Articolo 146   



ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE

1. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art.
143 e` sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza
giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

2. La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento,
o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla
residenza familiare.

3. Il giudice puo`, secondo le circostanze, ordinare il sequestro
dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire
l'adempimento degli obblighi l'adempimento degli obblighi previsti
dagli art. 143, terzo comma, e 147.

 

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