Sez. 1, Sentenza n. 5696 del 12/11/1984 (Rv. 437373)

 

I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI, ADOTTATI DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DAL GIUDICE ISTRUTTORE NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE A NORMA DELL'ART. 708 COD. PROC. CIV., SONO SOGGETTI, IN DIFETTO DI SPONTANEO ADEMPIMENTO, AD ESECUZIONE COATTIVA IN VIA BREVE, A MEZZO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, SALVO CHE IL BENEFICIARIO DEL PROVVEDIMENTO PREFERISCA AVVALERSI, COME GLI È ALTERNATIVAMENTE CONSENTITO, DELLA NORMALE PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA, NOTIFICANDO ALLA CONTROPARTE IL TITOLO E L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE; NELLA PRIMA IPOTESI GIUDICE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE È QUELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO O QUELLO COMPETENTE PER IL MERITO SE RISULTA GIÀ INSTAURATO IL RELATIVO GIUDIZIO, MENTRE NELLA SECONDA IPOTESI COMPETENTE È IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE. ( V 5608/83, MASS N 430551; ( V 4571/82, MASS N 422542; ( V 2092/67, MASS N 329206; ( V 2823/66, MASS N 325379; ( CONF 5947/82, MASS N 423698).*