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    LEGGE 15 GENNAIO 1994, N. 64.

    RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'E-

 SECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA  DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABI-

 LIMENTO  DELL'AFFIDAMENTO, APERTA ALLA FIRMA A LUSSEMBURGO IL 20 MAGGIO 1980,

 E DELLA CONVENZIONE  SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI

 MINORI, APERTA ALLA  FIRMA  A L'AJA IL  25  OTTOBRE 1980; NORME DI ATTUAZIONE

 DELLE PREDETTE CONVENZIONI, NONCHE' DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIO-

 NE DEI MINORI,  APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL  5 OTTOBRE 1961, E DELLA CONVEN-

 ZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO DEI  MINORI, APERTA ALLA  FIRMA A L'AJA  IL  28

 MAGGIO 1970.

    STAND. DOC.: LS 1994 01 15 0064 0007 00

    ART. 7.

    1. LE RICHIESTE TENDENTI AD OTTENERE IL RITORNO DEL MINORE PRESSO  L'AFFI-

 DATARIO AL  QUALE E' STATO  SOTTRATTO,  O A RISTABILIRE L'ESERCIZIO EFFETTIVO

 DEL DIRITTO DI VISITA, SONO PRESENTATE PER IL TRAMITE DELL'AUTORITA' CENTRALE

 A NORMA DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 25 OTTOBRE 1980.

    2. L'AUTORITA'  CENTRALE, PREMESSI  SE DEL  CASO I NECESSARI ACCERTAMENTI,

 TRASMETTE  SENZA INDUGIO  GLI ATTI AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  PRESSO IL

 TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL MINORE. IL PROCURATORE

 DELLA REPUBBLICA RICHIEDE CON RICORSO IN  VIA D'URGENZA AL TRIBUNALE L'ORDINE

 DI RESTITUZIONE O IL RIPRISTINO DEL DIRITTO DI VISITA.

    3. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, ASSUNTE SE DEL CASO SOMMARIE INFORMAZIONI,

 FISSA CON DECRETO L'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO, DANDONE COMUNICAZIONE AL-

 L'AUTORITA' CENTRALE.  IL  TRIBUNALE DECIDE CON DECRETO ENTRO TRENTA   GIORNI

 DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA 1, SENTITI LA PERSONA

 PRESSO CUI  SI TROVA IL MINORE, IL PUBBLICO MINISTERO, E, SE DEL CASO, IL MI-

 NORE MEDESIMO. LA  PERSONA CHE HA PRESENTATO LA RICHIESTA E' INFORMATA  DELLA

 DATA DELL'UDIENZA A CURA DELL'AUTORITA' CENTRALE E PUO' COMPARIRE A SUE SPESE

 E CHIEDERE DI ESSERE SENTITA.

    4. IL DECRETO E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. CONTRO DI ESSO PUO' ESSERE PRO-

 POSTO RICORSO PER CASSAZIONE. LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO NON SOSPENDE  L'E-

 SECUZIONE DEL DECRETO.

    5. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI CU-

 RA  L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI ANCHE  AVVALENDOSI DEI SERVIZI MINORILI DEL-

 L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, E NE DA' IMMEDIATAMENTE AVVISO ALL'AUTORI-

 TA' CENTRALE.

    6. E'  FATTA  SALVA LA FACOLTA' PER L'INTERESSATO DI ADIRE DIRETTAMENTE LE

 COMPETENTI AUTORITA', A NORMA  DELL'ARTICOLO 29 DELLA CONVENZIONE  DI CUI  AL

 COMMA 1.

    RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

    MODIFICA NON TESTUALE: TI 1980 10 25 0029 00 AJA

    MODIFICA NON TESTUALE: TI 1980 10 25 0008 00 AJA

    MODIFICA NON TESTUALE: TI 1980 10 25 0021 00 AJA

    MODIFICA NON TESTUALE: LS 1994 01 15 0064 0008 00 C

    MODIFICA NON TESTUALE: LS 1994 01 15 0064 0021 00 C

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