Trust interno - Mancato riconoscimento in Italia - Istituto non compatibile con i principi dell'ordinamento italiano - Effettiva presenza di elemnti di collegamento con ordinamento che prevede il trust - Necessità - Richiamo alla legge regolatrice - Insufficienza.

 

Tribunale di Belluno - Coppari, Presidente; Giacomelli, estensore; - Provvedimento del giorno 25 settembre 2002.

 

 

1.- Con ricorso depositato in data 19.7.2001 e pervenuto al Tribunale di Belluno in data 6.8.2001, Colussi Angelo e l'avv. Feliziani Alberto hanno proposto reclamo avverso il decreto n. 517/2000 emesso dal giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo in data 9.5.2001 (e notificato al notaio rogante dott. Luigi Francesco Risso in data 21.5.2001), chiedendone la riforma.

I reclamanti hanno esposto che il decreto impugnato ha rigettato la domanda tavolare presentata il 17.8.2000 da Colussi Angelo a mezzo del dott. Luigi Francesco Risso, notaio in Genova, per annotazione dell'atto di sottoposizione al trust di legge inglese denominato "Trust Figli di Maurizio ..." di un appezzamento di terreno sito in Comune di Cortina d'Ampezzo a p.t. 2861 quota di 1/3 della P.F. 3756 di intestata proprietà di Colussi Angelo.

A corredo della domanda tavolare, il notaio Risso ha prodotto copia autentica dell'atto di costituzione in trust di beni immobili, ricevuto il 13.7.2000 rep. n. 15.264, precisando che tale atto è distinto da quello istitutivo del trust, autenticato nelle firme dallo stesso notaio Risso in data 11.7.2000 rep. n. 15.246; l'atto del quale è stata chiesta l'intavolazione, per-tanto, non è un atto istitutivo di trust ma un atto di attribuzione di quote di proprietà di beni immobili all'avv. Alberto Feliziani nella sua qualità di trustee di un trust già costituito con separato atto, di data anteriore rispetto all'atto in questione.

Dopo aver esposto i motivi di impugnazione; i reclamanti hanno quindi chiesto che:

A)     in via principale, in totale riforma dell'impugnato provvedimento, sia accolta l'istanza presentata, perché i presunti vizi posti a fondamento del rigetto non sono rilevabili nell'ambito di un procedimento amministrativo non contenzioso come quello in esame e sono comunque sottoposti all'eventuale impugnativa di parte;

B)   sempre in via principale, in totale riforma dell'impugnato provvedimento, sia accolta l'istanza presentata perché nel provvedimento impugnato si denunziano presunti vizi non dell'atto di trasferimento oggetto dell'invocata pubblicità tavolare, ma dell'atto di costituzione del trust, atto non prodotto e non soggetto al vaglio del giudice tavolare;

C)  sempre in via principale, in totale riforma dell'impugnato provvedimento, sia accolta l'istanza presentata riconoscendosi la non astratta contrarietà con il nostro ordinamento di un atto di costituzione di beni in trust anche per l'ipotesi che il trust in questione sia qualificato come trust interno e riconoscendosi altresì che detto atto è trascrivibile ed intavolabile in accordo con la dominante dottrina e giurisprudenza.

2.- I reclamanti hanno preliminarmente osservato che, con il medesimo atto del 13.7.2000 rep. n. 15.264, è stata costituita in trust, oltre alla quota di 1/3 della piena proprietà di un terreno sito in Cortina d'Ampezzo, altresì la nuda proprietà dell'intero di un immobile sito in San Vito di Cadore, e che, come risulta dalla copia della nota di trascrizione n. 6833/2000, l'atto di costituzione in trust dell'immobile di San Vito di Cadore è stato regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Belluno, con trascrizione a favore del trust ed annotazione a quadro D dell'attribuzione dei poteri, diritti e responsabilità in capo al trustee avv. Alberto Feliziani.

 

I reclamanti hanno quindi rilevato che – sebbene il medesimo atto di costituzione in trust di beni immobili sia stato ritenuto pienamente valido e trascritto per quanto riguarda il bene immobile esistente nell'ambito territoriale di competenza della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno – tuttavia il giudice tavolare non ha addotto, a giustificazione del proprio provvedimento di rigetto, alcuna ragione di differenziazione del regime tavolare rispetto al regime della trascrizione, ed ha fondato la propria decisione soltanto su considerazioni di carattere generale che prescindono completamente da ogni riferimento a peculiari norme del diritto tavolare ipoteticamente ostative rispetto ad altre norme del diritto comune relativo alle trascrizioni.

Ad avviso dei reclamanti, poiché il giudice tavolare non ha fatto particolare riferimento ad una normativa tavolare specifica rispetto alla normativa comune, ne dovrebbe conseguire che il medesimo atto – sulla base di differenti valutazioni effettuate rispettivamente dal conservatore dei Registri immobiliari di Belluno e dal giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo – è stato ritenuto dall'uno valido titolo per la trascrizione e dall'altro titolo non valido per conseguire la pubblicità tavolare.

 

( omissis )

 

2.3.- Le osservazioni svolte in via preliminare dai reclamanti sono infondate.

Va innanzitutto escluso che, in questa sede, si possa attribuire rilievo all'avvenuta trascrizione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno, del medesimo atto di costituzione in trust ricevuto in data 13.7.2000 dal notaio Risso (rep. n. 15.264 raccolta 7.113), per la parte relativa all'immobile sito in San Vito di Cadore.

Invero, le vicende riguardanti la trascrizione dell'atto nei Registri Immobiliari non interferiscono con il giudizio di intavolazione, trattandosi di procedimenti del tutto indipendenti, aventi funzione distinta e rimessi ad organi di natura diversa (il conservatore; il giudice tavolare), i cui poteri di controllo sono autonomamente disciplinati dalla legge (artt. 2674 e 2674 bis c.c.; artt. 93 ss. 1. tav.), anche in ordine al regime del reclamo (art. 2674 bis, 20 comma, c.c.; artt. 126 ss. 1. tav.).

Neppure può affermarsi che il giudice tavolare non abbia considerato le specifiche ragioni di differenziazione del sistema tavolare rispetto al regime della trascrizione ed abbia fondato la decisione soltanto su rilievi che non riguardano norme di diritto tavolare.

 

(omissis)

 

3.- Ciò premesso, i reclamanti hanno inteso circoscrivere l'oggetto del giudizio alle sole motivazioni poste dal giudice tavolare a fondamento del suo decreto di rigetto, individuate in due profili l'uno, secondo cui nel caso di specie si è in presenza di trust interno, vietato a parere del giudice tavolare; l'altro, secondo cui la figura del trust interno contrasterebbe con il principio del numero chiuso dei diritti reali e con il principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore.

 

(omissis)

 

In sintesi, i reclamanti – evidenziando come l'attività del giudice tavolare, che si svolge senza contraddittorio, è limitata all'esame degli elementi esteriori di legittimità dell'atto e non può sostituirsi al giudizio contenzioso rimesso all'iniziativa di parte – hanno eccepito l'illegittimità della motivazione del decreto impugnato perché fondata sul rilievo di presunti vizi non evidenti dell'atto, così da negare alla parte il diritto di vedersi riconosciuta l'attribuzione del diritto ex tunc, nell'ambito di un procedimento in cui non è consentito all'interessato esporre le proprie ragioni davanti il giudice, ed all'esito del quale, nel caso di successivo rigetto in sede di reclamo, non è prevista ulteriore impugnazione.

3.2.- La censura è infondata.

Va in primo luogo osservato che le disposizioni richiamate dai reclamanti (art. 27, 1° comma, e 95, 1° comma, I. tav.) debbono essere interpretate nel sistema complessivo della legge tavolare.

Se è vero che "i documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità", ciò non significa che il controllo riservato al giudice tavolare debba limitarsi soltanto agli elementi esteriori di regolarità dell'atto.

Da altre disposizioni della stessa legge tavolare si ricava, infatti, che la valutazione del giudice si estende necessariamente anche a vizi non evidenti, che presuppongono un'indagine sul contenuto negoziale, seppure sotto il profilo della legittimità e non del merito.

Si consideri, ad esempio, che a norma dell'art. 26, 2° comma, 1. tav. "trattandosi dell'acquisto o della modificazione di un diritto tavolare, gli atti devono contenere una valida causa", il cui riscontro non attiene certo all'aspetto formale dell'atto.

Sebbene il giudice tavolare debba decidere sulla base degli atti, senza poter adottare provvedimenti interlocutori di carattere istruttorio (art. 95, 1° comma, I. tav.), tuttavia, per ordinare un iscrizione, egli deve controllare che concorrano specifiche condizioni, verificando, tra l'altro, "se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti", e se tali documenti "hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta" (art. 94, n. 3 e 4, 1. tav.).

E evidente come l'accertamento di questi presupposti richieda un controllo non limitato ai soli "vizi visibili", ma esteso a tutti i requisiti di legittimità sostanziale dell'atto, che vanno oltre la mera regolarità formale ed impongono la verifica della rispondenza dell'atto alle norme ed ai principi di diritto (con un giudizio sotto certi aspetti assimilabile, per la sua natura, a quello che era previsto dagli artt. 2330, 2411 e 2436 c.c. con riferimento agli atti societari).

L'esame di tali questioni, come riconoscono gli stessi reclamanti, può comportare un'articolata analisi ed un'approfondita valutazione da parte del giudice tavolare ed, eventualmente, da parte del giudice del reclamo, in particolare quando le questioni da affrontare – come senz'altro avviene nel caso in esame – presentino problemi interpretativi di notevole complessità e non numerosi precedenti in materia.

4.- Con un'ulteriore censura, i reclamanti hanno eccepito l'illegittimità del decreto impugnato "perché rileva presunti vizi di un atto (quello istitutivo del trust) non sottoposto al vaglio del giudice tavolare".

I reclamanti hanno innanzitutto osservato che, secondo l'orientamento seguito dal giudice tavolare nella motivazione del decreto impugnato, a seguito della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Aja del 1.7.1985 sarebbe legittima la costituzione in trust di beni siti in Italia ma attribuiti ad un trust straniero, mentre nel caso concreto la costituzione in trust dei beni immobili in questione dovrebbe ritenersi illegittima per il solo fatto che il trust in esame non sia straniero bensì "interno", e come tale asseritamente vietato.

Hanno quindi rilevato come la presunta invalidità – oltre ad essere non evidente – sia altresì riferita non all'atto di costituzione in trust di beni immobili datato 13.7.2000 (rep. n. 15.264), l'unico atto sottoposto alla cognizione del giudice tavolare, bensì ad un atto diverso, quello istitutivo del trust (in data 11.7.2000, rep. n. 15.246), non conosciuto né conoscibile dal giudice tavolare, al quale non è consentito richiedere ed esaminare altri e diversi atti e documenti.

Il giudice tavolare, pertanto, non avrebbe potuto sapere se il costituente, nonostante il cognome italiano, sia di nazionalità inglese o abbia doppia cittadinanza, o se in concreto operino altri criteri di collegamento, né se il trust in questione persegua o meno scopi vietati dall'Ordinamento.

Sul punto i reclamanti non hanno in-teso affermare né negare alcunché riguardo all'atto istitutivo del trust, ma si sono limitati a rilevare come – essendo quell'atto ignoto nel presente procedimento, in quanto il giudice non può ordinare di acquisirlo né la parte può produrlo (poi-ché altrimenti si altererebbe la par conditio nei confronti dei terzi ispezionanti i registri tavolari) – non sia possibile confermare le valutazioni formulate nel decreto impugnato.

In proposito, hanno osservato come, ad esempio, se l'atto costitutivo di una società fosse invalido, tale invalidità potrebbe essere eccepita in sede contenziosa dai soggetti legittimati, mentre sarebbe certamente esclusa la possibilità per il giudice tavolare, o per il conservatore dei Registri Immobiliari, di rilevare, nel procedimento non contenzioso relativo ad un atto di acquisto compiuto dalla predetta società, l'invalidità dell'atto costitutivo della società stessa, non sottoposta al loro esame allorché il conservatore o il giudice tavolare verificano la validità di un atto di acquisto di un bene da parte di una società (o di una fondazione o di altro ente), sono ad essi sconosciuti gli atti costitutivi del soggetto acquirente, ed anche qualora nell'atto di acquisto vi fosse qualche richiamo agli stessi, certamente nell'ambito di un procedimento amministrativo non contenzioso, ove è preclusa alla parte la possibilità di essere sentita, è impensabile che vengano sollevati dubbi in ordine alla validità dall'atto costitutivo dell'ente.

4.1.- Il rilievo, seppure in via di principio corretto, non si adatta alla fattispecie in esame.

Infatti, l'esempio portato dai reclamanti riguarda atti di acquisto o di disposizione compiuti da soggetti noti al nostro ordinamento (società, associazioni, fondazioni o altri enti di diritto interno), ai quali è attribuita in via generale la personalità giuridica o comunque la soggettività, con la conseguente attitudine alla titolarità di diritti anche di natura immobiliare (cfr. ad es. arti. 12, 2331 e 2659 n. 1 c.c.).

Nel caso del trust, invece, l'introduzione dell'istituto nell'ordinamento italiano deriva dalla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1.7.1985, effettuata con la legge 16.10.1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

Se è vero che "la titolarità dei beni in trust risiede in capo al trust quale patrimonio separato, suscettibile di costituire autonomo centro di imputazione" (v. Trib. Roma 8.7.1999, in Giur. It., 2001, 959), il riconoscimento del trust da parte dell'ordinamento italiano deve comunque avvenire di volta in volta, a seguito della verifica dei requisiti previsti dalla legge straniera cui è sottoposto e nei limiti stabiliti dalla Convenzione.

L'art. 11 della Convenzione prevede, infatti, che solo il trust costituito in conformità alla legge ad esso applicabile (in virtù della scelta del costituente o del criterio residuale di cui all'art. 7) dovrà essere riconosciuto come trust, con i conseguenti effetti sostanziali necessari (art. 11, 1° comma) ed eventuali (art. 11, 2° comma).

La validità dell'atto di costituzione di beni in trust presuppone dunque la verifica dell'esistenza stessa del trust, quale elemento essenziale dell'atto, che può essere considerato giuridicamente esistente solo se risulti costituito secondo le norme dell'ordinamento straniero individuato dalle disposizioni della Convenzione.

Va poi osservato che, mentre nel caso delle società o degli altri enti l'atto di acquisto (o di disposizione) di beni è normalmente un contratto con causa tipica (vendita, permuta, donazione, ecc.), nel caso concreto viene in considerazione un atto tra vivi di costituzione di beni immobili in trust (l'atto del 13.7.2000 rep. n. 15.264).

L'atto in esame si presenta come una dichiarazione unilaterale con cui il disponente, Colussi Angelo, premesso di avere costituito volontariamente e per iscritto, con atto autenticato in data 11.7.2000, il trust denominato "Trust Figli di Maurizio ..." (ove l'avv. Alberto Feliziani è stato nominato trustee), "per un fine specifico e nell'interesse dei beneficiari individuati nello stesso atto in adempimento di obbligazioni naturali e di coscienza nascenti da raccomandazioni formulategli dal proprio padre defunto" - ed altresì premesso che "il trust, in quanto costituito in conformità alla legge inglese, scelta dal disponente per regolarlo, deve essere riconosciuto come trust secondo la Convenzione adottata a L'Aja il 1.7.1985" - ha inteso sottoporre al predetto trust i beni immobili specificamente descritti nei punti A (nuda proprietà dell'intero di un immobile sito in San Vito di Cadore) e B (quota di 1/3 della piena proprietà di un immobile sito in Cortina d'Ampezzo) (v. art. 1 dell'atto 13.7.2000), chiedendo che di ciò "venga rivelata l'esistenza nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 12 della Convenzione".

Segue l'enunciazione che, "in conseguenza di questo atto, il patrimonio sottoposto al trust costituisce un patrimonio separato e su di esso il disponente cessa di avere ed esercitare ogni responsabilità, potere e diritto di proprietario", che "da questo momento saranno assunti ed esercitati dal trustee pro-tempore non nell'interesse proprio ma nell'esclusivo interesse dei fini e dei beneficiari del trust"; "l'atto sarà comunicato al trustee che ove non ritenesse di assumersi tali oneri e diritti potrà dimettersi dalle funzioni fermo restando tutti gli effetti di questo atto" (v. art. 2 ibidem).

Ciò premesso, va ricordato che la Convenzione non si applica "a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee" (art. 4 Conv.).

La disposizione richiamata opera una distinzione all'interno della fase costitutiva del trust, evidenziando due diversi elementi: l'atto propriamente istitutivo-costitutivo e l'atto di trasferimento al trustee del bene da costituire in trust.

Detta disposizione esclude dall'ambito applicativo della Convenzione la fase della costituzione del trust con cui si attua il trasferimento (che potrebbe mancare nel caso in cui il trustee sia già titolare del bene, come avviene nella c.d. fiducia statica della tradizione romanistica), riconoscendo la piena indipendenza tra le norme applicabili al trust e quelle che disciplinano il rapporto di base (testamento, contratto, ecc.); l'atto di trasferimento resta pertanto sottoposto (nei profili sia formali che sostanziali) alla legge designata dalle norme di conflitto ordinarie ad esso applicabili.

I beni da costituire in trust vengono attribuiti al trustee mediante un atto di trasferimento che ha una propria autonomia, quale ordinario strumento di circolazione dei diritti sui beni (ad esempio, il testamento o il contratto), ed è soggetto ad una propria disciplina che interferisce con quella del trust solo in quanto il trasferimento del bene sia finalizzato alla costituzione di un trust.

Tornando alla fattispecie concreta, l'atto di costituzione dei beni in trust, tenuto distinto dall'atto istitutivo del trust, è dunque regolato dalla legge individuata dalle norme di conflitto ordinarie (e non dalla legge scelta per regolare il trust): in assenza dell'indicazione, da parte dei reclamanti, di elementi di estraneità – che in concreto non si rinvengono, trattandosi di negozio posto in essere da soggetti verosimilmente di nazionalità italiana (e comunque l'uno residente e l'altro domiciliato in Italia) ed avente ad oggetto beni siti in Italia – la legge regolatrice dell'atto non può che essere la legge italiana.

Facendo perciò riferimento ai tipi negoziali propri del nostro ordinamento, non si vede a quale schema causale le parti abbiano voluto fare riferimento per operare la costituzione di beni in trust.

L'atto in questione, che si presenta come dichiarazione unilaterale diretta a produrre effetti traslativi, non appare avvicinabile ad alcuno degli schemi negoziali conosciuti dall'ordinamento italiano (vendita, donazione, mandato, ecc.).

Poiché la causa dell'attribuzione patrimoniale in favore del trustee risulta esterna al negozio traslativo – essendo individuata nello scopo del trust o nella finalità di gestione-amministrazione cui il trustee è tenuto in favore dei beneficiari – l'atto in esame sì configura dunque come negozio astratto di trasferimento.

Tuttavia, il nostro ordinamento prevede la causa come requisito di validità del contratto (art. 1325 n. 2 c.c. e 1418, 2° comma, c.c.), e non ammette, in via di principio, negozi astratti: i negozi che operano il trasferimento della proprietà o di altri diritti hanno una propria causa e producono effetti reali ed obbligatori insieme. Ed anche nell'ambito del sistema tavolare – dove l'effetto traslativo consegue all'intavolazione – nel caso dell'acquisto o della modificazione di un diritto, l'atto "deve contenere una valida causa" di attribuzione patrimoniale (art. 26, 2° comma, 1. tav.).

Sembra corretto, quindi, ritenere che la validità dell'atto di trasferimento al trustee abbia carattere preliminare rispetto alla validità del trust costituito, atteso che, mancando un valido trasferimento dei beni (in ragione della nullità dell'atto di costituzione dei beni in trust), non si costituisce un valido trust.

Ciò induce altresì a dubitare della validità dello stesso atto istitutivo del trust, se con esso non siano stati attribuiti dei beni al trustee, considerato che la nozione di trust accolta dall'art. 2 della Convenzione richiede che "dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee".

Con un ulteriore rilievo, si deve sottolineare come, a norma dell'art. 15 della Convenzione, la legge regolatrice del trust non può ostacolare l'applicazione delle norme imperative dell'ordinamento competente a regolare il diverso rapporto con il quale il trust interferisce, che stabiliscono il quadro inderogabile entro il quale i rapporti nascenti dal trust devono svolgersi; tra queste materie l'art. 15 include espressamente la disciplina del trasferimento della proprietà, per cui la legge regolatrice del trust deve essere necessariamente coordinata con le norme inderogabili della lex rei sitae che riguardino il trasferimento dei diritti sulla cosa: nel caso concreto, la legge regolatrice del trust non può quindi derogare alle norme imperative dell'ordinamento italiano che regolano gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare (tra cui quelle generali, che sanzionano con la nullità la mancanza di una causa del negozio traslativo, e quelle particolari del sistema tavolare, che attribuiscono natura costitutiva all'iscrizione nei libri fondiari; con l'ulteriore conseguenza che il trust non potrebbe essere costituito ove la lex rei sitae non consenta il trasferimento della proprietà fiduciaria tipica dell'istituto).

Va infine rilevato che, sebbene l'atto istitutivo del trust non sia stato prodotto in giudizio il fatto stesso che i reclamanti non abbiano mai affermato, neppure nel ricorso, l'esistenza di un criterio di collegamento con un ordinamento straniero – e, in particolare, con quello prescelto (quale la nazionalità inglese del disponente o del trustee) – costituisce indice sufficiente a far presumere che, nel caso in esame, ci si trovi di fronte ad un trust interno, in cui tutti tali elementi essenziali (il disponente, il trustee, i beneficiari, lo scopo ed i beni oggetto del trust) appartengono all'ordinamento italiano, ed ove l'unico elemento di estraneità è costituito dalla legge regolatrice del trust scelta dal disponente (nella specie, la legge inglese).

5.- I reclamanti hanno sostenuto, a questo punto, che "i trust interni sono ammessi dal nostro ordinamento se non perseguono scopi illeciti".

Pur riconoscendo che la presenza di un elemento di estraneità rispetto all'ordinamento interno costituisce un presupposto naturale del trust, ad avviso dei reclamanti dovrebbe tuttavia ritenersi sufficiente ad integrare tale elemento la mera volontà del disponente di sottoporre il trust ad una legge straniera.

In proposito, i reclamanti hanno evidenziato come sia oggi consentito costituire un trust in Italia, in quanto ai cittadini degli Stati firmatari viene data la possibilità di scegliere con piena libertà la legge che disciplina il trust, attraverso la quale vengono introdotte nell'ordinamento norme di diritto sostanziale che devono integrare, non violandole, le norme di diritto interno.

Secondo i reclamanti, scopo della Convenzione è quello di affermare la possibilità di riconoscimento dei trust nell'ambito degli ordinamenti di civil law, per cui non sarebbe sufficiente rilevare il carattere interno di un trust per non riconoscere effetto alla scelta della legge straniera, essendo necessario accertare concretamente la presenza di un intento abusivo nell'atto istitutivo, anche in considerazione del favor validitatis nei confronti dei trust manifestata dal legislatore con la ratifica della Convenzione dell'Aja.

I reclamanti hanno quindi rilevato come, secondo il decreto impugnato, sarebbe vietata la costituzione di un diritto reale atipico nell'ambito della disciplina di un trust puramente interno, mentre pienamente lecita sarebbe tale costituzione nell'ambito di un trust straniero; un trustee italiano non potrebbe acquisire la disponibilità di un bene per i fini del trust, mentre tale disponibilità potrebbe essere acquisita da un trustee straniero.

Secondo i reclamanti sarebbe quindi incostituzionale, per irragionevole disparità di trattamento, un'interpretazione della norma che negasse ai cittadini italiani facoltà e diritti invece riconosciuti ai cittadini stranieri; si dovrebbe ritenere, in sostanza, che se l'effetto pratico del trust riguarda beni presenti sul territorio italiano ed è riconosciuto a favore di soggetti stranieri, identico effetto debba essere ammesso anche per i cittadini italiani, altrimenti si configurerebbe una situazione ingiustificatamente penalizzante nei confronti del cittadino italiano, tale da configurare una violazione del principio di eguaglianza.

5.1.- I reclamanti hanno poi contestato l'esistenza delle violazioni del principio del numero chiuso dei diritti reali e del principio della responsabilità patrimoniale generale, poste a fondamento del provvedimento di rigetto, sostenendo che dette violazioni non potrebbero comunque legittimare il rigetto della domanda nell'ambito del procedimento tavolare.

5.1.1.- Sotto il primo profilo, i reclamanti hanno sostenuto che i diritti conseguenti alla costituzione in trust sono difficilmente inquadrabili nella dicotomia tra diritti reali e diritti di obbligazione; in secondo luogo, hanno rilevato come anche il giudice tavolare abbia ritenuto ammissibile la costituzione in trust di beni immobili siti nel territorio italiano in favore di un trust straniero.

Pertanto, se conseguenza della costituzione in trust di beni immobili è la creazione di un diritto reale nuovo e diverso da quelli esistenti, ne deriverebbe che di tale diritto reale potrebbero essere validamente e legittimamente titolari organismi e cittadini stranieri, mentre ciò sarebbe precluso ad organismi e cittadini italiani; si verrebbe così ad individuare un diritto reale che può essere trasferito solo nell'ambito di soggetti non italiani.

Anche ammettendo che i diritti reali siano tipici e che nel caso in esame ci si trovi in presenza di una nuova specie di diritto reale – aggiungono i reclamanti – si dovrebbe tuttavia concludere che tale diritto costituisce una nuova specie tipica e quindi lecita, e non invece atipica, proprio perché conseguente ad un istituto riconosciuto in forza della ratifica della Convenzione dell'Aja.

I reclamanti hanno altresì osservato che da tempo nel nostro ordinamento è stata posta in discussione la presunta monoliticità del diritto di proprietà quale diritto unitario, ricordando come, ad esempio, tutte le moderne forme di multiproprietà, pacificamente trascritte ed intavolate, non siano conciliabili con il concetto classico di una proprietà unitaria; ed anche gli atti relativi a beni sottoposti al regime della proprietà regoliera, istituto di derivazione longobardo-germanica del tutto diverso ed autonomo dalla proprietà romanistica, da sempre vengono intavolati presso l'Ufficio di Cortina d'Ampezzo.

5.1.2.- I reclamanti hanno poi rilevato come nel decreto tavolare impugnato si affermi che l'atto in questione comporterebbe una manifesta violazione, attuata per volontà delle parti, del principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore prevista dall'art. 2740 c.c., norma imperativa di diritto interno.

Sul punto è stato osservato, in primo luogo, che, se questo è un effetto tipico della costituzione in trust di beni immobili, allora la sua liceità discende direttamente dall'ammissibilità della costituzione di un trust conseguente alla ratifica della Convenzione dell'Aja.

In secondo luogo, i reclamanti hanno rilevato come, in ogni caso, l'eventuale istituzione di un trust in contrasto con gli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione non comporti di per sé, la nullità dell'atto, ma solo il mancato riconoscimento di quelli che sono gli effetti segregativi tipici del trust.

Si è ancora osservato come in dottrina ed in giurisprudenza si affermi che, qualora in concreto la costituzione, di beni in trust venga a ledere diritti dei legittimari o dei creditori, questi ultimi possano legittimamente agire con l'azione di riduzione o con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; ma anche in questi casi si tratterebbe non di nullità – unico vizio, se, visibile ed evidente, rilevabile d'ufficio dal giudice tavolare – bensì di annullabilità o inefficacia relativa, con la conseguenza che le relative azioni sarebbero riservate sicuramente all'iniziativa di parte.

In proposito i reclamanti hanno infine ricordato che la giurisprudenza prevalente è concorde nel riconoscere sia l'ammissibilità dei trust interni, sia la trascrivibilità degli atti attributivi di diritti reali al trustee, rilevando come siano ormai numerosissimi gli atti di costituzione di beni in trust pacificamente trascritti.

5.2.- Le censure, che per la loro connessione logico-giuridica debbono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

Non è certo questa la sede in cui si possa esaminare compiutamente la dibattuta questione dell'ammissibilità del c.d. trust interno, ma si deve comunque tentare, nei limiti dell'indagine strettamente necessaria ai fini della decisione, di ricercare una possibile soluzione del problema.

5.2.1.- La Convenzione dell'Aja del 1.7.1985 "stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento" (art. 1 Conv.) negli ordinamenti che originariamente non conoscono tale istituto "creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law". arrivato qui a norma dell'art. 2, 1° comma della Convenzione, per trust si intendono i "rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico [...] I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee".

A favore dell'ammissibilità del trust interno vengono solitamente invocati alcuni argomenti desumibili nella Convenzione.

Tra questi vi è indubbiamente il disposto dell'art. 6, il quale stabilisce che "il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente", e che, qualora la legge scelta "non preveda l'istituzione del trust", "tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7": i sostenitori del trust interno leggono la disposizione nel senso che la scelta della legge applicabile è sempre consentita anche in assenza di altri elementi di internazionalità del rapporto, dato che il solo caso in cui la scelta della legge applicabile al trust deve essere disattesa in favore di criteri obiettivi di collegamento è quello in cui essa cade su un ordinamento che non prevede il trust.

Inoltre, l'art. 15 delta Convenzione fa salve "le disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro" in varie materie (minori e incapaci, matrimonio, testamenti e legittima, trasferimento della proprietà e garanzie reali, protezione dei creditori in caso di insolvenza, tutela dei terzi di buona fede), "allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione di volontà": tale disposizione dovrebbe fare riferimento ai trust costituiti da chi è normalmente sottoposto ad un ordinamento non-trust, dato che nei sistemi di common law il problema del coordinamento con l'eventuale disciplina inderogabile delle varie materie è già risolto all'interno dell'ordinamento (in tema di trust testamentario, cfr. Trib. Lucca 23.9.1997, in Foro It., 1998, I, 3391).

Invocando quanto sostenuto da una parte della dottrina, i reclamanti hanno precisato che l'avvenuta ratifica della Convenzione senza riserve da parte del nostro ordinamento ha determinato l'esplicita accettazione del sistema da questa determinato, per cui un cittadino italiano o un semplice residente in Italia potrebbe istituire un trust e ottenere tutela giurisdizionale a difesa dei propri diritti nascenti dal trust, sottoponendolo però alla legge di un Paese che conosca tale istituto.

Il mancato inserimento in sede di ratifica della riserva prevista dall'art. 21 della Convenzione, che consente la limitazione dell'ambito di applicazione della stessa ai soli trust la cui validità fosse regolata dalla legge di uno Stato contraente, manifesta l'impegno dell'Italia al riconoscimento dei trust quale che sia la legge regolatrice.

Seguendo la tesi dei reclamanti, la Convenzione dovrebbe dunque portare al riconoscimento anche di quei trust che non sono "esteri", i cui elementi essenziali si trovano tutti nell'ambito dello Stato dove il riconoscimento è domandato.

5.2.2 - Contro questa ricostruzione, è stato rilevato che lo scopo della Convenzione è quello di permettere ai trust costituiti nei paesi di common law di operare anche nei sistemi di civil law, in particolare nei sistemi dell'Europa continentale; ne è derivata una Convenzione che, accanto alla creazione di norme comuni di diritto internazionale privato (di conflitto) sul trust (v. Capitolo Il, Legge applica-bile), prevede il riconoscimento, da parte dei paesi firmatari che non conoscono il trust, degli effetti di un istituto estraneo al loro sistema tradizionale (v. Capitolo III Riconoscimento).

Tale finalità non può essere confusa con quella evidentemente diversa e più ampia, di introdurre surrettiziamente il trust all'interno di ordinamenti che per tradizione non lo prevedono.

Da parte di autorevole dottrina si è infatti osservato che la Convenzione dell'Aja, pur con le particolarità evidenziate, rimane comunque pur sempre una Convenzione in tema di conflitti di leggi e non ha assunto il carattere di Convenzione di diritto sostanziale uniforme.

Essa si limita a fornire una definizione convenzionale dell'istituto oggetto del riconoscimento (il cui contenuto minimo è descritto dagli artt. 2 e 11) al solo fine di qualificare gli elementi la cui compresenza costituisce il presupposto di applicazione della Convenzione. Nel caso concreto, una volta compiuta positivamente questa valutazione, interviene la regola di conflitto che individua la legge applicabile: ma è la Convenzione, e non questa legge, a stabilire se si tratta o meno di un trust.

Per effetto della ratifica della Convenzione, dunque, il trust è riconosciuto anche nel nostro ordinamento. Ma ciò avviene soltanto nei limiti dettati dall'art. 13 della Convenzione ("nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti – ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione, della residenza del trustee – sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust"), e cioè solo quando si tratti di un trust costituito in uno Stato che conosca e disciplini il tipo di trust in questione: il tenore della disposizione richiamata esclude, per gli Stati contraenti, l'obbligo di riconoscimento dei trust privi di collegamenti sostanziali con un ordinamento che prevede l'istituto sul piano materiale, in modo da evitare che il trust possa essere indiscriminatamente utilizzato dai cittadini di uno Stato non trust in assenza di elementi di collegamento con ordinamenti di common law.

Un chiaro segnale in tal senso si ricava dai lavori preparatori del testo dall'art. 13, la cui formulazione è evidentemente volta ad impedire che l'istituto in esame venga utilizzato in situazioni meramente interne nei paesi non trust quando manchi un collegamento di particolare intensità con ordinamenti che conoscono l'istituto, mentre non presuppone un collegamento obiettivo tra legge scelta dal disponente e fattispecie concreta (ad esempio, un italiano potrebbe costituire un trust di diritto nordamericano su un immobile sito in Inghilterra), né impedisce la costituzione di un trust interno ad un paese di common law.

E ciò principalmente perché il trust non può essere meccanicamente trapiantato nel vuoto normativo di un ordinamento non trust, come accadrebbe anche nel nostro caso – se si seguisse l'interpretazione prospettata dai reclamanti – in assenza di specifiche disposizioni volte al recepimento dell'istituto nel diritto interno ed al suo coordinamento con il sistema del diritto civile.

L'art. 13 comporta quindi l'introduzione, in sede di riconoscimento del trust, dì limiti più ristretti rispetto a quelli, più ampi, previsti dall'art. 6 per l'individuazione della legge applicabile, consentendo agli Stati non-trust di rifiutare il riconoscimento di un trust che, negli elementi più significativi, indipendenti dalla volontà dello stesso disponente (quali la situazione dei beni e la nazionalità e residenza dei soggetti interessati, ed in particolare dei beneficiari), possa essere considerato meramente interno ad uno Stato che non conosce l'istituto.

E stato correttamente osservato che il limite così introdotto opera in modo oggettivo e generale, sia perché prescinde dall'intenzione fraudolenta delle parti di sottrarsi alle disposizioni interne sottoponendo artificialmente la fattispecie ad una diversa legge ritenuta preferibile (c.d. frode alla legge), sia perché non attribuisce rilievo al risultato concreto cui si perviene ma al semplice fatto dell'impiego del trust in assenza di elementi di estraneità.

Sebbene anche nell'art. 13 il riconoscimento sia tenuto distinto rispetto all'individuazione della legge applicabile, i due momenti sono strettamente connessi, per cui la norma impone, sia pure indirettamente, un limite all'autonomia privata del settlor. Il disponente avrebbe dunque la più ampia facoltà di scelta della legge applicabile – purché individui una legge che conosce l'istituto (art. 5 e 6, 2° comma, della Convenzione) – ma lo Stato non è sempre e necessariamente tenuto a riconoscere il trust.

Resta il problema del concreto modo di operare di tale limitazione.

L'art. 13 appare come una previsione normativa che richiede un'apposita disposizione di adattamento ordinario, che nel caso dell'Italia non è stata emanata (essendosi il legislatore limitato a recepire la Convenzione con ordine di esecuzione, che produce le sole norme interne indispensabili all'adempimento degli obblighi internazionali assunti), con la conseguenza che non si sono prodotte nell'ordinamento le modifiche necessarie per permettere il riconoscimento dei trust interni, la cui introduzione non è richiesta per rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione.

Ma se anche si dovesse ritenere che l'art. 13 introduce un mero potere discrezionale (e non un obbligo) di rifiutare il riconoscimento – potere che parte della dottrina ritiene spettare esclusivamente al giudice (poiché lo Stato non lo ha esercitato in via preventiva) – è indubitabile che il riconoscimento non può essere operato nei casi in cui nessuno degli elementi significativi del trust presenti caratteri di estraneità rispetto all'ordinamento italiano.

Anche gli autori che accolgono la soluzione più favorevole al trust interno sono infatti costretti ad ammettere che il potere di rifiutare il riconoscimento è legittimamente esercitato quando sia i soggetti, sia i beni, sia lo scopo del trust siano localizzati in uno Stato che non conosce l'istituto.

E tale situazione si verifica nella fattispecie concreta, dove l'unico elemento di estraneità è costituito dalla scelta del disponente di applicare la legge inglese, mentre i dati di fatto del trust non risultano collegati né con quello specifico ordinamento di common law né con altri ordinamenti stranieri.

In totale assenza di qualsiasi ragionevole e legittima giustificazione del ricorso all'istituto – certo non ravvisabili nella mera volontà del disponente di adempiere "obbligazioni naturali e di coscienza" – va dunque escluso il riconoscimento del trust cui si riferisce l'atto in esame.

Non si può non rilevare, del resto, come, una volta riconosciuta alla Convenzione dell'Aja la natura di convenzione di diritto internazionale privato, si debba richiedere necessariamente, quale presupposto per la sua applicazione, la presenza, nella fattispecie concreta, di elementi oggettivi di estraneità ulteriori rispetto alla mera volontà del disponente di scegliere una legge straniera.

Sebbene alcuni autori richiamino, anche a proposito del trust, il ruolo sempre più ampio svolto dalla volontà delle parti nella scelta della legge applicabile, invocando il principio espresso dall'art. 3 della Convenzione di Roma del 19.6.1980 --ove si afferma che il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti (con i limiti previsti dall'art. 3 par. 3) e si disciplina la scelta della legge applicabile nei contratti che presentano collegamenti con un unico ordinamento – va comunque rilevato che frequentemente nelle convenzioni internazionali si subordina l'applicabilità delle norme di conflitto alla sussistenza di elementi di internazionalità (v. ad es. la Convenzione dell'Aja del 15.6.1955 sulla vendita internazionale), e che l'art. 1 par. 1 della stessa Convenzione di Roma prevede che essa si applichi solo alle obbligazioni contrattuali che implicano un conflitto di leggi.

5.3.- Sulla base di tali considerazioni, va ora esaminata la decisione oggetto del reclamo.

La motivazione del giudice tavolare, muovendo dal rilievo che "si è in presenza di un trust meramente interno, in quanto costituito in Italia su beni siti in Italia (Cortina d'Ampezzo), di intestata proprietà di soggetto costituente residente in Italia (Assisi) ed in cui lo stesso trustee è domiciliato in Italia (Roma)", afferma l'inapplicabilità a tale trust della Convenzione dell'Aja, e conclude che "la figura del trust puramente domestico contrasta con il principio del numerus clausus dei diritti reali e della rigida predeterminazione legale del contenuto dei diritti reali, e che comunque la possibilità di considerare la trust property come un patrimonio di destinazione separato dal patrimonio del trustee, unico intestatario dei beni, comporta una manifesta violazione, attuata per volontà delle parti (e non anche per espressa previsione di legge), del principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore prevista dall'art. 2740 c.c., norma imperativa di carattere interno".

E evidente, dunque, che le ragioni poste dal giudice tavolare a fondamento del decreto impugnato si riferiscono non all'istituto del trust in generale, bensì al concreto atto di costituzione di beni in trust del 13.7.2000.

Invero, ai sensi degli arti. 2 e 11 della Convenzione il riconoscimento del trust comporta necessariamente l'ingresso nel nostro ordinamento sia della distinzione tra legal ed equitable property sia di quella peculiare forma di separazione patrimoniale che viene denominata "segregazione".

Tali effetti si producono a seguito del riconoscimento del trust in quanto positivamente previsti nell'ordinamento di origine e già valutati come compatibili con l'ordinamento italiano al momento della ratifica della Convenzione.

Nel caso in esame, invece, ci troviamo di fronte a un trust interno – sotto entrambi i profili dell'atto istitutivo e dell'atto di costituzione dei beni in trust – il quale pertanto non può trovare riconoscimento ai sensi dell'art. 13 e non può produrre gli effetti previsti dagli art. 2 e 11 della Convenzione.

La decisione adottata dal giudice tavolare risulta pertanto corretta.

5.4.- A conclusione di queste osservazioni, si deve infine rilevare come l'esclusione dall'ambito di applicazione del-la Convenzione delle fattispecie meramente interne al nostro ordinamento non viene a produrre risultati contrastanti con il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, per l'asserita privazione dei cittadini italiani di uno strumento utilizzabile in Italia dagli stranieri.

Infatti, l'effettiva presenza di elementi di collegamento con un ordinamento che conosce il trust, quale presupposto per l'applicabilità dell'istituto nel nostro ordinamento, configura una fattispecie oggettivamente diversa da quella puramente interna, tale da rendere ragionevole e giustificata la diversità di trattamento derivante dall'applicabilità della Convenzione alla prima e non alla seconda situazione.

Da un lato, quindi, anche ad uno straniero non è permesso istituire un trust in Italia, se non sussiste un effettivo collegamento con un ordinamento che conosce il trust in questione; e d'altra parte, se è vero che un inglese può costituire in trust un immobile sito nel territorio italiano, anche un cittadino italiano non incontra il limite dell'art. 13 se intende costituire un trust su beni che si trovano in Inghilterra.

L'accoglimento dell'interpretazione della Convenzione che esclude il riconoscimento del trust interno non comporta quindi alcuna violazione del principio di uguaglianza nei confronti dei cittadini italiani, ai quali non è preclusa la costituzione di trusts i cui elementi importanti siano strettamente connessi a Stati che prevedono l'istituto in questione.

6. - I reclamanti hanno dedotto che gli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione enunciano i limiti entro cui la designazione della legge applicabile al trust può operare, i quali riguardano non solo il c.d. ordine pubblico internazionale e le norme di applicazione necessaria del foro o anche di altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un collegamento sufficientemente stretto, ma anche le norme inderogabili aventi ad oggetto diritti ai quali l'ordinamento chiamato al riconoscimento riservi una protezione particolare, tra cui la tutela dei creditori in caso di insolvenza ed in generale dei terzi in buona fede.

In ogni caso l'eventuale istituzione di un trust in contrasto con gli arti. 15, 16 e 18 della Convenzione non comporterebbe di per sé la nullità dell'atto, bensì il mancato riconoscimento di quelli che sono gli effetti segregativi tipici del trust, di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 11 della Convenzione stessa.

Tale assunto sarebbe avvalorato da12° comma dell'art. 15, che prescrive al giudice, qualora le disposizioni del primo comma di detto articolo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, di cercare di realizzare gli obiettivi dello stesso con altri mezzi giuridici.

Nel caso di specie, quindi, in difetto del riconoscimento, gli obblighi assunti nell'atto istitutivo di trust potrebbero essere validamente inquadrati nella figura giuridica di un mandato senza rappresentanza, dove il trasferimento dei beni è necessario ai fini dell'esecuzione del mandato stesso.

6.1.- Tali deduzioni sono infondate.

Fermo quanto già rilevato a proposito dell'inammissibilità del trust interno, va esaminata la richiesta dei reclamanti volta ad ottenere, in applicazione del 2° comma dell'art. 15 della Convenzione, la realizzazione giudiziale degli obiettivi del trust "con altri mezzi giuridici".

L'ipotesi prospettata dai reclamanti è quella del mandato ad amministrare (senza rappresentanza) in cui le parti prevedano l'attribuzione immediata del bene al mandatario, contestualmente alla conclusione del mandato.

In tal caso si verrebbe a configurare un vero e proprio negozio traslativo del bene dal disponente al trustee mandatario.

E evidente, tuttavia, che per amministrare non è necessario acquistare la titolarità del diritto, che comporta anche le ulteriori facoltà di godimento e di disposizione.

Nel mandato ad amministrare, dunque la causa mandati non giustifica l'effetto traslativo del diritto dal disponente al mandatario: essendo inconcepibile un'incongruenza tra causa ed effetti del negozio – in quanto un negozio non può produrre effetti che eccedano la funzione per la quale riceve tutela dall'ordinamento – è evidente l'insufficienza della causa mandati (e più in generale della causa fiduciae) a produrre un effetto (il trasferimento del bene) più ampio di quello che sarebbe necessario e sufficiente a realizzarla.

Ne deriva che neppure il disposto dell'art. 15, 2° comma, della Convenzione permette di far salvo l'atto di costituzione di beni in trust.

7.- I reclamanti hanno poi sostenuto che, ammessa la trascrivibilità dell'atto di trasferimento di beni al trustee, non vi sarebbe motivo di negarne l'intavolabilità.

Hanno ribadito, a questo proposito, come il decreto impugnato non individui alcun ostacolo all'intavolazione che derivi dalla peculiare normativa sui libri fondiari.

Pur avendo premesso che, anche su questo punto, non potrebbero essere affrontate questioni nuove non rilevate dal giudice tavolare, tuttavia i reclamanti hanno voluto precisare, per completezza, come la dottrina si sia specificamente occupata della compatibilità degli atti costitutivi di immobili in trust con la normativa tavolare, giungendo a conclusioni favorevoli, sino ad ammettere che il combinato disposto dell'art. 12 del r.d. 28.3.1929 n. 499 e dell'art. 20 lett. h) della legge tavolare consente che la qualità di trustee ottenga evidenza tavolare mediante annotazione nel libro fondiario.

7.1.- I reclamanti hanno osservato che "il notaio rogante ha per primo effettuato il controllo di validità e di liceità dell'atto in questione".

Muovendo dal rilievo che il controllo preventivo del giudice tavolare è disposto non in funzione di un inesistente interesse pubblico alla preventiva verifica di validità di negozi patrimoniali, ma in funzione dell'interesse individuale dei soggetti legittimati all'impugnativa, hanno sottolineato come il controllo preventivo sulla validità dei negozi patrimoniali sia di fatto esercitato dai notai, ai quali è vietato, a norma dell'art. 28 della legge notarile, ricevere atti proibiti dalla legge ovvero manifestamente contrari all'ordine pubblico.

Facendo proprie le deduzioni del notaio rogante, i reclamanti hanno sottolineato la richiesta di rivelare l'esistenza del trust, proponendo le modalità affinché si evidenzino nel modo più trasparente tutti gli effetti che il riconoscimento del trust può produrre, riconoscimento che può formare oggetto di valutazione giudiziale ove tali effetti vengano contestati nelle sedi proprie.

Ad avviso dei reclamanti, la specifica richiesta del trustee di rendere evidente che i beni trasferiti sono beni in trust, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 12 della Convenzione dell'Aja, dovrebbe ritenersi legittima anche in forza dell'art. 20 lett. h) I. tav., in relazione all'art. 12, 2° comma, del r.d. 28.3.1929 n. 499.

Per quanto esposto, a parere dei reclamanti dovrebbero ritenersi sussistenti tutte le condizioni di cui all'art. 94, 1° comma, 1. tav. necessarie ai fini dell'annotazione tavolare, ed in particolare la condizione di cui al numero 4), che richiede il possesso da parte del documento prodotto di tutti i requisiti di legge necessari per l'iscrizione; al contrario, il giudice – fondando il rigetto dell'istanza di intavolazione sulla presunta invalidità dell'atto istitutivo del trust, di cui non ha mai preso visione – non avrebbe valutato la sussistenza dei requisiti dell'atto di trasferimento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 94 1. Tav..

7.2.- Anche queste deduzioni sono infondate.

Sul punto, si deve preliminarmente osservare che, sebbene nell'iter argomentativo seguito dal primo giudice sia risultato assorbito, e quindi non sia stato espressamente esaminato, il punto riguardante le ragioni ostative che nel sistema tavolare si frappongono all'accoglimento della domanda, è indubitabile – per quanto si è già osservato – che tale questione costituisce un momento logico ineludibile nella valutazione circa la fondatezza del reclamo, per cui tale aspetto deve essere necessariamente esaminato dal Tribunale.

In via generale, il problema riguarda l'opponibilità ai terzi del trust costituito su beni immobili.

Il legislatore italiano non ha dettato specifiche disposizioni al fine di disciplinare la trascrizione del trust e degli atti dei quali sia parte un trustee, per cui l'unica disposizione di riferimento è costituita dell'art. 12 della Convenzione, che riconosce al trustee la facoltà di richiedere l'iscrizione (la trascrizione) "in qualsiasi modo che riveli l'esistenza del trust".

Secondo una prima interpretazione, l'elenco degli atti soggetti a trascrizione deve considerarsi tassativo, con la conseguenza che, non essendo prevista la trascrizione del trust– né dal codice civile né dalle leggi speciali – il trasferimento di beni in trust non sarebbe trascrivibile, risultando comunque di ostacolo lo sdoppiamento della proprietà quale effetto tipico del trust.

Una diversa opinione ammette invece la trascrizione, rilevando che la negazione della trascrivibilità del trust comporterebbe, di fatto, la vanificazione del riconoscimento dell'istituto conseguente alla ratifica della Convenzione.

Si è rilevato, a sostegno di questa tesi, che il principio di tassatività in materia di trascrizione riguarda non gli atti bensì gli effetti elencati (v. art. 2645 c.c.) e tende ormai ad essere superato da varie decisioni giurisprudenziali; si è anche sostenuto che la fonte della norma speciale che ammette la trascrizione del trust va individuata nella stessa legge di ratifica.

La questione delle modalità di trascrizione concerne non tanto la trascrizione dell'effetto traslativo in favore dei trustee (con riferimento sia ai beni originariamente costituiti in trust sia a quelli successivamente acquistati nella qualità di trustee), la quale è disciplinata dagli artt. 2643 e 2645 c.c. (v. Trib. Bologna 28.4.2000: "l'atto istitutivo di trust in relazione a beni immobili è soggetto a trascrizione nei pubblici registri immobiliari, posto che gli effetti di tale atto rientrano tra quelli considerati dal legislatore ai sensi degli artt. 2643 n. 1 e 2645 c.c."; cfr. Trib. Pisa 27.12.2001), quanto la trascrizione del vincolo che grava sui beni, per il quale è stata prospettata l'applicazione dell'art. 2659 c.c. in tema di acquisto soggetto a termine o condizione.

Ciò premesso, il caso che ci occupa presenta tuttavia una notevole peculiarità rispetto alle ipotesi più ricorrenti, costituita dal fatto che qui non si tratta di disporre una trascrizione nei Registri Immobiliari, ma di verificare la compatibilità, nel vigente sistema tavolare, dell'annotazione di un atto di costituzione di beni in trust (senza più distinguere, a questo fine, se sia o meno un trust inter-no).

L'art. 12 della Convenzione dell'Aja legittima il trustee ad ottenere la pubblicità degli acquisti immobiliari "nella qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo".

Tale riserva di incompatibilità comporta la necessità di confronto con l'art. 12 del r.d. 28.3.1929, n. 499, il quale prevede la generale inapplicabilità al sistema tavolare delle norme del codice civile e delle altre leggi incompatibili con le leggi tavolari, disponendo, in particolare, e salve le eccezioni ivi precisate, l'espressa non applicabilità dei capi I e II del titolo I del libro VI del codice civile.

Il 2° comma del richiamato articolo 12 stabilisce, tuttavia, che "tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari [...] in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni", il sistema è completato dell'art. 20 lett. h) della legge tavolare, il quale dispone che forma oggetto di annotazione anche "ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'art. 9 della presente legge".

Attraverso tale disposizione di chiusura, si permette alle norme giuridiche previste per la pubblicità nei registri immobiliari, che non trovino già il proprio corrispondente nella legge tavolare, di espandersi anche nel sistema del libro fondiario, fermo restando naturalmente il limite della compatibilità.

Come hanno osservato i reclamanti, ciò risponde ad una tendenza, comune ad entrambi i sistemi, all'ampliamento degli atti e dei fatti oggetto di annotazione pubblicitaria.

L'effettuazione di tali annotazioni (ad es. convenzioni in materia di edilizia abitativa ed urbanistica; divieti di alienazione conseguenti alla concessione di mutui agevolati; vincoli di destinazione dell'immobile; l'assegnazione dell'alloggio ad uno dei coniugi in sede di separazione o di divorzio, ecc.) non scalfisce il principio di tassatività dell'elenco degli atti soggetti ad iscrizione pubblicitaria nel libro fondiario, in quanto esse sono previste da fonti normative non inserite nel contesto del libro VI del codice civile e sono quindi suscettibili di inserimento nell'ambito tavolare in forza dell'art. 20 lett. h) della legge generale sui libri fondiari.

Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dai reclamanti, l'indicazione della qualità di trustee – volta ad attribuire pubblicità al fatto che l'acquisto di un determinato bene immobile è avvenuto non in nome proprio ma nella qualità di trustee – risulta incompatibile con l'ordinamento tavolare alla stregua dell'art. 12 della Convenzione.

Nel sistema tavolare, l'art. 2 del r.d. 28.3.1929 n. 499 stabilisce che, "a modificazione di quanto è disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobiliari non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione del diritto nel libro fondiario".

Poiché nel trust la titolarità del diritto spetta indubbiamente al trustee, ciò che caratterizza la proprietà del trustee, ai fini che qui interessano, è proprio il conseguimento della pubblicità dell'acquisto immobiliare "nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust".

Tuttavia, il fondamento della previsione pubblicitaria contenuto nell'art. 12 della Convenzione dell'Aja non è sufficiente a superare il disposto dell'art. 20 lett. h) 1. tav., che presuppone un'espressa previsione normativa dettata in materia di trascrizione e la conseguente pubblicità nei registri immobiliari, condizione necessaria per la verifica da parte del giudice, in assenza di una corrispondente previsione in regime tavolate, della compatibilità della situazione da pubblicizzare con i principi informatori del sistema dei libri fondiari.

A fronte di un'intavolazione del diritto a nome del trustee, non risulterebbe sufficiente indicare nell'iscrizione tale particolare qualifica, in considerazione della necessità di rendere noti ai terzi – esposti alla possibilità di esercizio nei loro confronti dell'azione reipersecutoria da parte dei beneficiari – i limiti entro cui l'attività di amministrazione del trustee possa essere idoneamente esercitata.

Tale considerazione porta a ritenere rilevante non solo la pubblicizzazione della fase traslativa del diritto dal disponente al trustee, ma anche necessariamente del momento istitutivo del trust in quanto contenente l'attribuzione (ed i limiti) dei poteri del trustee.

Mentre per i beni sottoposti al regime della trascrizione questo problema non presenta particolare rilievo – dato che la tecnica pubblicitaria si risolve nel trascrivere integralmente il titolo, così da renderlo conoscibile nella sua interezza – ben maggiori difficoltà si pongono nel regime tavolare, dove, eccettuata l'ipotesi dell'art. 5 1. tav. (acquisto per usucapione o ad altro titolo originario), l'iscrizione assorbe in sé il contenuto del titolo esentando dal risalire allo stesso per completare la conoscenza del suo contenuto.

Ciò in quanto, come riconoscono anche i reclamanti, il terzo ispezionante ha tutto il diritto di vedersi opposte le sole ragioni oggetto di pubblicità.

Una riprova dell'assenza di automatismi nel passaggio dalla disciplina della trascrizione a quella della legge tavolare si rinviene nella vicenda della pubblicità dei contratti preliminari (e dei contratti sottoposti a condizione).

Invero, con l'introduzione nel codice civile dell'art. 2645 bis (per effetto dell'art. 3 del d.l. 31.12.1996, n. 669, convertito nella legge 28.2.1997 n. 30), è stata estesa l'innovazione anche al sistema dei libri fondiari, apportando una modifica integrativa all'art. 12 del r.d. 28.3.1929 n. 499 (ad opera dell'art. 3, 8° comma, del citato d.l. n. 669/1996) in riferimento all'annotazione prevista dall'art. 20 lett. h) della legge tavolare.

Poiché, tuttavia l'applicazione della disposizione nel sistema tavolare impone sia adempimenti formali più onerosi di quelli richiesti per la trascrizione, sia l'attribuzione al giudice tavolare di poteri di cancellazione non espressamente previsti dalla legge, si è reso necessario, per rendere tale innovazione effettivamente operativa, un ulteriore specifico intervento legislativo (l'art. 34, 1° comma, lett. b, del-la legge 24.11.2000 n.340), volto a coordinare il disposto dell'art. 3, 8° comma, d.l. 31.12.1996 n. 669 con i principi del diritto tavolare, il primo dei quali individua nell'iscrizione del diritto nei libri fondiari non un mero procedimento pubblicitario, bensì un procedimento attributivo della pubblica fede, quale elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva, subordinato al controllo giudiziario della legittimità dell'atto di disposizione nelle forme della giurisdizione volontaria.

Da questo precedente si può agevolmente concludere che, ai fini di rendere operante nel sistema tavolare la previsione pubblicitaria dell'art. 12 della Convenzione, si impone uno specifico inter-vento normativo volto ad individuare i necessari adempimenti che prevedano, oltre all'intavolazione dell'atto traslativo del bene in capo al trustee anche la necessaria annotazione del titolo istitutivo del trust.

A conferma di quanto esposto, si osserva, infine, come il limite della incompatibilità previsto dall'art. 12 della Convenzione sia stato introdotto nel testo della disposizione proprio su richiesta del-la delegazione tedesca, perché, in assenza di apposite norme interne di coordinamento, ciò che costituisce oggetto della procedura di iscrizione nei libri fondiari non è il contratto di vendita, nel quale possono essere precisate le obbligazioni del trustee, bensì il negozio astratto di trasferimento, con la conseguente impossibilità di verificare che colui che si iscrive come trustee ne abbia effettivamente i poteri.

Anche con riferimento a quest'ultimo ordine di considerazioni, la domanda proposta non può dunque trovare accogli-mento, con conseguente definitivo rigetto del reclamo.

 

 

 

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