Giacomo OBERTO

 

BREVE PRONTUARIO PER LE CAUSE

CHE PRESENTANO ELEMENTI DI ESTRANEITÀ

(QUESTIONI PROCESSUALI)

 

SOMMARIO

 

 1

 2

 3

 4

 5

COSA SI INTENDE PER ELEMENTO DI ESTRANEITÀ ALL’ORDINAMENTO ITALIANO

INDIVIDUAZIONE DELLA NOSTRA

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

GENERALITÀ 

INDIVIDUAZIONE DELLA NOSTRA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

RISPETTO AI PAESI U.E.

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE 

INDIVIDUAZIONE DELLA NOSTRA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

RISPETTO AI PAESI EXTRA U.E.

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE 

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA 

6

7

 8

 9

10

ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

NELLE RELAZIONI CON I PAESI EXTRA U.E. 

IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI 

MISURE PROVVISORIE E PROVVEDIMENTI CAUTELARI

ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

MISURE PROVVISORIE E PROVVEDIMENTI CAUTELARI

NELLE RELAZIONI CON PAESI EXTRA U.E.

NOTIFICAZIONI DI ATTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

11

12

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14

15

 

NOTIFICAZIONI DI ATTI IN PAESI EXTRA U.E.

ASSUNZIONE DELLE PROVE

ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

ASSUNZIONE DELLE PROVE

NEI PAESI EXTRA U.E.

ASSEGNI ALIMENTARI

NELL’AMBITO DELL’U.E.

ASSEGNI ALIMENTARI

NEI PAESI EXTRA U.E.

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19

 20

PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI CONIUGALE

ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI CONIUGALE

AL DI FUORI DELL’AMBITO U.E.

PROTEZIONE DEI MINORI NELL’UNIONE EUROPEA

PROTEZIONE DEI MINORI IN RELAZIONE AGLI ORDINAMENTI

DEI PAESI EXTRA U.E.

IL COORDINAMENTO

DELLE PROCEDURE D’INSOLVENZA ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

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22

23

24

25

PROCEDURE SEMPLIFICATE ED ACCELERATE

(INGIUNZIONE EUROPEA DI PAGAMENTO E CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ)

MODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (A.D.R.)

IL PROBLEMA DEL DIRITTO SOSTANZIALE APPLICABILE E DELL’ARMONIZZAZIONE DEI DIRITTI INTERNI

SUCCESSIONI E TESTAMENTI

MISURE DI PROTEZIONE IN MATERIA CIVILE

 

 

26

 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU’

 

 

 

 

1

COSA SI INTENDE PER ELEMENTO DI ESTRANEITÀ ALL’ORDINAMENTO ITALIANO

 

 

Per elemento di estraneità all’ordinamento giuridico italiano deve intendersi ognuna di quelle particolari situazioni che, stando alla legislazione italiana, comportano un conflitto con una o più legislazioni straniere, determinando così l’applicabilità delle norme italiane di diritto internazionale privato e processuale (o norme di conflitto). L’elemento di estraneità è il presupposto dell’applicazione delle norme di conflitto e del richiamo dell’ordinamento straniero: l’esempio più «classico» di elemento di estraneità è la na­zionalità non italiana dei soggetti del rapporto; l’elemento di estraneità può essere indicato esplicitamente dal legislatore oppure ricavarsi per impli­cito. Tale elemento di estraneità può altresì comportare problemi sotto il profilo della giurisdizione del giudice adito, comportando poi anche la possibilità che, quanto meno in astratto, un processo sia di fatto instaurato parallelamente di fronte ad autorità giudiziarie di più Paesi, con conseguenti eventuali ricadute anche per ciò che attiene al riconoscimento ed all’esecuzione in uno Stato di una sentenza emessa da un giudice di uno Stato diverso.

 

Al riguardo possono venire in considerazione – alla stregua di elementi di estraneità – profili quali, ad esempio, la cittadinanza dei soggetti coinvolti, il loro domicilio o la loro residenza, la collocazione all’estero di un determinato bene, la conclusione all’estero di un certo negozio, l’effettuazione all’estero di una determinata formalità pubblicitaria, ecc.

 

Agli occhi del giudice italiano che si veda proporre una causa caratterizzata dalla presenza di uno o più elementi di estraneità, una fondamentale distinzione si impone, quanto meno allo stato attuale, tra

Entrambi questi profili sono regolati in Italia, in linea generale, dalla legge fondamentale in materia, vale a dire la Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Peraltro, sul primo punto, cioè quello della giurisdizione italiana, nonché del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze straniere è largamente intervenuta la normativa comunitaria. Ne consegue la necessità di distinguere, innanzi tutto, tra estraneità «comunitaria» e «extracomunitaria». La predetta normativa è altresì intervenuta (e lo farà sicuramente ulteriormente con maggiore ampiezza nel prossimo futuro) sul tema del diritto applicabile.

 

Il primo punto (accertamento della competenza giurisdizionale, litispendenza, connessione, riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere) si iscrive in quella che definisco (in modo certamente improprio, ma facilmemente memorizzabile) l’ «ottica di Bruxelles», cioè l’ottica in cui si sono posti i regolamenti «soprannominati» Bruxelles I, Bruxelles II, Bruxelles II bis, volti ad affrontare il tema dell’individuazione, per le cause transfrontaliere, del giudice dotato di competenza giurisdizionale, delle conseguenti questioni di litispendenza e di connessione, nonché del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni giurisdizionali;

 

·     per un breve excursus dalla convenzione di Bruxelles al Regolamento Bruxelles I e al Reg. Bruxelles II e II bis cfr. la pagina web seguente: http://giacomooberto.com/giornataeuropea2007/contenzioso_ue_I.htm

 

Il secondo punto (diritto applicabile) è invece riferibile a quella che (sempre impropriamente) chiamo l’«ottica di Roma», cioè l’ottica in cui si sono posti i regolamenti detti «Roma I», «Roma II», nonché «Roma III», ma anche il regolamento del 2012 in tema di successioni ed il regolamento del 2009 in materia alimentare: vale a dire l’idea di uno strumento comunitario volto a dettare una disciplina uniforme sulla legge applicabile (da parte del giudice che sia stato individuato sulla base dei criteri comunitari attributivi di competenza giurisdizionale; legge che non necessariamente sarà quella del Paese del giudice come sopra individuato):

 

·     storia della proposta «Roma III», sul diritto applicabile alle cause di separazione e divorzio, su cui v. le pagine web seguenti:

o    http://giacomooberto.com/giornataeuropea2007/contenzioso_ue_II.htm

o    http://giacomooberto.com/farnesina2010/oberto_traccia_relazione.htm

 

·     successiva proposta di cooperazione rafforzata; cfr. il sito web seguente: http://conflictoflaws.net/2010/commissions-proposal-on-applicable-law-to-divorce ;

 

·     successivo Regolamento(UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale; cfr. il sito web seguente: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1404831413353&uri=CELEX:32010R1259.

 

·     per le situazioni temporalmente riferibili ad un periodo anteriore all’entrata in vigore del Regolamento Roma III, quanto al diritto applicabile, valgono ancora le norme di d.i.p. anche nelle cause «europee»: artt. 29, 30 e 31, Legge 31 maggio 1995, n. 218.

 

La prima domanda da porsi, allorquando ci si trova di fronte ad un elemento di estraneità, è dunque se esso coinvolga o meno uno degli ordinamenti dei Paesi dell’U.E., o, più esattamente, di uno qualsiasi dei 26 dell’U.E. ad eccezione della Danimarca, posto che tale Paese, quanto meno per il momento, ha deciso di restare fuori dal meccanismo di comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile. Peraltro sarà opportuno precisare che dal 29 giugno 2007 la Danimarca ha deciso di aderire a due regolamenti comunitari già in vigore, vale a dire quello n. 44/2001 sulla giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I), nonché a quello n. 1348/2000 sulla notificazione di atti civili e commerciali in materia civile e commerciale.

 

In caso di risposta positiva all’interrogativo di cui sopra, dunque, molte delle norme che troviamo nel testo legislativo fondamentale in materia di diritto internazionale privato e processuale (la legge n. 218 del 1995) non potranno trovare applicazione, dovendosi invece applicare i regolamenti dell’U.E.

 

 

Ma non basta ancora. Lo stesso art. 2 della l. n. 218 del 1995 stabilisce che «Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia». Ne deriva che, una volta esclusa l’applicabilità di norme comunitarie (perché l’elemento di estraneità non si riferisce ad uno dei 26 Paesi menzionati, ovvero perché riguarda un aspetto non – o non ancora – disciplinato dai regolamenti in materia), il giudice dovrà chiedersi se per caso non occorra avere riferimento alle norme di un trattato internazionale eventualmente esistente ed in vigore in materia, applicabile in Italia per effetto della sottoscrizione e della ratifica dello stesso da parte del nostro Paese.

 

Come si desumerà dalla lettura di questo prontuario, la materia è tutt’altro che agevole, oltre che in fase di continua e magmatica trasformazione. La possibilità di commettere errori è quindi altissima e costituisce, anzi, una delle poche certezze di questa disciplina.

 

A complicare ulteriormente le cose interviene quello che si potrebbe definire il rilievo «extracomunitario» ed «ecumenico» delle disposizioni di taluni regolamenti. Si pensi alle disposizioni in materia di competenza giurisdizionale dettate, per le cause della crisi coniugale, dal Regolamento n. 2201 del 2003 (Bruxelles II bis); disposizioni che, tanto in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CEE, che per i giudici italiani, trovano applicazione anche in relazione a controversie di separazione personale, divorzio o annullamento del matrimonio tra cittadini extracomunitari:

 

·     cfr. quanto rimarcato alla pagina web seguente:

http://giacomooberto.com/farnesina2010/oberto_traccia_relazione.htm#para2

 

Sarà opportuno ricordare a questo punto che gli interventi sul piano del diritto comunitario, sui due punti sopra evidenziati, vale a dire:

a)     «ottica di Bruxelles», cioè disciplina uniforme di

1.  competenza giurisdizionale,

2.  litispendenza e connessione,

3.  riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere, nonché

b)     «ottica di Roma», cioè disciplina uniforme delle regole di d.i.p. sul diritto applicabile,

costituiscono parte integrante di ciò che va sotto il nome di cooperazione giudiziaria in materia civile.

 

Nel contesto del complesso meccanismo di comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile, tale attività trova oggi la sua base legale nell’art. 81 della Versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2008/C 115/01) (c.d. Trattato di Lisbona) che stabilisce quanto segue:

 

Articolo 81

(ex articolo 65 del TCE)

1. L’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;

d) la cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova;

e) un accesso effettivo alla giustizia;

f) l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

 

 

In uno scenario tanto complesso, un valido punto di riferimento è costituito dalla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, il cui sito web (che mi ha fornito un imprescindibile aiuto per la redazione del presente prontuario) è consultabile all’indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_it.htm. Di grande interesse è anche il Portale europeo della giustizia elettronica (presso il quale anche il precedente sito migrerà).

Un’altra interessante fonte di informazioni si rinviene nel sito della Commissione, più esattamente nella parte di esso dedicata alla Cooperazione giudiziaria in materia civile:

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/index_it.htm.

Da un punto di vista pratico, poi, indispensabile è il riferimento all’Atlante giudiziario europeo in materia civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm.

 

 

 

2

INDIVIDUAZIONE DELLA NOSTRA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

GENERALITÀ

 

 

La prima domanda che il giudice italiano deve porsi, una volta investito della trattazione di una controversia coinvolgente uno o più elementi di estraneità, è quella di vedere se egli sia fornito di competenza giurisdizionale, ovvero se, al contrario, tale competenza spetti ad un giudice straniero. La materia è disciplinata dalla normativa comunitaria per ciò che attiene ai rapporti con gli ordinamenti degli altri Paesi dell’U.E., ad eccezione della Danimarca (fatta peraltro salva la precisazione per cui dal 29 giugno 2007 la Danimarca ha deciso di aderire a due regolamenti comunitari già in vigore, vale a dire quello n. 44/2001 sulla giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I), nonché a quello n. 1348/2000 sulla notificazione di atti civili e commerciali in materia civile e commerciale e, ovviamente, nel solo ambito delle questioni disciplinate, in relazione a singole materie, dal vigente diritto comunitario. Per gli altri Paesi debbono trovare applicazione vuoi (e, naturalmente, con priorità rispetto alla normativa di diritto internazionale privato italiano) le eventuali convenzioni internazionali vigenti ed applicabili all’Italia (oltre che, ovviamente, al Paese di volta in volta coinvolto dall’elemento di estraneità), vuoi (in assenza di convenzioni internazionali sul punto) le norme di cui alla l. 218 del 1995. Si noti che queste ultime copriranno però anche quei profili di rapporti intra-comunitari non regolati – o non ancora regolati – dalla normativa dell’U.E.: si pensi, ad es., alla materia dei regimi patrimoniali fra coniugi o tra conviventi nell’ambito di una partnership registrata (fin tanto che, ovviamente, non varrà regolato l’apposito regolamento, attualmente allo stato di mera proposta).

 

Le materie disciplinate dalla normativa dell’U.E. in punto competenza giurisdizionale attengono ai profili seguenti:

 

§     fiscale, doganale ed amministrativa,

§     stato e capacità delle persone fisiche,

§     regime patrimoniale fra coniugi,

§     testamenti e successioni,

§     fallimenti, concordati e procedure affini,

§     sicurezza sociale,

§     arbitrato;

 

§     le cause del divorzio,

§     gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o

§     altri provvedimenti accessori ed eventuali;

 

§     determinazione o impugnazione della filiazione,

§     adozione, misure che la preparano, annullamento o revoca dell’adozione,

§     nomi e cognomi del minore,

§     emancipazione,

§     obbligazioni alimentari,

§     trust e successioni,

§     provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori;

 

§     le imprese assicuratrici o

§     gli enti creditizi,

§     le imprese d’investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi,

§     gli organismi d’investimento collettivo.

 

 

Come già anticipato, se l’elemento di estraneità non concerne un Paese U.E. (ovvero riguarda la Danimarca, con la precisazione sopra apportata sui regolamenti n. 44/2001 e 1348/2000), ovvero ancora se la materia in oggetto non è «coperta» dalla disciplina dei regolamenti comunitari (si pensi alla materia dei regimi patrimoniali fra coniugi o tra conviventi), occorre chiedersi, innanzi tutto, se la questione sia o meno regolata da una specifica convenzione internazionale. Di solito le convenzioni internazionali non si occupano di profili di competenza giurisdizionale, limitandosi a disciplinare questioni legate al diritto applicabile. Fanno eccezione

 

In difetto di un’apposita convenzione internazionale dovrà trovare applicazione la disciplina dettata in linea generale dalla già citata l. n. 218 del 1995 ed in particolare dagli artt.

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti rinvio allo studio dal titolo Schema ipertestuale di una relazione sul tema: la cooperazione giudiziaria in materia civile nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea. La rete europea di formazione giudiziaria, al sito seguente:

https://www.giacomooberto.com/csm/uditori/cooperazionecivile.htm.

 

 

 

3

INDIVIDUAZIONE DELLA NOSTRA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

RISPETTO AI PAESI U.E.

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

 

Sommario:

a) Generalità

b) A quali materie si applica il regolamento?

c) Quali sono i criteri di competenza giurisdizionale?

d) Problemi pratici in materia di competenza giurisdizionale

e) Cosa succede se vengono aditi i tribunali di due diversi Stati membri per una stessa controversia?

f) La “rifusione” del Regolamento Bruxelles I. Il Regolamento Bruxelles I bis.

 

a) Generalità

 

Il 22 dicembre 2000 l’Unione Europea ha adottato il regolamento denominato, secondo il numero che è venuto ad assumere l’anno successivo, regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale atto stabilisce norme sulla competenza giurisdizionale per le cause di dimensione internazionale che coinvolgano più di uno Stato membro. Esso sostituisce e modifica il contenuto della convenzione di Bruxelles relativa alla competenza giurisdizionale e alla esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale conclusa tra gli Stati membri nel 1968. Il regolamento è direttamente applicabile in tutta l’Unione, compresa ormai anche la Danimarca.

 

b) A quali materie si applica il regolamento?

 

Come si è già accennato, il regolamento (art. 1) si applica alle controversie in materia civile e commerciale, con esclusione delle materie seguenti:

§     fiscale, doganale ed amministrativa,

§     stato e capacità delle persone fisiche,

§     regime patrimoniale fra coniugi,

§     testamenti e successioni,

§     fallimenti, concordati e procedure affini,

§     sicurezza sociale,

§     arbitrato.

 

c) Quali sono i criteri di competenza giurisdizionale?

 

In linea di massima, il fattore che determina la competenza giurisdizionale è il domicilio del convenuto. I cittadini domiciliati in uno Stato membro devono essere citati in giudizio, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi ai tribunali di tale Stato membro (cfr. art. 2). Il regolamento contiene tuttavia una serie di disposizioni che si discostano da tale principio e consentono di adire i tribunali anche (cioè in alternativa, a scelta dell’attore, rispetto al foro generale sopra descritto) di un altro Stato membro diverso da quello in cui è domiciliato il convenuto (cfr. artt. da 5 a 21). Gli esempi più importanti di tali norme speciali possono essere sintetizzati come segue:

 

Le norme di cui sopra rappresentano un’opportunità supplementare per l’attore, che può anche scegliere di citare il convenuto dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui quest’ultimo risiede. Vi sono, tuttavia, alcuni casi di cosiddetta competenza esclusiva che non sono supplementari ma sostituiscono la competenza basata sul domicilio del convenuto (cfr. art. 22). Per esempio,

 

A determinate condizioni, il semplice fatto che il convenuto si costituisca in giudizio determina la competenza giurisdizionale del tribunale di tale Stato membro, anche se esso normalmente non sarebbe competente (art. 24).

 

Si noti poi che, ex art. 25 del citato Regolamento, l’incompetenza giurisdizionale va dichiarata ex officio solo in relazione alle situazioni descritte dall’art. 22, ovvero quando il convenuto non si sia costituito. La regola è però stata mutata dal successivo Regolamento Bruxelles I bis (su cui v. infra).

 

È opportuno ricordare che la descrizione di cui sopra delle norme sulla competenza giurisdizionale secondo il regolamento non è esauriente né sufficientemente completa per consentire una valutazione affidabile della questione della competenza giurisdizionale in un caso concreto. Per avere un quadro completo vanno studiati gli artt. 2-24 del Regolamento, consultabile al sito web seguente:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:IT:HTML

 

d) Problemi pratici in materia di competenza giurisdizionale

 

Sarà ora opportuno attirare l’attenzione su alcuni problemi pratici in tema di individuazione della competenza giurisdizionale.

 

A) Il criterio generale, come si è detto, è quello del domicilio del convenuto. Ciò significa che si prescinde nel modo più assoluto da altri elementi, quali, ad esempio la nazionalità delle parti. Così, ad esempio, un cittadino britannico potrà convenire in giudizio in Italia un altro cittadino britannico, purché quest’ultimo sia domiciliato nel nostro Paese.

 

B) Il domicilio delle persone fisiche va determinato sulla base della lex fori (e dunque, per noi, della legge italiana): cfr. art. 59 del regolamento, mentre quello delle persone giuridiche e delle società va determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 60.

 

C) In materia di pagamento del prezzo di una compravendita il forum destinatae solutionis, per quanto possa sembrare bizzarro, non è quello di domicilio del venditore-creditore, ma quello del luogo di consegna della merce (art. 5.1.b). Ne consegue che il venditore italiano non potrà convenire in giudizio in Italia il compratore lituano per il pagamento del prezzo, ma dovrà agire in Lituania… Posta tale premessa, ne consegue che il nostro venditore non potrà neppure chiedere ad un giudice italiano l’emanazione di un decreto ingiuntivo, con conseguente vanificazione dei benefici effetti prodotti dalla abrogazione dell’ult. cpv. dell’art. 633 c.p.c.

·     Da notare che anche la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di vendita internazionale di cose mobili, va tenuto conto del «principio della prevalenza del Regolamento comunitario 44/01 - così come interpretato da questa Corte in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle questioni sorte in ordine all’obbligazione di pagamento - sulle disposizioni dettate, in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna. L’identificazione del “luogo di consegna” in ipotesi di merci da trasportare va compiuta, pertanto, sulla scorta del medesimo criterio (economico) unificante del luogo “finale” di destinazione delle merci con riferimento a tutte le obbligazioni reciprocamente nascenti dal contratto (ivi inclusa quella di pagamento)» (cfr. Cass., 5 ottobre 2009, n. 21191).

·     Per ulteriori approfondimenti al riguardo cfr. la decisione del Trib. Rovereto, alla pagina web seguente: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040828i3.html.

 

D) In materia di pagamento di prestazioni di servizi (contratto d’opera, appalto di servizi), competente è sempre il giudice del luogo in cui il servizio è stato prestato. Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2010, n. 2224), «In tema di giurisdizione, l’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/2001 va interpretato nel senso che, nei contratti di prestazione di servizi, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall’attore, ma soltanto l’obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti anzidetti, proprio la prestazione del servizio. Ne consegue che, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo per il servizio prestato, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello in cui il servizio è stato reso. (Nella specie, le S.U., in controversia promossa, tramite decreto ingiuntivo poi opposto, da una società con sede legale in Italia nei confronti di una società con sede legale nel Regno Unito, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della giurisdizione del giudice austriaco, giacché l’attività contrattualmente pattuita era da reputarsi prestazione di servizi resa in Austria dalla società opponente)».

 

E) Per quanto attiene alle clausole contrattuali attributive della competenza, esse sono valide se rispettose dei criteri di cui all’art. 23, ma occorre in primo luogo verificare che almeno una delle parti abbia il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro. Ciò significa che, ad esempio, due cittadini americani, di cui uno domiciliato in Gran Bretagna, potranno convenzionalmente attribuire competenza giurisdizionale al Giudice italiano.

 

e) Cosa succede se vengono aditi i tribunali di due diversi Stati membri per una stessa controversia?

 

Può capitare che entrambe le parti di una controversia promuovano un’azione su una stessa questione in diversi Stati membri. In tale situazione il regolamento stabilisce fondamentalmente la norma secondo cui «chi prima arriva è servito per primo» (first come best served, ovvero prior tempore potior iure). Il tribunale adito per ultimo deve sospendere il procedimento e attendere che l’altro tribunale decida sulla competenza giurisdizionale (art. 27). Se il tribunale adito per primo si ritiene competente, l’altro tribunale deve dichiarare la propria incompetenza. Solo se il tribunale adito per primo giunge alla conclusione di non essere competente, l’altro tribunale può procedere.

 

Un altro profilo importante di cui occorre tenere conto è costituito dal criterio d’applicazione ratione temporis. Per quanto attiene, in particolare, alle regole sulla competenza, occorre avere riguardo alla data di inizio della controversia. Le disposizioni del Regolamento, invero, sono applicabili solo in relazione alle controversie instaurate a partire dal 1° marzo 2002. Per le cause iniziate precedentemente valgono le norme della Convenzione «Bruxelles I» (non sempre esattamente coincidenti con quelle del regolamento), purché, ovviamente, i procedimenti siano cominciati dopo l’entrata in vigore della Convenzione stessa (art. 66).

 

f) La “rifusione” del Regolamento Bruxelles I. Il Regolamento Bruxelles I bis.

 

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in prima lettura, nella riunione del 6 e 7 dicembre 2012, il testo della rifusione (“refonte”) del regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I”). Il testo approvato dal Consiglio corrisponde a quello contenuto nella risoluzione legislativa approvata dal Parlamento europeo il 20 novembre scorso. Trattasi del Regolamento 1215/2012, recante la rifusione del regolamento “Bruxelles I” sulla giurisdizione e l’efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale. Qui in breve le principali innovazioni.

 

1. Rilievo d’ufficio del difetto di competenza giurisdizionale

Ai sensi dell’articolo 27, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza. Ai sensi del successivo art. 28, se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento.

 

2. Litispendenza ed accordi di elezione di foro

Una delle principali innovazioni riguarda il rapporto tra la regola in materia di litispendenza basata sul rigido criterio della priorità temporale e gli effetti di un accordo di elezione di foro.

Il testo del regolamento prevede che, qualora sia adito un giudice di uno Stato membro munito di competenza giurisdizionale esclusiva in base ad un accordo di elezione di foro concluso ai sensi del regolamento stesso, ogni altro giudice di un diverso Stato membro dovrà sospendere il procedimento in attesa che il giudice designato nell’accordo si sia pronunciato sulla propria competenza giurisdizionale, potendo porre termine alla sospensione solo qualora detto giudice abbia negato la propria competenza giurisdizionale.

 

3. Determinazione del momento iniziale dei due giudizi

Il testo della refonte del regolamento semplifica le modalità operative della regola stessa della litispendenza, prevedendo, al fine della determinazione del momento in cui ciascuno dei giudici avanti a cui pendano i procedimenti paralleli sia stato adito, la quale dovrà farsi in base alle medesime regole come ora contenute nell’art. 30 del Regolamento, l’obbligo per ciascuno dei giudici aditi di comunicare, su richiesta degli altri giudici, il momento in cui sia stato adito in conformità alle stesse regole.

Si precisa che, con riferimento all’ipotesi in cui, come nel rito ordinario italiano, l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato al convenuto prima di essere depositato presso il giudice, come autorità competente per la notificazione debba intendersi la prima autorità a ricevere l’atto da notificare.

 

4. Modifiche procedurali in materia di connessione

Il testo della refonte recepisce alcune modifiche nell’ottica di rendere più efficace la disciplina della connessione contenuta nell’art. 28 del regolamento. La modifica incide sul par. 2 della norma come ora contenuta nell’art. 30 della refonte, che prevede la facoltà per i giudici successivamente aditi delle domande connesse di declinare la propria giurisdizione su istanza di una delle parti, modificandone i requisiti in senso più liberale, richiedendo che solo il procedimento innanzi al giudice precedentemente adito debba essere pendente in primo grado.

 

5. Litispendenza e connessione con procedimenti pendenti innanzi a giudici di paesi terzi

La refonte sostanzialmente introduce una disciplina complementare della litispendenza e della connessione rispetto a procedimenti pendenti innanzi a giudici di paesi terzi, destinata a coesistere con quella, inevitabilmente non omogenea, che continua a regolare i rapporti tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di Stati membri diversi.

La nuova disciplina è peraltro destinata ad applicarsi unilateralmente da parte dei soli giudici dei paesi membri con riferimento alle situazioni nelle quali il processo parallelo penda innanzi a un giudice di uno Stato terzo.

Nei termini in cui sono formulate le disposizioni degli articoli 33 e 34 della refonte, tra i fattori che il giudice dovrà tenere in considerazione al fine di decidere se sospendere o meno il processo a favore del procedimento pendente innanzi ai giudici di un paese terzo figurano, oltre ad elementi tipici della disciplina della litispendenza e delle connessione internazionale, requisiti quali quello della priorità temporale del processo pendente innanzi ai giudici dello Stato terzo e la valutazione prognostica di riconoscibilità della decisione da emanarsi da parte di tale giudice nello Stato membro del giudice adito. Esso viene, peraltro, ad essere integrato nella proposta dall’ulteriore requisito della prevedibile conclusione del processo in un tempo ragionevole. Maggiormente vicino, invece, al modello della dottrina del forum non conveniens si presenta invece il requisito che la sospensione sia necessaria per una corretta amministrazione della giustizia.

 

6. Circolazione delle decisioni

Il Regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) apporta sostanziali modifiche in ordine al regime di circolazione dell’efficacia esecutiva delle decisioni. L’art. 39 del nuovo testo prevede, infatti, che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.

Seppure in una versione fondamentalmente diversa e più attenuata rispetto a quella originariamente prefigurata dalla Commissione nella sua proposta del dicembre 2010, il regolamento “Bruxelles I bis” generalizza, estendendola a tutte le decisioni rese in materia civile e commerciale, la c.d. abolizione dell’exequatur, vale a dire la soppressione di qualsiasi procedura intermedia necessaria affinché l’esecutività di una decisione resa in uno Stato membro possa manifestarsi anche in altro e diverso Stato membro.

Pertanto, anche decisioni relative a crediti “contestati” (estranee all’ambito di applicazione del regolamento n. 805/2004), ovvero formatesi all’esito di procedimenti non uniformemente regolati a livello europeo (ossia diversi da quelli istituiti dal regolamento n. 1896/2006 e dal regolamento n. 861/2007) potranno immediatamente ed automaticamente valere (anche) quale titolo esecutivo in tutti gli altri Stati membri senza che sia ivi necessario preventivamente ricorrere al procedimento di exequatur.

 

 

Documenti di riferimento

 

 

 

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INDIVIDUAZIONE DELLA NOSTRA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

RISPETTO AI PAESI EXTRA U.E.

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

 

 

Gli artt. 3 e 4 della l. 218 del 1995 dettano, innanzi tutto, due fondamentali criteri generali di giurisdizione:

 

 

 

Seguono alcuni criteri aggiuntivi. Il primo di essi è dato da un rinvio ad alcune disposizioni della Convenzione di Bruxelles, che assume perciò (ovviamente solo ed esclusivamente in parte qua) valore di norma di diritto internazionale privato processuale italiano, anche in relazione a controversie che coinvolgano elementi di estraneità «extracomunitari». Ai sensi del cpv. dell’art. 3, infatti: «La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio».

 

Occorrerà dunque distinguere a seconda che si verta o meno in materia rientrante tra quelle disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles:

 

 

In relazione a determinate specifiche materie, poi, esistono regole speciali, tra le quali potranno ricordarsi:

 

 

Tali regole si aggiungono comunque a quelle sopra indicate, senza escluderle, posto che ai sensi dell’art. 3, l. 218/1995 «La giurisdizione italiana sussiste (…) e negli altri casi in cui è prevista dalla legge». Ne consegue che, per esempio, in materia di divorzio i criteri di cui all’art. 32 si aggiungeranno a quelli desunti dalla normativa in tema di competenza per territorio (ex art. 3 cpv., seconda parte, in quanto materia non compresa nella convenzione di Bruxelles).

 

Si noti che, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 218 del 1995, «La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero», mentre, ex art. 6, «Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta» (cioè le questioni preliminari).

 

Per quanto attiene alla rilevabilità del difetto di giurisdizione, l’art. 11 della l. n. 218 del 1995 stabilisce che «Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E’ rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale».

 

Si noti dunque la differenza rispetto a quanto stabilito dall’art. 25 del Regolamento 44/2001 («Bruxelles I»), secondo cui l’incompetenza giurisdizionale va dichiarata ex officio solo in relazione alle situazioni descritte dall’art. 22, ovvero quando il convenuto non si sia costituito.

 

Si tenga poi presente che, per quanto riguarda i rapporti con l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera, andrà fatto riferimento (in materia civile e commerciale) alla convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che detta disposizioni analoghe alla convenzione di Bruxelles. Da notare che il 30 ottobre 2007 è stata firmata una nuova convenzione di Lugano tra l’U.E. e alcuni paesi membri dell’EFTA -Svizzera, Norvegia e Islanda- concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

 

Da segnalare infine la convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005, non ancora entrata in vigore, sugli accordi in tema di elezione di foro (on Choice of Court Agreements), la quale definisce come segue tali accordi: «“exclusive choice of court agreement” means an agreement concluded by two or more parties that meets the requirements of paragraph c) and designates, for the purpose of deciding disputes which have arisen or may arise in connection with a particular legal relationship, the courts of one Contracting State or one or more specific courts of one Contracting State to the exclusion of the jurisdiction of any other courts». La convenzione contiene regole in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse dai giudici del foro prescelto in base a siffatti accordi.

 

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RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

 

Sommario:

a) Generalità. Distinzione tra riconoscimento ed esecuzione

b) Il riconoscimento delle sentenze straniere

c) L’esecuzione delle sentenze straniere

 

a) Generalità. Distinzione tra riconoscimento ed esecuzione

 

Per dare esecuzione ad una decisione di uno Stato membro in un altro Stato membro occorre rivolgersi al giudice competente dello Stato membro nel quale è richiesta l’esecuzione, per ottenere una dichiarazione di esecutività della decisione straniera (exequatur). Conformemente del resto a quanto stabilito dalla l. n. 218 del 1995 in tema di diritto internazionale privato, il regolamento presenta una distinzione tra

Più esattamente

 

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, contiene norme relative al riconoscimento e all’esecuzione in un altro Stato membro, relativamente, peraltro, alle sole materie disciplinate dal predetto regolamento. Il regolamento, entrato in vigore il 1° marzo 2002, semplifica la procedura per l’ottenimento di una dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, rispetto alla Convenzione di Bruxelles del 1968 che sostituisce. Le disposizioni del regolamento sono direttamente applicabili, il che significa che chiunque può avvalersene dinanzi ad un tribunale.

 

b) Il riconoscimento delle sentenze straniere

 

Per ciò che attiene al riconoscimento il regolamento (art. 33) stabilisce che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare che la decisione deve essere riconosciuta, secondo le regole processuali fissate dal regolamento stesso (artt. 38 ss.). Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.

Gli artt. 34 e 35 stabiliscono in quali casi una decisione straniera non può essere riconosciuta. Ciò avviene in particolare quando

Resta fermo che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito (art. 36).

 

c) L’esecuzione delle sentenze straniere

 

In materia di esecuzione, il regolamento stabilisce invece le norme seguenti:

 

Per ciò che attiene alla modulistica relativa agli attestati previsti dagli artt. 54, 57 e 58 del regolamento si può rinviare ai documenti contenuti nel sito dell’Atlante giudiziario europeo in materia civile, all’indirizzo web seguente:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm.

Per la soluzione di un quesito concreto sull’individuazione del soggetto competente al rilascio del certificato di cui all’art. 54 cit., se, cioè, il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero il suo cancelliere, si fa rinvio al parere emesso il 21 gennaio 2005 dallo scrivente su richiesta del Presidente del Tribunale di Torino.

 

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ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

NELLE RELAZIONI CON I PAESI EXTRA U.E.

 

 

La convenzione internazionale più rilevante in tema di esecuzione di decisioni giudiziarie (al di là, ovviamente, della Convenzione di Bruxelles) è la già ricordata convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che detta disposizioni analoghe alla convenzione di Bruxelles. Essa trova oggi applicazione nelle relazioni con l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera. Da notare che il 30 ottobre 2007 è stata firmata una Nuova Convenzione di Lugano tra l’U.E. e alcuni paesi membri dell’EFTA -Svizzera, Norvegia e Islanda- concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

 

Altre convenzioni internazionali elaborate in questa materia non sono entrate in vigore. Si potrà ricordare al riguardo la Convenzione dell’Aia (testo inglese), conclusa il 1° febbraio 1971, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, che non è stata ratificata da un numero sufficiente di Stati. Esiste un altro progetto di convenzione mondiale sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, in fase di negoziato alla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

 

D’altra parte, l’esecuzione di una decisione giudiziaria è considerata parte integrante del diritto fondamentale dell’uomo ad un processo equo entro un termine ragionevole ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In questo contesto, il Consiglio d’Europa ha adottato nel 2001 una risoluzione (testo inglese) relativa ad un «approccio generale ed i mezzi per raggiungere un’attuazione efficace dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie». Nel 2003 il Consiglio d’Europa ha emanato una raccomandazione – Rec (2003) 17 –, intesa a stabilire norme e principi comuni sul piano europeo concernenti le procedure d’esecuzione e gli ufficiali giudiziari (testo inglese). Di un certo interesse è anche il tema della posizione assunta dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo sulla rilevanza della procedura esecutiva ex art. 6 della Convenzione, per cui faccio rinvio al mio articolo dal titolo The Reasonable Time Requirement in the Case-Law of the European Court of Human Rights (cfr. in particolare il § 6).

 

Convenzioni bilaterali

L’Italia ha concluso convenzioni bilaterali con paesi extra U.E. aventi per oggetto il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie. Informazioni al riguardo potranno essere richieste all’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale costituito presso il Ministero della Giustizia, contattabile tramite il seguente indirizzo web:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_11_7.wp;jsessionid=544505AE08958975202197A7FFA97847.ajpAL01.

 

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IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI

 

Sommario:

a) Generalità. Genesi del regolamento

b) Quando si applica il regolamento?

c) A quali crediti si applica il regolamento?

d) Quando si considera «non contestato» un credito?

e) Quando il giudice deve rilasciare la certificazione come titolo esecutivo europeo?

f) Come si esegue il titolo esecutivo europeo?

 

a) Generalità. Genesi del regolamento

 

Benché la procedura per il riconoscimento e l’esecuzione del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 appaia relativamente semplice, il regolamento non elimina tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie nell’Unione Europea e lascia in vigore misure intermedie (exequatur) che possono ritenersi ancora troppo restrittive.

A Tampere nell’ottobre 1999, il Consiglio europeo ha chiesto di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni o sentenze straniere. Nel novembre 2000 il Consiglio ha adottato un Progetto di programma del 30 novembre 2000 per il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. L’obiettivo finale è di eliminare qualsiasi procedura necessaria per rendere esecutiva una decisione in materia civile e commerciale (exequatur). Seguendo un’impostazione graduale, si è deciso di concentrare inizialmente i lavori su un progetto pilota in un settore ben definito: l’eliminazione dell’exequatur per i crediti non contestati.

 

Quattro anni dopo, il Regolamento (CE) 805/2004 ha istituto il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, così dando luogo, in questo limitatissimo settore, alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca), senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione. La procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d’exequatur prevista dal regolamento n. 44/2001, in quanto rende superfluo il benestare del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

Il regolamento è stato successivamente completato dal Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che sostituisce gli allegati del Regolamento (CE) 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

 

b) Quando si applica il regolamento?

 

L’art. 2 definisce come segue il campo d’applicazione del regolamento:

·       Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).

·       Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

o    lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

o    i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

o    la sicurezza sociale;

o    l’arbitrato.

Il regolamento si riferisce alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati (art. 3).

 

c) A quali crediti si applica il regolamento?

 

Ai sensi dell’art. 4.2. il regolamento si applica solo ad un credito «relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell’atto pubblico». Deve quindi trattarsi di crediti pecuniari liquidi ed esigibili, oltre che, come si vedrà subito, non contestati.

 

d) Quando si considera «non contestato» un credito?

 

Ai fini del nuovo regolamento (art. 3), un credito si considera «non contestato» se:

 

e) Quando il giudice deve rilasciare la certificazione come titolo esecutivo europeo?

 

La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (art. 5).

La certificazione viene rilasciata su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo (art. 6) se:

 

Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato, nella stessa lingua della decisione giudiziaria, utilizzando il modello contenuto nell’allegato I al Regolamento. Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione. Esso può avvenire anche in modo parziale (art. 8).

 

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme a determinati requisiti procedurali. Tali requisiti concernono, in particolare:

 

f) Come si esegue il titolo esecutivo europeo?

 

Poste tali premesse, una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione (art. 20).

Su richiesta del debitore l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che (art. 21):

In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione.

Il regolamento in questione è divenuto applicabile a partire dal 21 ottobre 2005. Le sue disposizioni non impediranno comunque alla parte che intenda valersene, di utilizzare la normale procedura d’exequatur ai sensi del regolamento n. 44/2001.

 

La modulistica relativa al titolo esecutivo europeo è reperibile presso il sito dell’atlante giudiziario europeo in materia civile, all’indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_eeo_information_it.htm.

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti (sulla proposta iniziale, che ha portato al presente regolamento, in parte divergente dalla detta proposta) rinvio al mio scritto dal titolo Brevi osservazioni sul testo della proposta di regolamento del Consiglio in materia di Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati, disponibile al sito seguente:

https://www.giacomooberto.com/titoloesecutivoeuropeo/osservazionitee.htm.

 

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MISURE PROVVISORIE E PROVVEDIMENTI CAUTELARI

ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

 

 

Nella specifica materia delle misure provvisorie e dei provvedimenti cautelari, il Regolamento (CE) n. 44/2001 «Bruxelles I» del 22 dicembre 2000 contiene solo due disposizioni che, per la loro applicazione, si limitano a fare riferimento alla normativa nazionale degli Stati membri:

·       L’articolo 31 del regolamento statuisce che i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del citato regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro. Ora, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha ristretto le possibilità di ricorso a tali provvedimenti: per provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi dell’articolo 31 del regolamento debbono intendersi unicamente i provvedimenti volti, nelle materie oggetto del suo campo d’applicazione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto tendente a preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza. Inoltre, l’adozione di provvedimenti provvisori o cautelari in forza dell’articolo 31 del regolamento è subordinata, in particolare, alla condizione dell’esistenza di un effettivo nesso fra l’oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito (v. la decisione 17 novembre 1998, C-391/95). Si deve inoltre rispettare il diritto del convenuto ad un procedimento in contraddittorio.

·       L’articolo 47 del suddetto regolamento prevede che, qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del regolamento, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 41. La dichiarazione di esecutività implica l’autorizzazione a procedere a misure cautelari. Il paragrafo 3 dell’articolo stabilisce tuttavia che in pendenza del termine di cui all’articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a misure conservative sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione.

 

Si noti poi che, in pratica, in numerosi Stati membri le misure di questo tipo sono limitate al patrimonio situato all’interno dello Stato d’origine o sono molto difficili da ottenere in un altro Stato.

Il «Programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale» del 30 novembre 2000 stabilisce le diverse tappe che permetteranno di realizzare dei progressi nei settori oggetto del regolamento «Bruxelles I». Come prima serie di misure riguardanti direttamente il riconoscimento reciproco, si prevede di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato d’origine. Tali obiettivi potrebbero essere conseguiti (ma per il momento stiamo parlando, beninteso, de iure condendo) con:

 

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MISURE PROVVISORIE E PROVVEDIMENTI CAUTELARI

NELLE RELAZIONI CON PAESI EXTRA U.E.

 

 

In difetto di apposite convenzioni sul punto, la parte che intende ottenere misure provvisorie e provvedimenti cautelari da eseguire all’estero deve adire il giudice dello Stato interessato, chiedendo l’emissione di provvedimenti a titolo provvisorio o di misure di tutela. In numerosi Paesi, tuttavia, le misure di questo tipo sono limitate al patrimonio situato all’interno dello Stato d’origine o sono molto difficili da ottenere in un altro StatoL’ottenimento di misure provvisorie o cautelari al di fuori dell’Unione Europea è di pertinenza del diritto internazionale privato dei sistemi in questione.

 

In questi ultimi anni, alcune organizzazioni internazionali hanno avviato dei lavori in parallelo su questa problematica; in particolare:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=publications.details&pid=3493&zoek=prel.%20doc.%20no%2010.

http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf.

 

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NOTIFICAZIONI DI ATTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

 

 

 

Nel 2000 l’Unione europea ha adottato un regolamento (Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale), che prevede delle regole di procedura volte a rendere più agevole la trasmissione degli atti da uno Stato membro all’altro. Le disposizioni di questo regolamento sono direttamente applicabili in tutta l’Unione, e dal 2007 anche alla Danimarca.

 

I principali obiettivi del regolamento sono i seguenti:

 

La Commissione europea ha adottato nel 2004 una relazione sull’applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, predisposta ai sensi dell’articolo 24 del regolamento.

La relazione si basa sulle informazioni fornite da uno studio dagli Stati membri e da altre parti interessate in diverse occasioni, in particolare ad una riunione della Rete giudiziaria europea in materia civile del dicembre 2002, ad un’udienza pubblica nel luglio 2003 e ad una riunione del Comitato consultivo sulla notifica e trasmissione degli atti nell’aprile 2004.

La relazione osserva che, dalla sua entrata in vigore nel 2001, l’applicazione del regolamento ha in linea di massima migliorato e reso più spedita la notificazione e comunicazione degli atti tra Stati membri. Tuttavia, nel periodo di adattamento ancora in corso, molti soggetti implicati nell’applicazione del regolamento, in particolare le autorità locali, non sembrano possedere ancora una sufficiente conoscenza del regolamento. Inoltre, l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento non è pienamente soddisfacente. Si potrebbe prendere in considerazione la modifica di tali disposizioni al fine di migliorare e facilitare ulteriormente l’applicazione del regolamento.

 

Quale risultato di tale lavoro si pone il Regolamento del 13 novembre 2007, Regolamento (CE) N. 1393/2007 sulla notificazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, che abroga e sostituisce il Regolamento N. 1348/2000.

 

A partire, dunque, dal 13 novembre 2008, il nuovo regolamento sostituisce il Regolamento 1348/2000 del 29 maggio 2000, di cui sopra.

 

Le principali modifiche rispetto al Regolamento previgente sono le seguenti:

 

La modulistica (così come altre svariate informazioni pratiche sulle autorità mittenti e riceventi, così come sugli organi incaricati dell’esecuzione) è come sempre reperibile nel sito dell’atlante giudiziario europeo in materia civile, all’indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_it.htm.

 

Per approfondimenti sul tema si rinvia a Caponi, Le notificazioni all’estero in materia civile o commerciale, disponibile al sito web seguente:

http://www.academia.edu/208530/R._Caponi_Le_notificazioni_allestero_in_materia_civile_e_commerciale_2003.

 

Documenti di riferimento

 

 

 

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NOTIFICAZIONI DI ATTI IN PAESI EXTRA U.E.

 

 

La convenzione dell’Aia del 1965 (testo inglese) prevede un sistema di trasmissione degli atti attraverso delle autorità centrali designate da ciascuna delle parti contraenti.

Le autorità competenti dello Stato di residenza della parte notificante trasmettono gli atti che vanno trasmessi all’estero all’autorità centrale designata dallo Stato interessato, la quale si incaricherà di notificarli o comunicarli al loro destinatario. Le autorità centrali non possono esigere alcuna formalità particolare, come l’autenticazione.

 

La convenzione non proibisce agli Stati che vi aderiscono di prevedere o accettare sistemi ancora più semplici, ad esempio la possibilità d’inviare direttamente l’atto al destinatario per posta. Il sistema istituito dalla convenzione dell’Aia si applica per i Paesi extra U.E. (aderenti, ovviamente, alla convenzione). Invece, quando si tratta delle relazioni tra Stati membri all’Unione europea, compresa la Danimarca, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento del 13 novembre 2007, Regolamento (CE) N. 1393/2007 sulla notificazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, che abroga e sostituisce il Regolamento N. 1348/2000.

 

Infine, esistono vari accordi bilaterali tra Stati in questa materia. Informazioni al riguardo potranno essere richieste all’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale costituito presso il Ministero della Giustizia, contattabile tramite il seguente indirizzo web:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_11_7.wp;jsessionid=544505AE08958975202197A7FFA97847.ajpAL01.

Anche il Ministero degli Affari Esteri ha elaborato una guida per la notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, disponibile al sito web seguente:

http://www.esteri.it/mae/doc/guida2005.pdf.

 

Documenti di riferimento

 

 

 

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ASSUNZIONE DELLE PROVE

ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

 

 

Nel 2001 l’Unione europea ha adottato un regolamento (Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale) che stabilisce procedure intese a facilitare l’assunzione delle prove in un altro Stato membro. Dal 1° gennaio 2004, il regolamento è direttamente applicabile in tutta l’Unione, ad eccezione della Danimarca.

 

Il regolamento contiene le seguenti principali disposizioni:

·       Il regolamento si applica (art. 1) in materia civile e commerciale, allorché l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede all’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all’assunzione delle prove. Il regolamento instaura un nuovo sistema, rapido e diretto, di trasmissione ed esecuzione di tali richieste tra autorità giudiziarie.

·       Ciascuno Stato membro (art. 2) redige un elenco delle autorità giudiziarie competenti per procedere all’assunzione delle prove. La Commissione ha inserito tale informazione in un manuale a disposizione del pubblico.

·       I rappresentanti dell’autorità giudiziaria richiedente e le parti (art. 11) possono essere presenti quando l’autorità giudiziaria richiesta procede all’assunzione delle prove. In caso d’impossibilità, si potrà ricorrere alle tecnologie di comunicazione moderne, ed in particolare alla videoconferenza, per facilitarne la partecipazione.

·       Il regolamento prevede inoltre la possibilità per l’autorità giudiziaria richiedente (art. 17) di procedere all’assunzione delle prove nell’altro Stato membro.

·       Il regolamento stabilisce precisi criteri relativi alla forma ed al contenuto della richiesta (artt. 4 ss.). La richiesta deve essere presentata utilizzando uno specifico formulario e contenere indicazioni dettagliate, quali il nome e l’indirizzo delle parti, la natura e l’oggetto dell’istanza, una descrizione dell’assunzione delle prove che si chiede di eseguire, ecc.

·       Il regolamento stabilisce (art. 5) che la richiesta deve essere formulata in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta o in un’altra lingua che tale Stato abbia dichiarato di accettare.

·       Le richieste (art. 10) devono essere eseguite senza indugio, al più tardi entro novanta giorni dalla loro ricezione. In caso d’impossibilità, l’autorità giudiziaria richiesta ne informa l’autorità giudiziaria richiedente, precisandone i motivi.

·       La possibilità di rifiutare di eseguire una richiesta di assunzione delle prove è circoscritta a poche situazioni eccezionali (art. 14).

·       Ciascuno Stato membro designa (art. 3) un organo centrale incaricato

o    di fornire informazioni alle autorità giudiziarie;

o    di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;

o    di trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di un’autorità giudiziaria richiedente, una richiesta all’autorità giudiziaria competente.

·       Organo centrale per l’Italia è il Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile. Via Arenula, 70 - 00186 Roma
tel. +39 06 68852075
e-mail: segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it

 

Preziose informazioni, oltre alla modulistica, possono essere rinvenute presso il sito dell’atlante giudiziario europeo in materia civile, all’indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm.

 

In particolare la modulistica è reperibile al sito seguente:

https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-it.do.

 

Il sito dell’Atlante contiene anche un dettagliato manuale, disponibile in relazione ad ognuno dei Paesi coinvolti.

 

Documenti di riferimento

·       Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

·       Manuale per l’assunzione delle prove all’estero in materia civile e commerciale, secondo il regolamento n. 1206/2001.

 

 

13

ASSUNZIONE DELLE PROVE

NEI PAESI EXTRA U.E.

 

 

La Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale instaura un sistema di trasmissione delle richieste di assunzione delle prove attraverso le autorità centrali designate da ciascuna delle parti alla convenzione.

Nell’ambito di questo sistema, le richieste di assunzione delle prove sono trasmesse dall’autorità competente dello Stato di residenza all’autorità centrale designata dal paese terzo, che le trasmette successivamente all’autorità giudiziaria competente affinché proceda in proposito. La convenzione non impedisce agli Stati contraenti di autorizzare altri mezzi di assunzione delle prove diversi da quelli previsti dalla convenzione.

 

In virtù della Convenzione dell’Aia, un’autorità giudiziaria di uno Stato contraente può chiedere all’autorità competente di un altro Stato contraente di assumere delle prove. Finora 41 paesi hanno sottoscritto la convenzione, fra i quali molti Stati membri dell’Unione europea. Per tutti gli Stati membri dell’UE, ad eccezione della Danimarca, la convenzione è però stata sostituita, come si è visto, a partire dal 2004, dal Regolamento del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

 

Infine, esistono accordi bilaterali conclusi tra Stati membri dell’UE ed alcuni paesi terzi. Informazioni al riguardo potranno essere richieste all’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale costituito presso il Ministero della Giustizia, contattabile tramite il seguente indirizzo web:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_11_7.wp;jsessionid=544505AE08958975202197A7FFA97847.ajpAL01.

 

Documenti di riferimento

 

 

14

ASSEGNI ALIMENTARI

NELL’AMBITO DELL’U.E.

 

Sommario:

a) Generalità. Dal Regolamento n. 44/2001 al Regolamento n. 4/2009

b) La nozione di «obbligazione alimentare» nel Regolamento n. 44/2001 e nel Regolamento n. 4/2009

c) Le disposizioni sul diritto applicabile

d) La concreta realizzazione delle pretese alimentari nel Regolamento 4/2009: l’abolizione dell’exequatur

e) La concreta realizzazione delle pretese alimentari nel Regolamento 4/2009: la cooperazione tra le autorità centrali e gli strumenti a tutela del creditore

 

a) Generalità. Dal Regolamento n. 44/2001 al Regolamento n. 4/2009.

 

Il più volte citato Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (detto regolamento «Bruxelles I»), contiene norme relative alla competenza speciale dei tribunali per le obbligazioni alimentari. Le disposizioni del regolamento sono direttamente applicabili dal 1° marzo 2002. Il regolamento trova ormai applicazione anche in Danimarca.

In materia di obbligazioni alimentari, il regolamento prevede all’art. 5, paragrafo 2, che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro

Inoltre, le decisioni emesse in uno Stato membro in materia di obbligazioni alimentari sono – come si è già visto – riconosciute negli altri Stati membri (art. 33 del regolamento) e sono eseguite in un altro Stato membro dopo che vi siano state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata (art. 38 del regolamento).

 

Rispetto alla Convenzione di Bruxelles del 1968, che sostituisce, il regolamento (art. 34) non consente più che sia respinto il riconoscimento di una decisione contraria al diritto internazionale privato dello Stato richiesto, quando la decisione del tribunale d’origine risolve una questione sullo stato e la capacità delle persone. Allo stato attuale, una decisione straniera può non essere riconosciuta soltanto se tale riconoscimento

·       è manifestamente contrario all’ordine pubblico o

·       in contrasto con una decisione emessa precedentemente, o

·       se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile.

 

Da tempo peraltro si era avvertita la necessità di dedicare alla materia degli alimenti un apposito strumento comunitario. Per questo la Commissione varò dapprima (il 15 aprile 2004) un libro verde sul tema delle obbligazioni alimentari. Successivamente, il 15 dicembre 2005, venne presentata dalla Commissione la Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (presentata dalla Commissione) {SEC(2005) 1629}, assieme ad una Comunicazione della Commissione al Consiglio che invita il Consiglio ad assoggettare all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea le misure adottate ai sensi dell’articolo 65 del trattato in materia di obbligazioni alimentari - COM(2005) 648 def. (sul tema v. anche il Comunicato stampa e MEMO/05/484).

 

La proposta conservava la già esistente possibilità per il creditore alimentare di adire un’autorità a lui vicina. Una volta che tale autorità avesse reso la sua decisione, venivano però previste misure perché essa fosse riconosciuta automaticamente e senza formalità in qualsiasi Stato membro. Infine, e questa costituiva certamente una grande novità, il creditore avrebbe dovuto beneficiare di provvedimenti di aiuto e assistenza per recuperare il credito, che nel sistema del regolamento Bruxelles I fanno ancora difetto.

 

Dalla citata proposta è successivamente scaturito (non senza una serie di modifiche) il nuovo Regolamento (CE) N. 4/2009 del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Tale ultimo regolamento diverrà applicabile, ai sensi del relativo art. 76, dal 18 giugno 2011. Prevede infatti il considerando n. 44 del nuovo regolamento che «Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

 

Per ulteriori approfondimenti sul punto si fa rinvio a Oberto, Gli obblighi di mantenimento e il recupero dei crediti alimentari in diritto comunitario: la nozione comunitaria di «alimenti» e i principi in tema di competenza giurisdizionale, disponibile alla seguente pagina web:

https://www.giacomooberto.com/milano2009/relazione.htm.

 

b) La nozione di «obbligazione alimentare» nel Regolamento n. 44/2001 e nel Regolamento n. 4/2009.

 

Il già citato Regolamento (CE) n. 44/2001, agli artt. 5, paragrafo 2, e 57 cpv., si esprime in termini di «obbligazioni alimentari» e di «alimenti». Pur non fornendo tali disposizioni una definizione al riguardo, non vi è dubbio che la nozione «europea» di «obbligazioni alimentari» e di «alimenti» sia assai diversa dalla corrispondente nozione del nostro ordinamento interno.

 

E’ infatti noto che il concetto di alimenti, nel sistema italiano, si riferisce all’istituto disciplinato dagli artt. 433 ss. c.c. In conseguenza di ciò, occorre (secondo il nostro diritto positivo) tracciare una netta linea di demarcazione tra

·       «alimenti», nel senso (stretto) testé precisato, da un lato, e, dall’altro:

·       altri doveri contributivi e di mantenimento nell’ambito delle relazioni familiari, quali:

§     «dovere di contribuzione tra coniugi» (art. 143 c.c.),

§     «mantenimento, istruzione ed educazione dei figli», anche se nati fuori dal matrimonio (artt. 30 Cost., 147, 148 c.c.);

§     «mantenimento in favore del coniuge separato» (art. 156 c.c.),

§     «mantenimento della prole» nella fase patologica del rapporto (art. 155 c.c., applicabile tanto alla separazione, che al divorzio, che all’annullamento del matrimonio, così come alle relazioni con i figli naturali),

§     «assegno di divorzio» (art. 5, l.div.),

essendo invero del tutto pacifico che le disposizioni di cui agli artt. 433 ss. c.c. non trovano applicazione con riguardo a questi ulteriori e ben distinti istituti, governati da norme loro proprie. Ciò al punto che, tanto per fare un esempio, la giurisprudenza nega che alle controversie in tema di mantenimento tra coniugi separati trovino applicazione le norme che prevedono la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ex art. 3, l. 742/1969: cfr. Cass., 14 giugno 1999, n. 5862. Sarà appena il caso di rilevare che alle medesime conclusioni si perviene, ad esempio, anche in Francia, ove i rapporti rilevanti ai fini delle citate disposizioni comunitarie abbracciano per opinione unanime ogni prestazione di mantenimento legata alla vita matrimoniale: dal devoir de secours et de contribution tra coniugi (il nostro dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. it.), alla prestation compensatoire ed alla pension alimentaire tra ex coniugi e nei confronti dei figli.

 

Ora, già da epoca ben precedente all’approvazione del regolamento n. 4/2009, non è mai stato dubitato che l’espressione «alimenti», in diritto comunitario, andasse intesa – in corrispendenza di quella inglese maintenance, di quella americana alimony, di quella francese obligation (o prestation) alimentaire, o, ancora, di quella tedesca Unterhalt – come comprensiva di tutte le prestazioni che, nell’ambito di vincoli di tipo familiare o parafamiliare, tendono ad assicurare il sostentamento del beneficiario.

 

In quest’ottica, a mio avviso, può dirsi che tale nozione abbracci, ad esempio, anche quell’assegno periodico da alcuni anni previsto anche in Italia in favore delle persone conviventi more uxorio che rimangano «prive di mezzi adeguati» a seguito dell’allontanamento del partner ordinato dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 342-ter c.c., introdotto dall’art. 2, l. 154/2001 («Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»).

 

Sul tema qui allo studio è stato osservato in dottrina (Viarengo) che, nella ricostruzione autonoma della nozione in discorso, vengono in primo luogo in linea di conto le questioni emerse in sede di interpretazione da parte della Corte di giustizia dell’art. 5 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968. Come ricorda il considerando n. 19 del citato Regolamento (CE) n. 44/2001, infatti, vi è piena continuità tra la convenzione e il regolamento e le soluzioni interpretative fornite dalla Corte per la prima si estendono anche alla disciplina contenuta nel secondo. Del resto, per quanto riguarda le obbligazioni alimentari, l’art. 5, paragrafo 2 del regolamento del 2001 riproduce sostanzialmente la stessa disciplina già contenuta nella convenzione e ne mantiene inalterato l’ambito di applicazione, oltre alla numerazione dell’articolo. E tali conclusioni, che tra poco illustreremo, ben potranno riferirsi anche al nuovo regolamento n. 4/2009.

 

Dunque, la Corte di giustizia UE ha dato del concetto di alimenti di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1968 un’interpretazione assai ampia, riferendo tale espressione senz’altro anche all’assegno di divorzio, ed addirittura alla decisione che, nel contesto di una procedura divorzile, condanni al pagamento di una somma forfettaria o disponga il trasferimento di un diritto reale su di un immobile (cfr. la decisione 27 febbraio 1997, n. 220/95, van den Boogaard c. Laumen, in Giust. civ., 1998, I, p. 308; in Fam. dir., 1997, p. 205; il testo è anche disponibile al seguente indirizzo web: http://giacomooberto.com/testiregolamentiue/cortecee220-95.htm).

 

Dello stesso avviso sembra essere anche la nostra Cassazione, la quale non ha avuto difficoltà ad applicare le norme della Convenzione di Bruxelles del 1968 (nella specie: l’art. 6, n. 1, secondo il quale, in caso di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi) al caso di una domanda di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio (ex art. 9, l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 13, l. n. 74 del 1987) con riferimento all’obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne, proposta nei confronti sia dell’ex coniuge che del figlio, soltanto uno dei quali domiciliato in Italia (riconoscendo la giurisdizione del giudice italiano: cfr. Cass., 24 luglio 2003, n. 11526).

 

L’impostazione di cui sopra risulta poi definitivamente accolta dalle Sezioni Unite: Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2009, n. 21053, ha infatti stabilito che «In tema di obbligazioni alimentari, il criterio di collegamento previsto dall’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804, ai sensi del quale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice del luogo in cui il creditore ha il domicilio o la residenza abituale, trova applicazione anche in riferimento alla domanda di pagamento dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, avuto riguardo alla nozione di alimenti emergente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (cfr. sent. 17 marzo 1979, in causa 143/78; 6 marzo 1980, in causa 120/79; 27 febbraio 1997, in causa 220/95), la quale, sostanziandosi in una formulazione sopranazionale ed autonoma rispetto alle categorie proprie delle legislazioni nazionali, va interpretata in senso ampio, e quindi comprensivo dei diversi istituti dell’obbligazione di mantenimento e di quella di alimenti previste dall’ordinamento italiano».

 

E’ poi da ricordare che la Corte di giustizia  U.E., nelle sue sentenze del 27 marzo 1979 (in causa 143/78, de Cavel c. de Cavel, in Raccolta, 1979, p. 1055) e del 31 marzo 1982 (in causa 25/81 C.H.W. c. G.J.H., in Raccolta, 1982, p. 1189) ha chiarito che la nozione di regime patrimoniale tra i coniugi di cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles (e, ora, del Regolamento n. 44/2001, nel senso che, per l’appunto le relative disposizioni non trovano applicazione con riguardo, tra l’altro, agli argomenti seguenti: «lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni») comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali, ma anche tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di esso. Tali rapporti – ad eccezione di quelli alimentari e comunque attinenti al profilo degli assegni relativi alla crisi coniugale – rimangono pertanto al di fuori dell’ambito di operatività del regolamento n. 44/2001. Essi, non essendo del resto coperti (almeno per il momento) da alcun regolamento comunitario, saranno pertanto disciplinati, in tutte le questioni che presentino un elemento di estraneità, dal diritto internazionale privato e processuale dei vari Paesi. Sarà peraltro il caso di menzionare sul punto l’esistenza di una una Convenzione internazionale dell’Aja sulla legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (14 marzo 1978), ratificata peraltro solo da Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

 

Come esattamente rilevato in dottrina (Viarengo): «In buona sostanza la Corte di giustizia ha stabilito che tale nozione comprende obbligazioni ex lege e obbligazioni stabilite dal giudice, indipendentemente dalla forma del pagamento (pagamento periodico o somma forfettaria). Lo scopo di tale obbligazione che è quello di garantire un determinato livello di reddito del beneficiario sulla base del reddito e delle risorse rispettive delle parti, gioca il ruolo principale. Di conseguenza, laddove tale prestazione sia diretta a garantire il sostentamento del coniuge bisognoso oppure siano le esigenze e le risorse di ciascun coniuge prese in considerazione per stabilirne l’ammontare può qualificarsi come obbligazione alimentare».

 

L’art. 5 n. 2 non viene in considerazione, invece, nel caso in cui la prestazione attenga unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi, trattandosi in tal caso di questione attinente al regime patrimoniale, al quale il Regolamento non si applica. In base a questa giurisprudenza risultano inoltre riconducibili alla nozione di obbligazioni alimentari anche la costituzione di garanzie reali, come contemplato, ad esempio, dall’art. 8 della legge italiana sul divorzio, e il trasferimento di elementi patrimoniali, sempre che perseguano appunto la finalità di costituire un capitale dal quale il coniuge meno abbiente possa ricavare il proprio sostentamento.

 

Per quanto attiene poi al Regolamento (CE) N. 4/2009 del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, se è vero che esso non offre alcuna definizione del concetto «alimenti» all’interno dell’art. 2, è altrettanto vero che il medesimo si colloca, sotto questo profilo, chiaramente nel solco del regolamento n. 44/2001. Invero, come previsto dal già citato considerando n. 44, «Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

 

Il nuovo regolamento contiene inoltre una serie di elementi idonei a far ritenere che la nozione sopra individuata sia stata mantenuta. Ciò appare, innanzi tutto, confermato dal considerando n. 11, a mente del quale «Ai fini del presente regolamento, la nozione di “obbligazione alimentare” dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma». Inoltre, basterà pensare a quanto stabilito, ad esempio, dall’art. 4, paragrafo primo, lett. c), che espressamente richiama «le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi», laddove è noto che gli alimenti «italiani» tra ex coniugi non sono dovuti e pertanto la norma comunitaria non può riferirsi se non all’assegno divorzile. Ancora, potrà ricordarsi che l’art. 3, lett. d), richiama espressamente la responsabilità genitoriale: concetto, quest’ultimo, nell’ambito del quale si iscrive il dovere al mantenimento (cfr. ad es. gli artt. 147 e 148 c.c. italiano).

 

In ogni caso assume poi rilievo la nozione di alimenti sviluppata nell’ambito del diritto internazionale, con particolare riferimento alle varie convenzioni dell’Aja su questa materia, con riguardo alle quali non vi è dubbio che siffatta espressione non può certo ritenersi limitata al concetto cui fanno richiamo gli artt. 433 ss. c.c. Si noti ad es. quanto stabilito dall’art. 1 della convenzione dell’Aja del 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, secondo cui «This Convention shall apply to maintenance obligations arising from a family relationship, parentage, marriage or affinity, including a maintenance obligation in respect of a child who is not legitimate».

 

A questo proposito sarà il caso di osservare come erroneamente il Tribunale di Firenze (decreto 20 maggio 2003, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p. 737 ss.) abbia ritenuto di non applicare il reg. n. 44/2001, in favore del reg. n. 2001/2003, in relazione ad una domanda di modifica delle condizioni di separazione consensuale in punto determinazione dell’ammontare di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge separato (art. 156 c.c.), argomentando, inter alia, in base alla differenza esistente nel nostro ordinamento tra mantenimento ed alimenti. La relativa ratio decidendi appare invero espressa nella seguente considerazione, per le ragioni sopra esposte, non condivisibile: «Nè si può ritenere che la questione concernente la modifica dell’assegno di mantenimento rientri nella materia di obbligazioni alimentari a cui fa riferimento l’art. 5 n. 2 del regolamento n. 44/2001, stante la differenza esistente tra mantenimento ed alimenti, consistendo, il primo, nella prestazione di ciò che è necessario per la conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi, là dove la prestazione degli alimenti presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento».

 

c) Le disposizioni sul diritto applicabile.

 

Il Regolamento n. 4/2009, ponendosi anche nell’«ottica di Roma», individua e contiene una disciplina europea uniforme delle regole di d.i.p. circa il diritto applicabile alle cause alimentari.

 

Nei consideranda nn. 21 e 24, infatti, il legislatore europeo delinea il confine sostanziale, per materia, dell’ambito di applicazione del Regolamento in argomento, precisando che la disciplina delle norme sui conflitti di legge mira solo alla individuazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, senza alcuna interferenza rispetto a quella applicabile all’accertamento del rapporto di famiglia, presupposto della stessa obbligazione alimentare.

 

Per lo stesso principio, il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari non implica il riconoscimento del rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità che hanno determinato la nascita della stessa obbligazione alimentare. L’accertamento del rapporto di famiglia su cui si fonda l’obbligazione alimentare continua ad essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri e dalle relative norme di diritto internazionale privato.

 

Detta distinzione tra istituti normativi e relative discipline conferma, anche a livello europeo, l’ambivalenza del concetto giuridico di obbligazione alimentare, quale obbligazione attinente, sì, al diritto familiare, ma sostanzialmente pecuniaria e, pertanto, per detta specificità, richiedente una particolare regolazione normativa anche a livello comunitario.

 

Il Capo III del regolamento, nel rispetto degli ambiti di competenza normativa sopra specificati, introduce una disciplina per relationem della legge applicabile alle obbligazioni alimentari. L’art. 15, unico articolo a comporre il capo III del Regolamento, rinvia, infatti, alla disciplina della legge applicabile contenuta nel Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 per gli Stati membri vincolati dallo stesso, come segue:

 

CAPO III

LEGGE APPLICABILE

Articolo 15

Determinazione della legge applicabile

 

La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell’Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento.

 

Sul punto dovrà considerarsi che il Protocollo determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese tutte le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori (articolo 1, paragrafo 1).

 

In linea generale, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore (articolo 3, paragrafo 1). Norme speciali tuttavia prevedono la tutela del creditore di alimenti in situazioni in cui questi non sia in grado di ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato in cui risiede abitualmente (articolo 4).

 

Per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ciascuna delle parti può chiedere l’applicazione della legge di un altro Stato che presenti un collegamento più stretto con il matrimonio (articolo 5). Una norma speciale in materia di difesa consente al debitore, in determinate circostanze, di opporre alla pretesa del creditore l’assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale e della legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune delle parti (articolo 6). Da ultimo, le parti possono scegliere la legge applicabile a un’obbligazione alimentare ai fini di un procedimento specifico (articolo 7) o in via generale (articolo 8).

 

L’applicazione della legge stabilita a norma del Protocollo può essere esclusa soltanto nella misura in cui produca effetti manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato del foro (articolo 13). Nel determinare l’importo della prestazione alimentare si deve tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore, anche se la legge applicabile dispone diversamente (articolo 14).

 

A seguito della Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007 , sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2009/941/CE), il protocollo dell’Aja diviene operativo per tutti i Paesi U.E., ad eccezione della Danimarca (che, come più volte detto, non partecipa al sistema di cooperazione giudiziaria in materia civile) e del Regno Unito, che non ha aderito alla decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo da parte della Comunità. Ai sensi del considerando 20 del preambolo del regolamento, per gli Stati membri vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007 le disposizioni sulle norme sui conflitti di legge applicabili in materia di obbligazioni alimentari sono dunque quelle previste da detto protocollo.

 

Anche su questi punti il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio diventa applicabile il 18 giugno 2011 o a decorrere dalla data di applicazione del protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

 

d) La concreta realizzazione delle pretese alimentari nel Regolamento 4/2009: l’abolizione dell’exequatur.

 

Tornando alla concreta realizzazione delle pretese alimentari, va detto che, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1 del regolamento n. 44/2001, anche le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate sono considerate come atti pubblici autentici che possono beneficiare del meccanismo semplificato d’esecuzione. 

 

Benché questa procedura appaia relativamente semplice, il regolamento non elimina tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie nell’Unione Europea e lascia in vigore misure intermedie ancora troppo restrittive.

Peraltro potrà tenersi presente che la necessità di exequatur per l’esecuzione è stata, come si è visto, eliminata allorquando la pretesa venga azionata tramite la procedura concernente i titoli esecutivi per crediti non contestati. Sul punto potrà ricordarsi che a Tampere  nell’ottobre 1999, il Consiglio europeo ha chiesto di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni o sentenze straniere. Nel novembre 2000, il Consiglio ha adottato un programma per il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. L’obiettivo finale è di eliminare qualsiasi procedura necessaria per rendere esecutiva una decisione in materia civile e commerciale (exequatur). Seguendo un’impostazione graduale, si è deciso – come si è visto – di concentrare inizialmente i lavori su un progetto pilota in un settore ben definito: l’eliminazione dell’exequatur per i crediti non contestati. Il già ricordato Regolamento (CE) 805/2004, che ha istituto il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, concerne sicuramente anche i crediti non contestati da obbligazioni alimentari.

 

Ponendosi in quest’ottica, il Regolamento 4/2009 ha disciplinato in modo del tutto nuovo il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari.

 

Il Capo IV del Regolamento si articola in tre sezioni e comprende le principali novità in materia di disciplina comunitaria di obbligazioni alimentari. La sezione I disciplina le ipotesi di decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo dell’Aja del 2007, la sezione II quelle emesse in uno Stato membro non vincolato dalla Convezione dell’Aja e, infine, la sezione III introduce norme comuni ad entrambe le ipotesi.

 

L’art. 39, Reg., all’interno della sezione dedicata alle disposizioni comuni, prevede la possibilità, da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine, di dichiarare la provvisoria esecutività della decisione, pur in presenza di un ricorso e nonostante la legislazione nazionale non preveda l’esecutività di diritto. La ratio della previsione dell’istituto dell’esecutività provvisoria è nella volontà del legislatore di garantire celerità ed efficacia nel recupero del credito alimentare e rappresenta una delle novità più significative del Regolamento in tema di esecuzione delle decisioni, applicandosi, peraltro, ad ogni ipotesi di decisione disciplinata dal Capo IV.

 

Il livello di garanzia all’interno dell’ordinamento giuridico europeo, derivante dall’applicazione del Protocollo dell’Aja del 2007, giustifica, sistematicamente, la distinta disciplina di riconoscimento ed esecuzione prevista per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro vincolato, per l’appunto, dal Protocollo dell’Aja del 2007. Per dette ipotesi, infatti, l’art. 17, Reg. introduce una procedura semplificata che si concreta nell’abolizione dell’exequatur. Le decisioni, pertanto, emesse da uno Stato membro vincolato al Protocollo dell’Aja del 2007, sono automaticamente riconosciute in un altro Stato membro, senza possibilità di opposizione a detto riconoscimento, e sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione che ne attesti l’esecutività.

 

La procedura semplificata per il riconoscimento e l’esecuzione delle suddette decisioni prevede, inoltre, nell’art. 21, una sostanziale limitazione delle ipotesi di diniego o di sospensione dell’esecuzione stessa; detta limitazione fa, comunque, salvi i motivi di rifiuto e di sospensione previsti dal diritto nazionale che non siano incompatibili con quelli elencati nei parr. 2 e 3 dello stesso art. 21, quali ad esempio, la prescrizione del diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine oppure l’eventuale proposizione di una domanda di riesame della decisione a norma dell’art. 19 del Regolamento.

 

L’art. 19, infatti, disciplina, a garanzia di un equo processo, il diritto del convenuto contumace di chiedere, nella fase di esecuzione della decisione emessa nei suoi confronti, il riesame della decisione stessa. Il par. 1 dell’art. 19 prevede le ipotesi cui è condizionato l’esercizio del diritto di riesame da parte del convenuto contumace, ipotesi riconducibili a quelle di omesse comunicazioni e notificazioni al convenuto, circostanze, dunque, tali da precludergli i diritti di contraddittorio e di difesa.

 

Per le decisioni, invece, emesse in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo dell’Aja del 2007, il legislatore ritiene, comunque, necessaria la previsione di una procedura per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività; tale procedura è sostanzialmente analoga a quella prevista dal Reg. CE n. 44/2001.

 

Si sono già spiegate le ragioni per cui, a partire dal 18 giugno 2011, il Regolamento diverrà operativo per tutti i Paesi U.E. ad eccezione della Danimarca e, sul punto, del Regno Unito. Ciò significa che l’abolizione dell’exequatur introdotta dal regolamento non si applica a Danimarca e Regno Unito.

 

Gli artt. da 23 a 25 disciplinano, invece, la procedura di riconoscimento delle decisioni e le relative ipotesi di rifiuto e di sospensione, mentre gli artt. 26 e ss. riguardano la procedura per l’ottenimento della dichiarazione di esecutività della decisione, nonché la proposizione di un eventuale ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione e, infine, la procedura per l’adozione di provvedimenti cautelari e provvisori.

 

Tuttavia, la soppressione dell’exequatur per le obbligazioni alimentari non è ancora di per sé sufficiente a migliorare la situazione dei creditori di alimenti. Infatti, esistono ostacoli nell’esecuzione effettiva di una decisione resa nello Stato membro d’origine, una volta diventata esecutiva nello Stato richiesto. Sino al citato Regolamento n. 4/2009 non esistevano disposizioni comunitarie sull’esecuzione in quanto tale. Il citato Programma per il riconoscimento reciproco aveva previsto però una serie di misure volte a rafforzare gli effetti nello Stato richiesto delle decisioni prese nello Stato d’origine. Tali misure erano: 

·       l’introduzione dell’esecuzione provvisoria, di modo che la decisione che, nel paese richiesto, autorizzava l’esecuzione fosse immediatamente esecutiva in via provvisoria nonostante l’eventualità di ricorsi;

·       l’attuazione di provvedimenti cautelari a livello europeo;

·       il miglioramento dei sequestri bancari, ad esempio attraverso l’introduzione di un sequestro europeo dei depositi bancari.

·       Inoltre, gli Stati membri hanno concluso a Roma il 6 novembre 1990 una convenzione sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, che non è però entrata in vigore (la convenzione, firmata da 12 Stati membri, è stata ratificata soltanto da Spagna, Irlanda, Regno Unito e Italia).

·       Tutti gli Stati membri sono però anche parti alla Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all’estero, conclusa sotto l’egida delle Nazioni Unite, e che istituisce un meccanismo di cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati parti. Alcuni Stati membri sono anche parti a quattro convenzioni della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato applicabili in materia di crediti alimentari.

Il citato Regolamento n. 4/2009 ha in parte realizzato le indicazioni di cui sopra, come verrà illustrato qui di seguito.

 

e) La concreta realizzazione delle pretese alimentari nel Regolamento 4/2009: la cooperazione tra le autorità centrali e gli strumenti a tutela del creditore .

 

Il Capo VII del Regolamento n. 4/2009, per favorire la semplificazione e l’efficacia del recupero transfrontaliero dei crediti alimentari, istituisce una rete di cooperazione tra autorità centrali designate dagli stessi Stati membri. Dette autorità hanno un ruolo di assistenza rispetto ai creditori e debitori di alimenti nell’iter procedurale relativo a domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e di esecuzione delle decisioni ai sensi del Regolamento in commento. Detta funzione assistenziale è a spese dell’autorità stessa, fatte salve talune eccezioni, e consegue alla relativa richiesta del creditore o debitore interessato. Alle autorità centrali è, inoltre, riconosciuta una funzione propulsiva e informativa, soprattutto nei rapporti intercorrenti tra di loro; a tal fine il legislatore europeo prevede l’obbligo degli Stati membri di provvedere a mettere a disposizione delle autorità centrali un certo numero di informazioni a carattere personale detenute dalle autorità pubbliche o dalle amministrazioni nell’ambito delle loro attività. L’art. 49, Reg. n. 4/2009 prevede la designazione da parte dello Stato membro dell’autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi ad essa assegnati dal Regolamento.

 

Il legislatore per semplificare ed uniformare la procedura anche nell’ambito delle attività e compiti di competenza delle autorità centrali prevede, tra l’altro, il ricorso alla relativa modulistica allegata al regolamento, con particolare riguardo ai moduli per la presentazione delle domande sia del creditore che del debitore di alimenti, secondo quanto previsto dagli artt. 56 e 57.

 

Gli artt. 61, 62 e 63 del Regolamento pongono a disposizione del creditore d’alimenti nuovi strumenti di tutela, che trovano esplicazione tramite l’intervento delle autorità centrali. Ai sensi dell’art. 61, infatti, tali autorità debbono assumere un ruolo decisivo nella raccolta di informazioni volte a rendere più agevole l’esecuzione e la concreta realizzazione del credito.

 

Così, è previsto che tali informazioni siano, in particolare, quelle che riguardano gli elementi seguenti:

a) l’indirizzo del debitore o del creditore;

b) il reddito del debitore;

c) gli estremi del datore di lavoro del debitore e/o del o dei conti bancari del debitore;

d) i beni del debitore.

 

Il citato articolo stabilisce che, per ottenere o modificare una decisione, possono essere richieste dall’autorità centrale solo le informazioni di cui alla lettera a). Per far riconoscere, dichiarare esecutiva o eseguire una decisione, possono essere richieste dall’autorità centrale richiesta tutte le informazioni di cui al primo comma. Tuttavia, le informazioni di cui alla lettera d) possono essere richieste solo se le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono insufficienti per permettere l’esecuzione della decisione.

 

Il successivo art. 62 regola la trasmissione delle informazioni da parte delle Autorità Centrali ed il loro successivo utilizzo, mentre, ai sensi dell’art. 63, la persona interessata dalla raccolta delle informazioni deve essere avvisata della comunicazione totale o parziale delle stesse conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto. Se l’avviso rischia di pregiudicare il recupero effettivo del credito alimentare, esso può essere differito per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state fornite all’autorità centrale richiesta.

 

Infine, il capo V del Regolamento n. 4/2009 stabilisce un regime molto favorevole di patrocinio a spese dello Stato, con particolare riguardo ai procedimenti relativi ad obbligazioni alimentari nei confronti dei minori di 21 anni, avviati tramite le autorità centrali, secondo quanto previsto dall’art. 46, Reg. A tal fine il legislatore sottolinea la necessità di integrare le norme in materia di patrocinio dello Stato di cui alla direttiva 2003/8/CE con un particolare regime, per l’appunto, in materia di obbligazioni alimentari. È salva, comunque, la possibilità del recupero da parte del ricorrente soccombente, che abbia beneficiato del gratuito patrocinio, dei costi nella misura in cui lo permetta la sua situazione finanziaria, come previsto dall’art. 67, Reg. cit.

 

Per approfondimenti su tutti i temi di cui a questo § faccio rinvio ai miei scritti seguenti:

 

https://www.giacomooberto.com/giornataeuropea2007/contenzioso_ue_sommario.htm

con particolare riferimento al capitolo III.

 

https://www.giacomooberto.com/genova2007/relazionegenova23novembre07.htm.

Versione .doc disponibile al seguente sito web:

https://www.giacomooberto.com/download/relazionegenova23novembre07

       con partcolare riferimento al paragrafo 20.

 

https://www.giacomooberto.com/milano2009/relazione.htm.

 

 Documenti di riferimento 

 

 

15

ASSEGNI ALIMENTARI

NEI PAESI EXTRA U.E.

 

 

Si è già ricordata la Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all’estero, conclusa sotto l’egida delle Nazioni Unite, e che istituisce un meccanismo di cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati parti. Alcuni Stati membri sono anche parti a quattro convenzioni della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato applicabili in materia di crediti alimentari (sotto elencate).

In particolare, la Convenzione di New York prevede un sistema di cooperazione amministrativa tra autorità competenti. Per una lista di tali autorità si potrà consultare il documento collocato nel sito seguente:

http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/ny_conv.pdf.

 

Le Convenzioni dell’Aia del 1958 e del 1973 relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari stabiliscono un meccanismo di riconoscimento e d’esecuzione reciproco tra gli Stati contraenti, nonché norme per la concessione dell’assistenza giudiziaria.

 

Le Convenzioni dell’Aia del 1956 e del 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, sanciscono il primato della legge della residenza abituale (o della nuova residenza in caso di trasferimento) del minore o dell’avente diritto in generale. Esistono tuttavia alcune eccezioni:

·       la legge che disciplina le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati o separati è la legge applicata al divorzio o alla separazione;

·       la legge stabilita dalla convenzione può essere disattesa se è manifestamente contraria all’ordine pubblico;

·       il debitore di alimenti può opporsi alla richiesta di alimenti di un parente collaterale o affine, ove tale obbligo non sia previsto dalla legge nazionale comune o dalla legge della sua residenza abituale. 

 

Inoltre, le due convenzioni dell’Aja del 1956 e 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari differiscono su alcuni punti: 

Queste differenze sono fonte di complessità per la parte in giudizio. Inoltre, le cinque convenzioni non sono complementari e non consentono di localizzare in modo rapido ed efficace un debitore che si rende inadempiente. Per questo motivo, si prevede di revisionare l’insieme delle disposizioni e di raccoglierle in una nuova convenzione generale sui crediti alimentari. Per informazioni al riguardo si potrà consultare la pagina dedicata alle maintenance obligations della Conferenza dell’Aja:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=progress.listing&cat=3.

 

Il sistema sopra descritto è poi stato completato da due successivi strumenti approvati nel 2007:

·     Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance;

·     Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations.

 

 

Documenti di riferimento 

 

 

16

PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI CONIUGALE

ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

 

Sommario:

a) Generalità

b) A chi si applica il regolamento?

c) Come si determina la competenza giurisdizionale?

d) Come si esaminano la competenza giurisdizionale e la procedibilità dell’azione?

e) Come avviene il riconoscimento delle decisioni?

f) Qual è la legge applicabile alla separazione e al divorzio?

 

a) Generalità

 

A partire dal 1° marzo 2001 le sentenze di separazione personale, divorzio o annullamento del matrimonio, pronunciate in uno Stato membro dell’Unione europea (ad eccezione della Danimarca), sono riconosciute più facilmente che non negli altri.

 

Nel 2000, il Consiglio ha adottato il Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Tale strumento, denominato anche comunemente «Bruxelles II», è stato poco tempo dopo sostuito dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, applicabile dal 1° marzo 2005 (questo regolamento viene usualmente denominato «Bruxelles II bis»). Tale nuovo strumento non ha modificato le norme su competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale di cui al regolamento precedente, apportando invece alcune importanti modifiche in relazione alla materia della responsabilità parentale (come si vedrà tra poco). Neppure questo regolamento si applica alla Danimarca.

 

Venendo ai tratti salienti della disciplina in vigore, va detto che il regolamento stabilisce, tra l’altro: 

 

Il regolamento «Bruxelles II bis» (così come, del resto, il precedente «Bruxelles II» o come quello n. 44/2001, detto anche «Bruxelles I») concerne solo la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, ma non stabilisce quale legge nazionale dovranno applicare i tribunali. Ciò dipende dalle disposizioni di diritto internazionale privato di ciascuno dei paesi membri.

 

b) A chi si applica il regolamento?

 

Ai sensi dell’art. 1 il regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)   al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

b)   all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

Le materie attinenti alla potestà genitoriale riguardano in particolare:

a)   il diritto di affidamento e il diritto di visita;

b)   la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;

c)    la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;

d)   la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;

e)    le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

Il regolamento non si applica:

a)   alla determinazione o all’impugnazione della filiazione;

b)   alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;

c)    ai nomi e ai cognomi del minore;

d)   all’emancipazione;

e)    alle obbligazioni alimentari;

f)     ai trust e alle successioni;

g)   ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

 

Lasciando per il momento da parte le questioni relative all’esercizio della potestà dei genitori (che nella normativa comunitaria assume il nome di responsabilità parentale), vediamo che gli effetti principali del regolamento attengono all’individuazione,

Potremo ora soffermarci con maggiore dettaglio sugli aspetti caratteristici di tali profili.

 

c) Come si determina la competenza giurisdizionale?

 

Ai sensi dell’art. 3 sono competenti a pronunciare una sentenza di divorzio (o annullamento, o separazione personale) i tribunali dello Stato membro:

Le parti non possono scegliere un tribunale diverso da quelli sopra menzionati.

 

d) Come si esaminano la competenza giurisdizionale e la procedibilità dell’azione?

 

Ai sensi dell’art. 17, il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale non ha competenza in base al presente regolamento e per la quale, sempre in base al presente regolamento, è invece competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Qualora vengano adite le giurisdizioni competenti di diversi Stati membri per una procedura relativa alle stesse parti, si pronuncia sulla competenza circa la domanda di divorzio (o d’annullamento o di separazione) quella che è stata adita per prima. In altri termini, se un tribunale viene adito, è competente a decidere sulla sua competenza giurisdizionale, anche se successivamente ne viene adito un altro. Ai sensi dell’art. 19, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito (accertamento che va effettuato da parte di quest’ultimo giudice). Quando la competenza del giudice previamente adito è stata accertata (dal giudice preventivamente adito), il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. Evidentemente, nel caso il giudice preventivamente adito dovesse dichiararsi incompetente, il procedimento dinanzi al secondo giudice potrà proseguire.

Ai fini del citato articolo il giudice si considera adito (cfr. art. 16):

a)        alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto, o

b)        se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice (si pensi alle procedure italiane per l’annullamento del matrimonio) alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso il giudice.

 

 e) Come avviene il riconoscimento delle decisioni?

 

·       Di norma, una sentenza di divorzio (o di annullamento o di separazione), pronunciata in uno Stato membro, è automaticamente riconosciuta dagli altri Stati membri senza particolari procedure (cfr. art. 21).

·       Tuttavia, la persona interessata può chiedere che il giudice non riconosca la sentenza di divorzio. Ciò nel caso in cui, per esempio, tale riconoscimento è palesemente contrario all’ordine pubblico o, a determinate condizioni, se la decisione è contraria a un’altra decisione o ancora se l’atto introduttivo non sia stato comunicato o notificato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa provvedere alla propria difesa.

·       Grazie al riconoscimento delle decisioni, non è richiesta alcuna procedura per l’aggiornamento degli atti di stato civile di uno Stato membro. La domanda deve essere fatta sulla base di una sentenza di divorzio (o di separazione personale o di annullamento di matrimonio) che sia definitiva e non possa essere oggetto di ricorso sulla base della normativa di tale Stato membro.

·       Ai sensi dell’art. 24 è fatto divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice d’origine e il criterio dell’ordine pubblico non può essere applicato alle norme sulla competenza.

·       Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio (art. 25). La disposizione sembra evidenziare la presenza di un vero e proprio favor divortii.

·       In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito (art. 26).

 

Da segnalare, per i profili tecnici, un’utilissima Guida pratica all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II, predisposta redatto dai servizi della Commissione con la consulenza della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, disponibile all’indirizzo web seguente:

http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_it.pdf.

Per alcuni approfondimenti sul regolamento del 2000 si fa rinvio allo scritto dal titolo Schema ipertestuale di una relazione sul tema: Il Regolamento del Consiglio (Ce) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, disponibile al sito seguente:

https://www.giacomooberto.com/regolamentouetorino/schema.htm.

 

Dalle riflessioni sui regolamenti del 2000 e del 2003 è derivato dapprima uno studio intitolato Practical Problems Resulting from the Non-Harmonization of Choice of Law Rules in Divorce Matters e quindi un «libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio». Tali lavori hanno portato ad un nuovo atto normativo sulla legge applicabile in materia di separazione coniugale, divorzio e annullamento del matrimonio (si parla al riguardo di «Roma III»). In effetti, il 17 luglio 2006 è stata approvata una apposita proposta di regolamento (17.7.2006, COM(2006) 399, 2006/0135 (CNS)) che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale.

 

 f) Qual è la legge applicabile alla separazione e al divorzio?

 

Il problema dell’individuazione della legge applicabile alle cause di separazione e di divorzio ha formato oggetto per alcuni anni di un lavorio a livello di organismi comunitari ed in particolare della Commissione che, in un primo tempo, ebbe ad elaborare una proposta di regolamento destinata ad integrare il regolamento n. 2201/2003, circa la competenza giurisdizionale e la legge applicabile alle cause di separazione e divorzio (c.d. Roma III).

Su tale proposta faccio rinvio ai miei scritti seguenti:

https://www.giacomooberto.com/giornataeuropea2007/contenzioso_ue_sommario.htm

con particolare riferimento al capitolo I e al capitolo II.

 

https://www.giacomooberto.com/genova2007/relazionegenova23novembre07.htm.

Versione .doc disponibile al seguente sito web:

https://www.giacomooberto.com/download/relazionegenova23novembre07.

http://giacomooberto.com/farnesina2010/oberto_traccia_relazione.htm.

http://giacomooberto.com/roma_forum_2009/oberto_matrimoni_misti_ordine_pubblico.mht.

 

Da notare infine che la predetta proposta, in relazione anche al profilo della c.d. cooperazione rafforzata, ha dato luogo al Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

 

Il Regolamento prevede che dal 2012 trovino applicazione nuove regole uniformi europee per quanto concerne la legge applicabile alle controversie in materia di separazione personale e divorzio.

I coniugi avranno la facoltà di scegliere in accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione a patto e condizione che si tratti:

·     di legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;

·     di legge dello stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell’accordo;

·     di legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;

·     o, infine, di legge del foro.

 

Tale regolamento è stato approvato in seguito alla decisione di avvalersi della procedura di cooperazione rafforzata. Ciò significa che il nuovo testo si applica solamente agli stati che hanno deciso esplicitamente di aderirvi (14 su 28), che nello specifico sono: Belgio, Bulgaria; Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia. Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Il Regolamento precisa poi che le norme in esso contenute non si applicano a:

·     annullamento del matrimonio;

·     obblighi di mantenimento;

·     responsabilità verso i figli;

·     effetti patrimoniali del matrimonio;

·     trust o successioni;

·     capacità giuridica delle persone fisiche.

 

Lo strumento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi tra i coniugi sulla legge applicabile conclusi a decorrere dalla data del 21 giugno 2012.

Producono, in ogni caso, effetti anche gli accordi tra coniugi conclusi prima della sopra menzionata data, a patto che siano conformi alle prescrizioni stabilite negli articoli 6 e 7 del regolamento, ossia relativi al consenso e alla validità formale e sostanziale dell’accordo.

Il Regolamento indica poi quali siano i criteri per individuare la legge applicabile nell’ipotesi in cui i coniugi non abbiano concluso un accordo.

Più esattamente, l’art. 8 stabilisce che in mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

 

 

Documenti di riferimento

 

 

17

PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI CONIUGALE

AL DI FUORI DELL’AMBITO U.E.

 

 

La convenzione internazionale più importante nel settore è la convenzione dell’Aia (testo inglese) del 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali. L’obiettivo di tale convenzione è di garantire, a determinate condizioni, il riconoscimento, tra gli Stati contraenti, dei divorzi e delle separazioni personali pronunciate in un altro Stato contraente. La convenzione non si applica alle relazioni tra gli Stati membri dell’Unione, disciplinate dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 (e, prima di esso, dal Regolamento n. 1347/2000), ad eccezione della Danimarca (che ha ratificato la Convenzione).

 

La convenzione si pone l’obiettivo di determinare :

La convenzione riguarda solo la competenza dei tribunali e il riconoscimento delle decisioni di divorzio e di separazione personale. Le decisioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio o all’affidamento dei figli non rientrano nella convenzione.

 

Convenzioni bilaterali

Alcuni Stati membri dell’U.E. hanno inoltre concluso convenzioni bilaterali con paesi terzi sul riconoscimento dei divorzi. Informazioni al riguardo potranno essere richieste all’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale costituito presso il Ministero della Giustizia, contattabile tramite il seguente indirizzo web:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_11_7.wp;jsessionid=544505AE08958975202197A7FFA97847.ajpAL01.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio allo scritto dal titolo International Conventions in the Field of Family Law, disponibile al sito seguente:

https://www.giacomooberto.com/conventions/report.htm.

 

Documento di riferimento

 

 

18

PROTEZIONE DEI MINORI

NELL’UNIONE EUROPEA 

Sommario:

a) Genesi del regolamento attualmente in vigore

b) Principali obiettivi del regolamento

c) Determinazione della competenza giurisdizionale

d) Modalità di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in un altro Stato membro

e) Libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia di diritto di visita

f) Prevenzione delle sottrazioni di minori da parte di uno dei genitori all’interno dell’Unione europea. Libera circolazione delle disposizioni che prescrivono il ritorno del minore

 

a) Genesi del regolamento attualmente in vigore

 

L’Unione Europea ha inteso creare un ambiente giuridico sicuro per i minori garantendo la libera circolazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale all’interno del suo territorio. Tale è l’obiettivo del Programma di misure per l’attuazione del reciproco riconoscimento delle decisioni. Come si è già detto, il Regolamento n. 1347/2000 del Consiglio, che introduce norme armonizzate sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione di alcune decisioni in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, costituisce la prima fase del riconoscimento delle decisioni nel settore del diritto di famiglia. Da allora, a seguito di una proposta della Commissione, un ulteriore progresso è stato conseguito con l’adozione formale, nel novembre 2003, di un nuovo regolamento sulla responsabilità genitoriale: si tratta del già più volte citato Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

 

Il regolamento n. 1347/2000, in vigore dal 1° marzo 2001, aveva ad oggetto le decisioni rese, successivamente a tale data, in uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale nell’ambito di un procedimento di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio. Non rientrava pertanto nel campo di applicazione del regolamento una decisione non collegata ad uno di questi procedimenti. Il regolamento si applicava in particolare alle decisioni che stabilivano con quale genitore avrebbero dovuto vivere i minori (diritto di affidamento) e se l’altro genitore avesse diritto di far visita ai figli (diritto di visita). Non si applicava alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, che rientravano (e ad oggi ancora rientrano) nel regolamento n. 44/2001, c.d. «Bruxelles I», concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Infine, il regolamento si applicava soltanto alle decisioni relative ai figli di entrambi i coniugi.

 

Nella scia delle decisioni assunte a Tampere nel 1999, il regolamento del Consiglio n. 1347/2000 è stato seguito da un’iniziativa presentata dalla Francia nel luglio 2000 sul diritto di visita. Nel novembre 2000 è stato adottato un programma per il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, nel quale le decisioni in materia di responsabilità genitoriale costituiscono uno dei campi d’azione previsti. A seguito di una proposta della Commissione europea si è dunque giunti all’adozione del nuovo regolamento, approvato, come si è detto, il 27 novembre 2003 (n. 2201/2003). Quest’ultimo è entrato in vigore il 1° marzo 2005. Esso, in buona sostanza:

 

b) Principali obiettivi del regolamento

 

Il regolamento prevede che una decisione in materia di responsabilità genitoriale possa essere riconosciuta e resa esecutiva in un altro Stato membro tramite una procedura semplice ed uniforme. Stabilisce anche norme uniformi in materia di competenza. Il regolamento risponde alle domande seguenti:

·       a quale Stato membro spetta la competenza giurisdizionale per deliberare in materia di divorzio e di responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di entrambi i coniugi, e

·       con quali modalità una decisione in materia di responsabilità genitoriale è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro.

 

c) Determinazione della competenza giurisdizionale

 

Ai sensi dell’art. 8 le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

 

Ai sensi dell’art. 9 è però prevista una forma di ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore, nei casi seguenti:

·       In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

·       Tale regola però non si applica se il titolare del diritto di visita ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

 

Ai sensi dell’art. 10 vengono fissati i criteri nei casi di sottrazione di minori, vale a dire di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, prevedendosi che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro, a condizione che:

1.     ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro, oppure

2.     se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

·       i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

·       ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

·       iii) un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7;

·       iv) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

 

Nel caso di domanda per il ritorno del minore l’art. 11 detta una serie di norme di coordinamento con le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1980, sostanzialmente rinviando agli artt.12 e 13 di quest’ultima, ma inserendovi ulteriori garanzie, tra cui in particolare quella per la quale il giudice deve assicurarsi che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

L’art. 12 prevede invece una forma di proroga della competenza, nel senso che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

·       almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio e

·       la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

Tale competenza però cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un’altra ragione.

 

Ai sensi, poi, dell’art. 13, qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore. La norma si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

 

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato (art. 14). Ancora, ex art. 15, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono determinare un trasferimento della propria competenza a tale autorità da ultimo menzionata.

 

d) Modalità di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in un altro Stato membro

 

Ciascuna parte interessata può richiedere che una decisione in materia di responsabilità genitoriale, resa nell’ambito di un procedimento di divorzio, sia riconosciuta e resa esecutiva in un altro Stato membro. Anche qui vale la già citata regola secondo cui il riconoscimento è automatico (cfr. art. 21). Si tenga però presente che, in materia di responsabilità dei genitori, il profilo che emerge come più rilevante non è tanto quello del riconoscimento, quanto quello dell’esecuzione. Sul punto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 28 ss. In particolare, Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate. L’istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell’elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’art. 68.

 

Il giudice statuisce tempestivamente che la decisione è esecutiva in questo Stato membro. Tuttavia, il giudice deve rigettare l’istanza nei seguenti casi:

 

e) Libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia di diritto di visita

 

Come già indicato, il regolamento del Consiglio n. 1347/2000 trovava applicazione soltanto ad una categoria limitata di decisioni giudiziarie in materia di responsabilità genitoriale. Ad esempio, non si applicava alle decisioni riguardanti genitori non sposati, o alle decisioni rese successivamente al procedimento di divorzio. Per garantire la parità di trattamento a tutti i minori, il campo di applicazione del nuovo regolamento si estende ora a tutte le decisioni giudiziarie rese in materia di responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, indipendentemente dal fatto che siano o meno nati da matrimonio.

 

Ma non basta. Il nuovo regolamento ha infatti provveduto ad eliminare, come già anticipato, la necessità dell’exequatur per

·       l’esecuzione di decisioni riguardanti il diritto di visita o

·       ordinanti il ritorno del minore.

In tal modo si garantisce meglio il diritto del minore di mantenere contatti diretti e personali con entrambi i genitori dopo un divorzio, anche quando i genitori vivono in Stati membri diversi. In alcuni casi, i genitori possono essere restii a lasciare andare i loro figli in un altro Stato membro per far visita all’altro genitore, benché a quest’ultimo sia stato riconosciuto il diritto di visita. Il nuovo testo mira a risolvere il problema, consentendo che le decisioni riguardanti il diritto di visita siano riconosciute e automaticamente eseguite in un altro Stato membro. Ad esempio, se una madre non vuole che il figlio si rechi in un altro Stato membro per far visita a suo padre conformemente alla decisione pronunciata, il padre può chiedere che la decisione sia resa esecutiva nell’altro Stato membro come se fosse stata resa in questo Stato. In tal caso, non è più necessario avviare un’ulteriore azione giudiziaria per far dichiarare esecutiva tale decisione.

 

Sul punto stabilisce il nuovo regolamento del 2003 (art. 41) che le decisioni sul diritto di visita sono riconosciute ed eseguibili in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento se le decisioni sono state certificate nello Stato membro d’origine.

Anche se il diritto interno non prevede l’esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l’autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.

Il giudice di origine rilascia a tal fine un certificato, sulla base di un modello standard, alle seguenti condizioni:

a) in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;

b) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;

e

c) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall’atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d’ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una della parti.

 

f) Prevenzione delle sottrazioni di minori da parte di uno dei genitori all’interno dell’Unione europea. Libera circolazione delle disposizioni che prescrivono il ritorno del minore

 

Il nuovo regolamento stabilisce norme che mirano a risolvere effettivamente il problema delle sottrazioni di minori da parte di uno dei genitori all’interno della Comunità. Al fine di creare un effetto dissuasivo, il regolamento prevede che le giurisdizioni dello Stato membro nel quale il minore risiede prima della sottrazione siano competenti a decidere in via definitiva. In questo modo, i genitori non saranno più tentati di ricorrere alla sottrazione del minore per adire un giudice nello Stato della loro cittadinanza nella speranza di ottenere una sentenza diversa da quella pronunciata in un altro Stato membro.

Ai sensi dell’art. 42 la decisione che che prescrive il ritorno del minore di cui all’articolo 11, paragrafo 8, è riconosciuta ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d’origine.

Anche se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all’articolo 11, paragrafo 8, l’autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.

Il giudice di origine che ha emanato la decisione in oggetto rilascia il certificato, sulla base di un modello standard a condizione che:

a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;

b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e

c) l’autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980.

Nel caso in cui l’autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure. Il giudice d’origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando un modello standard. Il certificato è compilato nella lingua della decisione.

 

In via cautelare (art. 20) i tribunali dello Stato membro nel quale il minore è stato portato potrebbero decidere che il minore non deve fare ritorno immediato qualora esista un rischio grave di esporlo in tal modo ad un pericolo o se il minore ha raggiunto l’età o un grado di maturità tale per cui è opportuno tenere conto della sua opinione ed egli si oppone al ritorno. Spetta tuttavia al giudice dello Stato membro nel quale il minore risiedeva prima della sua sottrazione adottare la decisione definitiva in merito al luogo di residenza del minore. Il minore dovrebbe essere ascoltato nel corso del procedimento ove opportuno, in considerazione della sua età e del suo grado di maturità. Le autorità centrali sono tenute ad assistere i genitori vittime di una sottrazione, a promuovere la mediazione ed a facilitare la comunicazione tra le giurisdizioni.

 

Da segnalare, per i profili tecnici, un’utilissima Guida pratica all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II, predisposta redatto dai servizi della Commissione con la consulenza della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, disponibile all’indirizzo web seguente:

http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_it.pdf.

 

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio allo scritto dal titolo Schema ipertestuale di una relazione sul tema: Il Regolamento del Consiglio (Ce) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, disponibile al sito seguente:

https://www.giacomooberto.com/regolamentouetorino/schema.htm, nonché allo scritto dal titolo Judicial Co-Operation in Cross-Border Family Law Matters, disponibile al sito seguente:

https://www.giacomooberto.com/lecco/reportonlecco.htm.

 

Documenti di riferimento

 

 

19

PROTEZIONE DEI MINORI IN RELAZIONE AGLI ORDINAMENTI

DEI PAESI EXTRA U.E.

 

 

La protezione dei minori è trattata da una miriade di convenzioni internazionali, stipulate sotto l’egida dei più importanti organismi internazionali.

 

Le Nazioni Unite

La convenzione sancisce che tutti i minori sono uguali ed hanno il diritto di vivere, di sviluppare in modo armonioso e completo la loro personalità, di partecipare pienamente alla società e di essere protetti. Stabilisce il principio secondo il quale l’interesse superiore del bambino deve essere la considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano. La convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri. La convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

Il Consiglio d’Europa

Questa convenzione protegge i diritti e libertà fondamentali dell’uomo ed istituisce la Corte europea dei diritti dell’uomo, competente per garantirne il rispetto. Alcune disposizioni trovano applicazione nei confronti della famiglia e dei minori, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare (articolo 8). È stata ratificata da tutti gli Stati membri.

La convenzione è volta ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri ed evitare conflitti di leggi nei casi in cui l’adozione implica il trasferimento di un minore da uno Stato membro ad un altro. Riguarda le condizioni e gli effetti giuridici dell’adozione. È stata ratificata da Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Questa convenzione mira ad assimilare lo status dei bambini nati fuori dal matrimonio a quello dei bambini nati nel matrimonio. È stata ratificata da Austria, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Questa convenzione riconosce nel suo preambolo che l’interesse del bambino riveste importanza predominante in materia di decisioni riguardanti l’affidamento. Intende cercare un rimedio alle difficoltà incontrate nelle controversie relative all’affidamento dei minori nel caso di genitori che risiedono in paesi europei diversi. È stata ratificata da tutti gli Stati membri. In particolare l’Italia l’ha ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64.

L’obiettivo della convenzione è di proteggere gli interessi superiori dei minori. Contiene alcune misure d’ordine procedurale tendenti a garantire il rispetto dei diritti dei minori. È stata ratificata da alcuni Paesi. L’Italia l’ha ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77 e ha depositato lo strumento di ratifica in data 4 luglio 2003 (data di entrata in vigore dello strumento per il nostro Paese), peraltro formulando una riserva di applicazione della Convenzione ad numero limitatissimo di procedimenti. Più esattamente, con dichiarazione contenuta in una lettera del Rappresentante permanente dell’Italia presso il Consiglio d’Europa, depositata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa al momento del deposito dello strumento di ratifica (4 luglio 2003), il governo italiano ha comunicato che: «In conformità all’art. 1, paragrafo 4 della Convenzione, il governo della Repubblica italiana indica quali controversie nelle quali la Convenzione trova applicazione, quelle di cui agli articoli 145 del codice civile, in materia di potestà genitoriale; 244, ultimo comma, del codice civile, in materia di filiazione naturale; 247, ultimo comma, del codice civile, sullo stesso tema; 264, comma 2, e 274 del codice civile, sulla stessa materia; 322 e 323 del codice civile, in materia di opposizione del figlio ad atti di amminis-trazione del patrimonio posti in essere dai genitori».

La convenzione intende definire i principi generali applicabili alle decisioni giudiziarie in materia di diritto di visita ai minori, nonché le idonee salvaguardie e garanzie atte ad assicurare il corretto svolgimento di tali visite ed il ritorno immediato dei minori al termine di queste. Non è ancora entrata in vigore.

 

La conferenza dell’Aia

Si segnalano di seguito le più importanti fra le convenzioni recenti:

Questa convenzione mira a proteggere i minori adottivi nel loro paese d’origine, possibilmente offrendo loro l’opportunità di vivere in un ambiente familiare nel loro paese. Prevede una cooperazione tra le autorità dei vari Stati. È stata ratificata dall’Italia, così come da numerosi Paesi europei ed extraeuropei, tra cui l’Italia, che l’ha ratificata con Legge 31 dicembre 1998, n. 476.

La finalità di questa convenzione è di proteggere i minori dagli effetti nocivi della sottrazione e del loro trattenimento oltre frontiera, prevedendo una procedura che permetta il loro ritorno tempestivo grazie alla cooperazione tra le autorità centrali. È stata ratificata da tutti gli Stati membri. In particolare l’Italia l’ha ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64.

Questa convenzione stabilisce norme in materia di competenza, di legge applicabile, di riconoscimento e di esecuzione delle misure relative alla responsabilità genitoriale ed alla protezione dei minori. La competenza spetta di norma allo Stato contraente in cui il minore risiede abitualmente. La convenzione prevede un meccanismo di cooperazione tra le autorità centrali. Non è ancora entrata in vigore.

 

Di estremo interesse pratico è la Child Abduction Homepage of the Hague Conference, disponibile all’indirizzo web seguente:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=text.display&tid=21.

 

Nell’ambito di questa iniziativa è stata redatta anche una Guide to Good Practice, disponibile all’indirizzo web seguente:

http://hcch.e-vision.nl/upload/abdguide_e.pdf.

 

Molto utile è poi l’elenco alfabetico delle autorità centrali, disponibile al sito web seguente:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24.

 

La Conferenza dell’Aia ha creato anche una Commissione speciale sul tema e ha dato vita ad una newsletter su questi argomenti, disponibile all’indirizzo web seguente:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=publications.details&pid=3437&dtid=3.

 

Un’altra commendevole iniziativa in proposito, da parte della Conferenza dell’Aia, è costituita dalla creazione di una banca dati sulla materia della sottrazione di minori: si tratta della International Child Abduction Database (INCADAT), disponibile online al sito seguente:

http://www.incadat.com/index.cfm. La banca dati contiene, tra l’altro, giurisprudenza sul tema della sottrazione di minori, interrogabile con un apposito motore di ricerca.

 

Di grande interesse, sempre nel medesimo sito, è la parte dedicata ai paesi «non-Aja», con ampie illustrazioni sugli strumenti internazionali (e specialmente sulle convenzioni bilaterali) tesi a risolvere il problema della sottrazione di minori tra Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja. La trattazione è disponibile al sito seguente:

http://www.incadat.com/index.cfm?fuseaction=stdtext.showMenutext&id=22&p=h&lng=1.

 

Ulteriori informazioni (in italiano) sono disponibili nel sito del Ministero della giustizia, al seguente indirizzo web:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_10.wp;jsessionid=850CA106CCAFFAAFCFF40133A91BDA44.ajpAL02.

 

In materia di adozioni internazionali, tra i vari siti dedicati alla materia, potrà rinviarsi a quello della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’indirizzo seguente:

http://www.commissioneadozioni.it/.

 

Documenti di riferimento

o      Convention of 24 October 1956 on the law applicable to maintenance obligations towards children.

o      Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children.

o      Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction.

o      Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption.

o      Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children.

 

 

20

IL COORDINAMENTO

DELLE PROCEDURE D’INSOLVENZA ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA

 

 

L’Unione europea ha adottato il 29 maggio 2000 un regolamento relativo alle procedure d’insolvenza (n. 1346/2000), che è entrato in vigore il 31 maggio 2002. L’obiettivo principale di questo regolamento è quello di evitare che le parti (l’impresa in stato di fallimento, ossia il debitore, ed i suoi creditori) siano incoraggiate a trasferire i propri beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro per ottenere un trattamento più favorevole.

Le disposizioni di questo regolamento sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca. Esso (art. 1) si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore. Non si applica alle imprese di assicurazione né agli enti creditizi e d’investimento.

 

Per perseguire il suo obiettivo, il regolamento prevede norme comuni relative alla competenza dei giudici, al riconoscimento delle decisioni ed alla legge applicabile, nonché un coordinamento obbligatorio delle procedure eventualmente aperte in diversi Stati membri.

 

Il regolamento si applica (art. 1) alle procedure d’insolvenza che comprendono i seguenti elementi:

 

I tribunali competenti per aprire la procedura d’insolvenza sono quelli dello Stato membro sul cui territorio è situato il «centro degli interessi principali del debitore» (art. 3). Per una società commerciale, si tratta in genere della sua sede statutaria. Tuttavia, in un secondo momento, si possono aprire procedure secondarie per liquidare beni che si trovano in un altro Stato membro. La legge dello Stato membro in cui sono state aperte le procedure d’insolvenza determina tutti gli effetti di tali procedure.

Più esattamente, secondo l’art. 3,

1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

 

Da notare poi che l’art. 4 contiene una norma di diritto internazionale privato e processuale, determinando la legge applicabile alla procedura ed ai suoi effetti, secondo il principio, sostanzialmente, della lex fori, come segue:

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, denominato «Stato di apertura».

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;

b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza;

c) i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore;

d) le condizioni di opponibilità della compensazione;

e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;

f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;

h) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;

j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;

k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;

l) l’onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;

m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

 

Ai sensi dell’art. 16, la decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta. Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri. La decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

 

L’art. 18 determina i poteri del curatore. Le disposizioni del regolamento prevedono poi che le procedure aperte in vari Stati membri siano oggetto di un coordinamento, in particolare attraverso la cooperazione attiva tra i vari curatori (cfr. art. 31). Gli artt. 27 ss. regolano le procedure secondarie di insolvenza, mentre gli artt. 39 ss. riguardano le regole di insinuazione dei creditori.

 

Documenti di riferimento

 

 

 

21

PROCEDURE SEMPLIFICATE ED ACCELERATE

 (INGIUNZIONE EUROPEA DI PAGAMENTO E CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ) 

Sommario:

a) Generalità: principi e direttive al riguardo

b) Il Regolamento sull’ingiunzione europea di pagamento

c) Il Regolamento sulle controversie di modesta entità

 

a) Generalità: principi e direttive al riguardo.

 

La maggior parte degli Stati membri conosce procedure semplificate ed accelerate, soprattutto nei casi in cui il valore della causa non oltrepassa una certa soglia (procedure per «cause di modesta entità»), e quando il debitore non contesta l’oggetto della controversia (procedure di «ingiunzione di pagamento»). Queste procedure variano comunque notevolmente da uno Stato membro all’altro.

Per una panoramica di questo particolare tipo di procedure nel sistema tedesco ed in quello inglese rinvio al mio articolo dal titolo I procedimenti semplificati ed accelerati nell’esperienza tedesca ed in quella inglese, in Corr. giur., 2002, pag. 1239-1251, 1519-1531; nonché in AA.VV., Per una formazione europea dei magistrati, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, Vol. V, t. I, 2003, n. 134, pag. 551-611; il lavoro è altresì disponibile dal 30 marzo 2002 al seguente indirizzo web:

https://www.giacomooberto.com/csm/2002/relazione.htm.

 

Al fine di migliorare e semplificare l’accesso alla giustizia, l’UE si è posta l’obiettivo di fissare norme comuni.

Attualmente la normativa comunitaria relativa alle procedure semplificate ed accelerate si limita all’articolo 5 della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che richiede agli Stati membri di garantire l’esistenza di procedure di recupero di crediti non contestati, di modo che sia possibile ottenere un titolo esecutivo solitamente entro 90 giorni di calendario in conformità della rispettiva legislazione. Ai sensi della direttiva, tuttavia, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare una procedura specifica o a modificare in maniera altrettanto specifica le procedure giudiziarie ivi esistenti.

Potrà ricordarsi che, nella trasposizione della predetta direttiva, l’Italia ha, con il d. lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002,

 

Il Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999 ha invocato un migliorato accesso al sistema giudiziario in Europa. È stato sottolineato che, in un autentico spazio europeo di giustizia, gli individui e le imprese non dovrebbero essere ostacolati o scoraggiati nell’esercizio dei propri diritti a causa dell’incompatibilità o della complessità degli ordinamenti giuridici ed amministrativi degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha invitato inoltre le istituzioni comunitarie a stabilire delle speciali norme procedurali comuni per semplificare ed accelerare la composizione

·       delle controversie transnazionali di piccola entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori,

·       come pure quelle relative ai crediti non contestati.

 

Il Programma di misure relative all’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000, prevede che l’adozione di misure in tal senso avvenga in tre fasi, per i settori contemplati dal regolamento «Bruxelles I»:

·       Prima fase

-       Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

-       Semplificazione e accelerazione della risoluzione delle controversie transnazionali di modesta entità.

-       Soppressione dell’exequatur per le prestazioni alimentari.

·       Seconda fase

-       Revisione del regolamento «Bruxelles I»:

o    integrazione di quanto acquisito in precedenza,

o    estensione della soppressione dell’exequatur,

o    misure destinate a rafforzare nello Stato richiesto gli effetti delle decisioni rese nello Stato di origine (esecuzione provvisoria, provvedimenti cautelari, compreso il sequestro dei depositi bancari).

·       Terza fase

-      Soppressione dell’exequatur per i settori contemplati dal regolamento «Bruxelles I».

 

A seguito delle conclusioni di Tampere e del programma di reciproco riconoscimento, la Commissione europea, nel dicembre del 2002, ha adottato un Libro verde sul

·       procedimento d’ingiunzione di pagamento europeo e sulle

·       misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità.

Il Libro verde sollevava diversi quesiti allo scopo di esaminare il contenuto di possibili strumenti comunitari nei campi summenzionati.

 

Per quanto concerne la procedura di ingiunzione di pagamento, il Libro verde prendeva in esame le differenze strutturali che sussistono tra le procedure attualmente esistenti nella maggior parte degli Stati membri, e rilevava i quesiti legati ad un’eventuale procedura europea da questa analisi comparativa, tra i quali i più importanti riguardavano

·       l’ambito di applicazione di detta procedura,

·       l’utilizzo di formulari standard,

·       la necessità di fornire prove appropriate e pertinenti del contenzioso,

·       il grado di controllo da applicarsi in giudizio nella valutazione dello stesso,

·       la notifica di un’ingiunzione di pagamento e la possibilità di farvi ricorso.

 

In relazione alle «cause di modesta entità», il Libro verde analizzava gli elementi più significativi delle procedure attualmente esistenti negli Stati membri, e sollevava diverse questioni riguardanti un possibile strumento per questo tipo di cause. Tali questioni concerevano tra l’altro

·       le soglie per le controversie di modesta entità,

·       eventuali norme minime comuni per i formulari,

·       assistenza ai contendenti in questioni procedurali,

·       lo snellimento delle norme relative all’assunzione di prove,

·       la possibilità di una procedura meramente scritta (al posto di un’udienza),

·       lo snellimento delle norme riguardanti il contenuto della sentenza, la questione del rimborso spese, e l’eventuale esclusione o restrizione della possibilità di presentare ricorso.

 

b) Il Regolamento sull’ingiunzione europea di pagamento.

 

In tempi più recenti, tale lavoro ha dato luogo all’elaborazione un regolamento sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento volto a «semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati».

 

E’ quanto previsto dal Regolamento Europeo N. 1896 Adottato Il 12 Dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

 

·       Tale procedimento costituisce un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente il quale rimarrà comunque libero di avvalersi delle procedure nazionali.

·       Nella domanda europea d’ingiunzione di pagamento il ricorrente deve fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da permettere al convenuto di decidere se presentare o meno opposizione.

·       Il provvedimento è entrato in vigore il 12 dicembre 2008 e non è applicabile in caso di controversie relative a:

·       settore fiscale;

·       settore doganale;

·       settore amministrativo;

·       settore della sicurezza sociale;

·       regime patrimoniale tra coniugi;

·       testamenti;

·       successioni;

·       fallimenti;

·       concordati.

 

Il procedimento in esame è istituito per il recupero di crediti

pecuniari di uno «specifico importo», esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione (art. 4 reg. cit.). Sotto il profilo oggettivo, l’ambito applicativo incontra, peraltro, una duplice limitazione. Il nuovo procedimento non si applica ai crediti che, pur relativi a controversie in materia civile e commerciale, riguardano tuttavia le materie espressamente escluse dall’art. 2 reg. 1896/2006 (v. quanto appena detto sopra). Sono inoltre esclusi i crediti che derivano da obbligazioni extracontrattuali, a meno che il relativo importo non risulti determinato in via convenzionale dalle parti o unilateralmente dall’obbligato mediante riconoscimento del debito ovvero si tratti di crediti inerenti la comproprietà di beni (art. 2 reg. cit.).

 

Sotto il profilo soggettivo, il regolamento si applica alle controversie «transfrontaliere», intendendosi per tali quelle in cui «almeno una delle parti ha domicilio in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito» (art. 3 reg. 1896/2006). Sempre in linea di principio, l’ingiunzione europea non può essere chiesta nei confronti di convenuto domiciliato in un paese terzo, non comunitario, a meno che non trovino applicazione le competenze esclusive (art. 22 reg. 44/2001) o il foro convenzionale (art. 23 reg. 44/2001) e sempre che l’attore sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. Ad es., A, domiciliato in Germania, e creditore di B, domiciliato in Turchia, potrà proporre la domanda di ingiunzione in Italia, se il credito riguarda canoni di locazione non pagati relativi ad un immobile situato in Italia (v. art. 22, n. 1 Reg. 44/2001) o se il credito riguarda un’obbligazione derivante da un contratto in cui si attribuisce competenza esclusiva al giudice italiano per tutte le controversie derivanti da quel contratto (v. art. 23, 1° comma, reg. 44/2001).

 

La competenza giurisdizionale è disciplinata dal Reg. (CE) 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; ciò, al fine di assicurare che il giudice competente per la pronuncia dell’ingiunzione possa, poi, decidere anche dell’eventuale opposizione, dopo la sua trasformazione in causa ordinaria.

 

Sia il ricorrente che il convenuto possono stare in giudizio personalmente, senza che sia obbligatoria la rappresentanza tecnica (art. 7, 6° comma e art. 16, 5° comma reg. cit.; nonché, soprattutto, art. 24 reg. cit.). La scelta di agire in giudizio personalmente, soprattutto da parte del ricorrente, viene in qualche maniera incentivata dalla previsione secondo cui le spese di giudizio ripetibili nei confronti della controparte comprendono solo spese e diritti da pagarsi al giudice (art. 25, 2° comma reg. cit.), esclusi, quindi, gli onorari degli avvocati (v. considerando n. 26).

 

L’art. 11 reg. cit. dispone che la domanda deve essere rigettata solo in caso di manifesta infondatezza, mentre l’art. 12, 4° comma lett. a) prevede che nel provvedimento ingiunzionale il convenuto è, tra l’altro, informato del fatto che «l’ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice». Ne deriva che la sussistenza del credito deve essere valutata prima facie, in termini di non manifesta infondatezza, in base alle informazioni fornite dal ricorrente, eventualmente integrate su richiesta del giudice (art. 9 reg. cit.).

 

Il provvedimento ottiene l’efficacia esecutiva solo a seguito di apposita dichiarazione del giudice per effetto della mancata proposizione dell’opposizione da parte dell’intimato nel termine previsto dall’art. 16 reg. cit. (30 giorni decorrenti dal momento della notifica). Non è prevista una dichiarazione di provvisoria esecutorietà, né in sede di concessione del provvedimento (contrariamente a quanto previsto dal nostro art. 642 c.p.c.), né in fase di opposizione (contrariamente a quanto previsto dal nostro art. 648 c.p.c.).

 

Dal punto di vista pratico potrà essere utile sapere che il ministero della giustizia italiano è intervenuto, con una nota del 1° settembre 2010, sulle modalità applicative del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDC391384, precisando che non si applica l’articolo 165 c.p.c. che prevede l’obbligo per il ricorrente di depositare la nota di iscrizione a ruolo per la costituzione in giudizio, proprio perché questa procedura è sostituta, per l’instaurazione del procedimento, dai modelli predisposti nel regolamento 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

 

Per quanto riguarda le notifiche, esse devono essere compiute dalle parti, mentre la cancelleria è tenuta a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda, chiarendo che, in caso di emissione dell’ingiunzione europea di pagamento, l’atto deve essere notificato al convenuto dalla parte. Non si applica poi la disciplina sul contributo unificato perché il modulo standard non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. Il pagamento dei diritti di cancelleria avviene con bonifico bancario. Resta ferma l’applicazione dell’imposta di registro in modo analogo al procedimento monitorio disciplinato dall’ordinamento italiano.

 

·     Per approfondimenti si fa rinvio a D’Alessandro, Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. N. 1896/2006, disponibile alla pagina web seguente:

http://www.academia.edu/483273/IL_PROCEDIMENTO_MONITORIO_EUROPEO_CON_PARTICOLARE_RIFERIMENTO_ALLA_FASE_DI_OPPOSIZIONE_EX_ART._17_REG._N._1896_2006.

 

c) Il Regolamento sulle controversie di modesta entità.

 

Un altro riconoscimento in questo campo è costituito dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in vigore dal 1° gennaio 2009.

 

Il procedimento mira a:

·       semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transnazionali di modesta entità pecuniaria, offrendo uno strumento alternativo che si aggiunge a quelli interni già esistenti nei paesi UE

·       semplificare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze rese in tali ambiti in un altro Stato membro.

 

Campo d’applicazione:

Il Reg. 861/2007 può essere applicato per tutte le controversie transnazionali (quelle nelle quali almeno una delle parti ha domicilio in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito), in materia civile e commerciale, che abbiano un valore non eccedente i 2.000 euro (esclusi gli eventuali interessi richiesti, i diritti e le spese).

 

Non si può invece fare ricorso a tale strumento processuale

o    lo stato e la capacità delle persone fisiche,

o    il regime patrimoniale dei coniugi,

o    i fallimenti e altre procedure concorsuali, la sicurezza sociale, l’arbitrato,

o    il diritto del lavoro,

o    l’affitto di immobili

o    e infine gli atti incidenti sui diritti della personalità.

 

Caratteristiche:

·       forma scritta

·       celerità della procedura

·       semplicità delle forme.

 

Per quanto concerne il carattere scritto, il processo si snoda attraverso il deposito, presso l’autorità giudiziaria competente, di una serie di moduli predisposti tanto per l’attore che per il resistente, disponibili presso gli uffici giudiziari nella lingua dell’organo giurisdizionale adito.

 

Con il deposito dei rispettivi moduli e della documentazione a sostegno, il processo, che segue comunque le regole processuali del paese membro, potrebbe già essere definito senza nemmeno la fissazione di un’udienza che, ove ritenuta necessaria per raccogliere le prove necessarie o per ottenere chiarimenti, potrà essere tenuta tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione disponibili.

 

Nell’intento di caratterizzare la procedura in termini di celerità, il legislatore ha previsto che entro 30 giorni dal deposito dell’eventuale memoria di replica del resistente, il giudice, se non decide di tenere udienza, deve emettere la sentenza ovvero svolgere le attività di acquisizione della prova e comunque tentare, ove possibile, la conciliazione.

 

Per quanto riguarda la semplicità delle forme:

per un verso non è necessaria l’assistenza di un avvocato e anzi si obbliga l’organo giurisdizionale adito a spiegare alle parti il contenuto delle questioni procedurali (è in ogni modo previsto che il soccombente vada condannato al pagamento delle spese processuali, oneri di avvocato eventualmente sostenuti dalla parte vittoriosa e spese di notifica);

per altro verso, le parti non sono obbligate a fornire valutazioni giuridiche della controversia: è sufficiente indicare, all’interno dei moduli, i motivi della domanda (ad esempio cosa è successo, dove e quando) e le prove che si intendono presentare a sostegno della stessa (documenti, testimoni, ecc.).

 

Riconoscimento ed esecuzione della sentenza

Allo scopo di facilitare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza in un paese diverso da quello ove è stata resa, la parte finale del regolamento prevede:

·       l’esclusione della necessità di una dichiarazione di esecutività (c.d. exequatur) della sentenza;

·       l’esclusione della possibilità di opporsi a tale riconoscimento.

 

Per una serie di valutazioni sull’impatto del regolamento in tema di controversie di modesta entità sull’attività dei tribunali italiani faccio rinvio ad un mio parere, disponibile alla pagina web seguente:

http://giacomooberto.com/parere_regolamento_861_2007.htm.

 

Documenti di riferimento

 

 

 

22

MODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (A.D.R.)

 

Sommario:

a) Premessa. Il libro verde sui modi alternativi di risoluzione delle controversie

b) Altre iniziative della Commissione in tema di A.D.R. e la direttiva n. 52/2008

c) Il concetto di A.D.R. secondo l’U.E.

d) Le reti europee in materia di mediazione

 

a) Premessa. Il libro verde sui modi alternativi di risoluzione delle controversie

 

Il tema dei «modi alternativi di soluzione delle controversie» (o, secondo la dizione inglese, Alternative Dispute Resolutions – A.D.R.) è quanto mai «di moda» oggi, anche tra i giudici: basti pensare, per citare due casi, che ad esso ha prestato attenzione il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, costituito presso il Consiglio d’Europa, che nel 2004 vi ha dedicato una sua opinion (la n. 6). La Seconda Commissione di Studio dell’ Unione Internazionale dei Magistrati, dal canto suo, vi ha consacrato nel 2005 la riunione di Montevideo (per il rapporto italiano, redatto dallo scrivente, v. il seguente indirizzo web:

https://www.giacomooberto.com/montevideo/rapport.htm).

 

La Commissione Europea, dal canto suo, ha pubblicato nell’aprile 2002 un documento di discussione sui modi alternativi di risoluzione delle controversie. Questo documento, intitolato Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, si inserisce nel contesto dei lavori in corso nell’ambito della Comunità europea per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e, più in particolare, per garantire un migliore accesso alla giustizia.

 

Nel dare seguito al piano d’azione di Vienna ed alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio dei ministri Giustizia e affari interni aveva invitato la Commissione a presentare un Libro verde sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale diversi dall’arbitrato, per «fare il punto della situazione esistente e per lanciare un’ampia consultazione ai fini della preparazione delle misure concrete da adottare».

Nel suo Libro verde, la Commissione ricorda che lo sviluppo di queste forme di composizione delle controversie non deve essere percepito come un modo per rimediare alle difficoltà di funzionamento del sistema giudiziario, ma come un’altra forma di pacificazione sociale più consensuale e, in molti casi, più appropriata che il ricorso al giudice o ad un arbitro.

I modi alternativi di risoluzione delle controversie, come ad esempio la mediazione, consentono in effetti alle parti di riallacciare un dialogo per trovare una vera soluzione al loro conflitto, anziché rinchiudersi in una logica di scontro da cui di solito escono un vincitore e un vinto. L’importanza della domanda di tali soluzioni è molto visibile, ad esempio in materia di conflitti familiari, ma la sua potenziale utilità è molto vasta per molti altri tipi di controversie.

Il Libro verde mira essenzialmente a trovare delle risposte in merito al delicato equilibrio tra la necessità di salvaguardare la flessibilità di questo tipo di procedure e al contempo garantirne la qualità nonché un rapporto armonioso con i procedimenti giudiziari.

Il Libro verde consente altresì di garantire una migliore visibilità alle iniziative che sono già state adottate in questo campo dagli Stati membri e a livello comunitario.

Infine, con la pubblicazione di questo Libro verde, la Commissione partecipa ai dibattiti in corso negli Stati membri e a livello internazionale sul modo migliore di assicurare una ambiente ottimale per lo sviluppo dei modi alternativi di risoluzione delle controversie.

Le 21 domande poste nel Libro verde vertono sugli elementi determinanti dei vari modi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la questione delle clausole di ricorso a tale procedura, il problema dei termini di prescrizione, l’esigenza di riservatezza, la validità dei consensi, l’efficacia degli accordi scaturiti da tali procedure, la formazione dei terzi, il loro riconoscimento, il regime di Responsabilità applicabile.

 

b) Altre iniziative della Commissione in tema di A.D.R. e la direttiva n. 52/2008.

 

Tra le varie iniziative della Commissione in tema di A.D.R., ricordate nel sito della Rete Giudiziaria Europea, si possono menzionare le seguenti:

·       La Commissione si è interessata agli aspetti finanziari dei modi alternativi in generale. La Commissione ha infatti proposto, il 18 gennaio 2002, una direttiva relativa all’assistenza giudiziaria, la quale prevede, per favorire il ricorso da parte delle persone bisognose ai modi alternativi di risoluzione delle controversie, la possibilità di estendere, in presenza di talune condizioni, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato a tali procedure extragiudiziali.

·       Per quanto concerne i rapporti familiari, la Commissione ha cercato di promuovere i modi alternativi di risoluzione delle controversie nella proposta di regolamento che ha pubblicato il 3 maggio 2002 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori. La proposta è sfociata, come noto, nel Regolamento Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, il quale, all’art. 55, stabilisce tra l’altro che «Le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell’ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l’ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali: (…) e) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera».

·       Per quanto concerne le controversie in materia di consumo legate al commercio elettronico, il ruolo dei modi alternativi di risoluzione delle controversie è stato evidenziato sia nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, sia in una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione fatta a margine dell’adozione del regolamento detto «Bruxelles I» relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

·       La direttiva 98/10/CE sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale invita gli Stati membri a creare delle procedure di risoluzione delle controversie «di facile accesso e in linea di massima gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido».

·       La direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica prevede la creazione di strutture extragiudiziali per risolvere le controversie che possono sorgere tra i professionisti del settore.

·       In una proposta di direttiva presentata il 13 marzo 2001 relativa al mercato dell’elettricità e del gas naturale, la Commissione ha espressamente invitato gli Stati membri ad istituire delle procedure di risoluzione delle controversie tra fornitori e clienti che rispettino i principi che la Commissione stessa aveva stabilito in una raccomandazione del 30 marzo 1998 adottata nel settore delle controversie in materia di consumo (vedi infra).

·       In alcuni settori la Commissione di fatto è andata più in là del mero incoraggiamento ad istituire dei modi alternativi di risoluzione delle controversie. Ha cercato di promuovere la qualità e l’efficacia dei modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di consumo. In quest’ottica va anche collocata la predisposizione di un European code of conduct on mediation. Il codice è stato redatto dalla Commissione sulla base di accordi con le categorie interessate ed è stato lanciato nel corso di una conferenza svoltasi a Bruxelles nel 2004. Esso è applicabile ad ogni tipo di mediazione nei campi civile e commerciale. Il codice contiene anche una definizione del termine mediazione: «any process where two or more parties agree to the appointment of a third-party – hereinafter “the mediator” - to help the parties to solve a dispute by reaching an agreement without adjudication and regardless of how that process may be called or commonly referred to in each Member State».

·       Il 21 maggio 2008 è stata infine approvata la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Eccone gli aspetti salienti:

1.  L’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili. E’ impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

2.  Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell’accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l’esecutività.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.

4.   Tranne specifiche e limitate ipotesi, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse allo stesso.

 

c) Il concetto di A.D.R. secondo l’U.E.

 

I lavori a livello comunitario tendono a distinguere due grandi categorie di modi alternativi di risoluzione delle controversie a cui possono ricorrere i consumatori per risolvere le proprie controversie con i professionisti:

La Commissione ha preso un’iniziativa volta a fare in modo che le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo osservino una serie di principi. Ha infatti pubblicato, il 4 aprile 2001, una raccomandazione che riguarda le procedure in cui il terzo non assume una posizione ma si limita ad aiutare le parti a trovare da sole tale soluzione. Questa raccomandazione enuncia quattro principi: imparzialità, trasparenza, efficacia e equità.

La Commissione ha preso un’iniziativa volta a fare in modo che queste procedure osservino una serie di principi.

La Commissione ha quindi pubblicato, il 30 marzo 1998 una raccomandazione, che riguarda le procedure in cui il terzo decide della controversia, in modo vincolante o meno per le parti. Questa raccomandazione riguarda altresì l’arbitrato relativo a controversie in materia di consumo. Questa raccomandazione contiene i sette principi minimi seguenti: indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà e rappresentanza. Gli Stati membri sono stati indotti a stilare un inventario degli organismi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di consumo che considerano conformi alla raccomandazione della Commissione. Queste liste nazionali sono state comunicate alla Commissione, e si possono consultare sulle pagine web della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori (DG SANCO).

 

d) Le reti europee in materia di mediazione

 

La Commissione è all’origine della creazione di due reti europee di organi nazionali il cui obiettivo comune è quello di facilitare l’accesso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, nel caso in cui il professionista sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il consumatore. Queste due reti perseguono lo stesso obiettivo ma non funzionano nello stesso modo:

 

 

Documenti di riferimento

 

 

23

IL PROBLEMA DEL

DIRITTO SOSTANZIALE APPLICABILE E DELL’ARMONIZZAZIONE DEI DIRITTI INTERNI

 

Sommario:

a) Considerazioni generali. Diritto internazionale privato e convenzioni internazionali

b) Unione Europea e diritto applicabile

b)1. Diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali

b)2. Diritto europeo dei contratti

b)3. Diritto applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

b)4. Diritto applicabile alla crisi coniugale

c) I prossimi sviluppi. In particolare la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi more uxorio

d) L’accordo franco-tedesco del 2010 sul regime patrimoniale uniforme delle coppie franco-tedesche

 

a) Considerazioni generali. Diritto internazionale privato e convenzioni internazionali

 

I regolamenti comunitari emanati in una prima fase (si pensi ai Regolamenti Bruxelles I, Bruxelles II, Bruxelles II bis) non concernevano (e nella struttura attuale continuano a non concernere) il tema del diritto sostanziale applicabile. Come si è visto, le questioni affrontate da tali strumenti attengono ad alcuni specifici problemi processuali nelle relazioni transfrontaliere, determinando, ad esempio, quale sia il giudice competente (quella che ho chiamto «ottica di Bruxelles»), ma non si spingono a stabilire quale sia il diritto applicabile da tale giudice nella soluzione di quelle controversie (quella che ho chiamato «ottica di Roma»).

La situazione è però in rapida evoluzione: così i Regolamenti Roma I e Roma II (v. infra) e Roma III (v. supra) si occupano proprio del tema del diritto applicabile alle controversie transfrontaliere. Il Regolamento n. 4/2009, sulle obbligazioni alimentari, poi, fonde in sé le due ottiche, dettando discipline sulla competenza giurisdizionale (oltre che sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni), ma anche sul diritto applicabile.

 

Laddove i regolamenti comunitari nulla dispongono (ancora), in linea di principio, come già ricordato, i giudici dei vari Paesi dovranno fare applicazione delle loro norme nazionali di diritto internazionale privato (per l’Italia, il punto di riferimento sarà dato, naturalmente, dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218).

 

Esistono peraltro svariate convenzioni internazionali sulla legge applicabile, sia a livello generale che a livello specifico, alcune di queste sono già state citate e si riferiscono a quelle elaborate dalla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, organizzazione che persegue appunto la finalità dell’armonizzazione a livello mondiale delle norme in materia di diritto internazionale privato, la quale ha elaborato una trentina di convenzioni internazionali, delle quali circa venti sono attualmente in vigore e la maggior parte delle quali verte esclusivamente sulle regole relative al conflitto di leggi, ad esempio in materia di legge applicabile alle obbligazioni alimentari, agli incidenti stradali, alla responsabilità per danno da prodotto, ai regimi matrimoniali o ancora alle successioni.

Un caso molto noto e che tanto fa discutere è quello della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile al trust e al suo riconoscimento, il cui testo è disponibile all’indirizzo web seguente:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=59 (per uno studio sul tema si fa rinvio all’articolo dello scrivente dal titolo Il trust familiare, disponibile online al sito web seguente:

http://giacomooberto.com/milano11giugno2005trust/relazionemilano.htm.

 

b) Unione Europea e diritto applicabile

 

b)1. Diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali

Anche questo settore – cioè quello del diritto applicabile – è stato, come detto, progressivamente «invaso» dal diritto comunitario. Potrà menzionarsi in primo luogo al riguardo la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (c.d. Convenzione di Roma, o «Roma I»). La Convenzione di Roma è stata a lungo il solo strumento di diritto internazionale privato a livello comunitario che rivestiva ancora la forma di un trattato internazionale. La Commissione europea decise però, alcuni anni or sono, di trasformare la convenzione in uno strumento comunitario e cogliere l’occasione per modernizzarla.

In data 15 dicembre 2005 è stata presentata una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) - COM(2005) 650 def. I relativi lavori sono quindi sfociati nell’approvazione del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

 

b)2. Diritto europeo dei contratti

La Commissione intende peraltro operare anche un ravvicinamento di alcuni settori specifici del diritto dei contratti a livello comunitario. Si tratta di un settore, che, a ben vedere, non investe il diritto internazionale privato (cioè le questioni di conflitti di leggi e del diritto applicabile), bensì il tema dell’armonizzazione dei vari diritti nazionali in materia contrattuale. Fino ad oggi il legislatore comunitario ha seguito un approccio selettivo, adottando direttive relative a contratti specifici o a tecniche specifiche di commercializzazione, allorquando si è manifestata un’esigenza particolare di armonizzazione.

Allo stato attuale, la Commissione europea intende raccogliere informazioni sull’opportunità di un’azione comunitaria più approfondita e coerente in materia di diritto dei contratti. In particolare tale azione sarebbe necessaria nel caso in cui l’approccio individuale non fosse in grado di risolvere tutti i problemi che di volta in volta si manifestano. La Commissione intende appurare se le divergenze in materia di diritto dei contratti fra gli Stati membri determinino problemi e, se del caso, quali problemi in particolare. La comunicazione chiede espressamente se il buon funzionamento del mercato interno possa essere ostacolato dai problemi connessi alla conclusione, all’interpretazione e all’applicazione di contratti transfrontalieri. Del pari, la Commissione desidererebbe sapere se la diversità dei diritti nazionali in materia di contratti abbia un effetto demotivante o determini un aumento dei costi delle transazioni transfrontaliere. Da tali esigenze sono nate alcune iniziative, di cui si dà notizia al sito seguente:

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33158_it.htm.

 

b)3. Diritto applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

Un altro settore di interesse è quello dell’individuazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, in relazione al quale la Commissione ha posto in atto alcune iniziative, sfociate nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II"). A questa attività è seguita la presentazione, il 21 febbraio 2006, di una Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) (presentata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) - COM(2006) 83 def.

 

La materia viene comunemente indicata con la denominazione «Roma II» (per essere chiari, il rifermento a «Roma» indica, in buona sostanza, il fatto che lo strumento concernerà non problemi di competenza giurisdizionale ma di legge applicabile, ad instar di quanto avviene già con la convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, mentre l’ordinale «II» indica che la materia è, ovviamente, diversa da quella delle obbligazioni contrattuali).

 

I lavori sopra descritti hanno dato finalmente vita al Regolamento 11/07/2007, n. 864 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (ROMA II).

 

b)4. Diritto applicabile alla crisi coniugale

Ancora, la soluzione per via regolamentare dei problemi di determinazione della competenza giurisdizionale in tema di procedimenti relativi alla crisi coniugale, ha fatto affiorare la necessità di provvedere su tali materie anche relativamente al diritto (sostanziale e processuale) applicabile.

 

Alcuni esempi significativi sono stati portati al riguardo.

·       Si pensi al caso di una coppia composta da un marito portoghese ed una moglie italiana e che abbia celebrato matrimonio in Italia. Immaginiamo che dopo il matrimonio il marito torni subito in Portogallo per lavoro e la moglie resti in Italia. Se dopo due anni i due decidono di divorziare essi possono presentare domanda sia in Italia che in Portogallo, secondo il regolamento «Bruxelles II bis». Ora, sia secondo la legge italiana che secondo quella portoghese può risultare difficile, per non dire impossibile determinare quale sia la legge applicabile, posto che in Italia deve trovare applicazione la regola del Paese in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata, mentre secondo il diritto portoghese trova applicazione la legge dello Stato con cui i coniugi hanno la «relazione più prossima».

·       Un altro esempio che si può portare è quello della coppia di cittadini italiani che vive da parecchi anni in Germania e si sente ormai perfettamente integrata nella società tedesca. Secondo il citato regolamento la domanda di divorzio consensuale può essere presentata in Germania, ma il giudice tedesco, facendo applicazione del suo diritto internazionale privato, deve respingerla, poichè secondo la legge italiana (applicabile in base al rinvio operato dalle norme tedesche) non contempla un’ipotesi di divorzio fondato sul mutuo consenso a prescindere da un precedente periodo di separazione legale che sia ininterrottamente protratto per almeno tre anni.

 

Da tali riflessioni è derivato dapprima uno studio studio intitolato Practical Problems Resulting from the Non-Harmonization of Choice of Law Rules in Divorce Matters e quindi un «libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio». Tali lavori dovrebbero preludere ad un nuovo atto normativo sulla legge applicabile in materia di separazione coniugale, divorzio e annullamento del matrimonio (si parla al riguardo di «Roma III»). In effetti, il 17 luglio 2006 è stata approvata una apposita proposta di regolamento (17.7.2006, COM(2006) 399, 2006/0135 (CNS)) che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale.

 

Per ulteriori e successivi approfondimenti al riguardo, anche con riferimento alla proposta di regolamento destinata ad integrare il regolamento n. 2201/2003, circa la competenza giurisdizionale e la legge applicabile alle cause di separazione e divorzio (c.d. Roma III) faccio rinvio ai miei scritti seguenti:

https://www.giacomooberto.com/giornataeuropea2007/contenzioso_ue_sommario.htm

con particolare riferimento al capitolo I e al capitolo II.

 

https://www.giacomooberto.com/genova2007/relazionegenova23novembre07.htm.

Versione .doc disponibile al seguente sito web:

https://www.giacomooberto.com/download/relazionegenova23novembre07.

http://giacomooberto.com/farnesina2010/oberto_traccia_relazione.htm.

http://giacomooberto.com/roma_forum_2009/oberto_matrimoni_misti_ordine_pubblico.mht.

 

E’ da notare che la suddetta proposta ha portato infine all’approvazione, nel quadro del primo esperimento pratico di cooperazione rafforzata, al Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

 

 c) I prossimi sviluppi. In particolare la materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi more uxorio

 

La Commissione ha varato il cantiere dell’adozione di uno strumento comunitario relativo alla legge applicabile, alla competenza e all’esecuzione delle decisioni in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi more uxorio:

·       per il relativo rapporto di studio v. la pagina web seguente:

http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-k/gdj/03/report_regimes_030703_fr.pdf.

·       per il relativo libro verde v. la pagina web seguente:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0400:IT:NOT.

·       cfr. inoltre:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/288&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en.

 

Qui sarà interessante notare come il citato studio arrivasse a proporre che il futuro regolamento non solo si facesse carico di regolare i «classici» temi (nella linea dei regolamenti «Bruxelles I», «Bruxelles II» e «Bruxelles II bis») della determinazione della competenza giurisdizionale, litispendenza e connessione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti negoziali, ma che si spingesse anche a disciplinare la questione della legge applicabile. Ed in effetti la proposta di cui si dirà tra breve si colloca in quest’ottica.

 

Ma non basta. Alcune proposte dello studio predetto si spingevano anche a toccare il tema dell’armonizzazione del diritto materiale nei vari Stati membri dell’U.E. Sul punto, in particolare, pur riconoscendo che «Il paraît illusoire, dans l’état d’esprit actuel des États membres et au vu des trop profondes divergences de leurs positions vis-à-vis de la notion et du contenu de leur « régime matrimonial secondaire légal », d’espérer parvenir à une entente sur l’adoption d’un régime légal unique et commun à tous les États membres de l’Europe», lo studio avanzava l’idea di un vero e proprio regime convenzionale europeo sussidiario (cfr. il paragrafo n. 2.2.2.2., intitolato Un régime conventionnel européen subsidiaire), che le coppie europee potrebbero liberamente scegliere, se lo desiderano, in luogo di quelli legali o convenzionali previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

In tal modo, sempre secondo il citato lavoro, «En se limitant à proposer un régime matrimonial européen “subsidiaire”, on ne porterait aucunement atteinte à la compétence laissée à chaque État de déterminer de manière spécifique son régime matrimonial légal applicable de plein droit, pour ses nationaux ou sur son territoire, aux époux qui ne concluent pas de contrat de mariage. On franchit toutefois le pas d’une certaine harmonisation, en permettant à deux époux d’adopter eux-mêmes un régime matrimonial qui serait commun à tous les citoyens européens et qui régirait de façon unifiée leurs relations patrimoniales quelle que soit leur nationalité respective et quels que soient les États d’Europe où ils seraient amenés à résider. Sans doute, est-il probable que, dans un premier temps, ce régime matrimonial européen ne présenterait de réel attrait que pour de futurs époux qui auraient de sérieuses raisons de penser qu’ils “seront mobiles” à travers l’Europe, en ce sens qu’ils se savent appelés à résider successivement dans différents États membres. Ils résoudraient ainsi préventivement les questions de droit international privé qui pourraient ultérieurement se poser dans leur situation concrète, et ils sauraient que, quel que soit l’État où ils se trouveraient, leur régime matrimonial européen y serait connu et pratiqué».

Tali ultimi spunti, purtroppo, non sono stati recepiti dalla proposta di cui si dirà tra breve, mentre sul punto potrà citarsi l’accordo franco-tedesco, di cui si dirà pure in prosieguo.

 

Per quanto attiene alle convivenze more uxorio, poi, il citato rapporto se, da un lato, constata le abissali differenze esistenti tra i sistemi che hanno proceduto ad una regolamentazione legislativa della possibilità per i conviventi di disciplinare per via negoziale i propri rapporti e quelli che (come il nostro) nulla hanno previsto al riguardo, dall’altro contiene alcune interessanti indicazioni per il coordinamento delle regole di conflitto (ponendo in luce, per esempio, la necessità di fare perno sulla legislazione del Paese in cui il contratto è stato registrato), insistendo poi sull’opportunità di fare uso dei poteri normativi dell’Unione al fine di limitare in maniera consistente il ricorso al principio dell’ordine pubblico nei singoli stati membri. Questa indicazione è ribadita, con particolare enfasi, nel campo della disciplina del partenariato tra persone del medesimo sesso.

Anche con riguardo a tale argomento potrebbe pensarsi (sebbene il più volte citato studio non si spinga a tanto) ad una sorta di regime patrimoniale europeo di fonte negoziale, lasciato alla libera scelta degli interessati: una sorta di PACS dell’U.E., disciplinato dalle norme di un futuro regolamento, ad instar di quanto dovrebbe avvenire per le coppie coniugate.

 

Dallo studio di cui sopra hanno tratto origine due proposte della Commissione UE:

 

·     Proposta di un Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes (COM)2011 (126)

·     Proposta di un Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships (COM)2011 (127)

 

Per quanto attiene alla prima delle due proposte, fermo restando il rilievo che essa attribuisce alla volontà delle parti nella determinazione (o, addirittura, predeterminazione) della competenza giurisdizionale in relazione alle controversie attinenti al regime patrimoniale delle coppie coniugate transfrontaliere, il criterio della comune residenza abituale emerge come la regola fondamentale di carattere suppletivo sia per la determinazione dell’ufficio giudiziario dotato di competenza giurisdizionale (cfr. art. 5 della Proposta n. 126, in relazione al caso di mancato accordo sulla competenza del tribunale determinato in base a Bruxelles II-bis: cfr. art. 4), sia per la scelta del diritto applicabile (art. 16), sia per la determinazione di quest’ultimo in difetto d’accordo (art. 17), sia, ancora, per possibili mutamenti della scelta del diritto applicabile (art. 18), sia, infine, per la determinazione di possibili elementi formali ulteriori per la validità del contratto di matrimonio (art. 20).

 

Anche la seconda proposta attribuisce in primo luogo rilievo fondamentale alla volontà delle parti nella determinazione (o, addirittura, predeterminazione) della competenza giurisdizionale in relazione alle controversie attinenti al regime patrimoniale delle coppie transfrontaliere legate da rapporto di registered partnership, ma pure in questo caso il criterio della comune residenza abituale emerge come la regola fondamentale di carattere suppletivo per la determinazione dell’ufficio giudiziario dotato di competenza giurisdizionale (cfr. art. 5 della Proposta n. 127, in relazione al caso di mancato accordo sulla competenza del tribunale investito per la causa di scioglimento del vincolo: cfr. art. 4), mentre per la determinazione del diritto applicabile (art. 15) vige la sola regola dell’applicazione della «law of the State in which the partnership was registered».

Per ulteriori informazioni sulle due proposte si fa rinvio alla pagina web seguente:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/320&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it.

 

Si tenga presente che le due proposte si collocano sia nell’ottica di Bruxelles, che in quella di Roma. Ma esiste una “terza ottica”: quella del diritto materiale uniforme. Quest’ottica è quella indicata dall’accordo bilaterale franco-tedesco del 2010.

 

Sul punto occorre fare un salto indietro, pensando alla genesi delle due proposte sui regimi patrimoniali, cui ho fatto riferimento sopra.

Esse invero furono precedute da

·       un rapporto di studio, demandato ad un consorzio di università, su cui v. la pagina web seguente:

http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-k/gdj/03/report_regimes_030703_fr.pdf,

 

seguito da un libro verde, sui cui v. la pagina web seguente:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0400:IT:NOT.

·       cfr. inoltre:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/288&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en.

Va qui ribadito che, nel passaggio dal rapporto di studio al libro verde, si perse quel suggerimento molto interessante, cui si è sopra fatto richiamo, circa una possibile armonizzazione del diritto materiale nei vari Stati membri dell’U.E.

 

d) L’accordo franco-tedesco del 2010 sul regime patrimoniale uniforme delle coppie franco-tedesche

 

·     Un singolare e rilevante esperimento nel campo dell’armonizzazione dei diritti materiali interni è costituito dall’ accordo bilaterale franco-tedesco che ha dato vita ad un regime patrimoniale uniforme e convenzionale tra coniugi; accordo firmato il 4 febbraio 2010, di cui possono usufruire le coppie francesi, quelle tedesche, nonché quelle miste franco-tedesche. La convenzione descrive un regime convenzionale di partecipazione agli acquisti (participation aux acquêts/Wahl-Zugewinngemeinschaft), modellato su quello conosciuto dal Code Civil agli artt. 1569-1581, come regime convenzionale e dal BGB ai §§ 1363-1390 ss. come regime legale.

·     Il regime prescelto è dunque quello della Zugewinngemeinschaft tedesco, peraltro sottoposto ad alcuni principi tratti dal regime convenzionale francese della participation aux acquêts; in particolare:

·      Il consenso di entrambi i coniugi è necessario per gli atti di disposizione che riguardano determinati beni considerati objets du ménage o comunque idonei ad assicurare il logement de la famille (la casa d’abitazione e i suoi arredi, l’auto di cui si servono i coniugi, ecc.): consenso richiesto dal diritto francese ma non da quello tedesco (article 5);

·      La data di cessazione del regime, in cui vengono valutati i patrimoni rispettivi per determinare la créance de participation coincide con la data della domanda giudiziale introduttiva del divorzio: ciò al fine di evitare possibili manovre fraudolente di un coniuge nei riguardi dell’altro. Si tengano presenti, a tale riguardo, le disposizioni dell’art. 10 del citato accordo, a mente delle quali (ma trattasi di principi già presenti nelle legislazioni francese e germanica, e del tutto assenti, invece, nella nostra comunione de residuo), nel patrimonio finale vanno computati anche beni ceduti a terzi per frodare le ragioni del coniuge, così come quelli oggetto di dissipazione e (a determinate condizioni) di donazione a terzi.

·     L’accordo franco-tedesco resta aperto a tutti gli altri Paesi membri dell’U.E. che intendessero aderirvi. Si tratta quindi di un felice inizio di una vera e propria armonizzazione dei diritti materiali dei Paesi U.E. nel campo dei regimi patrimoniali; un’armonizzazione che si attua nel segno di una valorizzazione di un regime – quello della partecipazione differita agli acquisti – di cui l’accordo franco-tedesco disegna con nettezza e precisione i tratti fondamentali, affrontando temi da noi purtroppo negletti, quali quello (appena ricordato) della tutela delle ragioni del coniuge «debole», così come quello della natura del credito finale di quest’ultimo, che costituisce, per l’appunto, un mero credito di partecipazione ad un plusvalore: un credito, cioè, pecuniario, laddove da noi si discute ancora se i diritti ex communione de residuo siano diritti di credito o veri e propri rapporti reali (contitolarità, cioè, reale differita e non mera compartecipazione agli acquisti: per un approfondimento cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, Milano, 2010, p. 849 ss.).

·     Quanto mai interessanti sono le considerazioni che si possono svolgere sul campo d’applicazione dell’accordo, invocabile, di fatto, non solo da cittadini tedeschi e/o francesi. Ecco i rilievi in proposito ricavabili dal sito seguente:

·     http://www.europepatrimoine.fr/a_actualite.php?id_article=106

Champ d’application

Ce régime matrimonial pourra être choisi par les époux dont le régime matrimonial relève de la loi française ou de la loi allemande.

Les règles de conflit allemandes disposent qu’à défaut de choix des époux, la loi allemande est applicable aux époux :

♦ dont les deux possèdent la nationalité allemande (ou ont possédé la nationalité allemande, à condition que l’un des époux la possède encore),

♦ qui possèdent leur résidence habituelle commune en Allemagne (ou ont possédé leur dernière résidence habituelle commune en Allemagne, à condition que l’un des époux y réside encore),

♦ à défaut, qui possèdent les liens les plus étroits avec l’Allemagne.

Il est en outre permis aux époux de soumettre leur régime matrimonial à la loi allemande si l’un des époux a la nationalité allemande ou si l’un des époux réside habituellement en Allemagne. De même, en cas de possession de biens immobiliers en Allemagne, ces derniers peuvent être régis par la loi allemande.

 

 

Selon les règles de conflit françaises, issues de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978, à défaut de choix des époux, la loi française est en principe applicable aux époux qui ont fixé leur première résidence habituelle commune après le mariage en France.

Les époux peuvent en outre choisir de soumettre leur régime matrimonial à la loi française :

♦ si l’un des époux a la nationalité française,

♦ si l’un des époux réside habituellement en France

♦ ou si l’un des époux établit une nouvelle résidence habituelle après le mariage en France.

Les époux peuvent également faire régir par la loi française les biens immobiliers sis en France qu’ils possèdent.

 

Le champ d’application de l’accord est, on le voit, très étendu. Il suffit que les époux disposent de la nationalité ou de la résidence habituelle ou de biens immobiliers, en lien avec la France ou l’Allemagne.

 

Le rapport explicatif de l’accord énonce que les époux ne sont pas tenus de choisir expressément comme loi applicable à leur régime matrimonial, la loi française ou la loi allemande, il suffit que les règles de conflit désignent l’une de ces lois comme étant celle applicable à leur régime matrimonial.

 

L’auteur conseille néanmoins de désigner également dans leur contrat de mariage, la loi applicable à leur régime matrimonial.

 

 

Per approfondimenti su tutti i temi di questo § 23 faccio rinvio al mio scritto seguente:

·     La comunione coniugale nei suoi profili di diritto comparato, internazionale ed europeo, in Dir. fam. pers., 2008, p. 367 ss., disponibile alla pagina web seguente:

http://giacomooberto.com/download/oberto_comunione_dir_compar_internazi.pdf.

 

Sulle prospettive future, sul Programma dell’Aja e sul Programma di Stoccolma v. anche il § 25.

 

 

24

SUCCESSIONI E TESTAMENTI 

 

Dopo una lunga gestazione, nel 2012 è stato finalmente approvato il Regolamento CE 4 luglio 2012 n° 650, «relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo».

Il Regolamento viene a fare chiarezza sulle numerose questioni che possono insorgere in materia di successioni transnazionali a causa delle differenze normative esistenti nei diversi Stati europei. Si stima infatti che siano circa 450.000 ogni anno le famiglie che si trovano a dover fronteggiare una successione internazionale, per un valore approssimativo di 120 miliardi di euro l’anno, quando i beni o gli eredi si trovano in uno Stato differente da quello dove si sia aperta la successione.

Il principio cardine che regola la competenza e la legge applicabile a tali successioni è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte. Residenza abituale che dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato.

Resta salva la possibilità di scegliere come legge che regoli l’intera successione la legge dello Stato di cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, oppure per una persona in possesso di più di una cittadinanza, la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. In tal caso tutte le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro abbiano competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

Il Regolamento inoltre istituisce il «certificato successorio europeo», destinato ad essere utilizzato da tutti coloro i quali abbiano necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità in un altro Stato membro senza dover ricorrere ad alcun procedimento particolare.

Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere dal 16 gennaio 2014, e gli articoli 79, 80 e 81, che si applicano a decorrere dal 5 luglio 2012.

Da notare che Danimarca, regno Unito e Irlanda non hanno partecipato all’adozione del citato regolamento e non sono dunque vincolati da esso nè sono soggetti alla sua applicazione, salva sempre la possibilità per il Regno Unito e l’Irlanda di notificare la loro intenzione di accettarlo dopo la sua adozione. Tale ultima possibilità appare poco probabile per il Regno Unito, in cui lo European Committee della House of Lords ha espresso un parere critico verso il regolamento, contestando in particolare la scelta di utilizzare nelle successioni transnazionali la legge della residenza abituale del de cuius al tempo della morte, senza fornire ulteriori chiarimenti sulle nozioni utilizzate. A non convicere l’House of Lords è anche il principio della tutela dei legittimari (riconosciuto, come noto, nell’Europa continentale ed estraneo ai sistemi di Common Law), che potrebbe intaccare attribuzioni testamentarie e donazioni fatte in vita dal de cuius.

 

Per un sommario commento alle norme del Regolamento in tema di competenza giurisdizionale e poteri del giudice in materia di successioni transnazionali si fa rinvio a Oberto, Intervento e poteri del giudice italiano discendenti dal Regolamento UE n. 650/2012 (Traccia per una relazione), dal 15 gennaio 2015 disponibile alla seguente pagina web:

http://giacomooberto.com/Oberto_traccia_relazione_giurisdizione_nel_regolamento650_2012.htm.

 

Documenti di riferimento

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:IT:PDF;

 

·       per il relativo rapporto di studio v. la pagina web seguente:

http://ec.europa.eu/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/testaments_successions_fr.pdf;

·       per il relativo libro verde v. la pagina web seguente:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0065:EN:NOT;

·       per la relativa proposta di regolamento v. la pagina web seguente:

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/succession_proposal_for_regulation_en.pdf;

·       cfr. inoltre:

http://www.successions-europe.eu/it/home.

 

 

 

25

MISURE DI PROTEZIONE IN MATERIA CIVILE

 

 

L’11 gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento UE n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco nei 28 Stati membri delle misure di protezione in materia civile. In sostanza, le vittime di stalking, molestia o violenza di genere che hanno ottenuto protezione in uno Stato membro potranno usufruire di una protezione equivalente in un altro Stato, senza dover adempiere a particolari formalità.

 

Il regolamento garantisce che la protezione accordata in uno Stato membro sia mantenuta quando la vittima viaggia o si trasferisce in un altro Stato membro. Esso inoltre semplifica la procedura di richiesta di protezione, eliminando tutte le attuali formalità intermedie. Una volta emessi da uno stato membro, infatti, mediante una semplice certificazione essi sono riconosciuti in tutta l’UE in modo rapido e immediato.

Per garantire che la protezione sia riconosciuta ed eseguita in tutta l’UE, il regolamento introduce un certificato multilingue standard, che fornisce tutte le informazioni essenziali.

 

Conformemente al principio di riconoscimento reciproco, il riconoscimento corrisponde alla durata della misura di protezione. Tuttavia, tenuto conto della diversità delle misure di protezione in base alle legislazioni degli Stati membri, in particolare riguardo alla loro durata, e considerato che il presente regolamento normalmente si applica in situazioni di emergenza, gli effetti del riconoscimento a norma del presente regolamento sono limitati, in via eccezionale, a un periodo di dodici mesi dal rilascio del certificato previsto dal presente regolamento, indipendentemente dall’eventuale maggiore durata della misura di protezione stessa (sia essa di natura provvisoria, limitata nel tempo o indefinita).

 

Per garantire il rispetto del diritto alla difesa della persona che determina il rischio, qualora la misura di protezione sia stata disposta in contumacia o in base a una procedura che non prevede la precedente comunicazione a tale persona («procedura in assenza di contraddittorio»), il rilascio del certificato è possibile solo se tale persona abbia avuto la possibilità di difendersi contro la misura di protezione. Tuttavia, per evitare l’elusione e tenendo conto dell’urgenza che caratterizza i casi in cui sono necessarie misure di protezione, non è richiesto che il periodo per far valere i mezzi di difesa sia scaduto prima che possa essere rilasciato un certificato. Il certificato va rilasciato non appena la misura di protezione è esecutiva nello Stato membro d’origine.

In caso di sospensione o revoca della misura di protezione o di revoca del certificato nello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro richiesto, previa presentazione del pertinente certificato, deve sospendere o revocare gli effetti del riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.

 

Il regolamento in materia civile, che copre le minacce all’integrità fisica e psichica delle persone, comprese le minacce alla libertà personale, alla sicurezza e all’integrità sessuale, completa la direttiva in materia penale sull’ordine di protezione europeo. In particolare, direttiva 2011/99/Ue del Parlamento e Consiglio dell’Unione europea (adottata, in seconda lettura, il 13 dicembre 2011, al termine della procedura di coodecisione) è volta ad assicurare il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle misure di protezione adottate in materia penale per le vittime di reato.

 

Il regolamento si applica anche ai casi di ammonimento. Il regolamento precisa che, per tener conto dei vari tipi di autorità che dispongono misure di protezione in materia civile negli Stati membri, e diversamente da altri settori della cooperazione giudiziaria, la normativa comunitaria dovrebbe applicarsi «alle decisioni sia delle autorità giurisdizionali sia delle autorità amministrative, a condizione che queste ultime offrano garanzie per quanto riguarda, in particolare, la loro imparzialità e il diritto delle parti al controllo».

Quindi, laddove sia emesso un provvedimento di ammonimento del Questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 all’autore di stalking, o ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/13 (sul contrasto della violenza di genere), nei casi in cui alle forze dell’ordine siano segnalati in forma non anonima fatti riconducibili ai delitti di percosse e lesioni personali aggravate consumate o tentate, nell’ambito di violenza domestica, la vittima potrà beneficiare del regolamento UE n. 606/2013. Era problematico, infatti, che tali provvedimenti, di natura amministrativa, potessero ricadere nell’ambito di applicazione dell’ordine di protezione europeo in quanto la direttiva 2011/99/Ue si applica «alle misure di protezione adottate in materia penale».

 

Documenti di riferimento

·      Regolamento (UE) N. 606/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

 

 

 

26

PER SAPERNE DI PIU’

 

 

a) Il sito della Rete Giudiziaria in materia civile e commerciale.

 

Il sito web della Rete Giudiziaria in materia civile (cfr.

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_it.htm) è stato, come si è già detto, il punto di riferimento imprescindibile per ottenere informazioni sulla legislazione comunitaria in vigore. Esso è stato successivamente sostituito dal portale europeo della giustizia (https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it).

Un utile complemento d’informazione è ottenibile, in relazione ai possibili sviluppi futuri nei vari settori del diritto civile sostanziale e processuale, consultando il sito della Commissione dedicato alla cooperazione giudiziaria in materia civile, all’indirizzo seguente: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/index_it.htm.

 

b) Dal Programma dell’Aja al Programma di Stoccolma.

 

Nel 2004 la Commissione ha emesso una Comunicazione sul c.d. «programma dell’Aia»: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l’Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia».

 

Con tale programma la Commissione pone l’accento sul completamento del programma di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. A tal fine ha avviato delle consultazioni sulle decisioni riguardanti le questioni patrimoniali di carattere familiare, le successioni o i testamenti, per preparare nuove proposte legislative. Un altro aspetto fondamentale che occorrerà affrontare è l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e il reciproco riconoscimento degli atti pubblici e privati. Quanto alle disposizioni sostanziali del diritto europeo in materia di contratti, entro il 2009 sarà adottato un quadro comune di riferimento (QCR) che avrà una funzione strumentale per migliorare la coerenza e il rigore della legislazione europea.

 

Le misure operative che la Commissione intende portare avanti per garantire uno spazio europeo effettivo di giustizia comprendono, con particolare riguardo alla materia civile, i passi seguenti:

 

Al programma dell’Aja ha fatto seguito il Programma di Stoccolma — un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (2010/c 115/01), disponibile alla pagina web seguente:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:IT:PDF. Tale programma copre il periodo 2010-2014 e per il settore civile stabilisce le priorità seguenti:

 

3.1.2. Diritto civile

In materia civile, il Consiglio europeo ritiene che debba proseguire il processo di abolizione di tutte le procedure intermedie (exequatur) durante il periodo contemplato dal programma di Stoccolma. Al contempo l’abolizione dell’exequatur andrà anche di pari passo con l’adozione di una serie di garanzie che possono essere misure inerenti al diritto processuale e norme sul conflitto di leggi.

Si dovrebbe inoltre estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali successioni e testamenti, regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali delle separazioni, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra cui l’ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.

Il Consiglio europeo ritiene che debba proseguire inoltre l’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi a livello dell’Unione nei settori in cui risulta necessario, come la separazione e il divorzio e, eventualmente, il diritto societario, i contratti assicurativi e gli «interessi di garanzia». Da notare, rispetto a tale ultima espressione (testualmente tratta dalla versione italiana ufficiale del documento, ma che nella nostra lingua non significa nulla…), che il testo francese parla di sûretés, vale a dire dei diritti reali di garanzia, come pure confermato dal testo inglese (security interests) e da quello tedesco (Sicherungsrechte).

Il Consiglio europeo rileva inoltre l’importanza che riveste l’avvio dei lavori di consolidazione degli strumenti adottati finora nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. In primo e principale luogo è necessario migliorare la coerenza della legislazione dell’Unione razionalizzando gli strumenti esistenti. Si dovrebbe mirare ad assicurare strumenti armonici e di facile impiego assicurandone così un’applicazione più efficace e uniforme.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a:

— valutare quali garanzie occorrano a corredo dell’abolizione dell’exequatur e come possano essere semplificate,

— valutare se vi siano motivi di consolidazione e di semplificazione al fine di migliorare la coerenza della normativa in vigore nell’Unione,

— dare seguito al recente studio sui possibili problemi che si pongono in relazione agli atti di stato civile e all’accesso ai relativi registri.

Alla luce dei risultati, la Commissione potrebbe presentare opportune proposte che tengano conto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Si potrebbe prevedere a breve termine un sistema che consenta ai cittadini di disporre dei propri atti di stato civile in modo facile. Nel lungo periodo, si potrebbe valutare se il riconoscimento reciproco degli effetti connessi agli atti di stato civile sia appropriato, quanto meno in alcuni settori. In questo particolare settore occorre tener conto dei lavori svolti dalla Commissione internazionale per lo stato civile.

 

3.3.2. Diritto civile

L’abolizione dell’exequatur andrà di pari passo con l’adozione di una serie di garanzie, in particolare per quanto concerne le sentenze pronunciate in contumacia, che possono essere misure inerenti al diritto processuale e alle norme di conflitto di leggi (ad esempio il diritto di essere ascoltato, la notificazione degli atti, il tempo necessario per formulare pareri, ecc.). Il principale obiettivo politico nel settore del diritto di procedura civile è che le frontiere tra gli Stati membri non costituiscano un ostacolo alla risoluzione di controversie civili o alla presentazione di ricorsi dinanzi all’autorità giudiziaria o all’esecuzione delle sentenze in materia civile. Con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e il «programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea» sono stati compiuti passi importanti per conseguire tale obiettivo. Il Consiglio europeo osserva tuttavia che l’efficacia degli strumenti dell’Unione in materia deve ancora essere migliorata.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a:

— presentare, in primo luogo, una relazione sul funzionamento dell’attuale regime dell’Unione relativo al diritto di procedura civile attraverso le frontiere e, sulla base di detta relazione, avanzare una proposta volta a migliorare la coerenza della legislazione dell’Unione in vigore,

— valutare, anche nell’ambito delle prossime revisioni della regolamentazione esistente, la necessità di stabilire norme minime comuni o un insieme di norme standard di procedura civile per l’esecuzione transfrontaliera delle sentenze e decisioni su aspetti quali la notificazione degli atti, l’assunzione delle prove, le procedure di riesame e l’esecuzione, la fissazione di norme minime quanto al riconoscimento delle decisioni sulla responsabilità genitoriale presentando, se del caso, proposte al riguardo,

— ove necessario, continuare a lavorare su norme comuni relative al conflitto di leggi.

 

3.5. Potenziare la presenza internazionale dell’Unione nel settore giudiziario

3.5.1. Diritto civile

Il Consiglio europeo ritiene che sia molto importante definire in modo chiaro gli interessi e le priorità esterne dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile al fine di poter interagire con i paesi terzi in un contesto giuridico sicuro.

La convenzione di Lugano del 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è aperta alla partecipazione di altri Stati e l’Unione dovrebbe valutare, in cooperazione con le altre parti contraenti, quali paesi terzi potrebbero essere incoraggiati ad aderirvi.

L’Unione dovrebbe sfruttare la sua qualità di membro della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato per promuovere attivamente la massima adesione alle convenzioni di maggior rilievo e prestare quanto più possibile assistenza agli altri Stati affinché attuino correttamente tali strumenti. Il Consiglio europeo invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare tutti i paesi partner ad aderire alle convenzioni che rivestono particolare interesse per l’Unione.

Nei casi in cui manchi un quadro giuridico che disciplini le relazioni tra l’Unione e i paesi partner e qualora non sia possibile sviluppare una nuova cooperazione multilaterale partendo dall’Unione, andrebbe vagliata, caso per caso, l’opzione degli accordi bilaterali.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a:

         definire una strategia sulle questioni di diritto civile per i prossimi anni, coerente con l’insieme dell’azione esterna dell’Unione.

 

E’ ancora da aggiungere che, nel corso del 2010, la Commissione ha varato un «Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma»: cfr. la Comunicazione della commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei» (COM(2010) 171 definitivo), disponibile alla pagina web seguente:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:IT:PDF.

Il documento contiene un dettagliato e ambizioso programma, la cui concreta realizzazione dovrebbe portare la cooperazione giudiziaria a fare un vero e proprio salto di qualità, nel segno di un’auspicabile elevazione del livello di integrazione europea.

 

Di grande utilità è poi la pagina dedicata alle «ultime novità» del sito della Rete Giudiaria Europea in materia civile e commerciale:

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm, la quale è però «migrata» verso il sito del portale E-Justice, alla pagina web seguente:

https://e-justice.europa.eu/newsManagement.do?plang=en.

 

Altre pagine da «tenere d’occhio» sono, infine, quelle in cui la Commissione archivia – tra l’altro – proposte, comunicazioni, documenti, pareri e studi preliminari:

 

·       http://ec.europa.eu/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm,

·       https://e-justice.europa.eu/sitenewslist.do?plang=it,

·       http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/whatsnew_en.htm.

 

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