Giacomo Oberto

 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DEI MAGISTRATI ITALIANI

NELL’OTTICA DELLA FORMAZIONE

DEL GIURISTA EUROPEO(*)

 

 

 

 

«Wissen ist heute die wichtigste Ressource in unserem rohstoffarmen Land. Wissen können wir aber nur durch Bildung erschließen».

 

Roman Herzog, ex Presidente della Repubblica Federale Tedesca, citato in Dietrich Schwanitz, Bildung. Alles, was man wissen muß, Goldman, München, 2002.

 

 

«E invece si vorrebbe nel magistrato soprattutto larghezza delle idee: la spregiudicata esperienza del mondo, la cultura che permette di intendere i lieviti sociali che bollono sotto le leggi, la letteratura e le arti, che aiutano a discendere nei misteri più profondi dello spirito umano».

 

Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Cap. XIV.

 

 

«Per me non è da responsabili credere che lo Stato possa affidare la vita, l’onore, la sicurezza e il patrimonio dei suoi sudditi a persone di cui non è convinto che siano ancora adesso (che lo siano state in passato non importa) all’altezza del loro compito».

 

Rudolph von Jhering, Serio e faceto nella giurisprudenza, ed. ital., Firenze, 1954, Lettera V, Le proposte del giudice Volkmar per la riforma degli studi giuridici e degli esami.

 

 

 

Sommario

 

1. Introduzione.

2. I principi internazionali in tema di formazione dei magistrati: Nazioni Unite e Consiglio d’Europa.

3. I principi internazionali in tema di formazione dei magistrati: alcune iniziative a livello di U.E. (in particolare la Rete Europea di Formazione Giudiziaria).

4. L’organizzazione istituzionale della formazione: tra libertà di insegnamento e necessità di tutela dell’indipendenza della magistratura.

5. L’organizzazione istituzionale della formazione: Ministero, C.S.M. o Accademia?

6. L’organizzazione istituzionale della formazione: le prospettive di riforma nel d.d.l. governativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 marzo 2002.

7. La formazione iniziale dei magistrati nel sistema italiano.

8. Le prospettive aperte nel sistema italiano dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali e la «formazione preliminare».

9. La formazione permanente dei magistrati nel sistema italiano: un breve excursus storico.

10. La formazione permanente dei magistrati nel sistema italiano: lo stato attuale della questione. La formazione decentrata.

 

ABSTRACT IN ITALIANO

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH

 

1. Introduzione.

 

Rispetto al tema, assai più vasto, della formazione del giurista [1], quello della formazione del magistrato presenta una caratteristica assolutamente peculiare: intendo riferirmi alla necessità di salvaguardare nella maniera più assoluta quella condizione d’indipendenza che del giudice costituisce la stessa ragion d’essere. Ma il rapporto tra formazione e indipendenza si colloca anche su di un piano diverso. Una curata formazione, invero, rappresenta una delle migliori garanzie per il magistrato, in grado di assicurarne una forma d’autonomia non meno importante di quella rispetto agli altri poteri dello Stato: l’indipendenza, cioè, dall’ignoranza.

Il possesso di una buona cultura giuridica e, prima ancora, di una buona cultura generale, costituiscono, a ben vedere, una condizione indispensabile perché chi è istituzionalmente chiamato ad emettere sentenze possa svolgere degnamente ed in maniera credibile la sua missione. Non per nulla già Baldo degli Ubaldi rilevava come la mente del giudice dovesse possedere due sali: quello della coscienza, per non essere diabolica, e quello della conoscenza, per non essere insipida [2]. «Judices debent esse juris, et legum scientia ornati», ammoniva dal canto suo il giureconsulto piemontese Giovanni Antonio ab Ecclesia [3], mentre Jean Domat richiedeva per gli Officiers de Justice un «une connoissance claire, solide, et en ordre des définitions des principes et des règles des diverses matières du Droit, afin de posséder la liaison des règles à leurs principes, et d’en savoir faire l’application aux questions qui sont à juger» [4]. «D’un magistrat ignorant – diceva La Fontaine [5] – c’est la robe qu’on salue»: se vogliamo dunque che questa toga rivesta un magistrato rispettato dai cittadini e libero nel proprio giudizio, occorre ch’egli abbia una buona conoscenza teorica e pratica delle materie che deve trattare. In sintesi: non vi è dubbio che un magistrato ben formato sia un magistrato più indipendente.

Il tema della formazione del magistrato, sebbene sia venuto alla ribalta negli ultimi anni, non può certo dirsi nuovo. Quasi tre secoli or sono il grande giurista e cancelliere di Francia Henri-François d’Aguesseau redigeva ben cinque Instructions sur les études propres à former un magistrat, indirizzandole al proprio figlio che s’apprestava ad intraprendere la carriera giudiziaria. In tali scritti, dopo avere sottolineato che gli studi «di base» – che definiremmo oggi umanistici – non sarebbero se non una semplice «préparation pour vous élever à des études d’un ordre supérieur» e dopo avere rimarcato che «Ce n’est pas ici l’ouvrage d’un jour, ni même d’une année» [6], il grande cancelliere poneva in evidenza la necessità «de vous former d’abord un plan général des études que vous êtes sur le point d’entreprendre ; de suivre ce plan avec ordre et avec fidélité, et sur-tout de ne point vous effrayer de son étendue». Colpisce, nell’articolato disegno tracciato dall’autore, il paragone tra la formazione del magistrato e la costruzione d’un edificio, secondo un piano prestabilito [7].

E’ chiaro che il ben diverso ruolo che il potere giudiziario è chiamato a svolgere in uno stato di diritto, rispetto ad uno stato autoritario quale quello dell’Ancien Régime, comporta – assai più d’una volta – la necessità d’un procedimento selettivo e formativo dei giudici che non sia più solo una questione privata di singoli giuristi, magari espressione di un milieu privilegiato [8]. L’esigenza è semmai quella di una struttura stabile ed organizzata, in grado di erogare ai magistrati una formazione che consenta loro di rimanere al passo con i tempi e di far fronte alle sfide di una società sempre più complessa e «globale», nella quale il ruolo del giudice appare essere sempre meno quello di semplice bouche de la loi.

Invero, anche senza indulgere a quelle estreme posizioni, talora espresse nei sistemi di Common Law, al punto da definire il diritto stesso (peraltro non senza suscitare accese polemiche anche oltre Manica ed oltre Oceano) come «the prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious» [9], non vi è dubbio che – per esempio – la frequente presenza, nei sistemi giuridici dell’Europa continentale, di clausole generali [10] conferisca ad un giudice italiano, tedesco o francese poteri che, a ben vedere, non s’allontanano molto da quelli di cui dispone un collega britannico allorquando, tanto per fare un esempio, è chiamato a modificare un contratto tra coniugi separati o divorziati, fondandosi su ciò che «può apparire (...) giusto avuto riguardo a tutte le circostanze» [11]. Lo stesso vale per una sempre crescente quantità di concetti e principi giuridici vaghi e indeterminati, che pongono quotidiane sfide all’attività del giudice, portandolo a divenire uno degli attori di quello che la nostra Corte costituzionale ama definire «il diritto vivente». Del resto, un po’ in tutta Europa può ormai darsi per scontato – e da tempo – l’abbandono dell’idea, coltivata per secoli dai dottori del diritto comune – influenzati sul punto dalla dottrina aristotelica – secondo cui le leggi avrebbero dovuto essere concepite in maniera tale da limitare quanto più possibile la discrezionalità del giudice [12]. Idea, questa, rilanciata ancora con vigore dai philosophes del secolo dei Lumi, quale baluardo nei confronti d’un potere visto come espressione d’una volontà potenzialmente dispotica e capricciosa [13], ma definitivamente tramontata di fronte alla realistica considerazione per cui limitare l’attività giurisdizionale alla meccanica applicazione d’un sistema legislativo predefinito in ogni dettaglio vorrebbe dire autorizzare il giudice ad emettere un non liquet ogni qualvolta il tessuto normativo dovesse apparire lacunoso, contraddittorio o indecifrabile [14].

In definitiva, è chiara ormai in tutto il nostro Continente la consapevolezza – pubblicamente espressa non molti anni or sono dall’ex presidente della Corte costituzionale federale tedesca, Jutta Limbach – che «La decisione del giudice non è solo un processo cognitivo, ma è sempre anche un processo di creazione del diritto» [15].

 

 

2. I principi internazionali in tema di formazione dei magistrati: Nazioni Unite e Consiglio d’Europa.

 

Di questa semplice realtà si sono resi conto non solo i sistemi giuridici e giudiziari nazionali, ma anche svariati organismi internazionali, in misura crescente nel corso degli ultimi anni.

Così, l’articolo 10 dei principi fondamentali relativi all’indipendenza della magistratura elaborati dall’ONU nel 1985 [16] prevede che «le persone scelte per svolgere le funzioni di magistrato devono caratterizzarsi per integrità e competenza e possedere una formazione e qualificazioni giuridiche sufficienti».

Sul versante europeo, la Raccomandazione n° R (94) 12 del Consiglio d’Europa sull’indipendenza, l’efficienza e il ruolo dei giudici [17] prescrive di «recruter suffisamment de juges et leur permettre d’acquérir toute la formation nécessaire, par exemple une formation pratique dans les tribunaux et, si possible, auprès d’autres autorités et instances, avant leur nomination et au cours de leur carrière. Cette formation devrait être gratuite pour le juge et porter, en particulier, sur la législation récente et la jurisprudence. Le cas échéant, cette formation devrait inclure des visites d’études auprès des autorités et des tribunaux européens et étrangères» (cfr. Principio III, Art. 1. a.). Essa inserisce inoltre tra i doveri del giudice, sotto il titolo Responsabilités judiciaires (cfr. Principio V, Art. 3 g.), quello di «suivre toute formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions de manière efficace et adéquate».

La Carta Europea sullo statuto dei giudici, approvata dal Consiglio d’Europa nel 1998 [18], prevede, tra l’altro, che «Le statut assure au moyen de formations appropriées prises en charge par l’Etat la préparation des candidats choisis à l’exercice effectif de ces fonctions»; un organismo «indipendente dal potere esecutivo e dal potere legislativo composto almeno per metà da giudici eletti da loro pari secondo modalità che garantiscano la rappresentazione più ampia di questi» deve assicurare «l’adéquation des programmes de formation et des structures qui les mettent en oeuvre aux exigences d’ouverture, de compétence et d’impartialité liées à l’exercice des fonctions judiciaires» (cfr. art. 2.3 e 1.3).

Prima dell’adozione di questo documento, il Consiglio d’Europa si era del resto fatto promotore di una riunione multilaterale dei responsabili della formazione dei vari stati membri, così come dei paesi dell’Europa centrale ed orientale, conferenza che si era tenuta a Lisbona dal 27 al 28 aprile 1995. All’esito di tale conferenza i delegati avevano affermato «la necessità di accordare una priorità particolare alla formazione dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero ed avevano espresso la necessità di migliorare e sviluppare le modalità di questa formazione, considerando le tradizioni proprie dei diversi sistemi giuridici, preoccupandosi di rispettare ed incoraggiare l’indipendenza intellettuale dei magistrati».

I delegati partecipanti a quel congresso avevano anche sottolineato il fatto che «la necessità per i giudici ed i magistrati del pubblico ministero di garantire l’efficacia della giustizia non deve nuocere all’esigenza di sviluppare le qualificazioni e la coscienza professionale di questi magistrati». I voti del Consiglio d’Europa sono già una realtà in Francia, almeno per quanto riguarda l’esistenza d’un vero e proprio diritto alla formazione, che è stato creato dalla legge n° 92-189 del 25 febbraio 1992. Questo testo, che modifica l’ordinanza n° 58-1270 del 22 dicembre 1958 (legge organica relativa allo statuto della magistratura), riconosce espressamente ai magistrati «il diritto alla formazione permanente». In Italia, invece, il «codice etico dei magistrati», approvato il 7 maggio 1994 dall’associazione nazionale dei magistrati, stabilisce all’articolo 3 che il magistrato «Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività». Questa disposizione, sebbene faccia parte d’un corpo normativo non avente valore di legge, impegna tuttavia ogni magistrato sul piano dell’etica professionale ad interrogarsi costantemente sul livello della propria professionalità.

 

 

3. I principi internazionali in tema di formazione dei magistrati: alcune iniziative a livello di U.E. (in particolare la Rete Europea di Formazione Giudiziaria).

 

L’U.E. non ha ancora elaborato (né tale compito ricade nelle sue competenze istituzionali) principi in tema di formazione dei magistrati. Essa peraltro ha già assunto e sta vieppiù assumendo un ruolo rilevante nel coordinamento delle attività dei vari istituti nazionali che a livello locale assicurano la formazione dei magistrati. Questo processo va di pari passo con la progressiva instaurazione, nei settori tanto civile che penale, di un vero e proprio «spazio giudiziario europeo», che vede i magistrati dei Paesi membri dell’U.E. impegnati in una sfida senza precedenti, che impone loro di uscire dalla tradizionale impostazione «nazionale», per assumere una dimensione sovranazionale, all’insegna di quella nuova disciplina che si va delineando sotto il nome di «cooperazione giudiziaria civile e penale» [19].

Tra le iniziative messe in cantiere al fine di consentire una vera e propria «formazione europea» del giudice, un ruolo di spicco è svolto dalla Rete Europea di Formazione Giudiziaria. Tale rete (European Judicial Training Network - Réseau européen de formation judiciaire) nasce sulla scia di un’iniziativa lanciata dai cugini d’Oltralpe durante il semestre di presidenza francese e presentata al Consiglio dei ministri di giustizia e affari interni il 30 novembre 2000 [20]. L’iniziativa partiva dal presupposto secondo cui una buona conoscenza da parte dei magistrati europei dei rispettivi sistemi giudiziari è uno dei presupposti fondamentali per il buon funzionamento dello spazio giudiziario europeo. La formazione era pertanto vista come finalizzata allo sviluppo progressivo di un’autentica cultura giudiziaria europea. D’altro canto i vari programmi istituiti dall’Unione europea, e in particolare il programma Grotius [21], avevano già consentito a un certo numero di magistrati di incontrarsi per scambiarsi le rispettive esperienze ed entrare in contatto con la realtà giuridica di altri Stati membri. Obiettivo della proposta era dunque quello di consentire alle scuole e agli istituti nazionali specificamente incaricati della formazione dei magistrati negli Stati membri di riunirsi regolarmente beneficiando di strumenti per sviluppare progressivamente programmi e strumenti di formazione comuni.

Questi, in breve, i punti salienti della proposta iniziale:

-    Limitazione, in un primo tempo, delle proprie attività al settore penale, perseguendo i seguenti obiettivi:

o    approfondire la mutua conoscenza dei sistemi giuridici;

o    migliorare l’utilizzazione degli strumenti europei e internazionali;

o    scambiare esperienze e identificare i fabbisogni di formazione;

o    favorire il coordinamento fra i diversi programmi di formazione previsti dagli Stati membri;

o    sviluppare iniziative di formazione destinate ai membri del corpo giudiziario.

-    Presentazione ogni anno di un programma di attività destinato a favorire:

o    la conoscenza dei sistemi giudiziari europei e dei meccanismi di cooperazione giudiziaria;

o    le conoscenze linguistiche;

o    l’organizzazione di tirocini e di scambi;

o    lo sviluppo di programmi di formazione per il corpo giudiziario, nonché per i formatori stessi.

-    Realizzazione di una comunicazione efficace fra i membri della rete, mercé l’utilizzo di strumenti elettronici e la creazione di un sito Internet, accessibile al pubblico.

-    Assunzione delle funzioni di segretariato generale da parte della Commissione.

-    Creazione dei seguenti organi della rete:

o    comitato direttivo,

o    segretariato generale.

-    Adozione del programma annuale da parte del comitato direttivo.

-    Adozione da parte del comitato di una relazione annuale sulle attività svolte e sua trasmissione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

-    Finanziamento della rete da parte dell’Unione Europea.

Sin qui i dati salienti della proposta francese, che però è stata successivamente abbandonata e superata da altre iniziative, ed in particolare da quella lanciata dall’antenne per la formation initiale dell’Ecole Nationale de la Magistrature di Bordeaux.

Tale istituto, invero, è venuto immediatamente incontro alle esigenze manifestate dalla proposta francese, organizzando, tra l’altro, nell’ottobre 2000, un convegno internazionale sull’argomento [22]. In attesa dell’approvazione della proposta francese i rappresentanti dei vari istituti europei di formazione dei magistrati, riuniti a Bordeaux, hanno dato luogo al c.d. réseau de Bordeaux, che ha iniziato concretamente ad operare il 1° gennaio 2001. Questa rete si compone di diverse istituzioni nazionali incaricate nel loro rispettivo paese di gestire in modo particolare la formazione dei magistrati. L’obiettivo di tale collaborazione e i principi fondamentali della medesima sono stati fissati in una Carta (Carta di Bordeaux) nell’ottobre del 2000 [23].

La struttura della rete prevede, all’articolo 5 della suddetta Carta:

-    un’assemblea generale,

-    un comitato direttivo e

-    un segretariato.

A seguito della riunione costitutiva della rete, del 4 aprile 2001, è stato deciso di conferire provvisoriamente all’Accademia europea di diritto di Treviri (ERA) i compiti del segretariato generale. La suddetta Carta punta espressamente al futuro riconoscimento della rete europea di formazione in materia giudiziaria attraverso un atto giuridico a livello europeo. Ciò è tanto più auspicabile in quanto la rete di Bordeaux non dispone di personalità giuridica e pertanto non può ricevere alcuna risorsa finanziaria dal bilancio comunitario o dagli Stati membri. Un ulteriore punto debole è la mancanza di un segretariato generale permanente che possa garantire il coordinamento continuo delle attività. La rete ha predisposto nel frattempo anche un sito web [24], dal quale possono attingersi informazioni utili ed aggiornate sulle iniziative realizzate dalla rete stessa [25].

Tra le iniziative a livello europeo non potranno poi tacersi quelle poste in essere dall’Associazione Europea dei Magistrati [26], gruppo regionale dell’Unione Internazionale Magistrati [27], che, nelle proprie riunioni semestrali, discute i problemi propri delle associazioni dei giudici di 34 Paesi europei aderenti, intervenendo in difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura ovunque si manifesti necessario ed elaborando al riguardo documenti e dichiarazioni ufficiali. Da qualche anno a questa parte l’U.I.M. e l’A.E.M. organizzano corsi di formazione per magistrati tramite l’Istituto Internazionale per il Potere Giudiziario della Fondazione «Justice in the World – Justice dans le monde» [28], con sedi a Madrid e Alicante [29].

 

 

4. L’organizzazione istituzionale della formazione: tra libertà di insegnamento e necessità di tutela dell’indipendenza della magistratura.

       

        La riflessione che si sta conducendo sul piano internazionale [30] sui documenti in tema di formazione dei magistrati permette, dunque, di individuare i seguenti punti fermi:

a)            la formazione è percepita sempre più oggi come l’oggetto di un diritto nei confronti dello Stato;

b)           essa forma tuttavia anche l’oggetto di un dovere di ogni magistrato;

c)            essa è legata strettamente all’indipendenza del potere giudiziario.

        Questi tre principi ci possono aiutare a rispondere alla domanda: chi deve essere responsabile della formazione? Ma per affrontare questo argomento bisogna considerare ancora un’altra questione.

        Cosa si intende per formazione e, in particolare, per formazione dei magistrati? Nel suo rapporto al Parlamento italiano sullo stato della giustizia per l’anno 1994 il Consiglio Superiore della Magistratura definisce questo concetto come una «comunicazione organizzata di conoscenze tecniche, pratiche e deontologiche che si aggiungono alle conoscenze date dall’esercizio della propria professione; questa trasmissione di conoscenze è realizzata in modo programmato e sistematico per il tramite di una struttura nella quale l’operatore agisce». Ciò vuole dire che la formazione è, innanzi tutto, insegnamento. Ma essa è anche ben più di questo, poiché la formazione non si limita ad una comunicazione di conoscenze teoriche (il sapere), ma tende anche alla diffusione di un insieme di informazioni operazionali (saper fare) ed a presentare dei modelli di comportamento (sapere essere).

        Se tutto ciò è vero, allora non si vede perché la formazione dei magistrati dovrebbe andare esente dal rispetto della libertà di insegnamento, principio che è del resto ben conosciuto dalle Costituzioni di parecchi paesi europei [31].

        Indipendenza del potere giudiziario e libertà d’insegnamento: ecco i due pilastri della formazione dei magistrati. Se si accettano questi due postulati, la risposta all’interrogativo concernente l’individuazione del soggetto responsabile della formazione non può essere che la seguente: l’organo che ha il compito di formare i magistrati deve essere non solo indipendente dagli altri poteri dello Stato, ma deve essere dotato anche di un notevole grado di autonomia riguardo all’istituzione responsabile dell’autogoverno del potere giudiziario. E’ l’idea dell’accademia della magistratura, avanzata già oltre mezzo secolo fa un giurista della caratura di A.C. Jemolo [32] e che, sotto varie forme e con varie denominazioni, oggi sembra farsi strada in vari Paesi dell’Europa tanto occidentale che orientale [33].

        Ma il vero problema oggi non appare tanto essere quello della «etichettatura» formale dell’istituto in esame (accademia, scuola, istituto, centro, ecc.), bensì quello dei rapporti tra tale ente e le autorità preposte a quel variegato coacervo di funzioni che vanno sotto il nome di «amministrazione della magistratura».

        Per quale motivo appare, dunque, opportuno reclamare per i centri di formazione dei magistrati una notevole libertà d’azione non solo rispetto al ministero della giustizia, ma anche rispetto all’organo di autogoverno della magistratura? Tutti sanno che oggi, quando si parla di indipendenza del potere giudiziario si intende sottolineare l’assenza, da un lato, di ogni rapporto di subordinazione rispetto agli altri due poteri dello Stato (si parla qui di indipendenza «esterna»), ma dall’altro anche l’assenza di situazioni di dipendenza gerarchica all’interno del corpo giudiziario: intendo qui riferirmi al concetto d’«indipendenza interna», reso evidente da quel fondamentale articolo della nostra Costituzione secondo cui «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni» (art. 107, comma 4, Cost.)[34]. Per questo motivo non vi è dubbio che un problema d’indipendenza si ponga anche per ogni magistrato nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per tornare all’altro principio fondamentale già citato, quello della libertà d’insegnamento, potrà essere interessante notare come un richiamo a tale postulato fosse contenuto nella relazione al Disegno di legge n. 3079/S (XIII legislatura) d’iniziativa dei Senatori Fassone e altri, comunicato alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 1998, denominato «Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio» [35]. In questo testo il riferimento all’art. 33 Cost. era coordinato con altri principi costituzionali concernenti l’indipendenza del potere giudiziario (art. 104), le attribuzioni del C.S.M. (art. 105) e le competenze del Ministro della giustizia (art. 110). Mi sembra opportuno ispirarsi proprio a tale disegno di legge, vista la competenza della fonte da cui proviene, per cercare di comprendere quali potrebbero essere, nel quadro istituzionale italiano, le relazioni tra un possibile istituto autonomo per la formazione dei magistrati, da un lato, il Ministro della giustizia e il C.S.M. dall’altro.

 

 

5. L’organizzazione istituzionale della formazione: Ministero, C.S.M. o Accademia?

 

La risposta all’interrogativo posto alla fine del paragrafo precedente è piuttosto agevole per quanto attiene al primo dei due corni del dilemma. L’art. 110 Cost. limita le competenze del Ministro all’«organizzazione» e al «funzionamento dei servizi relativi alla giustizia». La soluzione era stata trovata, nel disegno di legge precitato, attribuendo al Ministero un seggio in seno al consiglio scientifico e al consiglio d’amministrazione della Scuola (artt. 8 e 10). Il Ministero, dal canto suo, avrebbe dovuto fornire una dotazione economica annuale (art. 1) e selezionare il personale amministrativo che sarebbe andato a costituire il segretariato della Scuola (art. 17).

La questione dei rapporti con il C.S.M. è invece più delicata [36].

E’ noto che da parecchi anni quest’organo costituisce il centro di formazione sia iniziale che permanente dei magistrati italiani. Si è tentato di contestare questa competenza rimarcando che l’art. 105 Cost. non prevede la formazione tra i compiti affidati al Consiglio. Ora, se è vero che a livello costituzionale la questione non appare risolta, è altrettanto indiscutibile che a livello di legislazione ordinaria, svariate disposizioni ci permettono di concludere per l’esistenza di un principio generale in forza del quale (quanto meno in difetto di singole disposizioni ordinarie ad hoc) ogni attività formativa ricade sotto la competenza del Consiglio e non già del Ministero.

Si pensi per esempio al fatto che la legge attribuisce espressamente al C.S.M. la competenza in materia di formazione degli uditori [37], così come dei magistrati minorili [38] e dei giudici di pace [39]. Da ultimo, poi, l’articolo 11 della l. 13 febbraio 2001, n. 48 affida espressamente al Consiglio l’organizzazione dei corsi di formazione degli uditori per cui il Consiglio medesimo abbia deciso di abbreviare il periodo ordinario da 18 a 12 mesi [40]. E’ chiaro, dunque, che, nel sistema italiano attuale, il referente «naturale» della formazione appare essere il C.S.M., ma è altrettanto chiaro che tali competenze potrebbero essere attribuite ad una Scuola della magistratura, se essa esistesse. La prova di ciò risiede nel fatto che l’art. 11 appena citato affida i predetti corsi per uditori al C.S.M. «fino alla istituzione della Scuola della magistratura», così aprendo una prospettiva inattesa nello scenario della politica istituzionale e giudiziaria italiana.

In definitiva, di fronte al quadro costituzionale e normativo delineato, la soluzione ottimale, rispettosa dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura e di libertà di insegnamento, consiste in una forte presenza nel consiglio scientifico, così come in quello amministrativo, della Scuola di magistrati designati dall’organo di autogoverno, consentendo in tal modo a quest’ultimo di assicurare l’orientamento ed il controllo generale sulle attività didattiche (senza peraltro intervenire direttamente sulla gestione quotidiana), facendo altresì salva la possibilità di trasmettere in seno agli organi preposti alla preparazione dell’offerta formativa la «voce della base», cioè la presentazione, da parte dei rappresentanti dei diretti interessati, di quali siano le più impellenti necessità formative.

Ancora una volta mi sembra che il citato disegno di legge ponesse le basi per una soluzione ragionevole ed equilibrata del problema. Il testo attribuiva infatti al C.S.M. i poteri seguenti:

a)                    enunciare annualmente gli indirizzi e le direttive didattico-scientifiche relativi all’attività di formazione (artt. 3 e 14);

b)                   essere rappresentato da tre dei suoi componenti (di cui due togati) in seno al consiglio scientifico della Scuola (art. 8);

c)                    nominare i tre magistrati membri del medesimo consiglio scientifico (art. 8);

d)                   nominare il direttore della Scuola (art. 12);

e)                    nominare il vice-direttore, direttore della sezione di tirocinio per la formazione iniziale (art. 13);

f)                     nominare gli otto magistrati per ciascuna delle due sezioni (formazione iniziale e formazione permanente) membri di ciascuno dei rispettivi comitati di gestione (artt. 13 e 14).

La Scuola era pertanto, nel ricordato progetto, un établissement public, dotato di mezzi finanziari provenienti dal Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge. Essa aveva al proprio vertice un consiglio scientifico presieduto dal direttore e composto dal vice-direttore, tre membri del C.S.M., due magistrati della decidente e uno della requirente scelti dal C.S.M., due professori universitari, due avvocati ed un rappresentante del Ministero. La Scuola comprendeva due sezioni: una per la formazione iniziale e l’altra per quella permanente. Ciascuna di queste due sezioni avrebbe dovuto essere dotata di un Comitato di gestione, composto dal direttore di sezione e da cinque magistrati scelti dal C.S.M. e temporaneamente distaccati presso la Scuola. Infine, un consiglio d’amministrazione si occupava esclusivamente della gestione economica della struttura. Nel progetto precitato la Scuola non avrebbe disposto d’un corpo docente permanente, ma avrebbe fatto ricorso per ogni attività di formazione a specialisti tratti di volta in volta dalle discipline più varie: dalle varie branche del diritto alla medicina, dalla ragioneria all’economia, dalla psicologia alla sociologia, ecc.

Ci si potrà porre, a questo punto, l’interrogativo seguente: se il modello di tale progetto era costituito dall’Ecole francese, la quale è dotata d’un solo consiglio d’amministrazione, quale era il motivo di questo sdoppiamento tra consiglio scientifico e comitati di gestione? La risposta è semplice, se ci si pone nell’ottica, tutta italica, in cui un simile organismo era destinato ad operare. E’, invero, dato notorio che, per molti giuristi del nostro Paese (con particolare riguardo alla realtà romana) il contributo da fornire in seno ad un comitato o consiglio direttivo si limita al «parto di idee» (o alla critica, magari feroce, di quelle altrui!) nel corso di tanto interminabili quanto inconcludenti discussioni. In realtà, l’organizzazione di una moderna struttura formativa, in grado di rispondere alle attese dei magistrati destinatari della formazione, richiede (specie allorquando ci si trovi all’inizio di un’attività) che anche i membri di siffatti alti consessi sappiano «rimboccarsi le maniche» e non disdegnino di compiere tutta una serie di attività tanto umili (cercare numeri di telefono, redigere documenti al computer, inviare e ricevere corrispondenza di ogni tipo, correre letteralmente dietro ai – sovente introvabili – docenti e relatori, leccare… decine di buste, incollando centinaia di francobolli, ecc.) quanto assolutamente indispensabili per la buona riuscita delle attività di formazione.

Ecco dunque la ragione di questo astuto espediente: un consiglio scientifico per soddisfare ambizioni togate o baronali; due comitati di gestione per consentire a chi abbia veramente voglia di «sporcarsi le mani» la possibilità di tradurre in un concreto, quotidiano operare le necessità concrete della formazione. La riflessione, si badi, non vuole essere una critica di tale disegno di legge, bensì costituisce semplice constatazione dell’amara e disincantata lucidità di spirito che l’ha concepito.


 

6. L’organizzazione istituzionale della formazione: le prospettive di riforma nel d.d.l. governativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 marzo 2002.

 

        Rimanendo nell’ottica della Scuola, qualche parola occorrerà dire ora sul Disegno di legge recante: «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità» (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002), nella parte in cui si occupa dell’istituzione di una Scuola della magistratura (art. 3) quale «struttura didattica stabilmente preposta all’organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati», da realizzarsi presso la Corte Suprema di Cassazione [41].

Da più parti si è rilevato al riguardo che le modalità proposte dal disegno di legge per la concreta realizzazione di questa antica aspirazione della magistratura italiana pongono seri dubbi di legittimità costituzionale. Più esattamente, riprendendo il testo del parere espresso al riguardo dal C.S.M., «le disposizioni della legge delega in questa materia da un lato pongono seri dubbi di legittimità costituzionale e, dall’altro, rischiano di alterare significato e contenuto della formazione professionale del magistrato, pregiudicando il risultato di una migliore qualificazione dell’intera magistratura».

Invero, secondo il disegno di legge in oggetto, la Scuola è diretta da un Comitato composto «da due magistrati designati dal Primo presidente della Corte di cassazione» e da tre componenti «nominati dal Consiglio superiore della magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia»; essa dovrebbe curare l’attività di aggiornamento «anche ai fini della progressione in carriera» (art. 3, comma 1, lettera a), rilasciando al termine del corso «un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, da inserire nel fascicolo personale, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura concernenti la progressione in carriera dei magistrati, nonché i tramutamenti ed i conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi» (art. 3, comma 1, lettera c), parere che avrà «validità per un periodo non superiore ai sei anni» (art. 3, comma 1, lettera m).

La lettera della norma non lascia dunque spazio ad interpretazioni: il progetto sembra avere assai poco a che spartire con la formazione, l’aggiornamento o la qualificazione professionali; funzione della Scuola sarà invece quella d’un «esamificio» o d’un «parerificio», destinato ad effettuare valutazioni dei magistrati ai fini della progressione nella ripristinanda carriera. Come non possono tornare qui alla mente le provocatorie proposte di Rudolph von Jhering, il quale suggeriva di sottoporre periodicamente tutti i giuristi (teorici e pratici, senza distinzioni!) ad esami reciproci e «perenni», nel senso che, per un anno, una metà di tutti i giuristi del paese avrebbe dovuto esaminare l’altra e, l’anno successivo, viceversa, chiosando l’idea con l’osservazione seguente: «Che spettacolo meraviglioso sarà vedere tutta la classe dei giuristi impegnata davanti agli occhi del paese (…) in grandi duelli spirituali! Che afflusso di gente ci sarebbe! E che occasioni si avrebbero per distinguersi e per eccellere! Forse seguendo l’esempio delle manifestazioni ginnastiche o (…) riproducendo quello che per i greci erano i giochi olimpici o che le giostre erano nel Medio Evo, potremmo anche farne una grande festa nazionale» [42].

Ma lasciando il faceto e tornando al serio, appare incontrovertibile che l’attività di questa progettata Scuola, consistendo in atti che incidono sullo stato dei magistrati e rilevano al fine delle promozioni e dei trasferimenti, riguarda una materia sicuramente riconducibile all’art. 105, Cost., quindi riservata alla competenza del C.S.M. [43].

D’altro canto si è pure rilevato che la strumentalità dell’attività rispetto alla valutazione avrebbe richiesto l’enunciazione di principi e criteri direttivi in ordine al contenuto ed alle modalità di organizzazione dei corsi, e, soprattutto al tipo, al contenuto ed alle modalità della valutazione, nonché ai parametri valutativi. Se si considera la molteplicità di opzioni possibili, risulta palese che l’assoluta mancanza di principi e criteri direttivi realizza una violazione sia dell’art. 76 Cost., sia dei valori dell’autonomia e dell’indipendenza. Inoltre, palesemente illegittima è la mancata previsione di una disciplina dell’inserimento della valutazione del «parere» nel fascicolo personale che garantisca il magistrato, permettendogli di contestare l’eventuale valutazione.

Nel merito, la strutturazione della Scuola, gli stessi tempi di partecipazione ai corsi e la esclusiva valorizzazione del momento valutativo dimostrano l’accoglimento di una concezione tecnicistica della formazione, strumentale rispetto allo scopo di ripristinare un modello «burocratico» della figura del giudice. Nel progetto manca invece la realizzazione di una formazione permanente, correttamente intesa non come esclusivo aggiornamento di nozioni tecniche, ma anche come confronto di esperienze, scambio di idee, confronto di esperienze su valori comuni, sulla deontologia, in vista della realizzazione di una funzione più efficiente. Il dichiarato obiettivo della norma sembra quindi esaurirsi nell’inammissibile intento di creare una struttura preordinata al mero rilascio di «diplomi di idoneità», che ha in sé insito il rischio di realizzare una pericolosa omologazione culturale.

Ed infatti già oggi il livello raggiunto dall’attività formativa gestita dal C.S.M. [44], livello che pure necessita di ulteriore crescita ed affinamento, mobilita, anche grazie agli apporti della formazione decentrata [45], energie ed impegni inesigibili dalla struttura della Cassazione. Quest’ultima resta in realtà comunque inadeguata anche per i soli compiti giurisdizionali né può attribuirsi un effetto risolutivo di tale inadeguatezza all’esiguo aumento di organico previsto dal progetto di riforma, giacché il vizio di origine della stessa è nell’incontrollata ipertrofia della domanda di giustizia che, in misura crescente, viene scaricata nella Cassazione. In definitiva, sempre secondo le parole del C.S.M., «il concetto di formazione che traspare dalla delega risulta lontano sia da quello elaborato nella ricca esperienza formativa del Consiglio sia da quello proprio della moderna scienza della formazione e delle prassi formative nelle aziende ed in rami qualificati della stessa Pubblica Amministrazione» [46].

 

 

7. La formazione iniziale dei magistrati nel sistema italiano.

 

        Dopo le valutazioni critiche delle prospettive de iure condendo sarà opportuno fornire ora qualche informazione de iure condito circa la situazione della formazione professionale dei magistrati in Italia, a beneficio soprattutto dei partecipanti stranieri al presente incontro.

        La prima constatazione al riguardo si basa sul fatto, ampiamente noto, che ormai un po’ in tutti i sistemi giudiziari si suole porre una netta distinzione tra formazione iniziale e formazione permanente (o continua). Per ciò che riguarda la prima va detto che, nella maggior parte dei sistemi europei continentali, la formazione viene erogata da appositi centri o istituti: che si tratti di una scuola (o accademia) ad hoc come in Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Grecia, o come in un numero sempre crescente di paesi dell’Est, ovvero d’un servizio preparatorio fondato sul concetto di Juristenausbildung, come in Germania, la tendenza evidente è quella di consegnare ad un’organizzazione professionalmente concepita e strutturata per la formazione il compito di plasmare le future generazioni di giudici e/o pubblici ministeri.

Al contrario, in Italia, quest’opera è stata svolta sino ad ora (quanto meno in via prevalente) dall’organo di autogoverno, non esistendo – come noto – una scuola della magistratura [47].

La formazione professionale iniziale dei magistrati italiani è dunque curata direttamente dal C.S.M. e si articola principalmente in due fasi:

·     il tirocinio «ordinario» (detto anche «generico»), consistente nella rotazione tra vari uffici giudiziari e

·     il tirocinio «mirato», destinato a dare una preparazione specifica all’esercizio delle funzioni che saranno oggetto della prima assegnazione dell’uditore, una volta immesso nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

La formazione ha dunque luogo on the job, mediante inserimento dei vincitori del concorso nella struttura giudiziaria, senza responsabilità dirette, ma sotto il controllo di magistrati a vario titolo coinvolti nell’attività formativa. Purtroppo va subito detto che sovente, particolarmente in talune grandi sedi, la presenza di un numero eccessivo di uditori giudiziari compromette la possibilità di un’accurata attività formativa durante lo stage. Un altro problema è rappresentato dalla difficoltà, a fronte del tempo eccessivamente limitato di durata della formazione, di integrare le scarse nozioni – sia pratiche che teoriche – fornite dagli studi universitari. A tal fine il C.S.M. organizza, tanto durante il tirocinio ordinario che durante quello mirato, dei corsi a Roma specialmente destinati a fornire agli uditori quel bagaglio non solo di informazioni, ma anche di esperienze, nei campi usualmente poco conosciuti dai giovani magistrati; tra queste iniziative va segnalata, in particolare, l’organizzazione, negli ultimi anni [48], di veri e propri processi simulati, cui gli uditori partecipano assumendo di volta in volta «ruoli» diversi.

Tutta la materia è stata riorganizzata dal D.P.R. 17 luglio 1998 [49] e dalla successiva circolare del C.S.M. in data 30 luglio 1999, che hanno fissato in 18 mesi la durata minima del periodo di tirocinio (di cui 13 mesi di tirocinio «ordinario» e 5 di tirocinio «mirato»), precisando le regole e le competenze del C.S.M., così come dei Consigli giudiziari e delle commissioni uditori costituite a livello dei distretti di corte d’appello. Occorrerà però aggiungere che l’art. 11, l. 13 febbraio 2001, n. 48 ha previsto la possibilità per il C.S.M. di ridurre fino a 12 mesi la durata del periodo complessivo di tirocinio, purché il periodo di tirocinio «mirato» non scenda sotto i cinque mesi. In questo caso però gli uditori saranno obbligati a partecipare, nel corso dei cinque anni seguenti, a dei corsi di formazione (che potremmo definire «complementare») organizzati dal C.S.M. per la durata di due mesi l’anno.

Il sistema attualmente in vigore prevede, per la formazione di ogni uditore, l’intervento di un numero consistente (e, a mio sommesso avviso, veramente eccessivo) di soggetti, che potremmo definire come gli «organi della formazione iniziale». Si tratta, più esattamente (andando, per così dire, dal «basso» verso l’«alto»):

·     dei magistrati affidatari: il loro compito è quello di seguire l’uditore per un periodo assai limitato (di solito inferiore al mese, per il tirocinio ordinario, mentre l’affidatario è tendenzialmente unico per tutto il periodo del tirocinio mirato), facendo partecipare l’ «allievo» a tutte le sue attività giudiziarie, spiegandogli in che cosa consista il lavoro presso l’ufficio giudiziario relativo, affidandogli la stesura della bozza di provvedimenti giudiziari e, infine, redigendo un parere motivato sul periodo di affidamento (art. 11, d.p.r. 17 luglio 1998);

·     dei magistrati collaboratori (dei Consigli giudiziari): nominati dal C.S.M. su proposta dei Consigli giudiziari in numero di due (uno per il civile e l’altro per il penale) per ogni Corte d’appello e per ogni gruppo d’uditori (composto di regola di non più di cinque elementi); il loro compito è quello di controllare l’esecuzione del programma previsto per ogni scaglione di uditori e di stendere un parere finale sulla base dei pareri formulati dai vari magistrati affidatari; tali magistrati costituiscono le principali figure di riferimento per gli uditori, in quanto rappresentano l’unico referente continuativo nell’attività di formazione per tutto il periodo del tirocinio (cfr. art. 10, d.p.r. 17 luglio 1998);

·     dei magistrati collaboratori degli uditori con funzioni: si tratta qui di magistrati tenuti a svolgere una sorta di attività di «tutoraggio» per i giovani colleghi che hanno appena ricevuto le funzioni giudiziarie (si noti peraltro che tali «collaboratori» debbono anche trasmettere ai Consiglio giudiziario un parere sull’attività prestata dagli uditori in questione); ogni uditore con funzioni è seguito da due magistrati collaboratori, ciascuno dei quali ha il compito di seguire l’attività di non più di tre uditori giudiziari con funzioni (cfr. art. 15, d.p.r. 17 luglio 1998);

·     delle Commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari: si tratta di organi composti da tre magistrati scelti dal Consiglio giudiziario tra i propri membri, nonché dai magistrati «collaboratori»; la commissione sottopone al Consiglio giudiziario delle proposte per l’organizzazione e il coordinamento dello stage e controlla l’attuazione di questo, organizzando incontri con i magistrati «affidatari» e con gli uditori; essa organizza pure la formazione iniziale a livello locale (art. 9, d.p.r. 17 luglio 1998);

·     dei Consigli giudiziari: il loro compito in questo campo è quello di coordinare la formazione iniziale a livello locale, realizzando le direttive emanate dal C.S.M., nominando i magistrati «collaboratori» ed approvando il piano di stage previsto per ogni uditore, così come il programma generale per le attività di formazione sul piano locale; essi inviano poi tali proposte al C.S.M. per l’approvazione definitiva; i Consigli giudiziari formano per ogni uditore un fascicolo personale e redigono i pareri per la valutazione di idoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie; essi propongono altresì l’eventuale prolungamento dello stage per gli uditori non idonei e redigono i pareri a conclusione del primo anno di esercizio delle funzioni (cfr. artt. 7, 10, 12, 14, 15 d.p.r. 17 luglio 1998);

·     del Comitato scientifico presso la Nona Commissione del C.S.M.: in questa sede tale comitato [50] agisce quale organizzatore delle attività di formazione a livello centrale, organizzando i corsi che si svolgono a Roma per tutti gli uditori;

·     della Nona Commissione (Tirocinio e Formazione Professionale) presso il C.S.M.: tale articolazione dell’organo di autogoverno è responsabile del controllo di tutte le iniziative formative dei magistrati; come tutte le commissioni del C.S.M. essa si limita però a formulare ed approvare delle proposte da sottoporre per l’approvazione al plenum del Consiglio;

·     del plenum del C.S.M. All’organo di autogoverno spetta la competenza generale in materia di formazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento del tirocinio. In particolare, ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 17 luglio 1998, il C.S.M. «dirige, organizza, coordina e controlla il tirocinio degli uditori giudiziari avvalendosi dei Consigli giudiziari, delle Commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari previste dall’articolo 9, dei magistrati collaboratori previsti dall’articolo 10, dei magistrati affidatari previsti dall’articolo 11 e del Comitato scientifico previsto dall’articolo 29, comma 3, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura»; oltre alle generali competenze coordinamento (artt. 3, comma 2, e 12, commi 4 e 5, d.p.r. 17 luglio 1998), al C.S.M. sono attribuite quelle relative a:

-      fissazione della durata del tirocinio (art. 3, d.p.r. 17 luglio 1998);

-      fissazione e modificazione (nel secondo caso su proposta e/o parere del Consiglio giudiziario) della sede del tirocinio (art. 2, commi 1 e 2, in relazione all’art. 8, d.p.r. 17 luglio 1998);

-      approvazione della nomina dei magistrati collaboratori designati dai Consigli giudiziari (art. 8, d.p.r. 17 luglio 1998);

-      organizzazione in sede nazionale, avvalendosi del comitato scientifico e secondo le procedure previste, di incontri di studio e altre iniziative formative rivolte agli uditori nel corso del tirocinio ordinario e di quello mirato (art. 12, d.p.r. 17 luglio 1998);

-      organizzazione di incontri di studio sulla formazione professionale degli uditori (art. 13, d.p.r. 17 luglio 1998);

-      valutazioni di idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie e individuazione degli uffici di destinazione (art. 14, d.p.r. 17 luglio 1998).

Il decreto del 1998 obbliga inoltre ogni uditore a tenere un «quaderno del tirocinio» (art. 6, d.p.r. 17 luglio 1998), sul quale vanno registrate le tappe del percorso formativo: invero, in esso l’uditore «con cadenza almeno settimanale, annota le attività svolte e quelle alle quali ha partecipato o assistito, formulando le proprie eventuali osservazioni ed indicando ogni altro elemento utile a dar conto dell’esperienza formativa in corso». Il magistrato affidatario deve vistare le annotazioni dell’uditore, per conferma, ed aggiungervi le proprie eventuali osservazioni. Al termine del periodo di tirocinio il quaderno va consegnato ai magistrati collaboratori. L’uditore deve anche aggiungervi una relazione complessiva sul tirocinio svolto, oltre (art. 7, d.p.r. 17 luglio 1998) ad una copia di tutti i provvedimenti redatti dall’uditore, con le modifiche ad essi eventualmente apportate dai magistrati affidatari, le autorelazioni (art. 6, comma 3, d.p.r. 17 luglio 1998) e gli elaborati scritti dell’uditore.

Nell’imminenza della conclusione del tirocinio ordinario il Consiglio giudiziario riceve la relazione redatta dai magistrati collaboratori su ogni uditore e, su proposta della Commissione distrettuale, emette il suo parere sull’idoneità dell’uditore all’esercizio delle funzioni giudiziarie. La relazione ed il parere sono comunicati all’uditore, che può formulare le proprie osservazioni, da inserire nel dossier. I fascicoli sono quindi trasmessi al C.S.M. La Nona Commissione del C.S.M. verifica allora – sulla base dei rapporti, dei pareri e dei documenti inseriti nei fascicoli degli uditori – quale giudizio va emesso sulle attitudini dei vari uditori in questione. La Commissione può anche proporre al Consiglio di obbligare l’uditore a ripetere il periodo di tirocinio ordinario o di prolungarlo per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Se al termine di tale periodo di stage il C.S.M. esprime un giudizio di inidoneità all’esercizio delle funzioni giurisdizionali, il Consiglio, su proposta della commissione competente, dispone la cessazione dell’uditore dal servizio (cfr. art. 14, d.p.r. 17 luglio 1998).

Una volta che l’uditore ha completato positivamente il tirocinio ordinario, il C.S.M., su proposta della Nona Commissione, delibera a quale ufficio ogni singolo uditore è assegnato. A tal fine gli uditori sono chiamati a Roma per la scelta dell’ufficio di prima destinazione, da operarsi sulla base di una lista redatta dal C.S.M., avuto riguardo alla collocazione dell’uditore in seno alla graduatoria finale del concorso [51]. Una volta effettuata la scelta, ogni uditore inizia il periodo «mirato» in un ufficio giudiziario (determinato in base all’art. 2, d.p.r. 17 luglio 1998) nel quale si esercitino funzioni corrispondenti a quelle proprie dell’ufficio di destinazione. La valutazione attitudinale dell’uditore è ripetuta nell’imminenza della conclusione del tirocinio «mirato». Nel caso di valutazione positiva il Consiglio conferisce all’uditore l’esercizio delle funzioni giudiziarie. In caso contrario il C.S.M. può decidere che il tirocinio sia proseguito per uno o più periodi, sino a raggiungere una durata che complessivamente non può superare i 36 mesi. Nel caso di giudizio negativo il Consiglio, sempre su proposta della Nona Commissione, dispone la cessazione dell’uditore dal servizio (cfr. art. 14, d.p.r. 17 luglio 1998).

Volendo esprimere una valutazione del sistema che si è appena sommariamente descritto, va innanzi tutto rimarcato che il tempo dedicato alla formazione, al di là dell’impegno individuale nello studio, non sembra sufficiente, neppure supponendo che il C.S.M. non s’avvalga della facoltà di ridurre la durata del tirocinio. In effetti, gli uditori sono obbligati a frequentare i corsi organizzati dai Consigli giudiziari presso le varie corti d’appello, così come quelli organizzati a Roma dal C.S.M. Peraltro, a parte gli «incontri romani», la situazione a livello locale è tutt’altro che omogenea. A ciò s’aggiunga che accanto al tirocinio presso gli uffici giudiziari non è prevista alcuna forma di stage né presso studi professionali, né presso imprese, né presso pubbliche amministrazioni (tanto meno all’estero!). Nessuna reale selezione viene compiuta nel corso di questo troppo breve periodo, a dispetto d’un sistema inutilmente barocco e frammentario, nelle mani di un numero veramente eccessivo d’attori, al punto da richiamare alla mente il noto proverbio inglese secondo cui too many cooks spoil the broth. In effetti, salvo casi assolutamente eccezionali, le valutazioni attitudinali redatte dai magistrati responsabili della formazione e dai Consigli giudiziari sono sempre positive e gli uditori sono senz’altro ammessi a esercitare le funzioni giurisdizionali [52].

 

 

8. Le prospettive aperte nel sistema italiano dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali e la «formazione preliminare».

 

         Il complesso quadro della formazione iniziale dei magistrati s’è di recente arricchito d’una serie di spunti che provengono dall’istituzione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali. A beneficio dei partecipanti stranieri all’incontro in relazione al quale il presente contributo è stato concepito andrà subito detto che siffatte istituzioni non sono rivolte in alcun modo a realizzare la formazione del personale di magistratura, neppure nella fase iniziale, ma si pongono quale elemento di raccordo tra la preparazione universitaria ed il concorso per uditore giudiziario, ponendo in essere un nuovo tipo di formazione del giurista, che potremmo definire come «formazione preliminare». Per comprendere la ragion d’essere ed il funzionamento di tali istituti occorre però premettere alcune informazioni sul sistema di reclutamento dei magistrati italiani [53].

In particolare è importante tenere presente che da circa una ventina d’anni il numero dei candidati al concorso da uditore è andato progressivamente crescendo, al punto da creare difficoltà gravissime ad una corretta gestione di tale delicatissima operazione. In effetti, nel periodo compreso tra l’inizio degli anni ottanta e la fine degli anni novanta tale cifra è passata da 5.000 a 10.000-15.000 unità, raggiungendo addirittura un «picco» di 25.535 persone nel 1998. Il numero dei presenti alle prove scritte è passato, nel medesimo tempo, da 1.000 a 6.000 unità circa; di questi, coloro che hanno portato a termine le tre prove scritte ha iniziato a superare costantemente le 2.000 unità (2.303 per il concorso del giugno 1995 e 2.414 per quello del giugno 1997): il tutto in relazione a una disponibilità di posti oscillante in quel periodo tra le 100 e le 300 unità [54]. Al fine di far fronte a tale situazione il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 è venuto a prevedere l’istituzione, presso diverse facoltà di giurisprudenza, delle predette Scuole, stabilendo altresì che il diploma rilasciato da esse avrebbe costituito la condicio sine qua non per l’ammissione dei candidati alle prove scritte del concorso in magistratura, per tutti i laureati che si fossero iscritti alla facoltà di giurisprudenza a partire dall’a.a. 1998/1999 in poi.

Siffatte Scuole [55] s’avvalgono d’un corpo docente costituito prevalentemente da professori universitari, anche se la legge prevede pure la presenza di magistrati, avvocati e notai. Lo scopo perseguito dalla legge è quello di fornire agli allievi – tutti laureati in giurisprudenza ed ammessi alla Scuola tramite un apposito concorso – una formazione sia teorica che pratica per la durata di due anni, peraltro successivamente ridotta ad un anno dalla l. 13 febbraio 2001, n. 48 in relazione a quei laureati che avranno terminato gli studi secondo le nuove disposizioni dell’ordinamento universitario, che prevede l’elevazione da quattro a cinque anni della durata del corso di laurea in giurisprudenza [56].

Al termine di tale periodo, caratterizzato dalla presenza di prove e di valutazioni intermedie, un esame finale ha luogo per il rilascio del diploma della Scuola. Come si è detto, tale diploma è indispensabile per l’iscrizione al concorso da uditore in relazione ai laureati iscritti alla facoltà di giurisprudenza a partire dall’anno accademico 1998/1999. Si discute attualmente sulla opportunità di rendere tale titolo obbligatorio pure per gli aspiranti avvocati e notai, sebbene tale posizione appaia per il momento assolutamente minoritaria [57].

La struttura di tali Scuole è stata tracciata dal decreto del Ministro per l’Università e del Ministro della Giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, contenente il regolamento per l’«Istituzione e l’organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali» [58]. Tale provvedimento prevede le condizioni d’ammissione alla Scuola, così come quelle relative al concorso per l’accesso alla medesima. La struttura è retta da un Consiglio direttivo composto da 6 professori nominati dalla facoltà di giurisprudenza, due magistrati, due avvocati e due notai. I magistrati, gli avvocati e i notai sono scelti dal Consiglio di facoltà di giurisprudenza tra i candidati proposti dal C.S.M., dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato. Questi 12 membri eleggono un direttore, che deve essere scelto necessariamente tra i professori e rimane in carica 4 anni. Durante tale periodo esso deve organizzare l’attività della Scuola, provvedendo all’elaborazione dei programmi, alla scelta dei docenti, all’organizzazione della didattica. Questa si snoda attraverso lezioni teoriche ed attività pratiche, simulazioni di prove d’esame e di processi, stages, prove orali e scritte. Per ciascuna delle prove intermedie i docenti dovranno esprimere valutazioni sui candidati, che sono altresì sottoposti ad una valutazione al momento del passaggio dal primo al secondo anno, oltre che alla prova finale per il rilascio del diploma, che costituirà il titolo per l’ammissione al concorso da uditore giudiziario.

L’istituzione delle Scuole si prefigge non solo lo scopo di fornire un filtro per l’accesso al concorso, ma tende anche a sopperire, almeno in parte, ai paurosi vuoti lasciati nella preparazione giuridica dal vigente sistema universitario italiano. Già quasi mezzo secolo fa uno dei maggiori comparatisti italiani, Mauro Cappelletti, valutando in maniera quanto mai sconsolata la formazione universitaria nelle materie giuridiche, posta a confronto con quella germanica, ammetteva che «se noi italiani, in ispecie noi giuristi dovessimo specchiarci negli istituti che, nel modo che purtroppo sappiamo, organizzano da noi l’educazione, universitaria e postuniversitaria, del giovane giurista, avremmo, ahimé, troppe più ragioni di vergogna e di sconforto, che di speranza e di orgoglio» [59]. Tra queste ragioni veniva correttamente stigmatizzato, sulle orme di ancora più risalenti osservazioni di Vittorio Scialoja, il fatto che «Noi insegnamo nelle nostre università come si insegnava a Bologna ai tempi d’Irnerio. Il professore sale sopra una cattedra, e per un’ora parla; parla, non sapendo se i giovani abbiano bene inteso ciò che egli viene esponendo; e finita quest’ora, si ritira». Poste queste premesse, se ne concludeva che l’insegnamento accademico non dovrebbe consistere nell’esposizione di un testo (che gli studenti dovrebbero assimilare prima della lezione), ma nell’addestramento degli alunni «a studiare, a ragionare, a criticare, a servirsi dei metodi di ricerca, insomma a fare tutto ciò che costituisce la positiva attività della mente»; esso dovrebbe costituire dunque «un’esercitazione intellettuale (…), il vivo esempio del lavoro di una mente già progredita in presenza delle menti giovanili di coloro che devono imparare», dando così luogo ad un vero e proprio «contagio intellettuale», attraverso il quale «il maestro deve esercitare la sua influenza sugli alunni» [60].

L’istituzione delle Scuole di specializzazione potrebbe dunque costituire l’agognata occasione per realizzare finalmente tale antica aspirazione, che dovrebbe concretizzarsi, oltre tutto, attorno ad un primo esperimento di formazione postuniversitaria comune per futuri magistrati, avvocati e notai, avvalendosi del contributo di teorici e pratici.

E’ però troppo presto per formulare un giudizio sul funzionamento di questa interessante iniziativa. Basterà dire che il fatto stesso che le Scuole in oggetto siano riuscite a decollare nell’anno accademico 2001/2002, erogando cinquecento ore tra lezioni teoriche ed attività pratiche, costituisce un vero e proprio miracolo [61]. Sarà sufficiente ricordare qui, tra le grandi difficoltà e gli ostacoli, quelli – certo non lievi – frapposti dal C.S.M. e dai Consigli giudiziari, che, ostinandosi a ritenere «extragiudiziari» [62] gli incarichi di insegnamento presso queste strutture (alla stessa stregua di altre e ben altrimenti lucrose attività), sottopongono gli sventurati magistrati che hanno l’ardire di prodigarsi per siffatte iniziative ad un’estenuante ed ampollosa procedura autorizzativa, spingendosi addirittura ad inventarsi di sana pianta un’improbabile (oltre che assolutamente illegittima) forma d’incompatibilità tra la qualità di membro del consiglio direttivo della Scuola e quella di docente nella medesima [63]: nulla di più inconciliabile con le esigenze di celerità, certezza e snellezza, proprie dell’attività formativa in questione (ma, mi sia consentito ripeterlo da «anziano» nel settore della formazione: di ogni attività formativa).

A ciò s’aggiunga l’inopportunità del coinvolgimento, pure voluto dal C.S.M. nelle procedure di cui sopra, dei consigli giudiziari, così come della seconda commissione del Consiglio, organi, questi, del tutto avulsi dalla realtà in cui operano le Scuole e pertanto «istituzionalmente» portati a giudicarle come «corpi estranei» all’insieme delle attività del giudice; soggetto, questo, che troppi (fuori, ma purtroppo anche dentro il «terzo potere») s’ostinano a ritenere alla stregua di nulla di più che una semplice «macchina da sentenze» [64].

 

 

9. La formazione permanente dei magistrati nel sistema italiano: un breve excursus storico.

 

         Per ciò che attiene alla formazione permanente va subito detto che si tratta d’un argomento cui l’autore di queste osservazioni è particolarmente affezionato, essendo stato impegnato in tale attività per tre anni, a partire dal momento in cui, tra il 1993 ed il 1994 il C.S.M. – iniziando praticamente da zero – decise d’organizzare in maniera sistematica la formazione dei magistrati italiani [65]. Si tratta d’un tema su cui non si può tornare se non con grande rimpianto, per l’occasione che l’Italia ha perso di dotarsi (quanto meno per il settore della formazione permanente) d’una Scuola della Magistratura all’avanguardia ed in linea con le necessità formative del potere giudiziario. Andrà però precisato che un sistema assai rudimentale di formazione permanente aveva avuto inizio già nel 1973, sempre su iniziativa del C.S.M. A partire da tale anno e nel corso dei due decenni seguenti il Consiglio aveva organizzato «settimane di formazione» (in media una decina per anno) dedicate alle materie più varie: dalle tecniche d’indagine penale, al diritto minorile, al diritto del lavoro, alla procedura civile, al diritto di famiglia, ecc.

Il 23 settembre 1993 il Ministro della Giustizia e il Vicepresidente del C.S.M. firmarono una convenzione che diede vita ad una Struttura di Formazione Professionale per Magistrati, costituita in via sperimentale. Alla testa di tale organismo vi era un comitato scientifico, composto da tre membri del C.S.M., tre magistrati in rappresentanza del Ministro, tre magistrati applicati dal C.S.M. a tempo pieno e cinque magistrati impegnati nella Struttura a tempo parziale. La formazione organizzata dalla Struttura non era prevista come obbligatoria, sebbene in qualche caso il C.S.M. avesse deciso che il fatto di avere frequentato determinati corsi avrebbe costituito titolo preferenziale in relazione al conferimento di determinate funzioni. La menzionata convenzione prevedeva l’organizzazione, ogni anno, di circa cinquanta corsi della durata media di una settimana, ciascuno di essi per un centinaio di magistrati: ciò significa che ogni anno 5.000 magistrati (su di un effettivo all’epoca pari a 8.400) avrebbero potuto essere coinvolti in una attività formativa. Sebbene la formazione iniziale non rientrava tra gli scopi di tale «Scuola», questo organismo avrebbe senz’altro potuto, con il passar del tempo, porsi quale istituto preposto al delicato compito di colmare il vuoto esistente tra la conclusione degli studi universitari e l’accesso alla magistratura [66].

Sfortunatamente, dopo neppure un anno d’attività e dopo che l’autore di queste osservazioni aveva avuto il privilegio di essere nominato direttore di questa prima «Scuola» della magistratura italiana, la convenzione citata venne dichiarata nulla dalla Corte dei conti, la quale pose alla base della propria decisione la considerazione (per il vero, assolutamente apodittica) secondo cui una Scuola della magistratura avrebbe potuto essere creata solo per legge. All’epoca la Struttura aveva già organizzato una quarantina di settimane e di corsi di formazione nei domini più disparati del diritto e delle altre discipline direttamente o indirettamente afferenti all’attività del magistrato, con la partecipazione di docenti universitari, avvocati, notai, esperti psicologi, sociologi, giornalisti, ecc.

A seguito di tale infelice decisione il C.S.M. decise ugualmente di continuare l’attività di formazione posta in essere dalla Struttura e di organizzare per gli anni successivi circa quaranta corsi di formazione l’anno, secondo lo schema già sperimentato nel corso del 1994. Per la realizzazione di tale attività il C.S.M. si rivolse, per i primi tre anni, allo stesso gruppo di magistrati che avevano composto il comitato scientifico della Struttura demolita dalla Corte dei conti.

 

 

10. La formazione permanente dei magistrati nel sistema italiano: lo stato attuale della questione. La formazione decentrata.

 

         Al fine di proseguire l’attività iniziata dalla Struttura per la formazione dei magistrati, il C.S.M. ha deliberato il 9 luglio 1996 la creazione d’una apposita commissione, la Nona («Commissione per il tirocinio e la formazione professionale»), la cui competenza è quella di elaborare proposte concernenti sia la formazione iniziale che quella permanente dei magistrati. Il Comitato scientifico costituito presso la predetta commissione ha ricevuto l’incarico di cooperare con la Commissione stessa in ordine alla realizzazione ed all’esecuzione dei programmi annuali di formazione, l’organizzazione delle attività, la loro direzione ed animazione, la scelta dei relatori, l’individuazione delle metodologie didattiche, la direzione dei dibattiti, l’elaborazione di eventuali schede di valutazione dei risultati degli incontri. Il Comitato è ora composto da 16 membri, di cui 12 magistrati (impegnati per la formazione a tempo parziale) e 4 docenti universitari, oltre a 1 magistrato dell’ufficio studi e 2 magistrati segretari del C.S.M.

L’attività posta in essere in questi ultimi anni dal Comitato scientifico è notevole, specie se si tiene conto del carattere non «burocratizzato» di tale struttura. Tanto per fare un esempio, potrà dirsi che il numero di magistrati che hanno partecipato almeno ad un’attività di formazione è stato nel 1997 di 2.290, nel 1998 di 3.086, nel 1999 di 3.294 e nel 2000 di 3.177 [67], mentre il numero dei corsi realizzati nel 1997 è stato di 41, 49 nel 1998, 46 nel 1994, 49 nel 2000 e 50 nel 2001; lo stesso numero di iniziative è stato previsto per il 2002. Al fine di far conoscere le iniziative formative ai colleghi, il Consiglio pubblica ogni anno un libretto nel quale vengono descritte brevemente i corsi, raggruppati per argomento. Ogni magistrato può indicare la propria scelta di uno o più corsi (fino ad un massimo di quattro), entro un termine fissato dal C.S.M. Spetterà poi alla Nona Commissione operare la selezione degli aspiranti, nel caso il numero delle domande superi quello dei posti disponibili.

Gli argomenti trattati sono i più vari, dai settori più «tradizionali» (diritto civile, penale amministrativo, procedura civile e penale) al diritto comunitario e internazionale e comparato, all’ordinamento giudiziario, all’informatica giuridica, ecc. Per citare solo alcuni dei titoli dei corsi organizzati negli anni più recenti, si potranno menzionare quelli su «I sistemi giudiziari dei paesi membri dell’U.E.», «I procedimenti semplificati e accelerati nelle controversie civili ed amministrative nei Paesi dell’Unione Europea», «Acquisizione e valutazione della prova nei sistemi dei paesi dell’Unione Europea», «La formazione dei formatori», «La discrezionalità del giudice», «Interposizione di persona e simulazione nei contratti», «Il contenzioso bancario», «I bilanci delle società», «Libera manifestazione del pensiero e protezione delle persone», «Le biotecnologie e il diritto», «La sicurezza dei lavoratori», «La cooperazione giudiziaria civile e penale: i problemi del linguaggio giuridico (francese e inglese)», «Diritto e informatica: gli aspetti giuridici del commercio elettronico», «Strategie di contrasto alla criminalità organizzata:modelli organizzativi e prospettive di integrazione in ambito europeo», «Le nuove forme delle attività di contrasto transfrontaliero del traffico internazionale di stupefacenti», «Workshop in video-conferenza nei processi di criminalità organizzata». Col passare del tempo il Consiglio ha poi attribuito sempre maggior risalto alle attività interdisciplinari, sovente presentate sotto il titolo «Società e questioni d’attualità».

Per ciò che riguarda le formule pedagogiche seguite nella didattica, le attività si presentano sotto forma di:

·     incontri di studio (corsi che seguono il modello tradizionale delle conferenze tenute da magistrati, professori, avvocati, notai, esperti in vari settori, ecc. Seguite da discussioni aperte a tutti i partecipanti; i lavori possono svolgersi anche in seno gruppi di studio, sotto la direzione d’un coordinatore, cui spetta presentare successivamente i risultati del lavoro svolto in seno alla discussione in forma «plenaria», che segue il lavoro svolto nei vari ateliers);

·     seminari di pratica professionale (corsi di formazione rivolti soprattutto a magistrati che esercitano un determinato tipo di funzioni omogenee o simili; il loro scopo è quello di favorire un confronto di esperienze al fine di maturare una buona preparazione tecnica volta a risolvere i problemi pratici posti dalla professione);

·     laboratori (si tratta di corsi a carattere sperimentale indirizzati a piccoli gruppi di lavoro che, sotto la guida di un esperto, analizzano problemi specifici incontrati nell’esercizio della professione);

·     giornate di studio (corsi volti ad approfondire temi particolari, di solito in seguito all’introduzione di riforme sostanziali o processuali: la loro durata è solitamente di un giorno);

·     confronti (incontri con magistrati o altri giuristi stranieri, tendenti a stimolare l’approfondimento delle conoscenze di diritto comparato e trasnazionale, soprattutto a livello europeo);

·     corsi decentrati (sono quelli organizzati nell’ambito dell’attività di formazione decentrata).

Proprio con riguardo a tale ultimo aspetto, andrà ora aggiunto che una «nuova frontiera» della formazione dei magistrati è costituita dalla formazione decentrata, sulla scia di quella formation déconcentrée che Oltralpe ha avuto e continua ad avere tanto successo. Su tale argomento il C.S.M. ha adottato il 26 novembre 1998 una risoluzione su proposta della Nona Commissione. Lo scopo di tale iniziativa – successivamente concretizzata tramite la delibera consigliare del 28 luglio 1999 – è quello di favorire il contatto con le realtà locali così come di sviluppare le relazioni con le università ed i locali consigli degli ordini degli avvocati. Allo stesso tempo si cerca d’attirare la partecipazione di quei magistrati che, per ragioni di distanza o di famiglia, si trovano nell’impossibilità di abbandonare la loro sede per recarsi a Roma al fine di partecipare ad uno o più incontri in sede centrale.

Ciò che va peraltro subito chiarito è che tale attività non è certo concepita come alternativa rispetto alla formazione che ha luogo a Roma, ma come meramente integrativa di quest’ultima. L’organizzazione di queste iniziative è affidata ai Consigli giudiziari e ad una rete di magistrati referenti per la formazione decentrata. Questi magistrati sono nominati in numero di due, tre o quattro per distretto di Corte d’appello, a seconda della consistenza dell’organico presente nel distretto; il loro compito è quello di costituire una sorta di trait d’union tra il C.S.M. e i Consigli giudiziari per l’organizzazione delle iniziative di formazione a livello locale, nel campo sia della formazione iniziale, che di quella permanente, che della c.d. «autoformazione» [68], che dei corsi di «riconversione» per i magistrati che mutano funzioni, così come della formazione dei giudici di pace e dei giudici onorari. Essi devono inoltre assicurare la realizzazione di iniziative congiunte con le università e i consigli degli ordini degli avvocati. I settori interessati sono soprattutto quelli relativi alla materie «nuove» o meno praticate dai magistrati, quali il diritto comunitario, l’informatica giuridica, la contabilità, la tecnica dei bilanci, la scienza dell’amministrazione, il linguaggio giuridico, le lingue straniere, ecc.

Tutti i magistrati delegati alla formazione si riuniscono regolarmente (di solito una volta l’anno) durante un corso organizzato dal C.S.M. sul tema «formazione dei formatori». Come si è detto, il Consiglio ha costituito una rete di magistrati referenti, avvalendosi anche degli strumenti informatici, mentre è prevista altresì l’istituzione presso ogni Corte d’appello di un ufficio per i referenti della formazione decentrata. Si pensa anche alla creazione di archivi informatici dei documenti da porre a disposizione dei colleghi, così come alla creazione di appositi siti web, mentre tali magistrati già si occupano della conservazione e della messa a disposizione dei colleghi a livello locale del materiale didattico proveniente dai corsi organizzati in sede centrale.

Tra le iniziative realizzate dai referenti per la formazione in sede locale si potranno citare non solo l’organizzazione di seminari e conferenze, ma anche la creazione di una rete di «pronto soccorso», costituita da magistrati che offrono la loro disponibilità per aiutare, telefonicamente o via e-mail, tutti i colleghi che intendano chiedere informazioni per la soluzione di problemi immediati e urgenti [69]. I referenti organizzano anche un servizio di informazioni circa la sorte subita in sede d’appello dalle decisioni emesse in primo grado, di modo che ogni giudice del tribunale possa conoscere l’esito in secondo grado dei procedimenti da lui decisi. L’attività dispiegata dai referenti è pubblicata tramite un servizio d’informazioni periodico sulle iniziative in calendario. Per ciò che attiene al profilo finanziario, tutte queste attività sono di solito a carico delle rispettive Corti d’appello.

 

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* Testo della relazione presentata al Convegno sul tema «Verso l’Unione Europea della giustizia – Zur europäischen Union der Justiz» organizzato dal Goethe Institut di Torino in collaborazione con il Deutscher Richterbund e l’Associazione Nazionale Magistrati, svoltosi a Torino nei giorni 8-9 novembre 2002. I links alle pagine web citate sono stati verificati in data 2 ottobre 2002. Il lavoro è pubblicato in forma ipertestuale nel sito dell’autore, all’indirizzo web seguente:

https://www.giacomooberto.com/goethe/relazione.htm.  

[1] Sul tema della formazione del giurista in generale e dell’avvocato in particolare cfr., tra i tanti contributi (ovviamente, oltre a quelli che verranno citati infra, in relazione a singoli profili), Pisani Massamormile, La legge professionale forense e l’esigenza di formazione dell’avvocato, in Giur. it., 1990, IV, c. 1 ss.; Padoa Schioppa, Per una riforma degli studi universitari di giurisprudenza in Italia, in Foro it., 1991, V, c. 517 ss.; Consolo e Mazzarolli, La formazione dell’avvocato. L’Università, in Giur. it., 1993, IV, c. 381 ss.; Franchini, La formazione professionale e scientifica nell’Università, in Dir. e società, 1993, p. 363 ss.; Padoa Schioppa, Il modello dell’ insegnamento del diritto in Italia, in Foro it., 1995, V, c. 413 ss.; Spantigati, La formazione del giurista strumentale alla costruzione del «sistema», in Pol. dir., 1997, p. 125 ss.; Donati, Storicismo e antistoricismo nella formazione del giurista, in Jus, 1998, p. 307 ss.; Mariani Marini, I problemi irrisolti della formazione comune tra avvocati e magistrati, in Rass. forense, 1998, p. 827 ss.; Padoa Schioppa, Una formazione professionale unitaria per superare le diffidenze tra le categorie, in Guida al Diritto, Il Sole 24 ore, 1998, n. 42, p.11, ss.;  Alpa, L’accesso alla professione forense: nuove prospettive per l’avvocatura, in Nuova giur. civ. comm., 1999, II, p. 193 ss.; Dogliani e Sicardi, La riforma degli ordinamenti didattici e il diritto costituzionale, in Quaderni costituz., 1999, p. 563 ss.; Mariani Marini, Una formazione a servizio dell’avvocatura per governare le trasformazioni in atto, in Guida al Diritto, Il Sole 24 ore, 1999, n. 9, p. 11, ss.; Mariani Marini, Tradizione e innovazione nella formazione dell’avvocato, in Rass. forense, 1999, p. 47 ss.; Moccia, La formazione dell’«avvocato europeo»: questioni e risposte di prospettiva, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, p. 567 ss.; Mariani Marini, Agli antipodi dell’azzeccagarbugli (un modello formativo per l’avvocatura), in Rass. forense, 2000, p. 501 ss.; Fragola, Prime riflessioni sulle nuove lauree universitarie, in Riv. giur. scuola, 2001, p. 3 ss.; Pascuzzi, La formazione del giurista: il ruolo dell’informatica, in Dir. e formazione, 2002, p. 287 ss.; Danovi, Le iniziative del C.C.B.E. per la formazione dell’avvocato in Europa: analisi e proposte, in Dir. e formazione, 2002, p. 293 ss.; Ranieri, Giuristi per l’Europa: come fare e come non fare una riforma degli studi di diritto in Italia, disponibile al sito web seguente:

http://www.jura.uni-sb.de/projekte/Bibliothek/texte/Ranieri3.html#fnB1.

Per una panoramica sulla legal education oltre Oceano cfr. Levine, Legal Education, New York, 1993; v. inoltre la ricca bibliografia di cui alla pagina web seguente: http://www.wvu.edu/~lawfac/jelkins/orientation/biblio.html.

Sulla questione specifica della comparazione tra il sistema italiano e quello tedesco di formazione e di tirocinio professionale dei giuristi v. infine l’interessante e sempre attuale studio di Cappelletti, Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e Germania, Milano, 1957.

[2] «In mente iudicis debent esse duo sales, scilicet sal scientiae, alias est insipida et sal securae conscientiae, alias est diabolica» (Baldo degli Ubaldi, Commentaria in vj, vjj, vjj, vjjj, jx, x et xj Codicis lib., Venetiis, 1572, f. 274). L’argomento troverà un’eco nelle opere di svariati dottori del diritto comune, da Aymone Cravetta (Cravetta, Tractatus de antiquitate temporis, Venetiis, 1576, f. 12) a Giovanni da Nevizzano (Nevizzano, Sylvae nuptialis libri sex, Lugduni, 1592, p. 532) a Giacomo Menochio (Menochio, De arbitrariis iudicum, Francofurti ad Moenum, 1576, f. 279).

[3] ab Ecclesia, Observationes forenses Sacri Senatus Pedemontani, I, Parmae, 1727, p. 2 (ma sulla possibilità che il giudice fosse imperitus v. De Luca, Theatrum veritatis et justitiae, XV, De judiciis, Venetiis, 1706, p. 205, secondo cui «Juris imperitus Judex esse non prohibetur; sub ea tamen lege, ut jurisperitum in consiliarium assumat, vel assessorem»).

[4] Domat, Le droit public, suite des loix civiles dans leur ordre naturel, in Les loix civiles dans leurs ordre naturel, II, Paris, 1756, p. 167.

[5] L’âne portant des reliques.

[6] L’affermazione precede di oltre due secoli quella di Lord Denning, secondo cui «The law is a science that requires long study and experience before a man attains proficiency in it» (Lord A. Denning, The Road to Justice, London, 1955, p. 24).

[7] «L’essentiel est de vous former d’abord un plan général des études que vous êtes sur le point d’entreprendre ; de suivre ce plan avec ordre et avec fidélité, et sur-tout de ne point vous effrayer de son étendue. Ce n’est pas ici l’ouvrage d’un jour, ni même d’une année ; mais quelque long qu’il puisse être, si vous êtes exact à en exécuter tous les jours une partie, vous serez comme ceux qui dans les travaux qu’ils font faire, suivent toujours un bon plan sans jamais en changer. Comme ils ne perdent point de temps, ils mettent à profit toute la dépense qu’ils font. Insensiblement l’édifice s’éleve, les ouvrages s’avancent ; et quelque lent qu’en soit le progrès, on arrive toujours à la fin qu’on se propose, pourvû que l’on marche constamment sur la même ligne, et qu’on ne perde jamais de vûe le plan qu’on s’est une fois formé» (D’Aguesseau, Instructions sur les études propres à former un magistrat, in Œuvres de M. le Chancelier D’Aguesseau, I, Paris, 1759, p. 258 ss.; il brano citato reca la data del 27 settembre 1716).

[8] Non è certo un caso che le Instructions sur les études propres à former un magistrat fossero indirizzate al Fils aîné del Cancelliere.

[9] «The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law» (Holmes, Collected Legal Papers, 1921, p. 173; la frase citata risale al 1897). Holmes fu il capofila della scuola definita degli American Realists, per i quali il diritto sarebbe stato semplicemente «what the courts will do in fact» (sul punto v. Seagle, The Quest for Law, New York, 1941, p. 17 s., 376 s., nota 32; per una tesi analoga a quella di Holmes v. anche Cardozo, The Growth of the Law, New Haven, 1924, p. 43 ss.), posizione, questa, aspramente criticata, per esempio, da Hermann Kantorowicz, il quale umoristicamente osservava che, così stando le cose, la funzione delle facoltà giuridiche avrebbe dovuto essere quella «to train men like Mr. Sherlock Holmes rather than Mr. Justice Holmes» (Kantorowicz, in Yale Law Journal, Vol. XLIII, 1934, p. 1252; per una critica delle tesi di Holmes e di Cardozo v. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello stato, Milano, 1952, p. 171; sul tema cfr. anche Cordero, Riti e sapienza del diritto, Bari, 1985, p. 543 ss.; sui rapporti tra giurimetria e judicial predicting cfr. Taddei Elmi, Corso di informatica giuridica, Napoli, 2000, p. 11 s.).

[10] Si pensi a concetti quali «buona fede», «diligenza», «ordine pubblico», «buon costume» (v. artt. 1175, 1176, 1343, 1375 c.c.; 1133 e 1134 Code Napoléon; §§ 138 e 242 BGB; sul tema delle clausole generali v., anche per i rinvii, Mengoni, Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico, in Diritto e valori, Bologna, 1985, p. 18 s.).

[11] Cfr. le Sections 21, 24 e 35 (1) del Matrimonial Causes Act (1973). Su questo tema specifico v. Salter e Jeavons, Humphreys’ Matrimonial Causes, London, 1989, p. 246 ss. Nel senso che la giurisprudenza tedesca interpreta il concetto di Treu und Glauben di cui al § 242 come una norma che fornisce al giudice il potere di scoprire lacune nella legge e di colmarle con il ricorso a giudizi di valore extrapositivi cfr. Rüters, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nazionalsozialismus, Frankfurt a.M., 1973, p. 48 ss.

[12] «Aristoteles Peripateticae, ac communis denique Philosophiae principes, Rhetoricorum primo scriptum reliquit: illas leges optime constitutas esse, quae in omnibus, qui incidere possunt casibus sancitae sunt: quaeque paucissima Iudicis arbitrio reliquerunt» (Menochio, op. cit., f. 1); «Iudices tamen plerique tali arbitrio abutuntur ob id relinqui debet arbitrio iudicis minus, quam sit possibile» (Cravetta, op. cit., f. 110). Del resto, già Bartolo da Sassoferrato osservava che il giudice «debet servare aequitatem in his, quae suo arbitrio committuntur, in his vero, quae a lege sunt decisa debet legis decisionem servare» (Bartolo da Sassoferrato, Commentaria, VII, In Primam Codicis Partem, Venetiis, 1602, f. 26).

[13] «Il re vuole (...) che il linguaggio del magistrato sia il linguaggio delle leggi, che egli parli allorché esse parlano e si taccia allorché esse non parlano o almeno non parlano chiaro». Questo auspicio, espresso oltre due secoli fa da Gaetano Filangieri (Filangieri, Riflessioni politiche sull’ultima legge del nostro sovrano che riguarda l’amministrazione della giustizia, in La scienza della legislazione e gli opuscoli scelti, Livorno, 1826-1827, p. 350; Gaetano Filangieri, nato nel 1752, morì nel 1788; La scienza della legislazione fu pubblicata tra il 1780 e il 1785), non è che il riflesso dell’illusione – propria al secolo dei Lumi – secondo cui un sistema complesso, quale quello delle moderne legislazioni, potrebbe e dovrebbe esprimersi attraverso leggi sempre chiare, semplici e comprensibili da parte di ogni cittadino. Tra i tanti esempi v. Beccaria, Dei delitti e delle pene, IV, Interpretazione Delle Leggi (in Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Piero Calamandrei, Firenze, 1945, p. 174 ss.; l’opera venne pubblicata per la prima volta nel 1764): «In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la [premessa] maggiore dev’essere la legge generale; la minore, l’azione conforme, o no, alla legge; la conseguenza, la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all’incertezza. Non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percosse da un picciol disordine presente, che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. (…) Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto co’ disordini che nascono dalla interpretazione. Un tale momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell’incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta; quando la norma del giusto o dell’ingiusto, che deve diriger le azioni sì del cittadino ignorante, come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto: allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli, quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire (…). Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è la giusta, perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società» (sul tema qui in discussione v. inoltre G. Zagrebelsky, Ordinamenti giuridici pluralistici ed applicazione automatica della legge, in Informatica e attività giuridica, Atti del 5° Congresso Internazionale, a cura di Fanelli e Giannantonio, Roma, 3-7 maggio 1993, I, Roma, 1994, p. 273 ss.; Id., Il diritto mite, Torino, 1992, p. 20 ss.; sull’argomento della discrezionalità del giudice e dei suoi rapporti con le fonti normative cfr. Barak, Judicial Discretion, ed. italiana dal titolo La discrezionalità del giudice, Milano, 1995, passim).

[14] Se i giudici di merito, invero, fossero autorizzati ad astenersi dall’emettere il proprio giudizio per via dell’oscurità della legge applicabile, sarebbero sollevati da gran parte del loro lavoro; i magistrati della Corte di cassazione, dal canto loro, rischierebbero di trovarsi puramente e semplicemente… disoccupati. Sarà interessante rimarcare come questa consapevolezza fosse già chiaramente espressa in svariate opere degli antichi civilisti e canonisti; si veda al riguardo cosa osserva, per esempio, Prospero Fagnani (Fagnani, De opinione probabili, Romae, 1665, p. 167 s.): «ubi sunt opiniones discordes, Iudex tenetur sequi communem (…) rursus in dubiis praeferendum quod benignius est, quod verisimilius, quod plerumque fieri solet. l. Semper in dubiis, l. In obscuris, et l. Quoties idem, ff. De regu. iur. Et quamplures aliae his consimiles, quae compendiose recensentur a Matth. Matthesil. in d. opusc. Electionis verioris opinionis inter tractatus communes. Sed huiusmodi regulae funditus everterentur, et frustra legislatores in iis praescribendis tantopere laborassent, si pro cuiusque abirtratu liceret sequi quamcumque opinionem probabilem. Et tamen ut Ambros. ait in c. Iudicet, 3. qu. 7 [Bonus Iudex nihil ex arbitrio suo facit, et domesticae proposito voluntatis, sed iuxta leges, et iura pronunciat.] Quod adeo verum est, ut Matth. Matthesil. ubi sup. num. 10. Si res prorsus ambigua sit, censeat aut Principem esse consulendum, aut omnino abstinendum  a consilio, et iudicio: sed si omnino, inquit, sunt penitus paria, quod raro accidit, dimittas consulere cum sigillo in tali dubio, et si sis Iudex, neutram opinionem sequaris». Proprio per evitare tali conseguenze il Code Napoléon – dando prova d’un realismo (o, se si preferisce, d’un cinismo) proprio di ogni moderna legislazione – abbandonò su questo punto l’illusione del secolo che s’era appena concluso, stabilendo solennemente che «Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice» (art. 4); sul tema si veda il parere espresso da Portalis durante la seduta del Consiglio di Stato del 14 Termidoro anno IX sul Titolo preliminare del codice civile: «... le cours de la justice serait interrompu, s’il n’était permis aux juges de prononcer que lorsque la loi a parlé. Peu de causes sont susceptibles d’être décidées d’après une loi, d’après un texte précis : c’est par les principes généraux, par la doctrine, par la science du droit, qu’on a toujours prononcé sur la plupart des contestations. Le Code civil ne dispense pas de ces connaissances ; au contraire il les suppose» (cfr. Jouanneau e Solon, Discussions du Code civil dans le Conseil d’Etat, I, Paris, 1805).

[15] «Wir wissen, daß nicht nur Generalklauseln, sondern eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen die eigentliche Normsetzung auf den Richter delegieren oder doch semantische Spielräume eröffnen, die nicht nur die eine richtige Ent­scheidung erkennen lassen. Richterliches Entscheiden ist nicht nur Erkenntnis, sondern immer auch Rechtsgewinnung» (Limbach, »In Namen des Volkes« - Richterethos in der Demokratie, in Deutsche Richterzeitung, 1995, p. 428).

[16] Il testo inglese è disponibile al seguente sito web: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp50.htm; quello  francese è disponibile al seguente sito web: http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp50_fr.htm.

[17] Il testo inglese è disponibile al seguente sito web: http://cm.coe.int/ta/rec/1994/94r12.htm; quello  francese è disponibile al seguente sito web: http://cm.coe.int/ta/rec/1994/f94r12.htm.

[18] Il testo inglese è disponibile al seguente sito web:

http://www.legal.coe.int/legalprof/Default.asp?fd=general&fn=CharterJudgesE.htm; quello  francese è disponibile al seguente sito web: http://www.legal.coe.int/legalprof/DefaultF.asp.

[19] Per informazioni e rinvii sulla cooperazione civile cfr. Oberto, Schema ipertestuale di una relazione sul tema: La cooperazione giudiziaria  in materia civile  nell’ambito dei paesi  dell’Unione Europea. La rete europea di formazione giudiziaria, dal 4 luglio 2002 al seguente sito web:

https://www.giacomooberto.com/csm/uditori/cooperazionecivile.htm.

[20] Una scheda preparata dal Ministero della giustizia francese al riguardo precisa obiettivi e metodi di lavoro per la realizzazione di tale iniziativa, che si sarebbe dovuta attuare tramite una decisione del Consiglio; la scheda è disponibile al sito web seguente:

http://www.justice.gouv.fr/europe/magisform.htm

La proposta e la relativa nota esplicativa si possono leggere in italiano alle pagine web seguenti (files formato .pdf):

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20020522/757000it.pdf

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20020522/132890it.pdf

Ulteriori informazioni sulla proposta francese sono reperibili al sito web seguente:

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20020513/460592it.pdf.

[21] Su cui cfr. le informazioni alla pagina web seguente: http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l14014.htm.

[22] Il cui programma può essere consultato alla pagina web seguente:

http://www.justice.gouv.fr/europe/semienm.htm; ulteriori informazioni sono disponibili nel sito ufficiale dell’E.N.M. (http://www.enm.justice.fr/index.asp) alla pagina web seguente:

http://www.enm.justice.fr/actualites/enminfo/enminfo.asp?numero=9&article=8.

[23] Il testo di questo documento è consultabile in inglese e francese alle pagine web seguenti: http://www.ejtn.net/english/a_statute.htm e http://www.ejtn.net/francais/a.htm.

[24] Situato all’indirizzo seguente: http://www.ejtn.net/.

[25] L’iniziativa francese, come si diceva, è stata presentata al Consiglio dei ministri di Giustizia e affari interni il 30 novembre 2000; diverse delegazioni manifestarono però in quella circostanza alcune riserve. Il Parlamento europeo è stato consultato il 20 dicembre 2000.

Il relatore, pur condividendo ampiamente i compiti e le attività previste della rete, ne ha criticato soprattutto l’organizzazione interna così come figura nell’iniziativa francese.

In particolare il relatore ha criticato:

a)      La base giuridica: sul punto il relatore ha rilevato che l’iniziativa francese poggia sul disposto combinato degli articoli 31 e 34, paragrafo 2c del trattato UE e riguarda pertanto esclusivamente il settore del diritto penale, mentre appare ragionevole introdurre un coordinamento della formazione professionale non soltanto nell’ambito del diritto penale, ma anche in quello del diritto civile.

b)     L’assegnazione del segretariato generale alla Commissione: il relatore ha rimarcato che, data la delicatezza dei loro compiti, occorre consentire, specie ai giudici, di lavorare nell’indipendenza. Ciò è possibile solo se la Commissione non esercita eccessive pressioni. Per tale motivo, va respinta l’idea di affidare il segretariato generale alla Commissione. Il relatore ha espresso la convinzione che un’effettiva cooperazione tra le diverse scuole nazionali è un obiettivo che può essere raggiunto meglio se queste scuole coordinano da sole le loro attività.

c)      La nomina del segretario generale da parte della Commissione.

d)     La composizione del comitato direttivo, ritenuto troppo ampio; ad avviso del relatore sarebbe sufficiente che ogni Stato membro inviasse un suo rappresentante. Inoltre, sempre per il relatore, non è chiaro per quale motivo di questo comitato direttivo debba far parte anche un rappresentante del Consiglio d’Europa.

e)      L’attribuzione della presidenza a un rappresentante del paese che ha la presidenza al Consiglio, dal momento che la discontinuità che ne deriva nuoce a un’effettiva cooperazione.

f)        L’istituzione di un comitato scientifico, ritenuta non necessaria, dal momento che un responsabile per paese in seno al comitato direttivo assicura il necessario know-how.

Per tali motivi, il relatore ha presentato alla commissione per gli affari interni del Parlamento, nell’aprile 2001, un progetto di relazione meramente tecnica in cui ha proposto di respingere l’iniziativa francese. Allo stesso tempo ha chiesto al comitato direttivo della rete di Bordeaux di procedere all’elaborazione di una nuova proposta alternativa.

d) Le prospettive future: la proposta del comitato direttivo della rete di Bordeaux.

Il comitato direttivo della rete di Bordeaux si è riunito a Parigi il 7 settembre 2001 e ha elaborato i seguenti punti, su cui è stata riscontrata l’intesa dei vari membri nazionali:

«a)   All members wish to go on working together on the basis of the Bordeaux Charter for the near future. La volonté de continuer de travailler ensemble sur la base de la Charte de Bordeaux dans l’immédiat.

b)    The Network wishes to work on both civil and criminal matters. La volonté de travailler dans les domaines du droit civil et pénal.

c)     The need for permanent dialogue with EU-institutions was established. Constat qu’il est nécessaire d’entretenir un dialogue permanent avec les institutions européens.

d)    The Network wishes to choose and appoint its Secretary General who will be answerable to the Network. Le Réseau souhaite choisir son Secrétaire Général lequel sera responsable devant lui.

e)     The Network needs funding, but it wishes to specify independently the activities which are to be covered by its budget line. Le Réseau a besoin d’un financement et souhaite pouvoir choisir de manière indépendante les actions qui seront financées par son budget.

f)        The Network needs time to mature and members need to continue working and thinking together on the drafting of a European instrument that would be the best legal basis for the European Judicial Training Network. Le Réseau a besoin d’un temps de maturation, et ses membres ont besoin de travailler réfléchir ensemble à l’élaboration d’un instrument européen qui puisse être la meilleure base juridique pour le Réseau.

g)    The Steering Committee delegates ERA in its capacity as Secretariat General, the École Nationale de la Magistrature and the Escuela Judicial de España to approach the European Parliament, the Council and the European Commission to submit the above mentioned six items, on which the Steering Committee has agreed, as well as the points on which members still disagree, and to ascertain their opinion and any relevant information. Le Comité de pilotage délègue l’ERA en qualité de Secrétariat Général, l’Ecole Nationale de la Magistrature et l’Escuela Judicial de España pour rencontrer le Conseil, le Parlement Européen, la Commission Européenne pour exposer les six points ci-dessus, ainsi que les points sur lesquels les membres sont encore en désaccord, et recueillir leurs avis et toute information utile».

In merito a tali ulteriori principi il relatore (sulla proposta francese) ha rilevato quanto segue:

-      Il relatore auspica l’istituzione di due reti separate rispettivamente per il diritto civile e il diritto penale (sulla base degli articoli 65 e 67 del trattato CE e degli articoli 31 e 34 del trattato UE), le quali tuttavia cooperano per quanto riguarda la totalità delle questioni orizzontali e verticali e nel cui ambito siano rappresentati gli stessi membri nazionali.

-      Gli organi della rete dovrebbero essere l’Assemblea generale, il comitato direttivo e il segretariato generale.

-      Per garantire una certa indipendenza della rete, tutte le scuole nazionali devono poter stabilire da sole la composizione del segretariato generale.

-      Per quanto riguarda i finanziamenti, il relatore è favorevole a un cofinanziamento da parte del bilancio comunitario, ma ricorda tuttavia la necessità che venga assicurata l’indipendenza della giustizia.

-      La progettata rete europea di formazione giudiziaria sarà la prima forma di cooperazione strutturata nel settore della formazione di magistrati (giudici e procuratori).

-      Nel settore della giustizia e degli affari interni esistono a tutt’oggi le seguenti reti che non sono intercambiabili con la presente proposta di coordinamento della formazione professionale nel settore della giustizia:

1.                      Rete giudiziaria europea (per gli affari penali). Tale rete, istituita nel giugno 1998, ha il compito di facilitare utili contatti tra le varie autorità giudiziarie per quanto riguarda un sistema di punti di contatto nazionali e regionali. Un atlante deve consentire di individuare con la massima tempestività possibile il punto di contatto nazionale competente dello Stato membro interessato.

2.                      Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Questa rete è stata istituita sul modello della Rete giudiziaria europea in materia penale, con decisione del Consiglio del 28 maggio 2001. Essa si occupa di diritto civile e commerciale.

3.                      Accademia di polizia europea Si tratta di una rete di organismi nazionali per la formazione di alti funzionari dei servizi di polizia (decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000).

4.                      Rete europea per la prevenzione dei reati (questa rete ha l’obiettivo di favorire e perfezionare le tecniche volte a prevenire i reati in tutta l’UE).

Alla fine del 2001 la Commissione ha proposto il varo di due programmi quadro in cui dovrebbero confluire gli attuali programmi di finanziamento in materia civile (COM(2001) 221) e nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (COM(2001) 646). E’ importante sottolineare che la progettata rete di formazione professionale per giuristi in nessun caso può essere realizzata attraverso misure da adottare nell’ambito di tali programmi. Data la particolare delicatezza della materia, occorre una rete che si concentri esclusivamente sulla formazione di magistrati (giudici e procuratori); gli ambedue sopraccitati programmi quadro prevedono tuttavia una vasta gamma di misure possibili.  

Per concludere, andrà osservato che, secondo le ultime informazioni disponibili in rete, contenute nel documento di lavoro datato 1 febbraio 2002 del Parlamento Europeo (pubblicato alla pagina web seguente:

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20020513/460592it.pdf), il relatore, respinta la proposta francese nel suo complesso ha incaricato un gruppo di esperti di elaborare una proposta alternativa. Sulla base di questa nuova proposta, la Presidenza spagnola intende presentare un nuovo testo entro il mese di febbraio 2002 in modo che esso possa essere approvato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 13-14 giugno 2002. Informazioni ancora più aggiornate sono disponibili ai seguenti siti:

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20020902/libe20020902.htm e

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20020902/465697it.pdf .

[26] Per informazioni cfr. il sito web seguente: http://space.tin.it/edicola/goberto/.

[27] Per informazioni cfr. il sito web seguente: http://www.iaj-uim.org/.

[28] Per informazioni cfr. il sito web seguente: http://www.justiceintheworld.org.

[29] Per ulteriori informazioni al riguardo cfr. Oberto, Recrutement et formation des magistrats en Europe : une étude comparative, mongrafia in corso di stampa per le Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2002. 

[30] Cfr. Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, in Riv. dir. priv., 1997, p. 214 ss.; dal 16 marzo 1997 l’articolo è anche disponibile alla pagina web seguente: http://juripole.univ-nancy2.fr/Magistrature/uim/formation.html; cfr. inoltre Oberto, Recrutement, formation et carrière des magistrats en Italie, cit. Sulla formazione dei magistrati in Italia cfr. Consiglio Superiore Della Magistratura, Il magistrato: dal reclutamento alla formazione professionale. Esperienze in Italia e nel mondo, in Quaderni C.S.M., Roma, 1982; Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati: una questione cruciale di politica istituzionale, in Questione giustizia, 1984, p. 307 ss.; Di Federico, Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione su una ipotesi di riforma, Padova, 1987; Parziale, Il reclutamento e la formazione professionale del magistrato, in Documenti giustizia, 1993, p. 1561 ss.; Civinini, L’esperienza della formazione permanente nei lavori del C.S.M., in Documenti giustizia, 1997, c. 2543 ss.; Verardi, Il reclutamento e la formazione dei magistrati e degli avvocati, in Questione giustizia, 1997, p. 91 s.; Oberto, Verardi e Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati in Italia e in Europa, in AA. VV., L’esame di uditore giudiziario, Milano, 1997, p. 41 ss.; Verardi, Spunti per una storia della formazione dei magistrati in Italia: dal tirocinio degli uditori alla formazione permanente, relazione al seminario organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura italiano sul tema «Formazione dei formatori», Roma, 21-23 giugno 1999; Verardi, Il C.S.M. e la formazione dei magistrati: verso una scuola o un mero servizio di aggiornamento professionale?, in Questione giustizia, 1999, n. 2.

[31] Cfr. per esempio l’art. 33 della Costituzione italiana: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. (...) Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (v. inoltre l’art. 5 del Grundgesetz tedesco, che, nel suo terzo comma, stabilisce quanto segue: «Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung»).

[32] «Vagheggerei ancora un’accademia – pur essa in una città di provincia – dove i magistrati trascorressero il primo anno di nomina: sotto la guida di consiglieri o giudici a riposo: addestramento di giuristi, ma anche (…) raffinamento di abito esteriore, acquisto di consuetudini sociali» (A.C. Jemolo, La magistratura: constatazioni e proposte, in AA. VV., Per l’ordine giudiziario, Milano, 1946, p. 34).

[33] Per un approfondimento di queste tematiche, che non è possibile effettuare nella presente sede, si fa rinvio a Oberto, Recrutement et formation des magistrats en Europe : une étude comparative, cit.

[34] Cfr. su questo aspetto Bonomo, L’indipendenza « interna ­» della magistratura, in AA. VV., L’indipendenza della giustizia, oggi. Judicial Independence, Today, Liber amicorum in onore di Giovanni E. Longo, Milano, 1999, p. 55 ss. Sulla separazione dei poteri e sull’impossibilità di applicare alla magistratura il concetto di gerarchia proprio degli organi amministrativi cfr. Kelsen, op. cit., p. 274 ss., 280.

[35] Testo disponibile al sito web seguente: http://www.senato.it/leg/13/BGT/Testi/Ddlpres/00003292.htm. Esso riprende il contenuto del progetto di legge 2018/C presentato nel 1995 durante la XII legislatura; al medesimo s’ispira il progetto 2153/C presentato il 10 gennaio 2002 nel corso della corrente (XIV) legislatura. Per un’analisi del progetto citato nel testo cfr. Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, cit., p. 222 et s. Gli altri progetti presentati su questo argomento nel corso della XIII legislatura sono i seguenti: n. 7175/C (Istituzione della «Scuola della magistratura»), 2500/C (Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato «Scuola nazionale della magistratura», e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicante e requirente), 1383/S (Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di distinzione delle funzioni giudicante e requirente), 1208/C (Istituzione di un Centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati denominato «Scuola nazionale della magistratura»). I testi di tali documenti possono essere reperiti alla pagina web seguente:

http://www.parlamento.it/app/ricerca/sddl.asp?style=Avanzata.

[36] Sul C.S.M. cfr., tra i tanti, Santosuosso, Il Consiglio superiore della magistratura, Milano, 1958; Bartole, Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, Padova, 1964, p. 4 ss.; Volpe, Ordinamento giudiziario generale, in Enciclopedia del diritto, XXX, Milano, 1980, p. 836 ss.; Guarnieri, L’indipendenza della magistratura, Padova, 1981; Bonifacio e Giacobbe, La magistratura, in Commentario della costituzione diretto da G. Branca, Bologna, 1986, p. 76 ss.; Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1985, p. 38 ss.; G. Zagrebelksy, Il potere normativo del Consiglio Superiore della Magistratura, La giustizia tra diritto e organizzazione, Torino, 1987, p. 183 ss.; Di  Federico, «Lottizzazioni correntizie» e «politicizzazione» del C.S.M.: quali rimedi?, in Quaderni costituzionali, 1990, X, n° 2, p. 279 ss.; G. Verde, L’amministrazione della giustizia fra Ministro e Consiglio Superiore, Padova, 1990; Onida, La posizione costituzionale del Csm e i rapporti con gli altri poteri, in Magistratura, Csm e principi costituzionali, Bari, p. 17 ss.; Devoto, Governo autonomo della magistratura e responsabilità politiche, in Cassazione penale, 1992, p. 2538 ss.; G. Ferri, Il Consiglio Superiore della Magistratura e il suo Presidente, Padova, 1995. In generale, sui rapporti tra indipendenza del potere giudiziario e Consiglio Superiore della Magistratura cfr. anche Oberto, L’autonomie de la justice dans sa gestion : l’expérience italienne, disponibile alla seguente pagina web:

https://www.giacomooberto.com/zurigo/rapport.htm; Id., Judicial Independence in Countries of Central and Eastern Europe: an « Italian » Standpoint, disponibile alla seguente pagina web:

https://www.giacomooberto.com/prague/sommario.htm; Id., Legal Status of Judges (Judicial Independence and Judicial Reform in Ukraine), disponibile alla seguente pagina web:

https://www.giacomooberto.com/kiev/report.htm; Id., Die Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit in Italien unter besonderer Berücksichtigung des Consiglio Superiore della Magistratura und einer einheitlichen Besoldung aller Richter, disponibile alla seguente pagina web: https://www.giacomooberto.com/wien/vortrag.htm.

[37] Cfr. il d.p.r. 11 gennaio 1988, n. 116.

[38] Cfr il d.legisl. 28 luglio 1989, n. 272.

[39] Cfr. art. 16, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673.

[40] Cfr. infra, n. 7.

[41] «Art. 3 (Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale dei magistrati)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principï e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione presso la Corte di cassazione di una Scuola della magistratura, struttura didattica stabilmente preposta all’organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati, che si avvalga delle esperienze e delle professionalità dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, anche ai fini della progressione in carriera;

b) prevedere che la Scuola della magistratura sia fornita di autonomia organizzativa ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia ovvero comandato da altre amministrazioni con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola della magistratura sia diretta da un Comitato composto da due magistrati designati dal Primo Presidente della Corte di cassazione tra i magistrati della Corte di cassazione, sentito il Procuratore Generale, e da tre componenti, scelti tra avvocati con non meno di venti anni di esercizio della professione, e magistrati con non meno di venti anni di servizio, nominati dal Consiglio superiore della magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia, per quattro anni, nell’ambito di tutti i quali è eletto un presidente;

d) prevedere che nella programmazione dell’attività didattica, il Comitato direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

e) prevedere, presso la Scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati;

f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dell’interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata;

g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della Magistratura concernenti la progressione in carriera dei magistrati, nonché i tramutamenti ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi;

l) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato al corso di cui alla lettera e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;

m) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non superiore ai sei anni».

[42] von Jhering, Serio e faceto nella giurisprudenza, ed. ital., Firenze, 1954, Lettera V, Le proposte del giudice Volkmar per la riforma degli studi giuridici e degli esami, p. 83 ss., 106 ss.

[43] Cfr. il parere del C.S.M. sul d.d.l. citato, approvato nella seduta del 12 giugno 2002; cfr. inoltre Fucci, Quella proposta di riforma che ignora i valori costituzionali, in Guida al diritto – Il Sole 24 ore, 2002, n. 15, p. 10.

[44] Su cui v. infra, n. 7 ss. per più ampi dettagli.

[45] Su cui v. infra, n. 10 per più ampi dettagli.

[46] Cfr. il parere del C.S.M. sul d.d.l. citato, approvato nella seduta del 12 giugno 2002.

[47] Per una critica di tale grave lacuna del nostro sistema cfr. Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, loc. cit.; v. inoltre V. Zagrebelsky, A proposito della formazione e dell’aggiornamento professionale dei magistrati, dell’urgenza di istituire una scuola apposita e di aprirla anche agli avvocati, in Studium iuris, 1996, p. 395 ss.

[48] Su cui v. Consiglio Superiore Della Magistratura, Relazione quadriennale sull’attività di formazione professionale (gennaio 1997-dicembre 2000), Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, n. 119, Roma, 2001, p. 221 ss.

[49] Il cui testo è disponibile al seguente sito web: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dprlug_98.html.

[50] Su cui v. infra, n. 10.

[51] Ciò significa, in concreto, che il primo classificato avrà dinanzi a sé la scelta tra tutti i posti disponibili pubblicati sulla lista redatta dal C.S.M.; il secondo tutti quelli rimanenti dopo la scelta operata dal primo, e così via sino all’ultimo classificato, che dovrà accontentarsi dell’ultimo posto rimasto disponibile.

[52] Sul tema specifico della formazione iniziale dei magistrati italiani cfr. Dovere, L’identità dispersa: il tirocinio ordinario come fase di orientamento dell’uditore giudiziario, in Documenti giustizia, 1997, c. 2521 ss.; Galeotti, Il tirocinio mirato, in Documenti giustizia, 1997, c. 2513 ss.; Nannucci, La formazione iniziale del magistrato. Il ruolo del Consiglio giudiziario nella scelta dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari. I rapporti con il Consiglio giudiziario di destinazione, in Documenti giustizia, 1997, c. 2495 ss.; Sabato, La nuova disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari. Riflessioni in vista dell’entrata in vigore del D.P.R. 17 luglio 1998, relazione presentata all’incontro di studi organizzato dal C.S.M. sul tema «Formazione dei formatori», Roma, 21-23 giugno 1999; Pilato, La disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari, relazione presentata all’incontro di studi organizzato dal C.S.M. sul tema «Seconda settimana di studio relativa al tirocinio ordinario nella materia ordinamentale riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 18.01.2002», Roma, 15-18 luglio 2002. Per un resoconto d’un certo interesse circa un’esperienza romana nel campo della formazione iniziale cfr. Lazzaro, Il tirocinio dei giovani magistrati (Antiche prassi e innovazioni introdotte dalla « Commissione uditori giudiziari » presso la Corte d’appello di Roma), in Documenti giustizia, 1999, p. ss.

[53] Per ulteriori informazioni si rinvia al volume Oberto, Recrutement et formation des magistrats en Europe : une étude comparative, cit.

[54] Si noti, per completare questo sommario quadro, che il numero dei candidati ammessi alle prove orale è sempre all’incirca uguale a quello dei posti messi a concorso.

[55] Sul tema cfr. Varano, Verso le scuole di specializzazione per le professioni legali, in Foro it., 1995, V, c. 68 ss.; Consolo e Mariconda, Quali nuovi esami per avvocati e magistrati?, in Corr. giur., 1997, p. 1245 ss.; Giordano, Le scuole di specializzazione e il valore della formazione comune, in Documenti giustizia, 1997, c. 2529 ss.; Padoa Schioppa, Prospettive per le Scuole forensi, in Documenti giustizia, 1997, c. 2487 ss.; Consiglio Superiore Della Magistratura, Parere del C.S.M. sullo schema di decreto legislativo concernente « modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali », in Giur. it., 1998, p. 624 ss.; Dittrich, Specializzazione e professioni legali, in Riv. del cons., 2000, p. 54 ss.; Dondi, Il regolamento istitutivo delle Scuole forensi. Rilievi minimi in tema di riforme e di formazione delle professioni legali, in Dir. pen. e proc., 2000, p. 803 ss.; Padoa Schioppa, Quell’inevitabile scelta di equiparare la frequenza all’abilitazione professionale, in Guida al diritto, 2000, n. 6, p. 57 ss.; Id., Scuole di specializzazione: dimezzata la durata, in Guida al diritto, 2001, n. 11, p. 127 ss. In generale sul ruolo delle università nella formazione dei magistrati cfr. Serio, Note su «L’università e la formazione dei giudici», in Riv. dir. civ., 2000, p. 631 ss.

[56] Cfr. il decreto del Ministro per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509, in G.U. 4 gennaio 2000, n. 2. Su questo argomento cfr. Mariani Marini, Par condicio alle scuole forensi nei nuovi ordinamenti universitari, in Guida al diritto, 2001, n. 7, p. 11 ss.

[57] Su questi temi cfr. Padoa Schioppa, Scuole di specializzazione: dimezzata la durata, cit.

[58] Il provvedimento è consultabile al seguente sito web:

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi99/d537_99.html.

[59] Cappelletti, op. cit., p. 125.

[60] Cappelletti, op. cit., p. 82; per analoghe considerazioni cfr. Bigiavi, La riforma degli studi giuridici in Francia, in Riv. dir. civ., 1956, p. 131, il quale rilevava che «Gli studi giuridici così come sono ora congegnati, almeno da noi e in Francia (anche ora), non vanno assolutamente: la lezione cattedratica serve molto poco, tant’è vero che la gran massa degli studenti non la ascolta (…). Alle lezioni cattedratiche si sostituiscano le esercitazioni di seminario, a piccoli gruppi (…); e si imponga rigorosamente la frequenza (…). Solo in tal modo gli studi giuridici universitari diventeranno una cosa seria e difficile e pesante (e tali devono essere). Così, fra l’altro, a poco a poco il numero degli avvocati diminuirà».

[61] Per informazioni relative alla Scuola torinese v. il sito web seguente: http://www.professionilegali.unito.it/.

[62] Cfr. la circolare in data 22 febbraio 2002 del C.S.M. Si è già detto (cfr. supra, n. 2) che la formazione costituisce preciso dovere etico del magistrato italiano (cfr. art. 3 del codice etico della magistratura ordinaria), oltre che un «diritto» del magistrato europeo, secondo quanto stabilito dai principi III, 1. a., nonché V, 3. G. della Raccomandazione n° R (94) 12 del Consiglio d’Europa sull’indipendenza, l’efficienza e il ruolo dei giudici (per un’espressa previsione normativa straniera cfr. la già ricordata legge francese n° 92-189 del 25 febbraio 1992, che è venuta a sancire un vero e proprio droit à la formation). Se ciò è vero, costituisce preciso dovere deontologico dei magistrati italiani pure la fattiva collaborazione all’attività di formazione, tanto continua, che iniziale, che preliminare. Ciò è tanto più certo in relazione a quelle attività di docenza per le quali sia la legge stessa a prevedere ed imporre l’intervento (assieme ad altri professionisti del settore legale) di magistrati. Non mi sembra pertanto fuori luogo proporre al C.S.M. uno sforzo interpretativo della normativa in materia di incarichi extragiudiziari, tale da indurre a riconoscere il carattere giudiziario degli incarichi in oggetto, con conseguente esclusione di qualsiasi necessità di autorizzazione. Ciò che potrebbe, al limite, immaginarsi, sarebbe una sorta di «presa d’atto», da parte però non già della seconda commissione, bensì della nona, competente in materia di formazione. In questo quadro si potrebbe anche immaginare l’istituzione di un vero e proprio servizio di assistenza e coordinamento per i magistrati coinvolti a qualunque titolo (membri dei consigli direttivi, docenti, tutors, responsabili di stages) nella formazione preconcorsuale, magari nel quadro di un osservatorio sulle scuole di perfezionamento. Solo a questa condizione mi pare opportuna la costituzione, per l’appunto, di un osservatorio presso il C.S.M. sulle Scuole di perfezionamento per le professioni legali, organo che altrimenti andrebbe ad aggravare il già sin troppo complesso intreccio di «lacci e lacciuoli» che rischiano di soffocare sul nascere la nascente formazione preconcorsuale e «comune» dei magistrati, a tutto vantaggio – si badi – di forme ben più «snelle» di istituti di formazione privati, che, una volta constatato il fallimento di quelle pubbliche, ben potrebbero avanzare pretese di riconoscimento a livello normativo.

[63] Cfr. la citata circolare 22 febbraio 2002, che concede ai magistrati membri dei consigli direttivi la sola possibilità di erogare nove ore di insegnamento l’anno presso la propria Scuola, imponendo altresì un quanto mai fantasioso divieto d’insegnamento presso tutte le altre Scuole (del Regno… si suppone).

[64] Assai più opportuno apparirebbe, semmai, trovare il modo di coordinare l’attività delle Scuole con le iniziative dei referenti in sede locale per la formazione (cui fa, è vero, richiamo la risoluzione del 21 novembre 2001 del C.S.M., ma con riferimento al solo profilo delle convenzioni concluse con gli uffici giudiziari), e, in sede centrale, con la nona commissione, competente in tema di formazione.

[65] Più esattamente dall’inizio del 1994 alla fine del 1996.

[66] Ovviamente all’epoca non esistevano ancora le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

[67] Erano stati 1.240 nel 1993, 539 nel 1992, 2.096 nel 1994, 2.412 nel 1995 e 2.500 nel 1996. Impressionante pure la crescita del numero delle domande di partecipazione: 15.171 nel 1997, 16.351 nel 1998, 16.430 nel 1999 e 18.355 nel 2000 (vari dati statistici al riguardo sono reperibili in Consiglio Superiore Della Magistratura, Relazione quadriennale sull’attività di formazione professionale (gennaio 1997-dicembre 2000), cit., p. 75 ss.).

[68] Inutile dire che questo settore, da sempre negletto, è ancora tutto da esplorare, pur costituendo uno degli aspetti più rilevanti della formazione di un magistrato: basti pensare che al riguardo la legislazione vigente non prevede alcuna forma d’aiuto né di incentivo e che le voci che di tanto in tanto si levano al fine di ottenere, quanto meno, forme di deduzione fiscale per l’acquisto di libri, di CD-ROM o DVD contenenti banche dati giuridiche, o per l’accesso alle banche dati giuridiche on-line su Internet, ecc., continuano ad essere puramente e semplicemente ignorate.

[69] In generale, sulle questioni attinenti alla formazione permanente dei magistrati cfr. Consiglio Superiore Della Magistratura, Il magistrato: dal reclutamento alla formazione professionale. Esperienze in Italia e nel mondo, Quaderni C.S.M., Roma, 1982; Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati: una questione cruciale di politica istituzionale, cit., p. 307 ss.; Di Federico, Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione su una ipotesi di riforma, cit.; Parziale, Il reclutamento e la formazione professionale del magistrato, cit., p. 1561 ss.; Civinini, L’esperienza della formazione permanente nei lavori del C.S.M., cit., c. 2543 ss.; Verardi, Il reclutamento e la formazione dei magistrati e degli avvocati, cit., p. 91 ss.; Oberto, Verardi et Viazzi, Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati in Italia e in Europa, cit., p. 41 ss.; Oberto, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, cit.; Verardi, Spunti per una storia della formazione dei magistrati in Italia: dal tirocinio degli uditori alla formazione permanente, cit.; Verardi, Il C.S.M. e la formazione dei magistrati: verso una scuola o un mero servizio di aggiornamento professionale?, cit.; Oberto, Recrutement et formation des magistrats en Europe : une étude comparative, cit.; Consiglio Superiore Della Magistratura, Relazione quadriennale sull’attività di formazione professionale (gennaio 1997-dicembre 2000), passim.