568 Regole generali

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertý personale e le sentenze (111 Cost ), salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell`art. 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione Ë necessario avervi interesse.

5. L`impugnazione Ë ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l`ha proposta. Se l`impugnazione Ë proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

 

 

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