Sentenza n. 186 del 18/02/1988

[sentenza] [massime]

Presidente: SAJA.  Relatore: CASAVOLA. 

APP  VENEZIA  28/04/1987   Num.Reg.Ord.  870529  (Gazzetta Ufficiale num. 043 del 14/10/1987)
APP  VENEZIA  28/04/1987   Num.Reg.Ord.  870530  (Gazzetta Ufficiale num. 043 del 14/10/1987)

Oggetto:

Cod. Civ. art. 158

 

SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - DECRETO DI OMOLOGAZIONE - VALORE DI TITOLO PER L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Tipo di dispositivo: illegittimità.

082 FAMIGLIA  304 CONSENSUALE

082 FAMIGLIA  312 IPOTECA GIUDIZIALE

I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI SEPARATI, PER QUANTO ATTIENE SIA AL LORO MANTENIMENTO PERSONALE CHE A QUELLO DEI FIGLI, NON POSSONO ESSERE ASSISTITI DA DIVERSA GARANZIA, A SECONDA DEL TITOLO, CONSENSUALE O GIUDIZIALE, DELLA SEPARAZIONE. È PERTANTO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - L'ART. 158 DEL CODICE CIVILE, NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE COSTITUISCE TITOLO PER L'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA GIUDIZIALE, AI SENSI DELL'ART. 2818 DEL CODICE CIVILE. CFR. S. NN. 144/1983, 5/1987.

 

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