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Testo della sentenza

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Sez. 1, Sentenza n. 961 del 30/01/1992 (Rv. 475495)

Presidente: Bologna I.  Estensore: Baldassarre V.  P.M. Morozzo Della Rocca F. (Conf)

 

(Rigetta, App. Roma, 15 maggio 1989).

 

Il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato, previsto dal sesto comma dell’art. 156 cod. civ., stante la sua natura non tipicamente cautelare (considerate le condizioni che ne giustificano la concessione e la revoca) esula dalla disciplina dell’ordinario sequestro conservativo ed appartiene al giudice competente a decidere la controversia relativa ai rapporti matrimoniali tra i coniugi separati; ne consegue che, nel giudizio di appello di tale controversia, come può essere disposta, per la ricorrenza di giusti motivi, la revoca del sequestro ex art. 156, ultimo comma, cod. civ., così è ammissibile la pronuncia, in sentenza, della modifica del provvedimento reso in primo grado per assicurare l’adempimento degli obblighi di mantenimento a favore del coniuge incolpevole e dei figli.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 156 com. 6

COST ILLEGITTIMITÀ

 

Cod. Civ. art. 156 com. 7

 

Massime precedenti Vedi: Rv. 430731 Rv. 457452