Sez. 1, Sentenza n. 4861 del 15/11/1989 (Rv. 464228)

Presidente: BOLOGNA I.  Estensore: FINOCCHIARO A.  P.M. LEO A. (CONF)

 

IN TEMA DI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI SEPARATI, L'ART. 156 SESTO COMMA COD. CIV., NELL'ACCORDARE AL GIUDICE IL POTERE DI DISPORRE, SU RICHIESTA DELL'AVENTE DIRITTO, IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DELL'OBBLIGATO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO, SUBORDINA LA RELATIVA FACOLTĄ ALL'INADEMPIENZA DI DETTO OBBLIGATO, MA NON RICHIEDE ANCHE LA GRAVITĄ DELL'INADEMPIMENTO O L'INTENTO DI SOTTRARRE QUEI BENI, E NEMMENO ESIGE CHE IL CREDITORE NON SIA IN GRADO DI ACQUISIRE ALTRA ANALOGA GARANZIA ATTRAVERSO ISCRIZIONE D'IPOTECA.

 

 

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 156

COST ILLEGITTIMITĄ