidente con quella illustrata
è espressa da MOSCARINI, op. cit.,
1027; per la giurisprudenza anteriore alla riforma cfr. Cass., 15 gennaio 1973,
n. 135; Cass., 11 gennaio 1974, n. 96.
[112]MOSCARINI, op.
cit., 1026.
[113]Favorevole a questa seconda possibilità è, tra gli
altri, RUSSO, op. cit., 207 s.; perplesso appare invece CORSI, op. cit., II, cit., 55 s.;
sull’argomento, in relazione però all’art. 164 previgente, cfr. anche Cass., 11
dicembre 1971, n. 3605, secondo cui “Le controdichiarazioni relative alle
convenzioni matrimoniali ... per raggiungere gli effetti che sono loro propri,
non richiedono la forma dell'atto pubblico, necessaria invece per il mutamento
dei patti matrimoniali. Le controdichiarazioni, infatti, hanno una obbiettività
giuridica diversa dalle mutazioni dei patti, giacché, mentre queste ultime
implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e
concluso, ed esigono pertanto, ad
substantiam, l'atto pubblico al pari dell'atto modificato, le
controdichiarazioni rappresentano invece il documento atto a constatare e a
dare la prova della simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a
rimanere segrete tra le parti”.
[114]MOSCARINI, op.
cit., 1027 s.
[115]Cfr. Corte cost., 27 giugno 1973, n. 91.
[116]SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
23, secondo cui la giurisprudenza potrebbe in futuro - riprendendo il proprio
antico orientamento in materia di comunioni tacite familiari - riconoscere
l’esistenza tra due coniugi in regime di separazione di un regime comunitario
in forza del comportamento tenuto da costoro, per es. mediante una confusione
di redditi.
[117]Su cui v. infra,
§ 18; nello stesso senso cfr. anche CORSI, op.
cit., II, cit., 18.
[118]Sulla questione cfr. anche supra, § 2.
[119]Sentenza 23 aprile 1981, in Vita not., 1982, 381.
[120]Sentenza 14 ottobre 1981, ivi, loc. cit.
[121]Sull’argomento cfr. anche DE RUBERTIS, Sulla necessità dell’intervento dei
testimoni nelle convenzioni matrimoniali, nota a App. Napoli, 6 novembre
1981 e 23 aprile 1981, in Dir. giur.,
1983, 172, che conclude nel senso dell’applicabilità dell’art. 48 l. not.
[122]Trib. Livorno, 6 febbraio 1989, in Giust. civ., 1989, I, 1232.
[123]Trib. Bergamo, 16 marzo 1978, in Giur. merito, 1978, 503, con nota di FINOCCHIARO M., Forma e modifiche delle convenzioni
matrimoniali; si noti, tra l’altro, che una siffatta convenzione sarebbe
nulla per difetto di causa, venendosi i coniugi a trovare in regime di
separazione dei beni già automaticamente per effetto della separazione
consensuale.
[124]Cfr. Trib. Modena, 8 aprile 1976, in Dir. fam. pers., 1976, 1725; in Giur. it., 1977 I, 2, 544 , con nota di
OLIVERO; Trib. Oristano, 21 dicembre 1978, in Foro it., 1979, I, 2746; App. Cagliari, 30 luglio 1980, in Giur. it., 1981, I, 2, 721 con nota di
ZUDDAS; in dottrina nel medesimo senso v. FINOCCHIARO A. e M., op. cit., 733.
[125]Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede.
[126]FINOCCHIARO A. e M., op. cit., 730.
[127]Termine successivamente prorogato al 15 (ovvero 16:
cfr. App. Napoli, 5 aprile 1978, in Vita
not., 1978, 210) gennaio 1978.
[128] In Foro it.,
1987, I, 2051; in Giust. civ., 1987,
I, 2552, con nota di FINOCCHIARO M., Art.
228 legge 19 maggio 1975 n. 151 e rifiuto "implicito" del regime di
comunione; in Dir. fam. pers.,
1988, 128; in Giur. it., 1988, I, 1,
1195, con nota di AMATO, Mutamento del
regime patrimoniale legale della famiglia e disciplina transitoria di cui
all'art. 228 legge 19 maggio 1975, n. 151.
[129]Sull’evoluzione al riguardo e per un’illustrazione del
collegamento tra la regola dell’immodificabilità dei patti nuziali e il divieto
di donazioni tra coniugi cfr. SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
24 s.; questo collegamento del resto era posto in luce con estrema chiarezza
quanto meno già dai primi commentatori del code
Napoléon; cfr. per tutti le illuminanti pagine di TOULLIER, Il diritto civile francese secondo l’ordine
del codice, ed. it., VI, Palermo, 1855, n. 30 ss., p. 185 ss.; sui rapporti
tra il divieto delle donazioni tra coniugi, immutabilità dei regimi
matrimoniali e donazioni tra concubini cfr. OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, p. 169
ss.
[130]Cfr. DE RUGGIERO e MAROI, Istituzioni di diritto civile, Milano-Messina, 1965, p. 317.
[131]SACCO, Del
regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario
al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit.,
26.
[132]Cfr., tra le tante, Trib. Rieti, 23 aprile 1976, in Riv. notar., 1976, 583; Trib. Bergamo,
16 marzo 1978, in Giur. merito, 1978,
503, con nota di FINOCCHIARO M.; Trib. Sanremo, 15 febbraio 1978, in Foro it., 1978, I, 1556; App. Palermo 10
febbraio 1978, in Vita not., 1978,
131; Trib. Verbania, 19 febbraio 1978, in Vita
not., 1978, 209; App. Napoli, 16 gennaio 1978, in Giust. civ., 1978, I, 972; App. Napoli, 7 dicembre 1977, in Vita not., 1977, 1069; Trib. Catania, 25
marzo 1977, in Vita not., 1977, 922,
con nota di DE RUBERTIS; Trib. Genova, 21 aprile 1978, in Riv. dir ipotec., 19781, 54; App. Bologna, 13 giugno 1977, in Riv. not., 1977, 727; App. Ancona, 27
aprile 1979, in Riv. not., 1979, 960;
App. Bari, 14 febbraio 1979, in Riv. not.,
1979, 648; App. Catanzaro, 16 gennaio 1979, in Giur. it., 1979, I, 2 , 289; Trib. Torino, 17 giugno 1978, in Vita not.,
1978, 854; Trib. Roma, 30 novembre 1977, in Dir.
fam. pers., 1978, 890; contra,
App. Catania, 23 marzo 1979, in Foro it.,
1979, I, 2734, con nota di DE RUBERTIS; App. Firenze, 19 ottobre 1979, in Riv. not., 1979, 1249; Trib. Cosenza, 10
marzo 1978, in Foro it., 1978, I, 1556; Trib. Genova, 14 ottobre 1977, in Giur. merito, 1978 p. 503; il problema
era anche stato portato all’attenzione della Consulta, che aveva però
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. cit. nel testo vigente prima della riforma del 1981:
v. Corte cost., 23-31 marzo 1988, n. 385; in dottrina cfr. sul punto PACIA
DEPINGUENTE, Autonomia dei coniugi e
mutamento del regime patrimoniale legale, in Riv. dir. civ., 1980, II, 518 ss.; GABRIELLI e PACIA DEPINGUENTE, Commentario alla l. 10 aprile 1981, n. 142,
in Nuove leggi civ. comm., 1981, 854
ss.; GRASSO, op. cit., 380 ss.
[133]Cfr. BOERO, La
nuova disciplina sulla stipulazione delle convenzioni matrimoniali, in Foro it., 1981, V, 126; FINOCCHIARO A. e
M., op. cit., 742; nello stesso senso
v. anche, in giurisprudenza, Trib. Udine, 22 maggio 1986, in Riv. notar., 1987, 136.
[134]Così Trib. Torino, 16 settembre 1993, inedita; contra Trib. Roma, 10 marzo 1986, in Riv. notar., 1986, II, 458, con nota
critica di MARMOCCHI.
[135]Sull’argomento si fa rinvio per tutti a OBERTO, Rifiuto di trascrizione e trascrizione con
riserva nel sistema della l. 27 febbraio 1985, n. 52, in Riv. dir. civ., 1990, I, 261 s.
[136]Sul punto sia consentito rinviare nuovamente a OBERTO,
op. loc. ultt. citt.
[137]Cfr. anche METITIERI, Nuovo diritto di famiglia: l’intervento del giudice nell’ambito di
alcuni rapporti patrimoniali familiari, in Riv. not., 1976, 151.
[138]Sui modi e i termini per il rilievo dell’eventuale
incompetenza per materia o territorio, ex
art. 38 c.p.c. v. OBERTO, Procedure
camerali e riforma del processo civile, in Riv. notar., 1991, 128 ss.
[139]Su questo istituto v. per tutti i richiami in
JANNUZZI, op. cit., 775 ss.
[140]Trib. Arezzo, 13 marzo 1979, in Dir. fam. pers., 1980, 882; in dottrina, sostanzialmente nello
stesso senso cfr. DE RUBERTIS, Le
convenzioni matrimoniali in generale, cit., 965 e GRASSO, op. cit., 381 s.; richiedono invece un
accertamento, da parte del giudice, dell’inesistenza di “costrizioni morali e
psicologiche idonee a limitare la libertà del coniuge nella valutazione degli
interessi individuali e familiari” PACIA DEPINGUENTE, Autonomia dei coniugi e mutamento del regime patrimoniale legale,
cit., 571 e GABRIELLI, Le autorizzazioni
giudiziali nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Riv. dir. civ., 1981, I, 44 s., mentre
TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato,
Milano, 1977, 811 afferma il dovere per il giudice di controllare che non
vengano pregiudicati gli interessi della famiglia; analogamente si esprime
MAZZACANE, La giurisdizione volontaria
nell’attività notarile, Roma, 1980, 117; pone invece l’accento
sull’interesse della prole SANTOSUOSSO, op.
cit., 76 s.
[141]FINOCCHIARO A. e M., op. cit., 752.
[142]Cfr. per esempio App. Firenze, 15 ottobre 1977, in Riv. notar., 1978, 204; Trib. Prato, 19
maggio 1976, in Riv. notar., 1976,
581; Trib. Catania, 31 gennaio 1977, in Vita
not., 1977, 922; Trib. Cosenza, 10 marzo 1978, in Foro it., 1978, I, 1556; Trib. Bergamo, 20 settembre 1979, in Giur. merito, 1979, 1101; Trib. Torino,
13 luglio 1990, ined.
[143]CORSI, op. cit.,
II, cit., 33.
[144]CORSI, op. loc.
ultt. citt.
[145]Così DE PAOLA, op.
cit., 175.
[146]Su cui v. il § precedente.
[147]Sul rapporto tra questi due fenomeni e sui possibili
tipi di modifica, rilevante ex art.
163 c.c. cfr. MAIORCA S., voce “Regime
patrimoniale della famiglia (Disposizioni generali)”, cit., 486; DE PAOLA, op. cit., 177.
[148]CORSI, op. cit.,
II, cit., 27.
[149]BUSNELLI, voce
"Convenzione matrimoniale", in Enc. dir., X, Milano, 1962, 519; CORSI, op. loc. ultt. citt.
[150]CORSI, op. cit.,
II, cit., 33.
[151]SACCO, Regime
patrimoniale e convenzioni, nel Commentario
alla riforma del diritto di famiglia a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi,
cit., 338
[152]CORSI, op. cit.,
II, cit., 37.
[153]CORSI, op. cit.,
II, cit., 34.
[154]CORSI, op. cit.,
II, cit., 37.
[155]Cfr. per tutti FINOCCHIARO A. e M., op. cit., 776; DE PAOLA, op. cit., 182 s.
[156]Cfr. IRTI, Della
comunione convenzionale, in Commentario
alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi,
I, 1, Padova, 1977, 458; CORSI, op. cit.,
I, cit., 75; ANDRINI, La trascrizione
dell'acquisto "separato" del coniuge, in Riv. notar., 1977, 1042; OBERTO, Pubblicità dei regimi matrimoniali, in Riv. dir. civ., 1990, 239 ss. In generale sull’argomento dei
profili pubblicitari del regime patrimoniale della famiglia cfr. inoltre
GABRIELLI, Nota aggiuntiva sulla
pubblicità immobiliare nel sistema tavolare, nel Commentario alla riforma del diritto di famiglia, cit., II, Padova,
1977, 60; GABRIELLI e SAMPIETRO, Commento
alla legge 8 agosto 1977, n. 574, in Nuove
leggi civ. comm., 1978, 239; ZACCARIA, La
pubblicità del regime patrimoniale della famiglia: le posizioni della dottrina,
in Riv. dir. civ., 1980, I, 436 ss;
ID., La pubblicità del regime
patrimoniale della famiglia, ivi, 1985, II, 371 ss.; OBERTO, Annotazione e trascrizione delle convenzioni
matrimoniali: una difficile coesistenza, in Riv. dir. ipotec., 1982, 127 ss.; ID., Comunione legale, cit., 187 ss.; BUGANI, La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 673;
PADOVINI, voce “Trascrizione”, nel Noviss. Digesto it., Appendice, VI,
Torino, 1987, 802; FERRI L., Forme e
pubblicità del regime patrimoniale della famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 63; GAZZONI, La trascrizione immobiliare, II, Milano, 1991, 42 ss.; SCHLESINGER,
Della comunione legale, nel Commentario al diritto italiano della
famiglia, cit., III, p. 112 ss.; GABRIELLI e ZACCARIA, Commento agli artt. 2647 e 2685 c.c., nel Commentario al diritto italiano della famiglia, cit., V, Padova,
1992, 352 ss.; DE PAOLA, op. cit.,
108 ss.
[157]OBERTO, Pubblicità
dei regimi matrimoniali, cit., 230.
[158]Per i richiami si fa rinvio a OBERTO, Pubblicità dei regimi matrimoniali,
cit., 230 s.; per la dottrina successiva cfr., tra le prese di posizione più
recenti, nel senso del carattere di pubblicità notizia della trascrizione,
GABRIELLI e ZACCARIA, op. cit., 364
ss.; GAZZONI, op. loc. ultt. citt.
[159]V. Cass., 27 novembre 1987, n. 8824, in Giust. civ., 1988, I, 677, con nota di
GIUSTINIANI e in Giur. agr. it.,
1988, II, 228, con nota di TRIOLA; Cass., 15 marzo 1990, n. 2104; App. Roma, 28
novembre 1983, in Foro it., 1984, I,
1085; Trib. Roma 6 novembre 1980, ivi,
1981, I, 1436 e in Riv. dir. ipotecario,
1982, 84; Trib. Latina, 17 marzo 1988, in Dir.
fam., 1989, 130; Trib. Milano, 5 novembre 1990, in Giur. it., 1993, I, 2, 470, in relazione alla convenzione
costituiva del fondo patrimoniale.
[160]Cfr. per tutti OBERTO, Pubblicità dei regimi matrimoniali, cit., 232; ID., Comunione legale, cit., 200; ID., Annotazione e trascrizione, cit., 132.
[161]Sostengono la tesi della perdurante natura
dichiarativa delle trascrizioni ex
art. 2647 c.c. MAZZOCCA, op. cit.,
33; FRAGALI, La comunione, appendice
al Tomo I, Milano, 1977, 94 ss.; FERRI L., Della
trascrizione. Aggiornamento sulla base della legge di riforma del diritto di
famiglia, nel Commentario del codice
civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, 192 bis s.; PINO, Il diritto di famiglia, Padova, 1977, 122; FINOCCHIARO A. e M., Diritto di famiglia, II, Milano, 1984,
2470 s.; BONIS, La nuova disciplina della
pubblicità immobiliare con la riforma del diritto di famiglia, in Il nuovo diritto di famiglia. Contributi
notarili, Milano, 1975, 308; DE RUBERTIS, Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali tra i coniugi, in Vita not., 1984, 109, 124 ss.; OBERTO, Annotazione e trascrizione, cit., 132
ss.; ID., Comunione legale, cit., 202
ss.; SEGNI, Se la costituzione del fondo
patrimoniale richieda, ai fini dell’opponibilità di terzi, tanto l’annotazione
al margine dell’atto di matrimonio quanto la trascrizione, in AA. VV., Questioni di diritto patrimoniale della
famiglia discusse da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi, Padova,
1989, 97 ss.; GALLETTA, op. cit., 83;
LO SARDO, op. cit., 1352; SACCO, Del regime patrimoniale della famiglia,
nel Commentario al diritto italiano della
famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit., 29 ss., che sottolinea
l’intima connessione della pubblicità disciplinata dalla norma ult. cit. con
quella regolata dall’art. 2643 c.c. “di cui l’art. 2647 c.c. è un’applicazione
destinata a specificare qualche punto dubbio”.
[162]Per una dettagliata esposizione di questa teoria si fa
rinvio a OBERTO, Comunione legale,
cit., 206 ss.; ID., Annotazione e
trascrizione, cit., 148 ss.; sembra invece propenso a richiedere, almeno in
talune ipotesi, la necessaria compresenza di entrambe le forme pubblicitarie
BOCCHINI, Regime di pubblicità, in La comunione legale, a cura di Bianca,
I, Milano, 1989, 258 ss.
[163]DE PAOLA, op.
cit., 114 ss., 125 ss.
[164]Così DE PAOLA, op.
cit., 114.
[165]Cfr. OBERTO, I
regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., 264 ss.
[166]Risoluzione 7 luglio 1983, prot. n. 5/1824/060/1, Div. V,
Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.
[167]SCHLESINGER, Il
nuovo regime patrimoniale tra coniugi. La contrattazione e la pubblicità
immobiliare, in Diritto di famiglia.
Società - Contrattazione immobiliare, cit., 33 ss.; nel senso della
necessaria cointestazione v. anche SANTOSUOSSO, op. cit., 90 s.; DI MARTINO, Gli
acquisti a titolo originario in regime di comunione legale tra coniugi, in Studi in onore di Cesare Grassetti,
Milano, 1980, 621; BIANCA, Diritto civile,
II, Milano, 1981, 71, nota 43.
[168]V. per tutti OBERTO, Comunione legale, cit., 208 ss.; in giurisprudenza cfr. Tribunale
Parma, 6 maggio 1980, in Riv. notar.,
1980, III, 691; Tribunale Bergamo, 22 settembre 1980, in Riv. dir. ipot., 1980, 192 ss.; Tribunale Torino, 6 dicembre 1978, ivi, 1979, 64 ss; nello stesso senso, ma
per motivazioni diverse, v. Tribunale Ivrea, 27 giugno 1978, ivi, 1979, 66.
[169]Sull’argomento cfr. inoltre in generale GABRIELLI e
ZACCARIA, op. cit., 404 ss.;
MONTECCHIARI, La trascrizione
dell’acquisto separato del coniuge in comunione e il principio di continuità
delle trascrizioni, in Riv. notar.,
1992, I, 1091 ss.
[170]Ci si domanda però come una tale segnalazione possa
concretamente essere effettuata, tenuto conto della scarsa chiarezza del
significato dell'espressione "a carico", in un sistema che conosce
soltanto trascrizioni "a favore" o "contro" i soggetti. Non
sembra più possibile attribuire all'espressione in esame il significato di
trascrizione "contro", come avveniva invece prima della riforma,
quando l'art. 2647 c.c. disciplinava la pubblicità della costituzione del vincolo
dotale, della comunione tra coniugi e del patrimonio familiare a carico
rispettivamente della dotata o dei coniugi o del coniuge titolare del
patrimonio familiare. Oggi, infatti, l'acquisto di un bene personale, lungi dal
creare sul medesimo un vincolo gravante sul proprietario, determina la pienezza
dei diritti su di esso. Si è quindi affermata da taluno la necessità di
procedere ad una trascrizione contro i due coniugi e a favore del coniuge
acquirente (BONIS, op. cit., 304 s.;
MISEROCCHI, Riflessioni sulla pubblicità
immobiliare con il nuovo diritto di famiglia, in Il nuovo diritto di famiglia, cit., 582); per altri, invece, l'uso
di quella ambigua espressione da parte del legislatore ne denoterebbe
l'intenzione di rendere più agevole la ricerca ipotecaria accompagnando alla
trascrizione "a favore" del coniuge acquirente anche una "a
carico", per sottolineare immediatamente la particolarità di un acquisto
operato in regime di comunione, ma escluso da essa (MARICONDA, La trascrizione, in Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno, 19, Torino,
1985, 130 s.); per altri, infine, l’espressione in esame starebbe semplicemente
ad indicare la necessità di operare una trascrizione a favore del coniuge
acquirente, cui non farebbe riscontro alcuna trascrizione “contro” altri
soggetti (GABRIELLI e ZACCARIA, op. cit.,
380 s.).
[171]GABRIELLI, Comunione
coniugale ed investimenti in titoli, Milano, 1979, 28 s.; COMPORTI, Gli acquisti dei coniugi in regime di
comunione legale, in Riv. notar.,
1979, 54 s.; BARALIS e BARONE, Impresa
individuale, associazione in partecipazione e società in relazione alla
comunione dei beni: aspetti civilistici e tributari, ivi, 1980, 1424 ss., 1484 ss.; METITIERI, L'intervento del coniuge negli atti di acquisto dell'imprenditore, ivi.,
1981, 832 ss.; FINOCCHIARO A. e M., Diritto
di famiglia, cit., I, Milano, 1984, 982 ss.
[172]Cass., 29 novembre 1986, n. 7060, in Foro it., 1987, I, 810 ss., con nota di
JANNARELLI, Destinazione dei beni e
pubblicità nella comunione "de residuo" ex art. 178 c.c.; nello
stesso senso Trib. Piacenza, 9 aprile 1991, in Dir. fam. pers., 1991, 1033.
[173]App. Trieste, decreto 16 marzo 1979, in Riv. dir. ipot., 1979, 139.
[174]OBERTO, Pubblicità
dei regimi matrimoniali, cit., 236.
[175]CORSI, op. cit.,
I, cit., 188; ZACCARIA, op. cit., in Riv. dir. civ., 1985, II, 361;
FINOCCHIARO A. e M., Diritto di famiglia,
I, cit., 763 s.; Tribunale Firenze,
21 gennaio 1981, in Dir. fam. pers.,
1984, 113.
[176]Trib. Bergamo, 20 marzo 1982, in Rep. Foro it., 1983, voce
"Famiglia (Regime patrimoniale della)", n. 44; Tribunale Como, 11
dicembre 1979, ivi., 1980, voce "Separazione dei coniugi",
n. 16; Trib. Voghera, 21 novembre 1980, in Stato
civ. it., 1981, 539; Tribunale Milano, 20 giugno 1985, in Foro pad., 1986, I, 101. In questo senso
è anche la Circolare n. 1/50 FG
10(81) 3148, del 25 novembre 1981 del Ministero di grazia e giustizia, in Stato civ., 1981, 404 ss.
[177]CORSI, op. cit.,
I, cit., 188; cfr. anche Trib. Urbino, 11 marzo 1988, in Riv. notar., 1988, II, 409 ss. che, su istanza di uno dei coniugi,
preso atto del fallimento dell'altro, ha emesso un provvedimento con il quale
ha dichiarato lo scioglimento della "comunione familiare", ordinando
l'annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio.
[178]ZACCARIA, op.
cit., in Riv. dir. civ., 1980,
II, cit., 432; in senso dubitativo v. SCHLESINGER, Della comunione legale, in Commentario
alla riforma del diritto di famiglia, cit., 448.
[179]FINOCCHIARO A. e M., Diritto di famiglia, I, cit., 1176.
[180]CORSI, op. cit.,
I, cit., 189; PADOVINI, op. cit.,
807.
[181]CORSI, op. cit.,
I, cit., 173.
[182]CORSI, op. cit.,
I, cit., 185; contra, OBERTO, Comunione legale, cit., 229 s.;
sull’argomento cfr. anche GABRIELLI e ZACCARIA, op. cit., 396 ss.
[183]Cass., 22 gennaio 1986, n. 397, in Dir. fam., 1986, 492.
[184]ZACCARIA, op.
cit., in Riv. dir. civ., 1985,
II, 375.
[185]OBERTO, Comunione
legale, cit., 214 s.
[186]OBERTO, Comunione
legale, cit., 215 s. Ovviamente, la soluzione è respinta da chi ritiene che
la trascrizione assolva al ruolo di mera pubblicità notizia: cfr. per esempio
GABRIELLI e ZACCARIA, op. cit., 394
ss.
[187]Sugli specifici problemi attinenti alla pubblicità del
fondo patrimoniale si fa rinvio a PEPE, Il
fondo patrimoniale, in Nuova giur.
civ. comm., 1989, II, 210 ss.; MENDES, Il
fondo patrimoniale, in Riv. notar.,
1990, I, 641 ss.; T. AULETTA, Il fondo
patrimoniale, Milano, 1990, 135 ss.; ID., Destinazione dei beni dei coniugi alla costituzione del fondo
patrimoniale ed opponibilità dell’atto ai creditori, nota a Cass., 28
novembre 1990, n. 11449 e Trib. Milano, 5 novembre 1990, in Banca, borsa tit. cr., 1991, II, 694
ss.; GABRIELLI e ZACCARIA, op. cit.,
356 ss.
[188]Cfr. per tutti ZACCARIA, op. cit., in Riv. dir. civ.,
1985, II, 355; OBERTO, Comunione legale,
cit., 217 s.
[189]BIANCA, op. cit.,
61; SACCO, Del regime patrimoniale della
famiglia, nel Commentario al diritto
italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit., 35 s.
[190]OBERTO, Annotazione
e trascrizione, cit., 156; ID., Comunione
legale, cit., 219 s.; nello stesso senso v. anche GABRIELLI, Pubblicità legale e circolazione dei
diritti: evoluzione e stato attuale del sistema, in Riv. dir. civ., 1988, I, 448 ss.
[191]Quelli mobili registrati sembrano invece rimasti ...
nella penna del legislatore.