Il casellario giudiziario locale è quell'ufficio istituito presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica, avente la funzione di raccogliere e conservare l'estratto dei provvedimetni e annotazioni di cui la legge prescrive l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario. In particolare nel casellario giudiziario si iscrivono: le sentenze penali di condanna e i decreti penali divenuti irrevocabili; le sentenze civili passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabititazione e i provvedimenti che le revocano; le sentenze con cui l'imprenditore è dichiarato fallito; le sentenze di omologazione del concordato; le sentenze che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito.
Il casellario centrale riceve e raccoglie, oltre agli estratti concernenti apolidi e stranieri nati all'estero (anche se successivamente residenti in Italia) e cittadini nati all'estero o coloro di cui non sia stato possibile accertare il luogo di nascita, altresì tutti gli estratti provenienti dai casellari locali, i quali vengono eventualmente sostituiti in caso di loro temporanea inoperatività ed espleta, nei confronti degli uffici periferici, un'attività di vigilanza e controllo. Inoltre vengono raccolti (art. 3 del r.d. 18 giugno 1931, n. 778) i dati concernenti le sentenze straniere dichiarate esecutive in Italia e dati statistici sulla criminalità.
La normativa che regola il casellario è quella di cui agli artt. 603-610 e 587 c.p.p. come modificati dalla l. 18 giugno 1955, n. 517, dall'art. 46 disp. att. proc. pen. e dal r.d. 18 giugno 1931, n. 778 recante norme del "Regolamento del casellario giudiziario", nonchè infine dal d.m. 6 ottobre 1931. 1