STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 TITOLO

DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169.

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/9/CE RELATIVA ALLA TUTELA GIURIDICA DELLE

BANCHE DI DATI.

G.U. 15.06.1999 N. 138

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0008

IL PRESENTE TESTO ENTRA IN VIGORE SECONDO QUANTO DISPONE L'ART.: 0008

MATERIA: COMUNITA' EUROPEE , ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: DC 1996 0009 TITOLO

DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169.

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/9/CE RELATIVA ALLA TUTELA GIURIDICA DELLE

BANCHE DI DATI.

STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 PREAMBOLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 76 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

VISTA LA DIRETTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11

MARZO 1996, RELATIVA ALLA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DI DATI;

VISTA LA LEGGE 24 APRILE 1998, N. 128, ED IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 1 E

2, NONCHE' L'ARTICOLO 43 CHE DETTA I CRITERI DI DELEGA AL GOVERNO PER IL RE-

CEPIMENTO DELLA CITATA DIRETTIVA 96/9/CE;

VISTA LA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, CONCERNENTE PROTEZIONE DEL DIRITTO

D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO;

VISTA LA LEGGE 20 GIUGNO 1973, N. 399, RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEL-

LA CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTI-

CHE;

VISTA LA PRELIMINARE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA

NELLA RIUNIONE DEL 3 DICEMBRE 1998;

ACQUISITI I PARERI DELLE COMPETENTI COMMISSIONI PERMANENTI DELLA CAMERA

DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE

DEL 30 APRILE 1999;

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE, DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO, DEL BILAN-

CIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I BENI E LE

ATTIVITA' CULTURALI;

E M A N A

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: DC 1996 0009

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1998 04 24 0128 0001 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1998 04 24 0128 0002 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1998 04 24 0128 0043 00

RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:

CR 0076 00

CR 0087 00

LS 1998 04 24 0128

LS 1941 04 22 0633

LS 1978 06 20 0399 C

DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169.

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BANCHE DI DATI.

STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 0001 00

ART. 1.

1. AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633,

SONO AGGIUNTE, IN FINE, LE SEGUENTI PAROLE: ", NONCHE' LE BANCHE DI DATI CHE

PER LA SCELTA O LA DISPOSIZIONE DEL MATERIALE COSTITUISCONO UNA CREAZIONE IN-

TELLETTUALE DELL'AUTORE.".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0001 00

DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169.

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BANCHE DI DATI.

STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 0002 00

ART. 2.

1. DOPO IL NUMERO 8) DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633,

E' AGGIUNTO IL SEGUENTE:

"9) LE BANCHE DI DATI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 1, INTESE COME

RACCOLTE DI OPERE, DATI O ALTRI ELEMENTI INDIPENDENTI SISTEMATICAMENTE O ME-

TODICAMENTE DISPOSTI ED INDIVIDUALMENTE ACCESSIBILI MEDIANTE MEZZI ELETTRONI-

CI O IN ALTRO MODO. LA TUTELA DELLE BANCHE DI DATI NON SI ESTENDE AL LORO

CONTENUTO E LASCIA IMPREGIUDICATI DIRITTI ESISTENTI SU TALE CONTENUTO.".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0002 00

DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169.

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STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 0003 00

ART. 3.

1. L'ARTICOLO 12-BIS DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, E' SOSTITUITO DAL

SEGUENTE:

"ART. 12-BIS. - SALVO PATTO CONTRARIO, IL DATORE DI LAVORO E' TITOLARE DEL

DIRITTO ESCLUSIVO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DEL PROGRAMMA PER ELABORATORE O

DELLA BANCA DI DATI CREATI DAL LAVORATORE DIPENDENTE NELL'ESECUZIONE DELLE

SUE MANSIONI O SU ISTRUZIONI IMPARTITE DALLO STESSO DATORE DI LAVORO.".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0012 02

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1992 12 29 0518 0003 00

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STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 0004 00

ART. 4.

1. DOPO LA SEZIONE VI DEL CAPO IV DEL TITOLO I DELLA LEGGE 22 APRILE 1941,

N. 633, E' INSERITA LA SEGUENTE:

"SEZIONE VII

BANCHE DI DATI

ART. 64-QUINQUIES . - 1. L'AUTORE DI UN BANCA DI DATI HA IL DIRITTO ESCLU-

SIVO DI ESEGUIRE O AUTORIZZARE:

A) LA RIPRODUZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA, TOTALE O PARZIALE, CON QUAL-

SIASI MEZZO E IN QUALSIASI FORMA;

B) LA TRADUZIONE, L'ADATTAMENTO, UNA DIVERSA DISPOSIZIONE E OGNI ALTRA MO-

DIFICA;

C) QUALSIASI FORMA DI DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO DELL'ORIGINALE O DI COPIE

DELLA BANCA DI DATI; LA PRIMA VENDITA DI UNA COPIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

EUROPEA DA PARTE DEL TITOLARE DEL DIRITTO O CON IL SUO CONSENSO ESAURISCE IL

DIRITTO DI CONTROLLARE, ALL'INTERNO DELL'UNIONE STESSA, LE VENDITE SUCCESSIVE

DELLA COPIA;

D) QUALSIASI PRESENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE O COMUNICAZIONE IN PUBBLICO, IVI

COMPRESA LA TRASMISSIONE EFFETTUATA CON QUALSIASI MEZZO E IN QUALSIASI FORMA;

E) QUALSIASI RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE O

DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO DEI RISULTATI DELLE OPERAZIONI DI CUI ALLA LETTERA

B).

ART. 64-SEXIES. - 1. NON SONO SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTI-

COLO 64-QUINQUIES DA PARTE DEL TITOLARE DEL DIRITTO:

A) L'ACCESSO O LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DI DATI QUANDO ABBIANO ESCLU-

SIVAMENTE FINALITA' DIDATTICHE O DI RICERCA SCIENTIFICA, NON SVOLTA NELL'AM-

BITO DI UN'IMPRESA, PURCHE' SI INDICHI LA FONTE E NEI LIMITI DI QUANTO GIU-

STIFICATO DALLO SCOPO NON COMMERCIALE PERSEGUITO.

NELL'AMBITO DI TALI ATTIVITA' DI ACCESSO E CONSULTAZIONE, LE EVENTUALI O-

PERAZIONI DI RIPRODUZIONE PERMANENTE DELLA TOTALITA' O DI PARTE SOSTANZIALE

DEL CONTENUTO SU ALTRO SUPPORTO SONO COMUNQUE SOGGETTE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL

TITOLARE DEL DIRITTO;

B) L'IMPIEGO DI UNA BANCA DI DATI PER FINI DI SICUREZZA PUBBLICA O PER EF-

FETTO DI UNA PROCEDURA AMMINISTRATIVA O GIURISDIZIONALE.

2. NON SONO SOGGETTE ALL'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORE LE ATTIVITA' INDICATE

NELL'ARTICOLO 64-QUINQUIES POSTE IN ESSERE DA PARTE DELL'UTENTE LEGITTIMO

DELLA BANCA DI DATI O DI UNA SUA COPIA, SE TALI ATTIVITA' SONO NECESSARIE PER

L'ACCESSO AL CONTENUTO DELLA STESSA BANCA DI DATI E PER IL SUO NORMALE IMPIE-

GO; SE L'UTENTE LEGITTIMO E' AUTORIZZATO AD UTILIZZARE SOLO UNA PARTE DELLA

BANCA DI DATI, IL PRESENTE COMMA SI APPLICA UNICAMENTE A TALE PARTE.

3. LE CLAUSOLE CONTRATTUALI PATTUITE IN VIOLAZIONE DEL COMMA 2 SONO NULLE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 1418 DEL CODICE CIVILE.

4. CONFORMEMENTE ALLA CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE

LETTERARIE E ARTISTICHE, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 20 GIUGNO

1978, N. 399, LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 2 NON POSSONO ESSERE INTER-

PRETATE IN MODO DA CONSENTIRE CHE LA LORO APPLICAZIONE ARRECHI INDEBITAMENTE

PREGIUDIZIO AL TITOLARE DEL DIRITTO O ENTRI IN CONFLITTO CON IL NORMALE IM-

PIEGO DELLA BANCA DI DATI.".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

AGGIUNGE A LS 1941 04 22 0633 006405 006406

AGGIUNGE A LS 1941 04 22 0633 0064 05

AGGIUNGE A LS 1941 04 22 0633 0064 06

MODIFICA NON TESTUALE: CC 1418

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1978 06 20 0399 C

RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:

LS 1941 04 22 0633 006402 006404

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BANCHE DI DATI.

STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 0005 00

ART. 5.

1. DOPO IL TITOLO II DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, E' INSERITO IL

SEGUENTE:" TITOLO II-BIS

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI

DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

CAPO I

DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

ART. 102-BIS. - 1. AI FINI DEL PRESENTE TITOLO SI INTENDE PER:

A) COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI: CHI EFFETTUA INVESTIMENTI RILEVANTI

PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DI DATI O PER LA SUA VERIFICA O LA SUA PRE-

SENTAZIONE, IMPEGNANDO, A TAL FINE, MEZZI FINANZIARI, TEMPO O LAVORO;

B) ESTRAZIONE: IL TRASFERIMENTO PERMANENTE O TEMPORANEO DELLA TOTALITA' O

DI UNA PARTE SOSTANZIALE DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DI DATI SU UN ALTRO SUP-

PORTO CON QUALSIASI MEZZO O IN QUALSIVOGLIA FORMA. L'ATTIVITA' DI PRESTITO

DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 69, COMMA 1, NON COSTITUISCE ATTO DI ESTRA-

ZIONE;

C) REIMPIEGO: QUALSIVOGLIA FORMA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL-

LA TOTALITA' O DI UNA PARTE SOSTANZIALE DEL CONTENUTO DELLA BANCA DI DATI ME-

DIANTE DISTRIBUZIONE DI COPIE, NOLEGGIO, TRASMISSIONE EFFETTUATA CON QUALSIA-

SI MEZZO E IN QUALSIASI FORMA.

L'ATTIVITA' DI PRESTITO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 69, COMMA 1, NON

COSTITUISCE ATTO DI REIMPIEGO.

2. LA PRIMA VENDITA DI UNA COPIA DELLA BANCA DI DATI EFFETTUATA O CONSEN-

TITA DAL TITOLARE IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA ESAURISCE IL DIRIT-

TO DI CONTROLLARE LA RIVENDITA DELLA COPIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EURO-

PEA.

3. INDIPENDENTEMENTE DALLA TUTELABILITA' DELLA BANCA DI DATI A NORMA DEL

DIRITTO D'AUTORE O DI ALTRI DIRITTI E SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI SUL CON-

TENUTO O PARTI DI ESSO, IL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI HA IL DIRITTO,

PER LA DURATA E ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL PRESENTE CAPO, DI VIETARE LE O-

PERAZIONI DI ESTRAZIONE OVVERO REIMPIEGO DELLA TOTALITA' O DI UNA PARTE SO-

STANZIALE DELLA STESSA.

4. IL DIRITTO DI CUI AL COMMA 3 SI APPLICA ALLE BANCHE DI DATI I CUI CO-

STITUTORI O TITOLARI DI DIRITTI SONO CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIO-

NE EUROPEA O RESIDENTI ABITUALI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA.

5. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 3 SI APPLICA ALTRESI' ALLE IMPRESE E

SOCIETA' COSTITUITE SECONDO LA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EU-

ROPEA ED AVENTI LA SEDE SOCIALE, L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE O IL CENTRO D'AT-

TIVITA' PRINCIPALE ALL'INTERNO DELLA UNIONE EUROPEA; TUTTAVIA, QUALORA LA SO-

CIETA' O L'IMPRESA ABBIA ALL'INTERNO DELLA UNIONE EUROPEA SOLTANTO LA PROPRIA

SEDE SOCIALE, DEVE SUSSISTERE UN LEGAME EFFETTIVO E CONTINUO TRA L'ATTIVITA'

DELLA MEDESIMA E L'ECONOMIA DI UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.

6. IL DIRITTO ESCLUSIVO DEL COSTITUTORE SORGE AL MOMENTO DEL COMPLETAMENTO

DELLA BANCA DI DATI E SI ESTINGUE TRASCORSI QUINDICI ANNI DAL 1 GENNAIO DEL-

L'ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL COMPLETAMENTO STESSO.

7. PER LE BANCHE DI DATI IN QUALUNQUE MODO MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUB-

BLICO PRIMA DELLO SCADERE DEL PERIODO DI CUI AL COMMA 6, IL DIRITTO DI CUI

ALLO STESSO COMMA 6 SI ESTINGUE TRASCORSI QUINDICI ANNI DAL 1 GENNAIO DEL-

L'ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA DELLA PRIMA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

8. SE VENGONO APPORTATE AL CONTENUTO DELLA BANCA DI DATI MODIFICHE O INTE-

GRAZIONI SOSTANZIALI COMPORTANTI NUOVI INVESTIMENTI RILEVANTI AI SENSI DEL

COMMA 1, LETTERA A), DAL MOMENTO DEL COMPLETAMENTO O DELLA PRIMA MESSA A DI-

SPOSIZIONE DEL PUBBLICO DELLA BANCA DI DATI COSI' MODIFICATA O INTEGRATA, E

COME TALE ESPRESSAMENTE IDENTIFICATA, DECORRE UN AUTONOMO TERMINE DI DURATA

DELLA PROTEZIONE, PARI A QUELLO DI CUI AI COMMI 6 E 7.

9. NON SONO CONSENTITI L'ESTRAZIONE O IL REIMPIEGO RIPETUTI E SISTEMATICI

DI PARTI NON SOSTANZIALI DEL CONTENUTO DELLA BANCA DI DATI, QUALORA PRESUP-

PONGANO OPERAZIONI CONTRARIE ALLA NORMALE GESTIONE DELLA BANCA DI DATI O AR-

RECHINO UN PREGIUDIZIO INGIUSTIFICATO AL COSTITUTORE DELLA BANCA DI DATI.

10. IL DIRITTO DI CUI AL COMMA 3 PUO' ESSERE ACQUISTATO O TRASMESSO IN

TUTTI I MODI E FORME CONSENTITI DALLA LEGGE.

CAPO II

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

ART. 102-TER. - 1. L'UTENTE LEGITTIMO DELLA BANCA DI DATI MESSA A DISPOSI-

ZIONE DEL PUBBLICO NON PUO' ARRECARE PREGIUDIZIO AL TITOLARE DEL DIRITTO

D'AUTORE O DI UN ALTRO DIRITTO CONNESSO RELATIVO AD OPERE O PRESTAZIONI CON-

TENUTE IN TALE BANCA.

2. L'UTENTE LEGITTIMO DI UNA BANCA DI DATI MESSA IN QUALSIASI MODO A DI-

SPOSIZIONE DEL PUBBLICO NON PUO' ESEGUIRE OPERAZIONI CHE SIANO IN CONTRASTO

CON LA NORMALE GESTIONE DELLA BANCA DI DATI O CHE ARRECHINO UN INGIUSTIFICATO

PREGIUDIZIO AL COSTITUTORE DELLA BANCA DI DATI.

3. NON SONO SOGGETTE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL COSTITUTORE DELLA BANCA DI DA-

TI MESSA PER QUALSIASI MOTIVO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO LE ATTIVITA' DI E-

STRAZIONE O REIMPIEGO DI PARTI NON SOSTANZIALI, VALUTATE IN TERMINI QUALITA-

TIVI E QUANTITATIVI, DEL CONTENUTO DELLA BANCA DI DATI PER QUALSIVOGLIA FINE

EFFETTUATE DALL'UTENTE LEGITTIMO.

SE L'UTENTE LEGITTIMO E' AUTORIZZATO AD EFFETTUARE L'ESTRAZIONE O IL REIM-

PIEGO SOLO DI UNA PARTE DELLA BANCA DI DATI, IL PRESENTE COMMA SI APPLICA U-

NICAMENTE A TALE PARTE.

4. LE CLAUSOLE CONTRATTUALI PATTUITE IN VIOLAZIONE DEI COMMI 1, 2 E 3 SONO

NULLE.".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

AGGIUNGE A LS 1941 04 22 0633 010202 010203

AGGIUNGE A LS 1941 04 22 0633 010202 010202

AGGIUNGE A LS 1941 04 22 0633 0102 02

AGGIUNGE A LS 1941 04 22 0633 010203 010203

AGGIUNGE A LS 1941 04 22 0633 0102 03

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0069 00

RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:

LS 1941 04 22 0633 0072 0102

DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169.

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BANCHE DI DATI.

STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 0006 00

ART. 6.

1. L'ARTICOLO 171-BIS DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, E' COSI' MODIFI-

CATO:

A) DOPO IL COMMA 1, E' AGGIUNTO IL SEGUENTE:

"1-BIS. CHIUNQUE, AL FINE DI TRARNE PROFITTO, RIPRODUCE, TRASFERISCE SU

ALTRO SUPPORTO, DISTRIBUISCE, COMUNICA, PRESENTA O DIMOSTRA IN PUBBLICO IL

CONTENUTO DI UNA BANCA DI DATI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI

ARTICOLI 64 -QUINQUIES E 64-SEXIES, OVVERO ESEGUE L'ESTRAZIONE O IL REIMPIEGO

DELLA BANCA DI DATI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI

102-BIS E 102-TER E' SOGGETTO ALLA PENA DELLA RECLUSIONE DA TRE MESI A TRE

ANNI E DELLA MULTA DA LIRE UN MILIONE A LIRE DIECI MILIONI. LA PENA NON E'

INFERIORE NEL MINIMO A SEI MESI DI RECLUSIONE E A LIRE TRE MILIONI DI MULTA

SE IL FATTO E' DI RILEVANTE GRAVITA' OVVERO SE LA BANCA DI DATI OGGETTO DELLE

ABUSIVE OPERAZIONI DI RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO SU ALTRO SUPPORTO, DISTRI-

BUZIONE, COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE O DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO, ESTRAZIONE

O REIMPIEGO SIA STATA DISTRIBUITA, VENDUTA O CONCESSA IN LOCAZIONE SU SUPPOR-

TI CONTRASSEGNATI DALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI AI SENSI

DELLA PRESENTE LEGGE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON

R.D. 18 MAGGIO 1942, N. 1369";

B) AL COMMA 2, LE PAROLE: "AL COMMA 1" SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: "AI

COMMI 1 E 1-BIS".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0171 02

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0064 05

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0064 06

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0102 02

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0102 03

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1942 05 18 1369 A

DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169.

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STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 0007 00

ART. 7.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO I DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, SI AP-

PLICANO ANCHE ALLE BANCHE DI DATI CREATE PRIMA DEL 1 GENNAIO 1998 E CHE ENTRO

LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO SODDISFINO I REQUISITI DI

CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MEDESIMO, FATTI SALVI GLI EVENTUALI ATTI CON-

CLUSI E I DIRITTI ACQUISITI ANTERIORMENTE. LA STESSA DISPOSIZIONE SI APPLICA

ANCHE ALLE BANCHE DI DATI CREATE DAL 1 GENNAIO 1998 FINO ALLA DATA DI ENTRATA

IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.

2. LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I DEL TITOLO II-BIS DELLA LEGGE 22 APRILE

1941, N. 633, SI APPLICANO ANCHE ALLE BANCHE DI DATI COSTITUITE COMPLETAMENTE

NEI 15 ANNI PRECEDENTI IL 1 GENNAIO 1998 E CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE

DEL PRESENTE DECRETO SODDISFINO I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO

MEDESIMO, FATTI SALVI GLI EVENTUALI ATTI CONCLUSI E I DIRITTI ACQUISITI ANTE-

RIORMENTE. LA STESSA DISPOSIZIONE SI APPLICA ANCHE ALLE BANCHE DI DATI COSTI-

TUITE COMPLETAMENTE DAL 1 GENNAIO 1998 FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE

DEL PRESENTE DECRETO.

3. PER LE BANCHE DI DATI DI CUI AL COMMA 2, PRIMO PERIODO, IL TERMINE DI

CUI ALL'ARTICOLO 102-BIS, COMMA 5, DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, DECOR-

RE DAL 1 GENNAIO 1998.

4. IL PRESENTE DECRETO NON OSTA ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CON-

CERNENTI, IN PARTICOLAR MODO, IL DIRITTO D'AUTORE, I DIRITTI CONNESSI O ALTRI

DIRITTI OD OBBLIGHI PREESISTENTI SU DATI, OPERE O ALTRI ELEMENTI INSERITI IN

UNA BANCA DI DATI, BREVETTI, MARCHI COMMERCIALI, DISEGNI E MODELLI INDUSTRIA-

LI, LA PROTEZIONE DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO NAZIONALE, LE NORME

SULLE INTESE E SULLA CONCORRENZA SLEALE, IL SEGRETO INDUSTRIALE, LA SICUREZ-

ZA, LA RISERVATEZZA, LA TUTELA DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE ED IL RISPETTO

DELLA VITA PRIVATA, L'ACCESSO AI DOCUMENTI PUBBLICI O IL DIRITTO DEI CONTRAT-

TI.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0001 0071

MODIFICA TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 010202 010202

MODIFICA TESTUALE: LS 1941 04 22 0633 0102 02

DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169.

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BANCHE DI DATI.

STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 0008 00

ART. 8.

1. IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA

SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARA' INSERITO NELLA

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO

OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 1999, N. 169.

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STAND. DOC.: LS 1999 05 06 0169 FINALE

DATO A ROMA, ADDI' 6 MAGGIO 1999

SCALFARO

D'ALEMA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LETTA, MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

DINI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DILIBERTO, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTI-

ZIA

CIAMPI, MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CARDINALE, MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

MELANDRI, MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: DILIBERTO

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