STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 TITOLO

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

G.U. 10.04.1998 N. 084

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0026

FONTE COMPLESSA COSI COMPOSTA:

ALLEGATO (A)

MATERIA: ANTICHITA' , ARTE , COMUNITA' EUROPEE , RECEPIMENTO DIRETTIVA CEE

,

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PREAMBOLO

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO

STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL

CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

DALL'ART. 0001 ALL'ART. 0010

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO

STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL

CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE

SEZIONE I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO

DELL'UNIONE EUROPEA

DALL'ART. 0001 ALL'ART. 0008

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO

STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL

CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

SEZIONE I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO

DELL'UNIONE EUROPEA

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0001 00

ART. 1.

DENOMINAZIONI

1. NELLA PRESENTE LEGGE SI INTENDONO:

A) PER "REGOLAMENTO CEE" E "DIRETTIVA CEE", RISPETTIVAMENTE IL REGOLAMENTO

(CEE) N. 3911/92 DEL CONSIGLIO, DEL 9 DICEMBRE 1992, COME MODIFICATO DAL RE-

GOLAMENTO (CE) N. 2469/96 DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 1996 E LA DIRETTIVA

93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA

96/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 FEBBRAIO 1997;

B) PER "MINISTRO" E "MINISTERO", RISPETTIVAMENTE IL MINISTRO E IL MINISTE-

RO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI;

C) PER "LEGGE N. 1089", LA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, E SUCCESSIVE MO-

DIFICAZIONI;

D) PER "STATO RICHIEDENTE", LO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRO-

MUOVA L'AZIONE DI RESTITUZIONE AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911

MODIFICA NON TESTUALE: DC 1993 0007

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089

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NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO

STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL

CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

SEZIONE I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO

DELL'UNIONE EUROPEA

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0002 00

ART. 2.

AZIONE DI RESTITUZIONE

1. I BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEM-

BRO DELL'UNIONE EUROPEA DOPO IL 31 DICEMBRE 1992 SONO RESTITUITI A NORMA DEL-

LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE SEZIONE.

2. SONO CONSIDERATI BENI CULTURALI QUELLI QUALIFICATI, ANCHE DOPO LA LORO

USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO RICHIEDENTE, IN BASE ALLE NORME IVI VIGEN-

TI, COME APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE, SECONDO QUANTO STA-

BILITO DALL'ARTICOLO 36 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EU-

ROPEA.

3. LA RESTITUZIONE E' AMMESSA PER I BENI CULTURALI RICOMPRESI IN UNA DELLE

SEGUENTI CATEGORIE:

A) BENI INDICATI NELL'ALLEGATO ALLA PRESENTE LEGGE;

B) BENI FACENTI PARTE DI COLLEZIONI PUBBLICHE, INVENTARIATE IN MUSEI, AR-

CHIVI E FONDI DI CONSERVAZIONE DI BIBLIOTECHE;

C) BENI INCLUSI IN INVENTARI ECCLESIASTICI.

4. E' ILLECITA L'USCITA DEI BENI CULTURALI AVVENUTA IN VIOLAZIONE DEL RE-

GOLAMENTO CEE O DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO RICHIEDENTE IN MATERIA DI PRO-

TEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE OVVERO DETERMINATA DAL MANCATO

RIENTRO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA.

5. SI CONSIDERANO ALTRESI' ILLECITAMENTE USCITI I BENI DATI IN ESPORTAZIO-

NE TEMPORANEA QUALORA SIANO VIOLATE LE PRESCRIZIONI STABILITE DAL CEDENTE.

6. LA RESTITUZIONE E' AMMESSA SE LE CONDIZIONI INDICATE NEI COMMI 4 E 5

SUSSISTONO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1957 10 14 1203 0036 00 I

MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911

RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:

LS 1998 03 30 0088 A

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ART. 3.

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' CENTRALE. ASSISTENZA E COLLABORAZIONE DELLO

STATO ITALIANO AGLI ALTRI STATI MEMBRI PER L'ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA CEE.

1. L'AUTORITA' CENTRALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA CEE E'

PER L'ITALIA IL MINISTERO. ESSO SI AVVALE, PER I VARI COMPITI INDICATI NELLA

DIRETTIVA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, NONCHE' DELLA COOPERAZIONE

DEGLI ALTRI MINISTERI, DEGLI ALTRI ORGANI DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIA-

LI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI.

2. PER IL RITROVAMENTO E LA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI APPARTENENTI

AL PATRIMONIO DI ALTRO STATO MEMBRO, IL MINISTERO:

A) ASSICURA LA PROPRIA COLLABORAZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI DEGLI AL-

TRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA;

B) FA ESEGUIRE RICERCHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, RIVOLTE ALLA LOCALIZZA-

ZIONE DEL BENE CULTURALE E ALLA IDENTIFICAZIONE DI CHI LO POSSIEDA O COMUNQUE

LO DETENGA; LE RICERCHE SONO DISPOSTE SU DOMANDA DELLO STATO RICHIEDENTE,

CORREDATA DI OGNI NOTIZIA E DOCUMENTO UTILI PER AGEVOLARE LE INDAGINI, CON

PARTICOLARE RIGUARDO ALLA LOCALIZZAZIONE DEL BENE;

C) NOTIFICA AGLI STATI MEMBRI INTERESSATI IL RITROVAMENTO NEL TERRITORIO

NAZIONALE DI UN BENE CULTURALE LA CUI ILLECITA USCITA DA UNO STATO MEMBRO

POSSA PRESUMERSI PER INDIZI PRECISI E CONCORDANTI;

D) AGEVOLA LE OPERAZIONI CHE LO STATO MEMBRO INTERESSATO ESEGUE, PER VERI-

FICARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, SUL BENE DI

CUI SIA STATA EFFETTUATA LA NOTIFICA DI USCITA ILLECITA PRESUNTA AI SENSI

DELLA LETTERA C) DEL PRESENTE COMMA, PURCHE' TALI OPERAZIONI VENGANO EFFET-

TUATE ENTRO TRE MESI DALLA NOTIFICA STESSA; QUALORA LA VERIFICA NON SIA ESE-

GUITA ENTRO IL PRESCRITTO TERMINE NON SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI CONTE-

NUTE NELLA LETTERA E);

E) DISPONE, OVE NECESSARIO, LA RIMOZIONE E LA TEMPORANEA CUSTODIA PRESSO

MUSEI PUBBLICI, NONCHE' OGNI ALTRA MISURA NECESSARIA PER LA CONSERVAZIONE DEL

BENE;

F) FAVORISCE L'AMICHEVOLE COMPOSIZIONE, TRA STATO RICHIEDENTE E POSSESSORE

O DETENTORE DEL BENE CULTURALE, DI OGNI QUESTIONE CONCERNENTE LA RESTITUZIO-

NE; A TAL FINE, TENUTO CONTO DELLA QUALITA' DEI SOGGETTI E DELLA NATURA DEL

BENE, IL MINISTERO PUO' PROPORRE ALLO STATO RICHIEDENTE E AI SOGGETTI POSSES-

SORI O DETENTORI LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MEDIANTE ARBITRATO DA

SVOLGERSI SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA E RACCOGLIERE, PER L'EFFETTO, IL

FORMALE ACCORDO DI ENTRAMBE LE PARTI.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: DC 1993 0007 0003 00

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ART. 4.

AZIONE DI RESTITUZIONE

1. GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA POSSONO ESERCITARE L'AZIONE DI RE-

STITUZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA PER I BENI CULTURALI

USCITI ILLECITAMENTE DAL LORO TERRITORIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICO-

LO 2.

2. L'AZIONE E' PROPOSTA DAVANTI AL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL BENE SI

TROVA.

3. OLTRE AI REQUISITI PREVISTI NELL'ARTICOLO 163 DEL CODICE DI PROCEDURA

CIVILE, L'ATTO DI CITAZIONE DEVE CONTENERE:

A) UN DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL BENE RICHIESTO CHE NE CERTIFICHI LA QUALI-

TA' DI BENE CULTURALE;

B) LA DICHIARAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI DELLO STATO RICHIEDENTE RE-

LATIVA ALL'USCITA ILLECITA DEL BENE DAL TERRITORIO NAZIONALE.

4. L'ATTO DI CITAZIONE E' NOTIFICATO ALTRESI' AL MINISTERO PER ESSERE AN-

NOTATO NELLO SPECIALE REGISTRO DI TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI DI

RESTITUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 1, LETTERA E).

5. IL MINISTERO NOTIFICA IMMEDIATAMENTE L'INTERVENUTA TRASCRIZIONE ALLE

AUTORITA' CENTRALI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: PC 0163

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ART. 5.

PRESCRIZIONE

1. L'AZIONE DI RESTITUZIONE E' PROMOSSA NEL TERMINE PERENTORIO DI UN ANNO

A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI LO STATO RICHIEDENTE HA AVUTO CONOSCENZA CHE IL

BENE USCITO ILLECITAMENTE SI TROVA IN UN DETERMINATO LUOGO E NE HA IDENTIFI-

CATO IL POSSESSORE O DETENTORE.

2. L'AZIONE DI RESTITUZIONE SI PRESCRIVE IN OGNI CASO ENTRO IL TERMINE DI

TRENTA ANNI DAL GIORNO DELL'USCITA ILLECITA DEL BENE DAL TERRITORIO DELLO

STATO RICHIEDENTE.

3. L'AZIONE DI RESTITUZIONE NON SI PRESCRIVE PER I BENI INDICATI NELL'AR-

TICOLO 2, COMMA 3, LETTERE B) E C). SI INTENDONO PUBBLICHE LE COLLEZIONI DI

PROPRIETA' DELLO STATO, DI ALTRE AUTORITA' TERRITORIALI, DI ENTI QUALIFICATI

PUBBLICI IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, NONCHE' LE COLLEZIONI

FINANZIATE IN MODO SIGNIFICATIVO DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI TERRI-

TORIALI.

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ART. 6.

INDENNIZZO

1. IL TRIBUNALE, NEL DISPORRE LA RESTITUZIONE DEL BENE, PUO', SU DOMANDA

DELLA PARTE INTERESSATA, LIQUIDARE UN INDENNIZZO DETERMINATO IN BASE A CRITE-

RI EQUITATIVI.

2. PER OTTENERE L'INDENNIZZO DI CUI AL COMMA 1, IL SOGGETTO INTERESSATO

DEVE DIMOSTRARE DI AVER ACQUISITO IL POSSESSO DEL BENE IN BUONA FEDE.

3. IL SOGGETTO CHE ABBIA ACQUISITO IL POSSESSO DEL BENE PER DONAZIONE, E-

REDITA' O LEGATO NON PUO' BENEFICIARE DI UNA POSIZIONE PIU' FAVOREVOLE DI

QUELLA DEL PROPRIO DANTE CAUSA.

4. LO STATO RICHIEDENTE CHE SIA OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

PUO' RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ILLECITA CIRCOLA-

ZIONE RESIDENTE IN ITALIA.

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STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0007 00

ART. 7.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

1. L'INDENNIZZO E' CORRISPOSTO DA PARTE DELLO STATO RICHIEDENTE CONTE-

STUALMENTE ALLA RESTITUZIONE DEL BENE.

2. DEL PAGAMENTO E DELLA CONSEGNA DEL BENE E' REDATTO, A CURA DI UN NO-

TAIO, DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO, OVVERO DI FUNZIONARI ALL'UOPO DESIGNATI

DAL MINISTERO, PROCESSO VERBALE, CHE VIENE RIMESSO IN COPIA AL COMPETENTE UF-

FICIO CENTRALE DEL MINISTERO STESSO.

3. IL PROCESSO VERBALE DI CUI AL COMMA 2 COSTITUISCE TITOLO IDONEO PER LA

CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.

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CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO

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CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

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DELL'UNIONE EUROPEA

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0008 00

ART. 8.

CUSTODIA TEMPORANEA DEI BENI ED ALTRI ADEMPIMENTI

1. SONO A CARICO DELLO STATO RICHIEDENTE LE SPESE RELATIVE ALLA RICERCA,

RIMOZIONE O CUSTODIA TEMPORANEA DEL BENE DA RESTITUIRE, LE ALTRE COMUNQUE

PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, NONCHE' QUELLE INERENTI ALL'ESECUZIONE DELLA SEN-

TENZA CHE DISPONE LA RESTITUZIONE.

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NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO

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SEZIONE II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

DALL'ART. 0009 ALL'ART. 0010

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

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RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO

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CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

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AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0009 00

ART. 9.

TITOLARITA' DELL'AZIONE E PATROCINIO

1. L'AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTU RALI USCITI ILLECITAMENTE DAL

TERRITORIO ITALIANO E' ESERCITATA DAL MINISTRO, D'INTESA CON IL MI NISTRO DE-

GLI AFFARI ESTERI, DAVANTI AL COMPE TENTE GIUDICE DELLO STATO MEMBRO DELL'U-

NIO NE EUROPEA IN CUI SI TROVA IL BENE CULTU RALE.

2. LO STATO SI AVVALE DELL'ASSISTENZA DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STA-

TO.

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO

STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL

CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.

SEZIONE II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0010 00

ART. 10.

CONSEGNA O ACQUISIZIONE DEL BENE RESTITUITO

1. QUALORA IL BENE CULTURALE RESTITUITO NON APPARTENGA ALLO STATO, IL MI-

NISTERO PROVVEDE ALLA SUA CUSTODIA FINO ALLA CONSEGNA ALL'AVENTE DIRITTO.

2. LA CONSEGNA DEL BENE E' SUBORDINATA AL RIMBORSO ALLO STATO DELLE SPESE

SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO DI RESTITUZIONE E PER LA CUSTODIA DEL BENE.

3. QUANDO NON SIA CONOSCIUTO CHI ABBIA DIRITTO ALLA CONSEGNA DEL BENE, IL

MINISTERO DA' NOTIZIA DEL PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE MEDIANTE AVVISO PUB-

BLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E CON ALTRA FORMA

DI PUBBLICITA'.

4. QUALORA L'AVENTE DIRITTO NON NE RICHIEDA LA CONSEGNA ENTRO CINQUE ANNI

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'AVVISO DI CUI AL

COMMA 3, IL BENE E' ACQUISITO AL DEMANIO DELLO STATO. IL COMPETENTE UFFICIO

CENTRALE DEL MINISTERO, SENTITI IL COMITATO DI SETTORE DEL CONSIGLIO NAZIONA-

LE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI COMPETENTE PER MATERIA E LE REGIONI IN-

TERESSATE, DISPONE CHE IL BENE SIA ASSEGNATO AD UN MUSEO, BIBLIOTECA O ARCHI-

VIO STATALE O DI ENTE PUBBLICO AL FINE DI ASSICURARNE LA MIGLIORE TUTELA E IL

PUBBLICO GODIMENTO NEL CONTESTO CULTURALE PIU' OPPORTUNO.

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

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CAPO II

NORME DI ESECUZIONE

DEL REGOLAMENTO CEE

DALL'ART. 0011 ALL'ART. 0013

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE

DEL REGOLAMENTO CEE

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0011 00

ART. 11.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1. IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA, AI SENSI

DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO CEE, PER I BENI CULTURALI COMPRESI NELL'ALLE-

GATO AL REGOLAMENTO MEDESIMO, E' FUNZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE E

DI ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI COMUNITARI.

2. AI FINI DEL REGOLAMENTO CEE GLI UFFICI DI ESPORTAZIONE DEL MINISTERO

SONO AUTORITA' COMPETENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE DI

BENI CULTURALI.

3. LA LICENZA DI ESPORTAZIONE E' VALIDA PER SEI MESI.

4. L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE RILASCIA LA LICENZA DI ESPORTAZIONE CONTE-

STUALMENTE ALL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 36,

COMMA 2, DELLA LEGGE N. 1089, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 18 DELLA PRESENTE

LEGGE.

5. LA LICENZA DI ESPORTAZIONE E' ALTRESI' RILASCIATA DAL MEDESIMO UFFICIO

CHE HA EMESSO L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE IN DATA NON ANTERIORE A

TRENTA MESI.

6. IN PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, IL MINISTERO COMUNICA ALLA

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE L'ELENCO DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE EN-

TRO DUE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA. I SUCCESSIVI

AGGIORNAMENTI DEL PREDETTO ELENCO SONO COMUNICATI ENTRO DUE MESI DALLA LORO

EFFETTUAZIONE.

7. LE DISPOSIZIONI DEL CAPO IV E DELL'ARTI COLO 66 DELLA LEGGE N. 1089,

COME MODIFICATI DAL CAPO IV DELLA PRESENTE LEGGE, NON SI APPLICANO AI BENI

CULTURALI ENTRATI NEL TERRI TORIO DELLO STATO E ACCOMPAGNATI DA LICENZA DI E-

SPORTAZIONE RILASCIATA DA ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI

DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO CEE PER LA DURATA DI VALIDITA' DELLA LICENZA

MEDESIMA.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911 0002 00

MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0066 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 0042

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE

DEL REGOLAMENTO CEE

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0012 00

ART. 12.

APPLICAZIONE TRANSITORIA DEL REGOLAMENTO

APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1913, N. 363

1. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE,

CON DECRETO DEL MINISTRO A NORMA DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 A-

GOSTO 1988, N. 400, SENTITO IL CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AM-

BIENTALI E PREVIO PARERE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI DELLA CAMERA DEI DEPU-

TATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, RESO IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI REGOLA-

MENTI PARLAMENTARI, SI PROVVEDE ALLA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO

II DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1913, N. 363. FINO

ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO DECRETO, CONTINUANO AD APPLICARSI

LE DISPOSIZIONI MEDESIME, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DEL CAPO

IV DELLA LEGGE N. 1089, COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE, E CON LE DISPO-

SIZIONI COMUNITARIE. IN PARTICOLARE:

A) LE DISPOSIZIONI DEL CAPO II, SEZIONI I E II, E DELL'ARTICOLO 146 DEL

PREDETTO TITOLO II SI APPLICANO ALLE PROCEDURE DI RILASCIO O DI DINIEGO DEL-

L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE;

B) LE DISPOSIZIONI DEL CAPO IV DEL PRE DETTO TITOLO II SI APPLICANO ALL'E-

SPORTAZIONE DI BENI CULTURALI NON SOGGETTI AL REGOLAMEN TO CEE.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 A

MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 0042

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 0129 0178

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 0134 0135

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 0136 0138

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1913 01 30 0363 0158 0161

RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:

LS 1988 08 23 0400 0017 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE

DEL REGOLAMENTO CEE

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0013 00

ART. 13.

VIOLAZIONE DI OBBLIGHI FORMALI

1. CHI, EFFETTUATA L'ESPORTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CEE, NON RENDA

AL COMPETENTE UFFICIO DI ESPORTAZIONE L'ESEMPLARE N. 3 PREVISTO DAL REGOLA-

MENTO (CEE) N. 752/93 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 MARZO 1993, ATTUATIVO DEL RE-

GOLAMENTO CEE, E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA

SOMMA DA L. 200.000 A L. 1.200.000.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911

MODIFICA NON TESTUALE: RC 1993 0752

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE

CAPO III

NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI

ILLECITAMENTE SOTTRATTI.

DALL'ART. 0014 ALL'ART. 0016

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO III

NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI

ILLECITAMENTE SOTTRATTI.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0014 00

ART. 14.

INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

E AL PARLAMENTO NAZIONALE

1. IL MINISTRO INFORMA LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE DELLE MISURE

ADOTTATE DALL'ITALIA PER ASSICURARE L'ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE E ACQUI-

SISCE LE CORRISPONDENTI INFORMAZIONI TRASMESSE ALLA COMMISSIONE DAGLI ALTRI

STATI MEMBRI.

2. IL MINISTRO TRASMETTE ANNUALMENTE AL PARLAMENTO, IN ALLEGATO ALLO STATO

DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO, UNA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA

PRESENTE LEGGE, NONCHE' SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE E DEL REGOLAMENTO

CEE IN ITALIA E NEGLI ALTRI STATI MEMBRI.

3. IL MINISTRO, SENTITO IL CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AM-

BIENTALI, PREDISPONE OGNI TRE ANNI, PER LA PRIMA VOLTA NEL FEBBRAIO 1999, LA

RELAZIONE ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE SULL'APPLICAZIONE DEL RE-

GOLAMENTO CEE E DELLA DIRETTIVA CEE. LA RELAZIONE E' TRASMESSA AL PARLAMENTO.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: RC 1992 3911

MODIFICA NON TESTUALE: DC 1993 0007

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO III

NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI

ILLECITAMENTE SOTTRATTI.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0015 00

ART. 15.

BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

1. PRESSO IL MINISTERO E' ISTITUITA LA BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLE-

CITAMENTE SOTTRATTI.

2. CON REGOLAMENTO, EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DELLA LEG-

GE 23 AGOSTO 1988, N. 400, SONO DETERMINATE LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA

BANCA DATI.

RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:

LS 1988 08 23 0400 0017 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO III

NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI

ILLECITAMENTE SOTTRATTI.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0016 00

ART. 16.

ACCORDI CON GLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

1. AL FINE DI SOLLECITARE E FAVORIRE UNA RE CIPROCA MAGGIORE CONOSCENZA

DEL PATRIMONIO CULTURALE NONCHE' DELLA LEGISLAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DI

TUTELA DEI DIVERSI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, IL MINISTERO PROMUOVE

GLI OPPORTUNI ACCORDI CON I CORRISPONDENTI MINISTERI DEGLI ALTRI STATI.

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

DALL'ART. 0017 ALL'ART. 0024

RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:

LS 1939 06 01 1089

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0017 00

ART. 17.

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE N. 1089

1. L'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 35. - 1. E' VIETATA, SE COSTITUISCA DANNO PER IL PATRIMONIO STORICO

E CULTURALE NAZIONALE, L'USCITA DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DEI BENI DI

CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CHE, IN

RELAZIONE ALLA LORO NATURA O AL CONTESTO STORICOCULTURALE DI CUI FANNO PARTE,

PRESENTINO INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO, ETNOGRAFICO, BIBLIO-

GRAFICO, DOCUMENTALE O ARCHIVISTICO.

2. IL DIVIETO RIGUARDA ANCHE:

A) AUDIOVISIVI CON RELATIVI NEGATIVI, LA CUI ESECUZIONE RISALGA A OLTRE

VENTICINQUE ANNI;

B) MEZZI DI TRASPORTO AVENTI PIU' DI SETTANTACINQUE ANNI, TRANNE CHE L'U-

SCITA NON SIA TEMPORANEA PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE E RADUNI INTERNAZIO-

NALI;

C) BENI E STRUMENTI DI INTERESSE PER LA STORIA DELLA SCIENZA E DELLA TEC-

NICA AVENTI PIU' DI CINQUANTA ANNI.

3. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 1 SI APPLICA COMUNQUE AGLI ARCHIVI E AI SIN-

GOLI DOCUMENTI DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO AI SENSI DELL'ARTICO-

LO 36 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409,

NONCHE' AI BENI DI INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE AI SENSI DEGLI ARTI-

COLI 3 E 5 DELLA PRESENTE LEGGE.

4. PER I BENI CULTURALI NON ASSOGGETTATI AI DIVIETI DEL PRESENTE ARTICOLO

I COMPETENTI UFFICI DI ESPORTAZIONE RILASCIANO L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLA-

ZIONE.

5. NELLA VALUTAZIONE CIRCA IL RILASCIO O IL RIFIUTO DELL'ATTESTATO DI LI-

BERA CIRCOLAZIONE GLI UFFICI DI ESPORTAZIONE SI ATTENGONO A INDIRIZZI DI CA-

RATTERE GENERALE STABILITI DAL CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AM-

BIENTALI".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0001 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0003 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0005 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1963 09 03 1409

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1963 09 30 1409 0036 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0018 00

ART. 18.

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE N. 1089

1. L'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 36. - 1. CHI INTENDA FAR USCIRE DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA BENI

CULTURALI DEVE FARNE DENUNCIA E PRESENTARLI AI COMPETENTI UFFICI DI ESPORTA-

ZIONE, INDICANDO, CONTESTUALMENTE E PER CIASCUNO DI ESSI, IL VALORE VENALE.

2. L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE, ACCERTATA LA CONGRUITA' DEL VALORE INDICATO,

RILASCIA O NEGA, CON MOTIVATO GIUDIZIO, L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE.

3. PER I BENI CULTURALI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE O DI ENTI SOTTOPOSTI

ALLA SUA VIGILANZA OPPURE OGGETTO DI DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLA

REGIONE, L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE SENTE LA REGIONE, IL CUI PARERE E' RESO

NEL TERMINE PERENTORIO DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIE-

STA E, SE NEGATIVO, E' VINCOLANTE.

4. L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE HA VALIDITA' TRIENNALE ED E' REDATTO

IN TRE ORIGINALI DEI QUALI:

A) UNO E' DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO;

B) UN SECONDO E' CONSEGNATO ALL'INTERESSATO E DEVE ACCOMPAGNARE LA CIRCO-

LAZIONE DEL BENE;

C) UN TERZO E' TRASMESSO AL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE DEL MINISTERO PER

I BENI CULTURALI E AMBIENTALI PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO UFFICIALE DEGLI

ATTESTATI".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0019 00

ART. 19.

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE N. 1089

1. L'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 37. - 1. L'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE, PREVISTO DAL COMMA 2

DELL'ARTICOLO 36, E' RILASCIATO DALL'UFFICIO DI ESPORTAZIONE NON PRIMA DI

QUINDICI GIORNI E COMUNQUE NON OLTRE QUARANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL

BENE.

2. L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE, ENTRO TRE GIORNI DALL'AVVENUTA PRESENTAZIONE

DEL BENE, NE DA' NOTIZIA AL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE CHE PUO', ENTRO I

SUCCESSIVI DIECI GIORNI, INIBIRE IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCO-

LAZIONE.

3. AVVERSO IL RIFIUTO DELL'ATTESTATO, L'INTERESSATO PUO' PRESENTARE, ENTRO

I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI, RICORSO AL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AM-

BIENTALI.

4. COPIA DEL RICORSO DEVE ESSERE CONTESTUALMENTE INVIATA ALL'UFFICIO DI E-

SPORTAZIONE INTERESSATO.

5. IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, SENTITO IL COMPETENTE

COMITATO DI SETTORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTA-

LI, DECIDE SUL RICORSO ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE

DELLO STESSO.

6. QUALORA IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ACCOLGA IL RICOR-

SO, L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, RILASCIA L'ATTE-

STATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE.

7. IN CASO DI RIGETTO, I BENI SONO SOTTOPOSTI AL REGIME DI CUI AGLI ARTI-

COLI 2 E 3 DELLA PRESENTE LEGGE E AGLI ARTICOLI 3 E SEGUENTI DEL DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 SETTEMBRE 1963, N. 1409".

2. ALLA COPERTURA DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA SOPPRESSIONE DELLA

TASSA DI ESPORTAZIONE, VALUTATE IN LIRE 350 MILIONI ANNUE, SI PROVVEDE A CA-

RICO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 26.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0037 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1963 09 30 1409 0003 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0002 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0003 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0020 00

ART. 20.

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE N. 1089

1. L'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 39. - 1. ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA DENUNCIA, IL MINI-

STRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI O LA REGIONE NEL CUI TERRITORIO SI

TROVA L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE COMPETENTE HANNO LA FACOLTA' DI ACQUISTARE IL

BENE PER IL VALORE INDICATO NELLA DENUNCIA".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0039 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0021 00

ART. 21.

CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE

1. DOPO L'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE N. 1089 E' INSERITO IL SEGUENTE:

"ART. 39-BIS. - 1. LA SPEDIZIONE O L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DELLE COSE IN-

DICATE NELL'ARTICOLO 35 E' CERTIFICATA, A DOMANDA, DALL'UFFICIO DI ESPORTA-

ZIONE.

2. IL CERTIFICATO DI AVVENUTA IMPORTAZIONE E' RILASCIATO OSSERVANDO LE

PROCEDURE E MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

3. IL CERTIFICATO DI AVVENUTA SPEDIZIONE E' RILASCIATO IN BASE A DOCUMEN-

TAZIONE IDONEA ALLA IDENTIFICAZIONE DELLA COSA E A COMPROVARNE LA PROVENIEN-

ZA, FORNITA O AUTENTICATA DA UNA AUTORITA' DELLO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EU-

ROPEA DI SPEDIZIONE.

4. IL CERTIFICATO DI CUI AL COMMA 3, PER CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA SUA

EMANAZIO NE, SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO L'ATTESTATO DI CUI ALL'ARTICOLO 36".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

AGGIUNGE A LS 1939 06 01 1089 0039 02

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00

RIFERIMENTI NON PRIVILEGIATI:

LS 1939 06 01 1089 0039 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0022 00

ART. 22.

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE N. 1089

1. L'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 40. - 1. I BENI CULTURALI PER I QUALI OPERI IL DIVIETO PREVISTO NEI

COMMI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 35 POSSONO CIRCOLARE IN VIA TEMPORANEA PER MANI-

FESTAZIONI CULTURALI, MOSTRE O ESPOSIZIONI D'ARTE.

2. PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 1, L'UFFICIO DI ESPORTAZIONE RILASCIA

UNA AUTORIZZAZIONE CON VALIDITA' NON SUPERIORE AD UN ANNO.

3. LA SPEDIZIONE O L'ESPORTAZIONE TEMPORANEA SONO GARANTITE MEDIANTE CAU-

ZIONE, COSTITUITA ANCHE DA POLIZZA FIDEIUSSORIA, PER UN IMPORTO SUPERIORE DEL

10 PER CENTO AL VALORE STIMATO DEL BENE, RILASCIATA DA UN ISTITUTO BANCARIO O

DA UNA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE. LA CAUZIONE E' INCAMERATA DALL'AMMINISTRA-

ZIONE OVE GLI OGGETTI AMMESSI ALLA TEMPORANEA ESPORTAZIONE NON SIANO REIMPOR-

TATI NEL TERMINE STABILITO, FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DEL SECONDO COMMA DEL-

L'ARTICOLO 65".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0040 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0065 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0023 00

ART. 23.

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE N. 1089

1. L'ARTICOLO 66 DELLA LEGGE N. 1089 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 66. - 1. CHIUNQUE TRASFERISCE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

O ESPORTA VERSO PAESI TERZI COSE DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGI-

CO, ETNOGRAFICO, BIBLIOGRAFICO, DOCUMENTALE O ARCHIVISTICO, NONCHE' I BENI DI

CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 35, SENZA AVER OTTENUTO IL PRESCRITTO ATTESTATO

DI LIBERA CIRCOLAZIONE O LA PRESCRITTA LICENZA DI ESPORTAZIONE, E' PUNITO CON

LA RECLUSIONE DA UNO A QUATTRO ANNI O CON LA MULTA DA LIRE 500.000 A LIRE 10

MILIONI.

2. LA PENA E' AUMENTATA SE SI TRATTA DI COSE DI INTERESSE PARTICOLARMENTE

IMPORTANTE.

3. IL GIUDICE DISPONE LA CONFISCA DELLE COSE, SALVO CHE QUESTE APPARTENGA-

NO A PERSONA ESTRANEA AL REATO. LA CONFISCA HA LUOGO IN CONFORMITA' DELLE

NORME DELLA LEGGE DOGANALE RELATIVE ALLE COSE OGGETTO DI CONTRABBANDO.

4. SE IL FATTO E' COMMESSO DA CHI ESERCITA ATTIVITA' DI VENDITA AL PUBBLI-

CO O DI ESPOSIZIONE A FINE DI COMMERCIO DI OGGETTI DI INTERESSE CULTURALE,

ALLA SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA CONSEGUE LA SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZA-

ZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PER UNA DURATA MINIMA DI

SEI MESI. L'AUTORIZZAZIONE E' REVOCATA NEI CASI DI RECIDIVA AI SENSI DELL'AR-

TICOLO 99, SECONDO COMMA, NUMERI 1) E 2), DEL CODICE PENALE.

5. LA PENA APPLICABILE PER I REATI PREVISTI NEL COMMA 1 E' RIDOTTA DA UNO

A DUE TERZI QUALORA IL COLPEVOLE FORNISCA UNA COLLABORAZIONE DECISIVA E CO-

MUNQUE DI NOTEVOLE RILEVANZA PER IL RECUPERO DEI BENI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

OVVERO ESPORTATI.

6. FUORI DEI CASI DI CONCORSO NEL DELITTO DI CUI AL COMMA 1, CHIUNQUE SPE-

DISCE VERSO STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O ESPORTA VERSO PAESI TERZI LE

COSE DI CUI AL COMMA 1 NON ACCOMPAGNATE DALL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE

O DALLA LICENZA E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DEL PAGA-

MENTO DI UNA SOMMA DA L. 150.000 A L. 900.000".

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0066 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0035 00

MODIFICA NON TESTUALE: CP 0099

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0024 00

ART. 24.

ABROGAZIONI

1. SONO ABROGATI GLI ARTICOLI 38, 41 E 42 DELLA LEGGE N. 1089.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

ABROGA LS 1939 06 01 1089 0038 00

ABROGA LS 1939 06 01 1089 0041 00

ABROGA LS 1939 06 01 1089 0042 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 PARTIZIONE

CAPO V

NORME FINALI

DALL'ART. 0025 ALL'ART. 0026

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO V

NORME FINALI

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0025 00

ART. 25.

ATTIVITA' DEGLI UFFICI CENTRALI

1. IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI, GLI UF-

FICI CENTRALI DEL MINISTERO, CIASCUNO PER LA PARTE DI COMPETENZA, IN AGGIUNTA

AI COMPITI GIA' SPETTANTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI:

A) DISPONGONO L'ASSEGNAZIONE DEI BENI ACQUISITI AL DEMANIO DELLO STATO AI

SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 4;

B) CURANO LA TENUTA DEL REGISTRO UFFICIALE DEGLI ATTESTATI FORMATI AI SEN-

SI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 1089, COME SOSTITUITO DALL'ARTI-

COLO 18 DELLA PRESENTE LEGGE;

C) POSSONO INIBIRE IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE ENTRO

IL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 1089, COME SOSTI-

TUITO DALL'ARTICOLO 19 DELLA PRESENTE LEGGE;

D) DISPONGONO ISPEZIONI SULLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE;

E) CONSERVANO UNO SPECIALE REGISTRO DI TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDI-

ZIALI PER LA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI;

F) DICHIARANO, SENTITO IL COMPETENTE COMITATO DI SETTORE DEL CONSIGLIO NA-

ZIONALE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, AI SOLI FINI DELLA RESTITUZIONE,

L'INTERESSE PARTICOLARE PER IL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE DI BENI GIA' U-

SCITI DAL TERRITORIO ITALIANO;

G) PRESENTANO AL MINISTRO PROPOSTE DI INTERVENTO IN MATERIA DI SPEDIZIONE

DEI BENI CULTURALI NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O DI ESPORTAZIONE

VERSO ALTRI STATI.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0036 00

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1939 06 01 1089 0037 00

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

CAPO V

NORME FINALI

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0026 00

ART. 26.

COPERTURA FINANZIARIA

1. ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 15 E 19, VALUTATO IN

COMPLESSIVE LIRE 450 MILIONI ANNUE A DECORRERE DAL 1998, SI PROVVEDE MEDIANTE

CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO

TRIENNALE 1998-2000, NELL'AMBITO DELL'UNITA' PREVISIONALE DI BASE DI PARTE

CORRENTE "FONDO SPECIALE" DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO,

DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PER IL 1998, ALLO SCOPO PAR-

ZIALMENTE UTILIZZANDO L'ACCANTONAMENTO RELATIVO AL MINISTERO PER I BENI CUL-

TURALI E AMBIENTALI.

2. IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E' AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI

BILANCIO.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARA' INSERITA NELLA

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO

OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO

STATO.

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 FINALE

DATA A ROMA, ADDI' 30 MARZO 1998

SCALFARO

PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VELTRONI, MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 TITOLO A

ALLEGATO

(PREVISTO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, LETTERA A)

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0000

LEGGE 30 MARZO 1998, N. 88.

NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI. ECOLOGIA.

ALLEGATO

(PREVISTO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, LETTERA A)

STAND. DOC.: LS 1998 03 30 0088 0000 00 A

A. CATEGORIE DI BENI

1. REPERTI ARCHEOLOGICI AVENTI PIU' DI CENTO ANNI PROVENIENTI DA:

A) SCAVI E SCOPERTE TERRESTRI O SOTTOMARINE;

B) SITI ARCHEOLOGICI;

C) COLLEZIONI ARCHEOLOGICHE.

2. ELEMENTI, COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DI MONUMENTI ARTISTICI, STORICI

O RELIGIOSI E PROVENIENTI DALLO SMEMBRAMENTO DEI MONUMENTI STESSI, AVENTI

PIU' DI CENTO ANNI.

3. QUADRI E PITTURE DIVERSI DA QUELLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 4 E 5

FATTI INTERAMENTE A MANO SU QUALSIASI SUPPORTO E CON QUALSIASI MATERIALE (1).

4. ACQUARELLI, GUAZZI E PASTELLI ESEGUITI INTERAMENTE A MANO SU QUALSIASI

SUPPORTO.

5. MOSAICI DIVERSI DA QUELLI DELLE CATEGORIE 1 E 2 REALIZZATI INTERAMENTE

A MANO CON QUALSIASI MATERIALE (1) E DISEGNI FATTI INTERAMENTE A MANO SU

QUALSIASI SUPPORTO.

6. INCISIONI, STAMPE, SERIGRAFIE E LITOGRAFIE ORIGINALI E RELATIVE MATRI-

CI, NONCHE' MANIFESTI ORIGINALI (1).

7. OPERE ORIGINALI DELL'ARTE STATUARIA O DELL'ARTE SCULTOREA E COPIE OTTE-

NUTE CON IL MEDESIMO PROCEDIMENTO DELL'ORIGINALE (1), DIVERSE DA QUELLE DELLA

CATEGORIA 1.

8. FOTOGRAFIE, FILM E RELATIVI NEGATIVI (1).

9. INCUNABOLI E MANOSCRITTI, COMPRESI LE CARTE GEOGRAFICHE E GLI SPARTITI

MUSICALI, ISOLATI O IN COLLEZIONE (1).

10. LIBRI AVENTI PIU' DI CENTO ANNI, ISOLATI O IN COLLEZIONE.

11. CARTE GEOGRAFICHE STAMPATE AVENTI PIU' DI DUECENTO ANNI.

12. ARCHIVI E SUPPORTI, COMPRENDENTI ELEMENTI DI QUALSIASI NATURA AVENTI

PIU' DI CINQUANTA ANNI.

13. A) COLLEZIONI ED ESEMPLARI PROVENIENTI DA COLLEZIONI DI ZOOLOGIA, BO-

TANICA, MINERALOGIA, ANATOMIA.

B) COLLEZIONI AVENTI INTERESSE STORICO, PALEONTOLOGICO, ETNOGRAFICO O NU-

MISMATICO.

14. MEZZI DI TRASPORTO AVENTI PIU' DI SETTANTACINQUE ANNI.

15. ALTRI OGGETTI DI ANTIQUARIATO NON CONTEMPLATI DALLE CATEGORIE DA 1 A

14, AVENTI PIU' DI CINQUANTA ANNI.

I BENI CULTURALI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DA 1 A 15 SONO DISCIPLINATI

DALLA PRESENTE LEGGE SOLTANTO SE IL LORO VALORE E' PARI O SUPERIORE AI VALORI

DI CUI ALLA LETTERA B.

B. VALORI APPLICABILI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA LETTERA A (IN ECU)

1) 0 (ZERO)

- 1. REPERTI ARCHEOLOGICI

- 2. SMEMBRAMENTO DI MONUMENTI

- 9. INCUNABOLI E MANOSCRITTI

- 12. ARCHIVI

2) 15.000

- 5. MOSAICI E DISEGNI

- 6. INCISIONI

- 8. FOTOGRAFIE

- 11. CARTE GEOGRAFICHE STAMPATE

3) 30.000

- 4. ACQUARELLI, GUAZZI E PASTELLI

4) 50.000

- 7. ARTE STATUARIA

- 10. LIBRI

- 13. COLLEZIONI

- 14. MEZZI DI TRASPORTO

- 15. ALTRI OGGETTI

5) 150.000

- 3. QUADRI

IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI RELATIVE AI VALORI DEVE ESSERE ACCERTATO AL

MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE. IL VALORE E' QUEL-

LO DEL BENE NELLO STATO MEMBRO AL QUALE E' STATA AVANZATA RICHIESTA DI RESTI-

TUZIONE. LA DATA DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN ECU NEL PRESENTE ALLE-

GATO NELLE MONETE NAZIONALI E' IL 1 GENNAIO 1993.

(1) AVENTI PIU' DI CINQUANTA ANNI E NON APPARTENENTI ALL'AUTORE.

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