Sentenza n. 144 del 31/05/1983

[sentenza] [massime]

TRIB  TORINO  31/05/1976   Num.Reg.Ord.  760711  (Gazzetta Ufficiale num. 010 del 12/01/1977)

Oggetto:

Cod. Civ. art. 156 com. 6

 

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNI DI MANTENIMENTO AI FIGLI.

Tipo di dispositivo: illegittimità.

082 FAMIGLIA  249 COMUNIONE TACITA FAMILIARE

"NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE LE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE SI APPLICHINO A FAVORE DEI FIGLI DI CONIUGI CONSENSUALMENTE SEPARATI". LA NORMA DENUNCIATA (NEL TESTO RISULTANTE DALLA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151) STABILISCE UN PARTICOLARE MEZZO DI TUTELA PER ASSICURARE AL CONIUGE SEPARATO ED AI FIGLI MINORI IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO DALL'ALTRO CONIUGE PER IL LORO MANTENIMENTO, CONSENTENDO AL GIUDICE DI DISPORRE IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DELL'OBBLIGATO E DI ORDINARE A TERZI TENUTI A CORRISPONDERE AL PREDETTO, ANCHE PERIODICAMENTE, SOMME DI DANARO, CHE UNA PARTE DI ESSE VENGA VERSATA DIRETTAMENTE AGLI AVENTI DIRITTO. LA NORMA VIENE IN CONSIDERAZIONE, IN RELAZIONE AI LIMITI DELLA RILEVANZA, SOLTANTO A PROPOSITO DEL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DOVUTO PER I FIGLI DAL CONIUGE OBBLIGATO. ESSA È INSUSCETTIBILE DI INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DAL CAMPO DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE (CUI SI RIFERISCE) A QUELLO DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE, TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTO SINGOLARE RISPETTO AI NORMALI ISTITUTI PROCESSUALI, E, COME TALE, INAPPLICABILE A CASI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È STATO PREVISTO. COSÌ PRECISATI TERMINI E L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, L'EVIDENZIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISULTA PRIVA DI RAGIONEVOLEZZA, OPERANDO L'ESIGENZA DI ASSICURARE IL MANTENIMENTO DEI FIGLI, IN CASO DI SEPARAZIONE DEI GENITORI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA GIUDIZIALE O CONSENSUALE DELLA SEPARAZIONE MEDESIMA.

 

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