Articolo 1599   



TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA

1. Il contratto di locazione e` opponibile al terzo acquirente, se
ha data certa anteriore all'alienazione della cosa.

2. La disposizione del comma precedente non si applica alla
locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se
l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.

3. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili
al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio
della locazione.

4. L'acquirente e` in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se
ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.

 

1