Sez. 1, Sentenza n. 12428 del 20/11/1991 (Rv. 474692)

È inammissibile, per difetto d'interesse, la richiesta del coniuge titolare di assegno di divorzio di essere autorizzato all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà del coniuge onerato, atteso che l'art. 8, comma secondo, della L. 1 dicembre 1970 n. 898 - il quale costituisce puntuale applicazione del principio generale di cui all'art. 2818 cod. civ. - attribuisce direttamente al coniuge creditore la facoltà di iscrivere la suddetta ipoteca sulla base della sentenza che imponga all'altro coniuge alcuno degli obblighi di cui ai precedenti artt. 5 e 6, restando rimessa alla valutazione del medesimo creditore la sussistenza del pericolo di inadempimento.