Sez. 1, Sentenza n. 2533 del 07/07/1976 (Rv. 381334)

Presidente: NOVELLI T.  Estensore: BORRUSO R. 

 

SE IL DECRETO DI CUI ALL'ART 8, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 898 DEL 1970, CONTENENTE L'ORDINE CHE UNA QUOTA DEI REDDITI DEL CONIUGE DIVORZIATO VENGA PAGATA DIRETTAMENTE ALL'ALTRO, VIENE RICHIESTO IN UN GIUDIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI DIVORZIO, IL GIUDICE COMPETENTE NON E QUELLO CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO, MA DEVE DETERMINARSI SECONDO LE NORME COMUNI. E LA COMPETENZA NON PUO DETERMINARSI CON RIGUARDO ALLA RESIDENZA DEL TERZO OBBLIGATO A PAGARE POICHE, NONOSTANTE LA NATURA ESPROPRIATIVA DEL DECRETO, EGLI NON PARTECIPA AL GIUDIZIO, COME AVVIENE NELL'ESPROPRIAZIONE DI CREDITI PRESSO TERZI (DOVENDO COSI RICONOSCERSI AL PROVVEDIMENTO NATURA ANALOGA ALLA CESSIONE VOLONTARIA DEL CREDITO, CHE SI ATTUA, APPUNTO, EX ART 1260 COD CIV, SENZA IL CONSENSO DEL DEBITORE), NE PUO DETERMINARSI EX ART 20 COD PROC CIV, AVENDO LA DOMANDA COME OGGETTO NON L'ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE MA L'ADOZIONE D'UN ATTO ESPROPRIATIVO, BENSI DEVE DETERMINARSI CON RIGUARDO ALLA RESIDENZA DEL CONIUGE CONVENUTO (FORO GENERALE DELLE PERSONE FISICHE: ART 18 COD PROC CIV).*