11. Print (show) e stampe opzionali. Le parti del documento (massima civile).

I documenti reperiti possono essere visionati digitando il comando:

o, in alternativa, I documenti vengono sempre mostrati a video in successione dal più remoto al più recente; se si vuole invertire questa presentazione di tipo standard (stampa standard) occorre digitare: Se i documenti sono più d'uno conviene sempre digitare il comando: Quando, poi, i documenti sono molti (più di una decina, direi) e qualora non interessino determinati parti del documento, che rallentano lo scorrimento dei dati (per es.: l'indicazione delle parti, del presidente, dell'estensore, dei titoletti, ecc.) conviene digitare: in questo modo compaiono a video solo i testi delle massime, con l'indicazione dei rispettivi numeri e delle date.
Nel caso di ottenimento di un pacchetto di documenti ancora più consistente (a partire da 20-30), quando non siamo sicuri che tutti i documenti selezionati siano pertinenti, si può consigliare la seguente stringa: In tal modo si possono passare in rassegna i soli titoletti, sulla base dei quali si comprende quali documenti possono apparire in termini e quali no.
Dopo una stampa continua (printc) del genere di quelle appena indicate sarà sempre possibile richiamare, uno per uno, i documenti che ci interessano e visualizzarli nella loro interezza, semplicemente digitando: indicando dopo i due punti il numero (cioè quello assegnato nella visualizzazione: DOC 1, DOC 2, DOC 3, ecc.) del documento che ci interessa visualizzare per esteso. Si noti che il comando $doc:...;  costituisce un comando non già di selezione, bensì di mera visualizzazione: ciò significa che esso non modifica mai la consistenza del pacchetto di documenti che si sono selezionati.

Premesso quanto sopra sarà opportuno vedere quali sono le parti in cui si suddivide una massima civile della Cassazione nell'archivio "civile": da questa suddivisione dipende infatti la possibilità di visualizzare solo alcune porzioni della medesima.
Riprendiamo un esempio già riportato:
 
 
                        *  EDITA   *                 VEDI:RIFMC  
 SEZ. 1       SENT.  09416  DEL 07/09/1995                         RV.  493943  
      PRES. Borre' G                   REL. Luccioli MG            COD.PAR.116  
      PM. Maccarone V  (Conf.)  
      RIC. Volpe  
      RES. Motola  
 082270  FAMIGLIA  -  MATRIMONIO  - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO  
        L'ALTRO  CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - Accordi economici intervenuti  
        tra  i  coniugi in sede di separazione - Efficacia vincolante nel giu-  
        dizio di divorzio - Esclusione.  
 L. DEL 1/12/1970 NUM. 898 ART. 5  
 L. DEL 6/3/1987 NUM. 74 ART. 10                          COST.  
     L'accordo  intervenuto tra i coniugi al momento della separazione di fat-  
 to,  con cui essi abbiano regolato ogni rapporto patrimoniale e dichiarato di  
 non  avere  altro  da pretendere l'uno dall'altro, non assume rilievo ai fini  
 del  riconoscimento  dell'assegno  di divorzio, essendo sottratto alla dispo-  
 nibilita'  delle  parti  il  potere di regolare in via preventiva ed autonoma  
 gli effetti patrimoniali del divorzio.  
 CONF     9102180 471114 
 CONF     9109840 473956 
 CONF     9113128 474919 
 CONF     9206857 477561 
 CONF     9209494 478519 
 
LA STESSA MASSIMA
SCOMPOSTA NELLE SUE VARIE PARTI
 *  EDITA   *                 VEDI:RIFMC  
 SEZ. 1       SENT.  09416  DEL 07/09/1995                         RV.  493943 
M
 PRES. Borre' G                   REL. Luccioli MG            COD.PAR.116  
      PM. Maccarone V  (Conf.)  
      RIC. Volpe  
      RES. Motola 
P
082270  FAMIGLIA  -  MATRIMONIO  - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO  
        L'ALTRO  CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - Accordi economici intervenuti  
        tra  i  coniugi in sede di separazione - Efficacia vincolante nel giu-  
        dizio di divorzio - Esclusione. 
S
 L. DEL 1/12/1970 NUM. 898 ART. 5  
 L. DEL 6/3/1987 NUM. 74 ART. 10                          COST.
R
 L'accordo  intervenuto tra i coniugi al momento della separazione di fat-  
 to,  con cui essi abbiano regolato ogni rapporto patrimoniale e dichiarato di  
 non  avere  altro  da pretendere l'uno dall'altro, non assume rilievo ai fini  
 del  riconoscimento  dell'assegno  di divorzio, essendo sottratto alla dispo-  
 nibilita'  delle  parti  il  potere di regolare in via preventiva ed autonoma  
 gli effetti patrimoniali del divorzio. 
T
CONF     9102180 471114 
 CONF     9109840 473956 
 CONF     9113128 474919 
 CONF     9206857 477561 
 CONF     9209494 478519
Le parti di questa massima sono dunque le seguenti:

l'eprigrafe (estremi della sentenza), sigla: M
M
*  EDITA   *                 VEDI:RIFMC 
 SEZ. 1       SENT.  09416  DEL 07/09/1995                         RV.  493943
le parti (nonchè il presidente, il relatore e il PM), sigla: P
P
PRES. Borre' G                   REL. Luccioli MG            COD.PAR.116 
      PM. Maccarone V  (Conf.) 
      RIC. Volpe 
      RES. Motola
titoletto e schema, sigla: S
S
082270  FAMIGLIA  -  MATRIMONIO  - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO 
        L'ALTRO  CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - Accordi economici intervenuti 
        tra  i  coniugi in sede di separazione - Efficacia vincolante nel giu- 
        dizio di divorzio - Esclusione.
riferimenti normativi, sigla: R
R
 L. DEL 1/12/1970 NUM. 898 ART. 5 
 L. DEL 6/3/1987 NUM. 74 ART. 10                          COST.
testo della massima, sigla: T
T
L'accordo  intervenuto tra i coniugi al momento della separazione di fat- 
 to,  con cui essi abbiano regolato ogni rapporto patrimoniale e dichiarato di 
 non  avere  altro  da pretendere l'uno dall'altro, non assume rilievo ai fini 
 del  riconoscimento  dell'assegno  di divorzio, essendo sottratto alla dispo- 
 nibilita'  delle  parti  il  potere di regolare in via preventiva ed autonoma 
 gli effetti patrimoniali del divorzio.
precedenti (conformi, difformi, vedi) (nessuna riproduzione opzionale)
CONF     9102180 471114 
 CONF     9109840 473956 
 CONF     9113128 474919 
 CONF     9206857 477561 
 CONF     9209494 478519
 

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