(I)

Accertamento della prevezione ai fini dell’applicazione delle norme in tema di litispendenza nel caso di proposizione di una causa di divorzio tra le stesse parti in Francia e in Gran Bretagna.

Il caso Chorley v Chorley.

 

Il caso pratico che qui si esamina ha ad oggetto l’interpretazione di quello che è oggi l’art. 19 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

 

        Ai sensi di questa disposizione (art. 19, Regolamento n. 2201/2003), qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

 

        L’art. cit. riprende in buona sostanza il contenuto dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, con alcune differenziazioni, rese evidenti dalla tabella qui evidenziata, ma che non incidono sulla questione che andrà ora ad illustrare.

 

Sul cit. art. 11 potranno poi richiamarsi le considerazioni svolte dallo scrivente in altra sede, per ciò che attiene ai concetti di litispendenza e connessione, nonché alla determinazione del momento di pendenza della lite (cfr. OBERTO, Schema ipertestuale  di una relazione   sul tema:   Il Regolamento del Consiglio (Ce) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, dal 26 aprile 2002 al seguente indirizzo web

https://www.giacomooberto.com/regolamentouetorino/schema.htm; v. in particolare i paragrafi 20 e 21).

 

Nella specie qui in esame, abbiamo la situazione seguente, risultante dal resoconto del caso Chorley v Chorley pubblicato dalla rivista Family Law Week, Marzo 2005, pag. 20.

 

·        Una coppia formata da marito inglese e moglie francese.

·        I due, dopo alcuni anni di convivenza, celebrano le nozze nel 2000 a Londra, seguito da una cerimonia puramente religiosa in Francia.

·        Nel gennaio 2003 il marito presenta a un tribunale francese una requête, a seguito della quale inizia un procedimento nel quale il giudice deve esperire il tentativo di conciliazione ed emettere provvedimenti preliminari. Successivamente, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la procedura francese prevede che, a seguito dell’autorizzazione del giudice, la parte possa proporre una assignation che dà luogo alla vera e propria procedura di divorzio.

·        L’udienza per il tentativo di conciliazione si svolge nel giugno 2003: la moglie non compare e il giudice emette provvedimenti interinali, autorizzando il marito a presentare successivamente l’assignation.

·        La decisione viene appellata in Francia dalla moglie. Su tale reclamo viene fissata udienza per il 16 settembre 2004.

·        Nel frattempo, nel gennaio 2004, la moglie presenta una petition for divorce davanti al giudice inglese. Il marito eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice inglese ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Bruxelles II allora in vigore.

·        L’udienza si svolge in Inghilterra di fronte ad un district judge, che rigetta l’eccezione del marito.

·        Il marito appella tale rigetto il giorno 11 maggio 2004, mentre qualche giorno prima (6 maggio 2004) aveva notificato in Francia la sua assignation.

·        Il giudice d’appello inglese (Family Division) rigetta l’appello del marito, affermando che la proposizione della requête in Francia non era tale da dar luogo a prevenzione ai sensi dell’art. 11 cit., e che, dal momento che la petition della moglie nel Regno Unito precedeva la notificazione della assignation in Francia, la moglie aveva dato luogo alla prevenzione (nel Regno Unito).

·        Il marito propone ricorso di fronte alla House of Lords, la quale accoglie il ricorso del marito, affermando che i giudici di primo e di secondo grado avevano erroneamente deciso, poiché avrebbero invece dovuto disporre la sospensione del procedimento per il periodo in cui la questione della giurisdizione avrebbe dovuto essere decisa dal giudice francese.

 

 

 

Cronologia rilevante ai fini dell’accertamento della prevenzione

 

quando

chi e dove

cosa

 

Gennaio 2003

il marito presenta a un tribunale francese

una requête per la fissazione di udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione in vista del divorzio.

 

Giugno 2003

 

si svolge presso il tribunale francese adito dal marito

l’udienza per il tentativo di conciliazione: la moglie non compare e il giudice emette provvedimenti interinali, autorizzando il marito a presentare successivamente l’assignation

 

Gennaio 2004

la moglie presenta davanti al giudice inglese

una petition for divorce.

 

 

Gennaio 2004

nel corso del procedimento dinanzi al giudice inglese il marito eccepisce

il difetto di giurisdizione del giudice inglese ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Bruxelles II allora in vigore.

 

Maggio 2004

 

il marito notifica davanti al giudice francese

l’assignation per la causa di divorzio

 

 

A tutta prima potrebbe sembrare che la procedura francese sia analoga a quella italiana: anche lì, infatti, vi è uno sdoppiamento tra fase «camerale» e fase «contenziosa». Alla luce dei nostri criteri appare abbastanza ovvio che la prevenzione sia stabilita sulla base dell’inizio della prima fase. A ben vedere, però, le differenze sono di non poco momento. In particolare ciò che colpisce maggiormente è il fatto che la prima fase – in Francia, a differenza che da noi – non sia direttamente saldata alla seconda.

 

Secondo quanto chiarito dalla dottrina francese, la procedura di divorzio (sia prima che dopo la riforma entrata in vigore nel 2005: nella specie ci riferiremo comunque alla situazione precedente, in vigore all’epoca dei fatti del caso Chorley v Chorley, rimasta peraltro immutata per ciò che attiene ai dati rilevanti nella specie) si distingue in due fasi:

 

·        phase préparatoire

·        phase décisoire

 

La fase preparatoria inizia con una requête initiale al juge aux affaires familiales (cioè al tribunal d’instance), che tende alla conciliazione e all’emanazione di provvedimenti provvisori ed urgenti.

 

 

In caso di non conciliazione, il giudice emette un’apposita ordinanza:

 

 

        Sulla base dell’autorizzazione ricevuta, il coniuge interessato conviene in giudizio l’altro con un’apposita citazione (assignation), così aprendo la fase decisoria che, come la fase preparatoria, si svolge dinanzi al juge aux affaires familiales:

 

 

 

 

 

 

Riassumendo:

·        la requête

o     luogo alla phase préparatoire,

§       nella quale il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, dà i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando il ricorrente a proporre una assignation, che va presentata entro sei mesi dal ricorrente o dal resistente;

·       trascorsi sei mesi i provvedimenti interinali perdono efficacia, ma la assignation può sempre essere proposta.

 

·        L’assignation dà luogo alla phase décisoire del giudizio di divorzio.

 

Sulla base di quanto sopra illustrato appare chiaro che la seconda fase (phase décisoire) non si pone quale conseguenza automatica della prima, ma è legata alla proposizione di un atto di citazione (assignation), la cui mancata notificazione determina la caducazione delle misure provvisorie e non consente alla fase decisoria di aprirsi. Questo è il motivo per il quale potrebbe sussistere qualche dubbio sull’idoneità della requête a dar luogo a litispendenza. Peraltro il fatto che, a quanto pare, la assignation possa essere proposta anche dopo sei mesi, consente di ritenere l’esistenza di una saldatura tra le due fasi idonea a far propendere per la bontà della soluzione del caso offerta dalla House of Lords.

 

Si noti che il problema, così come illustrato nei rapporti tra causa francese e causa inglese, potrebbe porsi anche nei riguardi del giudice italiano.

·        In tal caso, se sostituiamo al giudice inglese quello italiano (pensando dunque ad un caso franco-italiano), otteniamo il seguente risultato:

 

 

Cronologia rilevante ai fini dell’accertamento della prevenzione

 

quando

chi e dove

cosa

 

Gennaio 2003

il marito presenta a un tribunale francese

una requête per la fissazione di udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione in vista del divorzio.

 

Giugno 2003

 

si svolge presso il tribunale francese adito dal marito

l’udienza per il tentativo di conciliazione: la moglie non compare e il giudice emette provvedimenti interinali, autorizzando il marito a presentare successivamente l’assignation.

 

Gennaio 2004

la moglie presenta davanti al giudice italiano

un ricorso per divorzio.

 

 

Gennaio 2004

nel corso del procedimento dinanzi al giudice italiano il marito eccepisce

il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Bruxelles II allora in vigore.

 

Maggio 2004

 

il marito notifica davanti al giudice francese

l’assignation per la causa di divorzio.

 

 

·        In base a quanto sopra chiarito ritengo che il giudice italiano, adito per secondo, dovrebbe sospendere la procedura ex art. 11 cit. (ora ex art. 19, Regolamento n. 2201/2003).

 

·        Se invece ipotizzassimo (in un caso anglo-italiano) un giudice italiano preventivamente adito con ricorso per divorzio, rispetto al giudice inglese, avremmo una situazione del genere:

 

 

Cronologia rilevante ai fini dell’accertamento della prevenzione

 

quando

chi e dove

cosa

 

Gennaio 2003

il marito presenta a un tribunale italiano

un ricorso per divorzio.

 

Giugno 2003

 

si svolge presso il tribunale italiano adito dal marito

l’udienza per il tentativo di conciliazione: la moglie non compare e il giudice emette provvedimenti interinali.

 

Gennaio 2004

la moglie presenta davanti al giudice inglese

una petition for divorce.

 

 

Gennaio 2004

nel corso del procedimento dinanzi al giudice inglese il marito eccepisce

il difetto di giurisdizione del giudice inglese ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Bruxelles II allora in vigore.

 

Maggio 2004

 

il marito deposita nella cancelleria del giudice italiano

la memoria integrativa ex art. 4, 10 co., l.div. (nel testo in vigore dal 1 marzo 2006).

 

 

·        in questo caso dovremmo concludere che dovrebbe essere il giudice inglese a sospendere la procedura, in attesa della determinazione del giudice italiano sulla competenza giurisdizionale. Qui la soluzione dovrebbe essere ancora più sicura che non nel caso Chorley v Chorley, perché il carattere bifasico della procedura italiana non è certamente tale da impedire di ricondurre il momento rilevante per la prevenzione a quello della notifica del ricorso introduttivo. Dopo la notifica di tale ricorso, invero, non compete più alla parte ricorrente citare la controparte, ma è il Presidente che (cfr. art. 4, comma 8, l.div., nella versione in vigore dal 1 marzo 2006) fissa l’udienza dinanzi al giudice istruttore.

 

Si noti poi che il criterio della prevenzione è fissato dalla normativa comunitaria in maniera conforme rispetto a quella italiana. E’ noto infatti che la posizione della giurisprudenza italiana, dopo alcune incertezze iniziali (v. le sentenze qui di seguito riportate:

 

  * EDITA *  VEDI:RIFMC

 SEZ. 1 SENT. 02845 DEL 29/04/1980  RV. 406587

 PRES. DORSI V  REL. DORSI V COD.PAR.263

 PM. NICITA FP (CONF)

 RIC. MASOLO

 RES. SARONIO

 

QUALORA LA MEDESIMA CAUSA DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI VENGA INTRODOTTA DAVANTI A GIUDICI DIVERSI, CON LA NOTIFICA NELLO STESSO GIORNO, DEI RICORSI INTRODUTTIVI E DEI PEDISSEQUI DECRETI PRESIDENZIALI DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE, SENZA CHE SIA POSSIBILE STABILIRE LA PRIORITA DELL’UNA O DELL’ALTRA NOTIFICAZIONE IN BASE ALLE ORE INDICATE NELLE RISPETTIVE RELATE, LA PREVENZIONE, AI SENSI ED AGLI EFFETTI DELL’ART 39 COD PROC CIV, VA DETERMINATA AVVALENDOSI DEL CRITERIO SUSSIDIARIO DELLA DATA DI COMPARIZIONE, NEL SENSO CHE QUELLA PIU PROSSIMA COMPORTA LA PRIORITA DELLA LITE, RESTANDO IRRILEVANTE CHE TALE DATA DI COMPARIZIONE DERIVI DALL’ANTICIPAZIONE DI UN’UDIENZA PIU REMOTA. ( V 1603/62; ( V 333/59).*

 

), si è venuta assestando sulla regola della prevenzione determinata dal deposito del ricorso:

 

VEDI:RIFMC

 SEZ. 1    SENT. 04686 DEL 30/03/2001             RV. 546196

   PRES. Baldassarre V       REL. Luccioli MG      COD.PAR.263

   PM. Velardi M (Conf.)

   RIC. Bettamio

   RES. Scalfi

 

Se la stessa causa di separazione personale dei coniugi viene introdotta davanti a giudici diversi, per individuare, ai fini della litispendenza, il giudice preventivamente adito occorre avere riguardo non già alla data di notifica degli atti introduttivi dei due giudizi ma a quella del deposito dei relativi ricorsi in cancelleria. Ha, infatti, rilievo generale il principio, affermato con particolare riferimento al processo del lavoro, nonchè ai giudizi d’impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, secondo il quale nei procedimenti che s’instaurano con ricorso (ad eccezione del rito monitorio per il quale vige la diversa regola di cui all’art. 643 ultimo comma cod. proc. civ.) la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito del ricorso stesso in cancelleria.

 VEDI SU 199204676 476841

 

SEZ. 1 SENT. 07433 DEL 21/05/2002  RV. 554584

 PRES. De Musis R  REL. Adamo M COD.PAR.233

 PM. Golia A (Parz. Diff.)

 RIC. Saliva

 RES. Com. Roma

 

Al fine di stabilire la pendenza del giudizio, mentre nei procedimenti che si introducono con citazione occorre avere riguardo alla notifica della citazione, in quelli che iniziano con ricorso deve farsi riferimento al deposito del ricorso. Pertanto, al fine di valutare la tempestività dell’opposizione alla cartella esattoriale contenente richiesta di pagamento di sanzioni amministrative, proposta ai sensi della legge n. 689 del 1981, deve aversi riguardo al deposito del ricorso in cancelleria, a decorrere dal quale il giudizio pende a tutti gli effetti, a nulla rilevando il momento della successiva notifica del ricorso alla controparte o la data dell’eventuale riassunzione del giudizio, ovvero il passaggio della causa dalla sezione lavoro ad altra sezione civile del medesimo ufficio giudiziario, che non involve questioni di competenza (nella specie, il giudice del lavoro irritualmente adito, anzichè procedere al mutamento del rito a norma dell’art. 427 cod. proc. civ., aveva rimesso la causa al dirigente della sezione, che a sua volta l’aveva rimessa al dirigente dell’ufficio, il quale l’aveva assegnata ad una sezione ordinaria; il giudice designato ometteva di decidere il merito della causa, ritenendo l’opposizione tardiva a seguito di errato riferimento alla data di riassunzione del giudizio conseguente a cancellazione dal ruolo -, o in alternativa a quella della notifica del ricorso alla controparte).   

 

Ora, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento n. 2201/2003,

 

L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

o

b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.

 

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