Sez. 1, Sentenza n. 5862 del 14/06/1999 (Rv. 527416)

Presidente: Senofonte P.  Estensore: Adamo M.  P.M. Palmieri R. (Conf.)

Poiché l’assegno divorzile non si può equiparare all’assegno alimentare, essendo diverse la natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno, alle controversie concernenti l’assegno divorzile non può trovare applicazione l’esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all’art. 92 primo comma dell’ordinamento giudiziario, riguardo alle cause relative agli alimenti e, pertanto, per dette controversie la sospensione può essere esclusa soltanto ove si consegua, a norma del secondo comma dell’art. 92, il decreto che riconosca l’urgenza della controversia, nel presupposto - previsto dallo stesso primo comma dell’art. 92 e da intendersi richiamato dal citato art. 3 - che la ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

 

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